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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 28/04/2020, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2020
N. 01221/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2017, proposto da
PO AR, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Circolo e Luigi Pane, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio dei predetti Avv.ti
contro
A.B.C. – Azienda Speciale Acqua Bene Comune Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
AN AL, PO TI, IB IS (in qualità di erede di AN NA, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 05.08.2012 e di IB FE, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 24.10.2013), IB ON (in qualità di erede di AN NA, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 05.08.2012 e di IB FE, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 24.10.2013), IB AO, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8082/2012, passata in giudicato, pronunciata in data 08.06.2012
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;
Premesso che, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 8082/2012, la Regione Campania veniva condannata « ad eseguire gli interventi come indicati dal C.T.U. Davide Cuccurullo (pagg. 34-37 della relazione depositata il 30.03.2007): a) “.... Realizzazione di un muro di contenimento della scarpata esistente a confine tra la fascia di esproprio e la sovrastante proprietà ...” degli attori, come da allegata “relazione di calcolo”;
b) relativamente al passaggio pedonale realizzato per l’accesso alla galleria sottoposta al Largo Santa AR del Pianto: b1) “... ristrutturazione delle lesioni presenti nei muri in cls di contenimento dei sovrastanti appezzamenti di terreno ...” mediante la “... sigillatura delle discontinuità strutturali presenti ...” nei muri stessi; b2) “... rifazione del fondo pedonale sconnesso per la maggior parte della sua superficie con la creazione di adeguate pendenze per il rapido convogliamento delle acque sversate in tale zona verso la superficie di captazione delle acque realizzata ai piedi della faccia interna del confinante ponticello ... »;
- che, mediante la predetta sentenza, la Regione Campania veniva altresì condannata al pagamento, in favore degli attori, dell’importo di € 20.000,00 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni, nonché al pagamento delle spese di giudizio;
- che, stante l’inerzia della Regione Campania, la parte ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, e che questa Sezione lo accoglieva con sentenza n. 1456/2019, nominando commissario ad acta il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, CA, Sviluppo, Valorizzazione e Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica;
- che, in nota depositata in data 2.07.2019, il Commissario ad acta chiedeva una proroga e dei chiarimenti perché “ Mentre nella sentenza n.1456, infatti, si fa riferimento esclusivamente al compimento degli “atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente”, nella nota degli avvocati di parte ricorrente assunta al protocollo generale della Città Metropolitana in data 11/06/2019, R.U.68665, si menziona anche l'esecuzione degli interventi edilizi, così come indicati dal CTU, alla cui esecuzione la Regione era stata condannata con sentenza n.8082/2012. Non è chiaro, quindi, se l'intervento sostitutivo si configuri esclusivamente quale un'attività contabile o piuttosto integri anche un'attività di natura urbanistico – edilizia, materia di competenza della IO CA .”;
- che, come si evince dalla sentenza n. 1456/2019, la Regione è stata condannata sia al pagamento di una somma di denaro, sia all’esecuzione di interventi edilizi;
- che, pertanto, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta non si configurava esclusivamente quale un'attività contabile ma consisteva anche in un'attività di natura urbanistico – edilizia;
- che, pertanto, all’udienza del 23.07.2019, con ordinanza collegiale n. 4086/2019, si concedeva una proroga di giorni novanta, e si affiancava al commissario ad acta già nominato, il Dirigente dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale, Mobilità e Viabilità, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica;
- che la parte ricorrente, in nota depositata in data 16.11.2019, si doleva dell’ulteriore inerzia dei commissari ad acta e chiedeva: a) di intervenire nei confronti dei Commissari ad acta nominati e di adottare tutti i provvedimenti opportuni a superare l’inerzia dei medesimi, così da assicurare l’esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza; b) di stabilire, conformemente a quanto già richiesto nel ricorso introduttivo e alle previsioni dell’art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm., una somma di denaro che sarà dovuta dalla P.A. intimata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
- che, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, l’applicazione della penalità di mora è alternativa al rimedio sostitutorio, sicché – dal momento dell’insediamento del commissario ad acta – la penalità di mora, anche se applicata in sentenza, non è più dovuta (tra le tante, T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 11/02/2020, n. 679);
- che, invece, per quanto riguarda la lamentata inerzia dei commissari ad acta, appare opportuna una richiesta di chiarimenti;
- che occorre rinviare all’udienza camerale del 17.06.2020;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),
Rigetta la domanda di applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.;
Dispone l’acquisizione, da parte dei commissari ad acta, di documentati chiarimenti sulla mancata esecuzione della sentenza in epigrafe; il deposito dovrà avvenire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, secondo le regole tecniche del PAT (firma digitale; ove occorra, asseverazione) sulle quali la Segreteria (ufficio mini-URP) fornirà, a richiesta dell’ente, informazioni e collaborazione.
Rinvia all’udienza camerale del 17.06.2020.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo AR Liguori, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli | Michelangelo AR Liguori |
IL SEGRETARIO