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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/07/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
114/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: in persona del legale rappresentante, CP_1 rappresentata dall'avv. Giorgio Solbiati, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Controparte_2
Serafina Gallo, per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “Riformarsi la sentenza
Tribunale di Genova n. 2880/2024 nella parte relativa al capo di sentenza sub § 2, pagg. 6 -10
(nonché al capo sub § 4, pag. 11, relativamente alle spese) e per l'effetto disporre quanto segue.
Ordinarsi alla Sig.ra la remissione in CP_2 pristino dei luoghi, sopprimendo la nuova terrazza meglio indicata in narrativa e nella documentazione prodotta. Il tutto a spese della
1 Sig.ra e con condanna al risarcimento del CP_2 danno, equitativamente determinato, per la violazione perpetrata fino alla eseguita remissione in pristino. Fissarsi congruo termine alla Sig.ra entro cui eseguire le opere da ordinarsi come CP_2 sopra, imponendo ad essa, per il caso di inadempimento, idonea penalità giornaliera ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. Condannarsi la convenuta alle spese e compensi professionali di entrambi i gradi del presente giudizio (compresa la fase pregiudiziale di mediazione ), oltre accessori di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
PER PARTE APPELLATA: “1) Dichiarare inammissibile improponibile, improcedibile, o come meglio e comunque respingere l'appello proposto dalla per difetto dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 342 c.p.c., nonché per avere l'appellante censurato la sentenza del Tribunale di Genova num. 2880/2024 che ha accolto la propria stessa domanda;
2) Nel merito, confermare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Genova della cui impugnazione si tratta, dichiarando inammissibili, improponibili, improcedibili o come meglio, e comunque respingendo integralmente le ragioni di appello tutte proposte dall'appellante Parte_1
mandandone la conchiudente
[...] CP_2 completamente assolta;
3) In subordine,
[...] dettare gli accorgimenti ritenuti più idone i, respingendo in ogni caso le domande di rimessione in pristino stato dei luoghi ed ogni altra domanda della appellante, anche di carattere Pt_2 risarcitorio;
-4) Porre a carico dell'appellante
[...]
[...] [...]
.secondo il criterio della soccombenza, Parte_3 le spese, competenze ed onorari di lite, nonché di eventuali CTU e CTP, del presente giudizio, con maggiorazione degli oneri fiscali e previdenziali”.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado Contro La soc. ha citato in giudizio, innanzi al
Tribunale di Genova, ed ha Controparte_2 sostenuto, per quanto qui interessa:
• di essere proprietaria di un appartamento posto al piano attico di uno stabile, sito in Via Dogali n.
10 in Santa Margherita Ligure e confinante con quello della convenuta, posto al medesimo piano;
• che, nel 2020, la Sig.ra aveva eseguito CP_2 lavori di ristrutturazione nella sua proprietà. consistenti, tra l'altro, per quanto interessa, nella soppressione di un preesistente abbaino e della relativa porzione di copertura condominiale, per ricavare una terrazza a tasca a confine con la Contro terrazza dell'appartamento
• che, per effetto di tali lavori, era stata creata una nuova veduta verso la proprietà attorea, in violazione degli artt. 905 e 906 c.c.
L'attrice ha, quindi, chiesto di condannare la controparte all'eliminazione dell'opera realizzata.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa è stata istruita a mezzo ctu ed è stata decisa con la sentenza n. 2880 del 14 novembre
2024, che ha così statuito in dispositivo “dichiara tenuta e condanna la sig.ra a Controparte_2 porre in essere gli interventi indicati a pagine 19 e
3 23 della CTU idonei ad impedire l'affaccio e la vista sul terrazzo di proprietà dell'attrice; rigetta per il resto le domande formulate dalla CP_1 compensa le spese di lite;
pone gli onorari di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclus ivo della CP_1
La sentenza, dopo aver premesso che il terrazzo a tasca realizzato nella proprietà di parte convenuta non costituiva una nuova veduta, bensì un aggravamento di quella preesistente, dal momento che, comunque, dall'abbaino era possibile Contro affacciarsi sulla proprietà della ha concluso che l'opera realizzata violava la distanza di cui all'art. 905 c.c.
