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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6275/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Messina, via del Vespro n. 75 presso lo studio dell'Avv. Grazia
Cammaroto che li rappresenta e difende per procura in atti , attori, contro
(c.f. ), quale titolare del Centro foto Video Jolli, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Messina, via La Farina n. 141 presso lo studio dell'Avv.
US VA che lo rappresenta e difende per procura in atti convenuto, avente ad oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti concludevano come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio , quale titolare Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del Centro Foto Video Jolly, deducendo di aver commissionato al convenuto, in occasione del loro matrimonio celebrato il 25 giugno 2016, la realizzazione del servizio fotografico e della ripresa audio-video dell'intera cerimonia, con particolare attenzione alla funzione religiosa, durante la quale la signora avrebbe ricevuto anche la prima comunione. Gli Pt_2 attori avevano sottolineato al convenuto l'importanza della ripresa video, sia per il valore personale e familiare dell'evento, sia per la necessità di condividere il ricordo con parenti e amici residenti all'estero, impossibilitati a partecipare di persona.
Per il servizio era stato concordato l'importo complessivo di € 1.300,00, di cui € 300,00 versati in acconto al momento dell'accordo. Gli attori avevano rappresentato al convenuto l'esigenza di un servizio completo e curato, evidenziando l'importanza di immortalare, tra l'altro, il picchetto d'onore dei colleghi dello sposo e la funzione religiosa.
Nel gennaio 2017, gli attori avevano ritirato presso il Centro Foto Video Jolly il solo album fotografico, mentre la consegna del video era stata più volte sollecitata ed ulteriori somme erano state corrisposte a titolo di acconto. Solo nel novembre 2017 era stato consegnato un
CD-rom che, tuttavia, non conteneva la ripresa della cerimonia religiosa, ma solo alcune fotografie e una breve ripresa, di scarsa qualità, del banchetto nuziale.
Gli attori avevano appreso in tale occasione che la ripresa integrale della cerimonia era andata smarrita o distrutta dagli operatori incaricati dal convenuto. Tale circostanza, taciuta per oltre un anno, aveva impedito agli attori anche il recupero di eventuali riprese amatoriali effettuate dagli invitati, i quali, confidando nell'esistenza del video professionale, avevano nel frattempo cancellato i propri file.
Hanno evidenziato che la mancata consegna della ripresa video, la tardiva comunicazione dell'accaduto e la consegna di un prodotto difforme rispetto a quanto pattuito, aveva in loro provocato un profondo stato di amarezza, delusione e sofferenza, con ripercussioni anche sulla serenità familiare, specie per l'attrice , la quale aveva vissuto un Parte_2 periodo di depressione e disagio.
Gli attori hanno lamentato, quindi, la grave inadempienza contrattuale del convenuto, che non solo non ha adempiuto all'obbligazione principale, ma ha aggravato il danno con il proprio comportamento reticente e non collaborativo.
Hanno chiesto la risoluzione del contratto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 25.000,00 (di cui euro 10.000,00 per ed euro 15.000,00 per ), oltre interessi Parte_1 Parte_2
e spese di lite.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, sottolineando come la normativa vigente imponga, a pena di improcedibilità, il previo tentativo di negoziazione assistita nelle controversie relative a domande di pagamento di somme non eccedenti i cinquantamila euro, condizione che nel caso di specie non sarebbe stata rispettata dagli attori.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto di Controparte_1 garanzia per vizi e difformità dell'opera ai sensi dell'art. 2226 c.c., rilevando che la denuncia delle asserite difformità sarebbe stata effettuata dagli attori oltre il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta, come risulterebbe dalle stesse allegazioni di parte attrice. Secondo il convenuto, il mancato rispetto di tale termine precluderebbe non solo l'azione di garanzia, ma anche ogni pretesa risarcitoria fondata sui medesimi presupposti.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto di aver eseguito e consegnato l'opera commissionata secondo le regole dell'arte e della tecnica, realizzando un prodotto completo, funzionale e conforme alle pattuizioni contrattuali.
