Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Elisa Tosi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 54/2025 P.U.
PROMOSSO DA
MERCURY S.R.L., con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. F. GATTO, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
MERCATONE CASSANESE S.R.L., [03220660124], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a CASSANO MAGNAGO, Via Garibaldi n. 19.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della MERCATONE CASSANESE S.R.L.
Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e
CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Relatore.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 18 marzo 2025, il creditore ricorrente ha chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della MERCATONE
CASSANESE S.R.L.;
• fissata udienza di comparizione al 16 aprile 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 20 marzo 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante
Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. della resistente risultante dal Registro delle imprese;
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione.
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a CASSANO MAGNAGO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (COMMERCIO AL DETTAGLIO
DI ABBIGLIAMENTO) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1308 del
2017.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti in linea capitale per € 12.100,00, e risultano affidati all'Agente della riscossione (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) ruoli esattoriali esecutivi per € 136.530,38.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata;
nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalla resistente MERCATONE
CASSANESE S.R.L., dovendosi anzi constatare che dall'ultimo Bilancio depositato emerge un attivo patrimoniale di € 400.162,00.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i., in quanto la società è inattiva da oltre un decennio e, dopo aver subito esecuzioni mobiliari fino al 2016, non dispone di patrimonio a garanzia delle obbligazioni pecuniarie vantate dalla fornitrice ricorrente e dalle amministrazioni tributarie e previdenziali. Non deposita i bilanci dall'esercizio 2013 e non è mai stata formalmente posta in liquidazione volontaria, pur sussistendo i relativi presupposti legali. Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della MERCATONE
CASSANESE S.R.L., [03220660124].
NOMINA Giudice Delegato il Dott. NICOLO' GRIMAUDO. NOMINA Curatore il Dott. GIANCARLO ANNIBALE GUIDO BALLARATI,
[[...]], con studio a VARESE, Via Vittorio Veneto n. 11.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno
16/07/2025 alle ore 10:00.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 TUSG,
DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.
Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Milton D'Ambra Dott.ssa Elisa Tosi
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