Secondo il Tribunale, ciò non comportava necessariamente una condanna al ripristino stato, in quanto era possibile adottare altri accorgimenti idonei a salvaguardare le ragioni dell'attrice, impedendo il prospicere e l'inspicere dalla proprietà della convenuta. Secondo il Tribunale, in particolare, “per ripristinare l'originaria condizione di maggiore riservatezza del terrazzo di parte attrice, salvaguardando l'intervento realizzato dalla convenuta sulla sua proprietà, sarebbe sufficiente “la posa in opera di un separatore con vetri satinati e che esteticamente richiami già quelli posizionati da parte Attrice entro la sua proprietà”. Contro Tale soluzione non pregiudicava le ragioni di dal momento che, il posizionamento della paratia tra i due terrazzi avrebbe consentito, comunque, Contro il passaggio di luce ed aria nella proprietà così come in precedenza, tenuto conto del fatto
4 che il separatore poteva essere realizzato in materiale tale da impedire alla convenuta di guardare ed affacciarsi sul fondo dell'attrice, ma che, allo stesso tempo, consentiva il passaggio di luce verso il terrazzo di quest'ultima.
Infine, in merito all'ipotizzato disturbo di rumori provenienti dal terrazzo così realizzato nella proprietà della parte appellata in conseguenza della mancata rimessione in pristino, il Tribunale ha sostenuto che il terrazzino, per le ridotte dimensioni, come rilevate dal CTU, non poteva ospitare ricevimenti o feste atte a disturbare la proprietà vicina.
2 Il giudizio di appello Contro La società ha impugnato la sentenza in esame ed ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, venisse ordinato alla controparte di rimettere in pristino stato la terrazza così realizzata e venisse accolta la domanda di risarcimento dei danni formulata.
si è costituita in giudizio ed Controparte_2 ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata presa in decisione in data 16 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. La nuova opera eseguita dalla controparte non costituiva solo aggravio di una servitù di veduta già esistente, come sostenuto dalla sentenza di primo grado, in
5 quanto dall era, al più, possibile una Pt_4 veduta obliqua e non diretta, a differenza di quanto reso possibile dalla realizzazione del terrazzo a tasca. In ogni caso, la soluzione patrocinata dal Tribunale (inserimento di una paratia oscurante a separare le proprietà) non dava garanzie di tutela della privacy nella Contro proprietà Infatti, se, da un lato, la paratia oscurante poteva limitare gli scambi visivi dal terrazzino della proprietà verso la terrazza CP_2
Contro di non altrettanto poteva dirsi per lo scambio di suoni e rumori prima inesistenti.
Inoltre, la installazione della paratia avrebbe consolidato nel tempo la riduzione della distanza acquisita con la realizzazione del nuovo terrazzino, con il rischio di una futura eventuale domanda di usucapione di un diritto a mantenere l'opera a distanza inferiore rispetto a quella legale. Infine, neppure era sostenibile che, nella situazione precedente ai lavori della Sig.ra CP_2
Contro la visuale di fosse ostruita dall'abbaino preesistente più di quanto non lo sarebbe oggi con la paratia di nuova installazione imposta con la sentenza impugnata;
l'abbaino in questione, infatti, era distaccato di quasi un metro dal
Contro confine della proprietà mentre la paratia di nuova installazione verrebbe addossata al conf ine, risultando incombere su di esso e quindi privare di aria e di luce, da quel lato, maggiormente la
Contro proprietà rispetto alla situazione pregressa, con ciò nuovamente aggravando la situazione della
Contro proprietà rispetto al passato.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato
6 la omessa pronuncia e/o infrapetizione: nessuna pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno. Il Tribunale non si era pronunciato in relazione alla domanda di risarcimento del danno per il periodo decorrente dalla ultimazione dei lavori e, quindi, dalla consumazione della violazione (estate 2020) fino alla remissione in pristino o, comunque, all'installazione della nota paratia. Il danno è in re ipsa e consiste, cioè, nella violazione stessa delle distanze legali. La violazione della normativa era mani festa ed il danno avrebbe potuto essere liquidato sulla base della ctp allegata, mai contestata.