Ha inoltre affermato che il ritardo nella consegna sarebbe stato determinato dalla richiesta degli stessi attori di posticipare il ritiro dell'opera per ragioni economiche e che, successivamente, il proprio laboratorio sarebbe stato oggetto di furto, con conseguente distruzione dei supporti informatici contenenti ulteriori materiali. Il convenuto ha quindi escluso qualsiasi propria responsabilità per il ritardo e per l'asserita perdita di parte delle riprese, sottolineando altresì che, in ogni caso, agli attori sarebbe stato consegnato un CD- rom contenente un video di oltre 46 minuti, comprensivo delle riprese dei preparativi, del banchetto e della cerimonia religiosa.
Quanto alle domande risarcitorie, ha contestato la sussistenza di un danno Controparte_1 non patrimoniale risarcibile, osservando che la giurisprudenza riconosce tale risarcibilità solo in presenza di una lesione grave di diritti della persona tutelati dalla legge o dalla
Costituzione, circostanza che nel caso di specie non ricorrerebbe, anche in considerazione della consegna dell'album fotografico e del video, idonei a soddisfare il diritto alla memoria degli attori.
In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto la condanna degli attori al pagamento del saldo residuo del corrispettivo pattuito, pari a € 700,00, oltre interessi, dedotti gli acconti già versati.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
In via preliminare va esaminata l'eccezione con la quale il convenuto ha tempestivamente eccepito la decadenza prevista dall'art. 2226 c.c.
L'eccezione è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. 1 marzo 2015, n. 4908).
Nel caso di specie, gli stessi attori hanno ammesso in citazione di aver ricevuto il CD-rom contenente il film dell'evento in data 10 novembre 2017 e di aver preso visione del contenuto nella medesima data. Tuttavia, la denuncia dei vizi è stata avanzata solo con la lettera raccomandata del 21 novembre 2017, ricevuta dal convenuto il 24 novembre 2017. Risulta dunque pacifico che la denuncia delle asserite difformità sia stata effettuata oltre il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta, previsto dall'art. 2226 c.c.
Tale circostanza, come chiarito dalla Suprema Corte, comporta la decadenza dal diritto di garanzia e preclude ogni ulteriore pretesa risarcitoria fondata sui medesimi presupposti, trattandosi di una condizione dell'azione che deve essere esaminata in via preliminare rispetto al merito della controversia (cfr., seppur risalente, Cass. 3090 del 31/03/1987: “il committente, anche se proponga azione risarcitoria cumulativamente o meno con quelle intese all'eliminazione del vizio o alla rifusione del prezzo o alla risoluzione del contratto, soggiace al termine di decadenza previsto dall'art. 2226, comma secondo cod. civ., e ciò in funzione dell'esigenza della tempestiva contestazione e del tempestivo accertamento della difformità o del vizio, esigenza cui non è dato sottrarsi attraverso la proposizione dell'Azione generale di risoluzione, ricollegandosi questa a fatti diversi di inadempimento).
In assenza di una tempestiva denuncia dei vizi, la domanda degli attori deve essere rigettata.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale del convenuto.
ha chiesto la condanna degli attori al pagamento del corrispettivo ancora Controparte_1 dovuto, pari a € 700,00. Rileva, in particolare che le parti hanno previsto per l'opera commissionata un corrispettivo di € 1.300,00 e che gli attori hanno già versato acconti per complessivi € 600,00.
La domanda riconvenzionale è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art. 2226, secondo comma, c.c., ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto” (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1874).
Ne discende che, essendo gli attori decaduti dalla possibilità di far valere i vizi dell'opera, il convenuto ha diritto al pagamento del corrispettivo pattuito.
È poi pacifico che tra le parti è stato concordato un corrispettivo per il servizio fotografico ed audio-video del matrimonio pari a € 1.300,00 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione), così come è incontestato che gli attori hanno versato la somma di € 600,00.
Gli attori vanno pertanto condannati al pagamento della somma di € 700,00, oltre interessi a decorrere dalla data di deposito della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale (8 febbraio 2019).
