Articolo 11 della Legge 13 marzo 1951, n. 187
Articolo 10Articolo 12
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17 aprile 1951
Art. 11.
L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240 , e' ridotta di lire 200.000.000 ed e' altresi' ridotto di un uguale importo lo stanziamento del capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 17 aprile 1951