4 L'inammissibilità dell'appello. Contro L'eccezione di inammissibilità dell'appello di proposta dalla sig.ra per violazione dell'art. CP_2
342 c.p.c. è infondata.
Parte appellante ha chiaramente individuato i capi della sentenza impugnati (quelli che prevedono la realizzazione di un separatore in luogo della riduzione in pristino) ed ha indicato le ragioni per cui la soluzione adottata dal Tribunale non era conforme alla normativa richiamata ed in contrasto con la sua ratio.
L'eccezione deve essere, pertanto, respinta.
5 la domanda di riduzione in pristino
In estrema sintesi, questi i fatti di causa.
La sig.ra eliminò l'originario abbaino CP_2 presente nella sua proprietà e lo sostituì con un terrazzo a tasca, confinante con il terrazzo di Contro proprietà separato da questo da un muretto di 25 cm. Lo stato dei luoghi ante e post intervento
è chiaramente evincibile dalla rappresentazione
7 grafica presente a pag. 7 della sentenza impugnata ed alle pagg. 16 e 17 della ctu di primo grado.
Non è dubbio (e sul punto, non è stata neppure proposta impugnazione) che il balcone realizzato in sostituzione del pregresso abbaino violi le distanze ex art. 905 c.c.
La questione controversa è quale è il rimedio da adottare.
Secondo l'appellante, l'unica soluzione consona a garantire la riservatezza del fondo attoreo è la riduzione in pristino. Conclusione diversa è stata fatta propria dal Tribunale, secondo cui, invece, in applicazione del principio di proporzionalità, è possibile posizionare una paratia oscurata, analoga a quella già presente nella proprietà dell'appellante, secondo una soluzione più volte suggerita dalla giurisprudenza.
Tale soluzione è condivisibile.
L'art. 905 c.c. risolve un conflitto di interessi, tra il proprietario di un edificio, che ha interesse a realizzare aperture dirette a dare luce ed aria al suo immobile e quello del proprietario del fondo confinante, che ha, invece, un interesse contrario ,
a tutela della sua privacy e della sua sicurezza.
Nell'applicazione dell'art. 905 c.c., si deve tener conto del principio di proporzionalità, che richiede che il provvedimento da adottare sia tale da impedire l'inspectio e la prospectio, ma anche che lo scopo di tutela sia conseguito con il minimo mezzo (cioè, con la minima compressione degli interessi antagonisti) (Cass. 25680/23 e Cass.
23184/20).
Su queste basi, la giurisprudenza è costante
8 nell'ammettere accorgimenti alternativi rispetto alla riduzione in pristino delle vedute, come il ricorso a pannelli separatori, quando idonei ad impedire l'inspicere e il prospicere in alienum», spettando, poi, al giudice dell'esecuzione determinare le concrete modalità di attuazione dell'obbligo di fare imposto dalla sentenza (Cass.
438/24; Cass. 23184/20; Cass. 4834/19; Cass.
14194/11, Cass. 9640/06, Cass. 2959/05, Cass.
10649/04, Cass. 1450/96, Cass. 2343/95).
Risulta evidente che tale soluzione è accettabile nella misura in cui, quand'anche non venga, com'è naturale, ripristinata la situazione precedente (a fronte, appunto di un rimedio alternativo rispetto al ripristino), quando essa comunque non comporti pregiudizi di rilievo alla controparte.
Tale principio di composizione dei diversi interessi in conflitto assume, del resto, assume particolare rilievo in ambito condominiale, in considerazione della peculiarità del condominio degli edifici caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà esclusive, con un godimento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni in funzione del diritto individuale sui singoli piani in cui è diviso il fabbricato, che deve ispirarsi a ragioni di solidarietà e ove si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Per queste ragioni, le norme relative alle distanze devono essere contemperate con quelle relative alla disciplina delle cose comuni (nella specie, l'opera realizzata si traduce in un particolare esercizio delle facoltà spettanti al condomino ex art. 1102 c.c.), che
9 possono, a determinate condizioni, derogare alle prime (Cass. 10477/23).
Parte appellante non ha fornito argomenti per ritenere che tale principio non sia stato correttamente applicato dal Tribunale.
Infatti, in primo luogo, lo scopo primario della norma (impedire la inspectio e la prospectio) è pacificamente rispettato.
