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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2765/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001928959000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001928959000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, la S.r.l., in persona del legale rappresentante, ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020190001928959000, notificata il 15 luglio 2024, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa al periodo d'imposta 2015. La parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti, nonché per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, evidenziando come la cartella fosse stata notificata oltre i termini di legge. Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AR si è costituita, rappresentando che la cartella di pagamento è stata effettivamente notificata dall'Agente della riscossione oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e che, preso atto di tale circostanza, l'Agente della riscossione ha provveduto a sospendere l'attività di riscossione del ruolo oggetto di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Dagli atti risulta che, a seguito della proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AR, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, atteso che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata dall'Agente della riscossione oltre i termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La stessa Amministrazione ha, inoltre, rappresentato che l'Agenzia delle Entrate – SI ha conseguentemente disposto la sospensione dell'attività riscossiva relativa al ruolo oggetto di controversia, venendo così meno la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato. Tale comportamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, non residuando più alcun contrasto tra le parti in ordine alla legittimità della cartella di pagamento. Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Quanto alle spese di lite, considerato che la cessazione della materia del contendere è derivata dal riconoscimento dell'erroneità della pretesa impositiva da parte dell'Amministrazione nel corso del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite.
AR, 26 gennaio 2026 Il giudice
Dott.ssa Emanuela Romano
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2765/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001928959000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001928959000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, la S.r.l., in persona del legale rappresentante, ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020190001928959000, notificata il 15 luglio 2024, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa al periodo d'imposta 2015. La parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti, nonché per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, evidenziando come la cartella fosse stata notificata oltre i termini di legge. Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AR si è costituita, rappresentando che la cartella di pagamento è stata effettivamente notificata dall'Agente della riscossione oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e che, preso atto di tale circostanza, l'Agente della riscossione ha provveduto a sospendere l'attività di riscossione del ruolo oggetto di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Dagli atti risulta che, a seguito della proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AR, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, atteso che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata dall'Agente della riscossione oltre i termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La stessa Amministrazione ha, inoltre, rappresentato che l'Agenzia delle Entrate – SI ha conseguentemente disposto la sospensione dell'attività riscossiva relativa al ruolo oggetto di controversia, venendo così meno la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato. Tale comportamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, non residuando più alcun contrasto tra le parti in ordine alla legittimità della cartella di pagamento. Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Quanto alle spese di lite, considerato che la cessazione della materia del contendere è derivata dal riconoscimento dell'erroneità della pretesa impositiva da parte dell'Amministrazione nel corso del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite.
AR, 26 gennaio 2026 Il giudice
Dott.ssa Emanuela Romano