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione sollevata dal convenuto. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori. Esse vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in quanto la domanda degli attori è stata decisa sulla base di un'eccezione preliminare di decadenza sollevata dal convenuto ai sensi dell'art. 2226 c.c., che ha impedito ogni esame del merito e ha precluso agli attori la possibilità di far valere l'inadempimento contrattuale. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ha trovato poi una semplice definizione proprio in ragione dell'intervenuta decadenza, che ha determinato il venir meno di ogni contestazione sul diritto al pagamento del saldo del corrispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda degli attori;
accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna e Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido in favore di della somma di € 700,00, oltre
[...] Controparte_1 interessi legali dall'8 febbraio 2019 al soddisfo;
Condanna e al pagamento in solido in favore dell'Erario delle Parte_1 Parte_2 spese del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina, il 24 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6275/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Messina, via del Vespro n. 75 presso lo studio dell'Avv. Grazia
Cammaroto che li rappresenta e difende per procura in atti , attori, contro
(c.f. ), quale titolare del Centro foto Video Jolli, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Messina, via La Farina n. 141 presso lo studio dell'Avv.
US VA che lo rappresenta e difende per procura in atti convenuto, avente ad oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti concludevano come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio , quale titolare Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del Centro Foto Video Jolly, deducendo di aver commissionato al convenuto, in occasione del loro matrimonio celebrato il 25 giugno 2016, la realizzazione del servizio fotografico e della ripresa audio-video dell'intera cerimonia, con particolare attenzione alla funzione religiosa, durante la quale la signora avrebbe ricevuto anche la prima comunione. Gli Pt_2 attori avevano sottolineato al convenuto l'importanza della ripresa video, sia per il valore personale e familiare dell'evento, sia per la necessità di condividere il ricordo con parenti e amici residenti all'estero, impossibilitati a partecipare di persona.
Per il servizio era stato concordato l'importo complessivo di € 1.300,00, di cui € 300,00 versati in acconto al momento dell'accordo. Gli attori avevano rappresentato al convenuto l'esigenza di un servizio completo e curato, evidenziando l'importanza di immortalare, tra l'altro, il picchetto d'onore dei colleghi dello sposo e la funzione religiosa.
Nel gennaio 2017, gli attori avevano ritirato presso il Centro Foto Video Jolly il solo album fotografico, mentre la consegna del video era stata più volte sollecitata ed ulteriori somme erano state corrisposte a titolo di acconto. Solo nel novembre 2017 era stato consegnato un
CD-rom che, tuttavia, non conteneva la ripresa della cerimonia religiosa, ma solo alcune fotografie e una breve ripresa, di scarsa qualità, del banchetto nuziale.
Gli attori avevano appreso in tale occasione che la ripresa integrale della cerimonia era andata smarrita o distrutta dagli operatori incaricati dal convenuto. Tale circostanza, taciuta per oltre un anno, aveva impedito agli attori anche il recupero di eventuali riprese amatoriali effettuate dagli invitati, i quali, confidando nell'esistenza del video professionale, avevano nel frattempo cancellato i propri file.
Hanno evidenziato che la mancata consegna della ripresa video, la tardiva comunicazione dell'accaduto e la consegna di un prodotto difforme rispetto a quanto pattuito, aveva in loro provocato un profondo stato di amarezza, delusione e sofferenza, con ripercussioni anche sulla serenità familiare, specie per l'attrice , la quale aveva vissuto un Parte_2 periodo di depressione e disagio.
Gli attori hanno lamentato, quindi, la grave inadempienza contrattuale del convenuto, che non solo non ha adempiuto all'obbligazione principale, ma ha aggravato il danno con il proprio comportamento reticente e non collaborativo.
Hanno chiesto la risoluzione del contratto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 25.000,00 (di cui euro 10.000,00 per ed euro 15.000,00 per ), oltre interessi Parte_1 Parte_2
e spese di lite.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, sottolineando come la normativa vigente imponga, a pena di improcedibilità, il previo tentativo di negoziazione assistita nelle controversie relative a domande di pagamento di somme non eccedenti i cinquantamila euro, condizione che nel caso di specie non sarebbe stata rispettata dagli attori.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto di Controparte_1 garanzia per vizi e difformità dell'opera ai sensi dell'art. 2226 c.c., rilevando che la denuncia delle asserite difformità sarebbe stata effettuata dagli attori oltre il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta, come risulterebbe dalle stesse allegazioni di parte attrice. Secondo il convenuto, il mancato rispetto di tale termine precluderebbe non solo l'azione di garanzia, ma anche ogni pretesa risarcitoria fondata sui medesimi presupposti.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto di aver eseguito e consegnato l'opera commissionata secondo le regole dell'arte e della tecnica, realizzando un prodotto completo, funzionale e conforme alle pattuizioni contrattuali.