In secondo luogo, se è vero che la paratia non impedisce che eventuali rumori dal terrazzino di proprietà dell'appellata si diffondano nel terrazzo dell'appellante, è anche vero che la tutela sul punto è affidata ad altre norme, prima fra tutte l'art. 844 c.c.; dalla proprietà potrebbero CP_2 percepirsi rumori e suoni provenienti dalla
Contro proprietà ma anche prima dei lavori ciò era possibile, ove si consideri la ridotta distanza tra il
Contro terrazzino di proprietà e l'abbaino preesistente (60 cm).
Contro Luce ed aria arrivano alla proprietà pur in presenza della paratia. Sul punto, si rimanda a quanto indicato dal ctu, che ha già risposto alle critiche sul punto, evidenziando a pag. 23, che è possibile optare a vetri satinati o vetri tali da
Contro consentire di vedere verso Ovest a proprietà
e, allo stesso tempo, impedire a parte convenuta di vedere verso la proprietà di parte attrice. Del resto, non risulta che la situazione sia significativamente peggiorata rispetto a quanto avveniva prima dell'esecuzione dei lavori, come evidenziato dal Tribunale, ove si consideri che, a ridosso del terrazzo (cioè, a soli 60 cm), vi era il maggior ingombro rappresentato dall'abbaino, che
10 costituiva un ostacolo al passaggio di luce ed aria e che, oggi, grazie alla paratia, è stato eliminato.
Infine, la preoccupazione che il decorso del tempo consenta alla controparte di usucapire il diritto di mantenere la veduta a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 905 c.c., potendosi, quindi, dopo un ventennio, eliminare la paratia, è infondata, in quanto, ciò che interessa, ai fini della determinazione del contenuto del diritto da usucapire, è come esso per 20 anni è stato goduto, per cui non ci potrà essere un possesso corrispondente ad un diritto che prescinda dalla presenza del separatore.
In conclusione, la soluzione ipotizzata dal
Tribunale consente un'adeguata composizione delle opposte esigenze, azzerando o, comunque, rendendo sostanzialmente tollerabili i fastidi patiti dall'appellante in conseguenza della realizzazione dell'opera.
5 il risarcimento dei danni
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza, non si può parlare di danno in re ipsa nel caso di violazione delle norme sulle distanze, neppure in questo caso. “In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici” (Cass. 12879/25)
“Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto
11 di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tram onto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso). (Cass. 10328/25).
Tale soluzione, in parte difforme da quanto sostenuto in precedenza dalla Suprema Corte, risulta, del resto, più aderente ai principi di Cass.
Sez. Un. 33659/22 e 33645/22.
La parte appellante avrebbe, quindi, dovuto allegare la “concreta possibilità di godimento” perduta, non potendo, questa considerarsi in re ipsa e, cioè, nell'imposizione di una servitù a carico del fondo appellante. Diversamente, parte appellante non ha mai indicato qual è l'uso concreto che faceva dell'appartamento e, quindi, come tale esercizio è stato pregiudicato dall'opera realizzata. Non è stato chiarito se l'immobile era destinato ad un godimento indiretto (e, quindi se esso era destinato ad essere locato, come lascerebbe intendere quanto scritto a pag. 4 della citazione di primo grado, ove si è messo in Contro evidenza che è impresa del comparto immobiliare), o ad un uso diretto (l'appellante, nei propri atti, ha evidenziato una non meglio
12 delineata lesione del diritto di godimento Contro direttamente esercitato da . Dalla lettura Contro degli atti di emerge che, in realtà, quest'ultima si è trincerata nell'affermazione secondo cui il danno era in re ipsa.
Né vale sostenere che le perizie prodotte non sono state contestate dalla controparte. “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. 34450/22).
Ne discende il rigetto di tale motivo di appello.
6 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore: cause di valore indeterminabile;
parametri minimi per la fase istruttoria e decisoria, medi per le altre).
PQM
Respinge l'appello proposto da e per CP_1
l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Genova n. 2880 del 14 novembre 2024; condanna a rifondere a CP_1 CP_2 le spese di lite del giudizio di appello, che
[...] liquida in 6.734,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
13 quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 22 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: in persona del legale rappresentante, CP_1 rappresentata dall'avv. Giorgio Solbiati, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Controparte_2
Serafina Gallo, per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “Riformarsi la sentenza
Tribunale di Genova n. 2880/2024 nella parte relativa al capo di sentenza sub § 2, pagg. 6 -10
(nonché al capo sub § 4, pag. 11, relativamente alle spese) e per l'effetto disporre quanto segue.
Ordinarsi alla Sig.ra la remissione in CP_2 pristino dei luoghi, sopprimendo la nuova terrazza meglio indicata in narrativa e nella documentazione prodotta. Il tutto a spese della
1 Sig.ra e con condanna al risarcimento del CP_2 danno, equitativamente determinato, per la violazione perpetrata fino alla eseguita remissione in pristino. Fissarsi congruo termine alla Sig.ra entro cui eseguire le opere da ordinarsi come CP_2 sopra, imponendo ad essa, per il caso di inadempimento, idonea penalità giornaliera ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. Condannarsi la convenuta alle spese e compensi professionali di entrambi i gradi del presente giudizio (compresa la fase pregiudiziale di mediazione ), oltre accessori di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
PER PARTE APPELLATA: “1) Dichiarare inammissibile improponibile, improcedibile, o come meglio e comunque respingere l'appello proposto dalla per difetto dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 342 c.p.c., nonché per avere l'appellante censurato la sentenza del Tribunale di Genova num. 2880/2024 che ha accolto la propria stessa domanda;
2) Nel merito, confermare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Genova della cui impugnazione si tratta, dichiarando inammissibili, improponibili, improcedibili o come meglio, e comunque respingendo integralmente le ragioni di appello tutte proposte dall'appellante Parte_1
mandandone la conchiudente
[...] CP_2 completamente assolta;
3) In subordine,
[...] dettare gli accorgimenti ritenuti più idone i, respingendo in ogni caso le domande di rimessione in pristino stato dei luoghi ed ogni altra domanda della appellante, anche di carattere Pt_2 risarcitorio;
-4) Porre a carico dell'appellante
[...]
[...] [...]
.secondo il criterio della soccombenza, Parte_3 le spese, competenze ed onorari di lite, nonché di eventuali CTU e CTP, del presente giudizio, con maggiorazione degli oneri fiscali e previdenziali”.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado Contro La soc. ha citato in giudizio, innanzi al
Tribunale di Genova, ed ha Controparte_2 sostenuto, per quanto qui interessa:
• di essere proprietaria di un appartamento posto al piano attico di uno stabile, sito in Via Dogali n.
10 in Santa Margherita Ligure e confinante con quello della convenuta, posto al medesimo piano;
• che, nel 2020, la Sig.ra aveva eseguito CP_2 lavori di ristrutturazione nella sua proprietà. consistenti, tra l'altro, per quanto interessa, nella soppressione di un preesistente abbaino e della relativa porzione di copertura condominiale, per ricavare una terrazza a tasca a confine con la Contro terrazza dell'appartamento
• che, per effetto di tali lavori, era stata creata una nuova veduta verso la proprietà attorea, in violazione degli artt. 905 e 906 c.c.
L'attrice ha, quindi, chiesto di condannare la controparte all'eliminazione dell'opera realizzata.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa è stata istruita a mezzo ctu ed è stata decisa con la sentenza n. 2880 del 14 novembre
2024, che ha così statuito in dispositivo “dichiara tenuta e condanna la sig.ra a Controparte_2 porre in essere gli interventi indicati a pagine 19 e
3 23 della CTU idonei ad impedire l'affaccio e la vista sul terrazzo di proprietà dell'attrice; rigetta per il resto le domande formulate dalla CP_1 compensa le spese di lite;
pone gli onorari di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclus ivo della CP_1
La sentenza, dopo aver premesso che il terrazzo a tasca realizzato nella proprietà di parte convenuta non costituiva una nuova veduta, bensì un aggravamento di quella preesistente, dal momento che, comunque, dall'abbaino era possibile Contro affacciarsi sulla proprietà della ha concluso che l'opera realizzata violava la distanza di cui all'art. 905 c.c.
Secondo il Tribunale, ciò non comportava necessariamente una condanna al ripristino stato, in quanto era possibile adottare altri accorgimenti idonei a salvaguardare le ragioni dell'attrice, impedendo il prospicere e l'inspicere dalla proprietà della convenuta. Secondo il Tribunale, in particolare, “per ripristinare l'originaria condizione di maggiore riservatezza del terrazzo di parte attrice, salvaguardando l'intervento realizzato dalla convenuta sulla sua proprietà, sarebbe sufficiente “la posa in opera di un separatore con vetri satinati e che esteticamente richiami già quelli posizionati da parte Attrice entro la sua proprietà”. Contro Tale soluzione non pregiudicava le ragioni di dal momento che, il posizionamento della paratia tra i due terrazzi avrebbe consentito, comunque, Contro il passaggio di luce ed aria nella proprietà così come in precedenza, tenuto conto del fatto
4 che il separatore poteva essere realizzato in materiale tale da impedire alla convenuta di guardare ed affacciarsi sul fondo dell'attrice, ma che, allo stesso tempo, consentiva il passaggio di luce verso il terrazzo di quest'ultima.
Infine, in merito all'ipotizzato disturbo di rumori provenienti dal terrazzo così realizzato nella proprietà della parte appellata in conseguenza della mancata rimessione in pristino, il Tribunale ha sostenuto che il terrazzino, per le ridotte dimensioni, come rilevate dal CTU, non poteva ospitare ricevimenti o feste atte a disturbare la proprietà vicina.
2 Il giudizio di appello Contro La società ha impugnato la sentenza in esame ed ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, venisse ordinato alla controparte di rimettere in pristino stato la terrazza così realizzata e venisse accolta la domanda di risarcimento dei danni formulata.
si è costituita in giudizio ed Controparte_2 ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata presa in decisione in data 16 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. La nuova opera eseguita dalla controparte non costituiva solo aggravio di una servitù di veduta già esistente, come sostenuto dalla sentenza di primo grado, in
5 quanto dall era, al più, possibile una Pt_4 veduta obliqua e non diretta, a differenza di quanto reso possibile dalla realizzazione del terrazzo a tasca. In ogni caso, la soluzione patrocinata dal Tribunale (inserimento di una paratia oscurante a separare le proprietà) non dava garanzie di tutela della privacy nella Contro proprietà Infatti, se, da un lato, la paratia oscurante poteva limitare gli scambi visivi dal terrazzino della proprietà verso la terrazza CP_2
Contro di non altrettanto poteva dirsi per lo scambio di suoni e rumori prima inesistenti.
Inoltre, la installazione della paratia avrebbe consolidato nel tempo la riduzione della distanza acquisita con la realizzazione del nuovo terrazzino, con il rischio di una futura eventuale domanda di usucapione di un diritto a mantenere l'opera a distanza inferiore rispetto a quella legale. Infine, neppure era sostenibile che, nella situazione precedente ai lavori della Sig.ra CP_2
Contro la visuale di fosse ostruita dall'abbaino preesistente più di quanto non lo sarebbe oggi con la paratia di nuova installazione imposta con la sentenza impugnata;
l'abbaino in questione, infatti, era distaccato di quasi un metro dal
Contro confine della proprietà mentre la paratia di nuova installazione verrebbe addossata al conf ine, risultando incombere su di esso e quindi privare di aria e di luce, da quel lato, maggiormente la
Contro proprietà rispetto alla situazione pregressa, con ciò nuovamente aggravando la situazione della
Contro proprietà rispetto al passato.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato
6 la omessa pronuncia e/o infrapetizione: nessuna pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno. Il Tribunale non si era pronunciato in relazione alla domanda di risarcimento del danno per il periodo decorrente dalla ultimazione dei lavori e, quindi, dalla consumazione della violazione (estate 2020) fino alla remissione in pristino o, comunque, all'installazione della nota paratia. Il danno è in re ipsa e consiste, cioè, nella violazione stessa delle distanze legali. La violazione della normativa era mani festa ed il danno avrebbe potuto essere liquidato sulla base della ctp allegata, mai contestata.
4 L'inammissibilità dell'appello. Contro L'eccezione di inammissibilità dell'appello di proposta dalla sig.ra per violazione dell'art. CP_2
342 c.p.c. è infondata.
Parte appellante ha chiaramente individuato i capi della sentenza impugnati (quelli che prevedono la realizzazione di un separatore in luogo della riduzione in pristino) ed ha indicato le ragioni per cui la soluzione adottata dal Tribunale non era conforme alla normativa richiamata ed in contrasto con la sua ratio.
L'eccezione deve essere, pertanto, respinta.
5 la domanda di riduzione in pristino
In estrema sintesi, questi i fatti di causa.
La sig.ra eliminò l'originario abbaino CP_2 presente nella sua proprietà e lo sostituì con un terrazzo a tasca, confinante con il terrazzo di Contro proprietà separato da questo da un muretto di 25 cm. Lo stato dei luoghi ante e post intervento
è chiaramente evincibile dalla rappresentazione
7 grafica presente a pag. 7 della sentenza impugnata ed alle pagg. 16 e 17 della ctu di primo grado.
Non è dubbio (e sul punto, non è stata neppure proposta impugnazione) che il balcone realizzato in sostituzione del pregresso abbaino violi le distanze ex art. 905 c.c.
La questione controversa è quale è il rimedio da adottare.
Secondo l'appellante, l'unica soluzione consona a garantire la riservatezza del fondo attoreo è la riduzione in pristino. Conclusione diversa è stata fatta propria dal Tribunale, secondo cui, invece, in applicazione del principio di proporzionalità, è possibile posizionare una paratia oscurata, analoga a quella già presente nella proprietà dell'appellante, secondo una soluzione più volte suggerita dalla giurisprudenza.
Tale soluzione è condivisibile.
L'art. 905 c.c. risolve un conflitto di interessi, tra il proprietario di un edificio, che ha interesse a realizzare aperture dirette a dare luce ed aria al suo immobile e quello del proprietario del fondo confinante, che ha, invece, un interesse contrario ,
a tutela della sua privacy e della sua sicurezza.
Nell'applicazione dell'art. 905 c.c., si deve tener conto del principio di proporzionalità, che richiede che il provvedimento da adottare sia tale da impedire l'inspectio e la prospectio, ma anche che lo scopo di tutela sia conseguito con il minimo mezzo (cioè, con la minima compressione degli interessi antagonisti) (Cass. 25680/23 e Cass.
23184/20).
Su queste basi, la giurisprudenza è costante
8 nell'ammettere accorgimenti alternativi rispetto alla riduzione in pristino delle vedute, come il ricorso a pannelli separatori, quando idonei ad impedire l'inspicere e il prospicere in alienum», spettando, poi, al giudice dell'esecuzione determinare le concrete modalità di attuazione dell'obbligo di fare imposto dalla sentenza (Cass.
438/24; Cass. 23184/20; Cass. 4834/19; Cass.
14194/11, Cass. 9640/06, Cass. 2959/05, Cass.
10649/04, Cass. 1450/96, Cass. 2343/95).
Risulta evidente che tale soluzione è accettabile nella misura in cui, quand'anche non venga, com'è naturale, ripristinata la situazione precedente (a fronte, appunto di un rimedio alternativo rispetto al ripristino), quando essa comunque non comporti pregiudizi di rilievo alla controparte.
Tale principio di composizione dei diversi interessi in conflitto assume, del resto, assume particolare rilievo in ambito condominiale, in considerazione della peculiarità del condominio degli edifici caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà esclusive, con un godimento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni in funzione del diritto individuale sui singoli piani in cui è diviso il fabbricato, che deve ispirarsi a ragioni di solidarietà e ove si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Per queste ragioni, le norme relative alle distanze devono essere contemperate con quelle relative alla disciplina delle cose comuni (nella specie, l'opera realizzata si traduce in un particolare esercizio delle facoltà spettanti al condomino ex art. 1102 c.c.), che
9 possono, a determinate condizioni, derogare alle prime (Cass. 10477/23).
Parte appellante non ha fornito argomenti per ritenere che tale principio non sia stato correttamente applicato dal Tribunale.
Infatti, in primo luogo, lo scopo primario della norma (impedire la inspectio e la prospectio) è pacificamente rispettato.
In secondo luogo, se è vero che la paratia non impedisce che eventuali rumori dal terrazzino di proprietà dell'appellata si diffondano nel terrazzo dell'appellante, è anche vero che la tutela sul punto è affidata ad altre norme, prima fra tutte l'art. 844 c.c.; dalla proprietà potrebbero CP_2 percepirsi rumori e suoni provenienti dalla
Contro proprietà ma anche prima dei lavori ciò era possibile, ove si consideri la ridotta distanza tra il
Contro terrazzino di proprietà e l'abbaino preesistente (60 cm).
Contro Luce ed aria arrivano alla proprietà pur in presenza della paratia. Sul punto, si rimanda a quanto indicato dal ctu, che ha già risposto alle critiche sul punto, evidenziando a pag. 23, che è possibile optare a vetri satinati o vetri tali da
Contro consentire di vedere verso Ovest a proprietà
e, allo stesso tempo, impedire a parte convenuta di vedere verso la proprietà di parte attrice. Del resto, non risulta che la situazione sia significativamente peggiorata rispetto a quanto avveniva prima dell'esecuzione dei lavori, come evidenziato dal Tribunale, ove si consideri che, a ridosso del terrazzo (cioè, a soli 60 cm), vi era il maggior ingombro rappresentato dall'abbaino, che
10 costituiva un ostacolo al passaggio di luce ed aria e che, oggi, grazie alla paratia, è stato eliminato.
Infine, la preoccupazione che il decorso del tempo consenta alla controparte di usucapire il diritto di mantenere la veduta a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 905 c.c., potendosi, quindi, dopo un ventennio, eliminare la paratia, è infondata, in quanto, ciò che interessa, ai fini della determinazione del contenuto del diritto da usucapire, è come esso per 20 anni è stato goduto, per cui non ci potrà essere un possesso corrispondente ad un diritto che prescinda dalla presenza del separatore.
In conclusione, la soluzione ipotizzata dal
Tribunale consente un'adeguata composizione delle opposte esigenze, azzerando o, comunque, rendendo sostanzialmente tollerabili i fastidi patiti dall'appellante in conseguenza della realizzazione dell'opera.
5 il risarcimento dei danni
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza, non si può parlare di danno in re ipsa nel caso di violazione delle norme sulle distanze, neppure in questo caso. “In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici” (Cass. 12879/25)
“Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto
11 di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tram onto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso). (Cass. 10328/25).
Tale soluzione, in parte difforme da quanto sostenuto in precedenza dalla Suprema Corte, risulta, del resto, più aderente ai principi di Cass.
Sez. Un. 33659/22 e 33645/22.
La parte appellante avrebbe, quindi, dovuto allegare la “concreta possibilità di godimento” perduta, non potendo, questa considerarsi in re ipsa e, cioè, nell'imposizione di una servitù a carico del fondo appellante. Diversamente, parte appellante non ha mai indicato qual è l'uso concreto che faceva dell'appartamento e, quindi, come tale esercizio è stato pregiudicato dall'opera realizzata. Non è stato chiarito se l'immobile era destinato ad un godimento indiretto (e, quindi se esso era destinato ad essere locato, come lascerebbe intendere quanto scritto a pag. 4 della citazione di primo grado, ove si è messo in Contro evidenza che è impresa del comparto immobiliare), o ad un uso diretto (l'appellante, nei propri atti, ha evidenziato una non meglio
12 delineata lesione del diritto di godimento Contro direttamente esercitato da . Dalla lettura Contro degli atti di emerge che, in realtà, quest'ultima si è trincerata nell'affermazione secondo cui il danno era in re ipsa.
Né vale sostenere che le perizie prodotte non sono state contestate dalla controparte. “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. 34450/22).
Ne discende il rigetto di tale motivo di appello.
6 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore: cause di valore indeterminabile;
parametri minimi per la fase istruttoria e decisoria, medi per le altre).
PQM
Respinge l'appello proposto da e per CP_1
l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Genova n. 2880 del 14 novembre 2024; condanna a rifondere a CP_1 CP_2 le spese di lite del giudizio di appello, che
[...] liquida in 6.734,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
13 quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 22 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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