Ha inoltre affermato che il ritardo nella consegna sarebbe stato determinato dalla richiesta degli stessi attori di posticipare il ritiro dell'opera per ragioni economiche e che, successivamente, il proprio laboratorio sarebbe stato oggetto di furto, con conseguente distruzione dei supporti informatici contenenti ulteriori materiali. Il convenuto ha quindi escluso qualsiasi propria responsabilità per il ritardo e per l'asserita perdita di parte delle riprese, sottolineando altresì che, in ogni caso, agli attori sarebbe stato consegnato un CD- rom contenente un video di oltre 46 minuti, comprensivo delle riprese dei preparativi, del banchetto e della cerimonia religiosa.
Quanto alle domande risarcitorie, ha contestato la sussistenza di un danno Controparte_1 non patrimoniale risarcibile, osservando che la giurisprudenza riconosce tale risarcibilità solo in presenza di una lesione grave di diritti della persona tutelati dalla legge o dalla
Costituzione, circostanza che nel caso di specie non ricorrerebbe, anche in considerazione della consegna dell'album fotografico e del video, idonei a soddisfare il diritto alla memoria degli attori.
In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto la condanna degli attori al pagamento del saldo residuo del corrispettivo pattuito, pari a € 700,00, oltre interessi, dedotti gli acconti già versati.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
In via preliminare va esaminata l'eccezione con la quale il convenuto ha tempestivamente eccepito la decadenza prevista dall'art. 2226 c.c.
L'eccezione è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. 1 marzo 2015, n. 4908).
Nel caso di specie, gli stessi attori hanno ammesso in citazione di aver ricevuto il CD-rom contenente il film dell'evento in data 10 novembre 2017 e di aver preso visione del contenuto nella medesima data. Tuttavia, la denuncia dei vizi è stata avanzata solo con la lettera raccomandata del 21 novembre 2017, ricevuta dal convenuto il 24 novembre 2017. Risulta dunque pacifico che la denuncia delle asserite difformità sia stata effettuata oltre il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta, previsto dall'art. 2226 c.c.
Tale circostanza, come chiarito dalla Suprema Corte, comporta la decadenza dal diritto di garanzia e preclude ogni ulteriore pretesa risarcitoria fondata sui medesimi presupposti, trattandosi di una condizione dell'azione che deve essere esaminata in via preliminare rispetto al merito della controversia (cfr., seppur risalente, Cass. 3090 del 31/03/1987: “il committente, anche se proponga azione risarcitoria cumulativamente o meno con quelle intese all'eliminazione del vizio o alla rifusione del prezzo o alla risoluzione del contratto, soggiace al termine di decadenza previsto dall'art. 2226, comma secondo cod. civ., e ciò in funzione dell'esigenza della tempestiva contestazione e del tempestivo accertamento della difformità o del vizio, esigenza cui non è dato sottrarsi attraverso la proposizione dell'Azione generale di risoluzione, ricollegandosi questa a fatti diversi di inadempimento).
In assenza di una tempestiva denuncia dei vizi, la domanda degli attori deve essere rigettata.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale del convenuto.
ha chiesto la condanna degli attori al pagamento del corrispettivo ancora Controparte_1 dovuto, pari a € 700,00. Rileva, in particolare che le parti hanno previsto per l'opera commissionata un corrispettivo di € 1.300,00 e che gli attori hanno già versato acconti per complessivi € 600,00.
La domanda riconvenzionale è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art. 2226, secondo comma, c.c., ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto” (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1874).
Ne discende che, essendo gli attori decaduti dalla possibilità di far valere i vizi dell'opera, il convenuto ha diritto al pagamento del corrispettivo pattuito.
È poi pacifico che tra le parti è stato concordato un corrispettivo per il servizio fotografico ed audio-video del matrimonio pari a € 1.300,00 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione), così come è incontestato che gli attori hanno versato la somma di € 600,00.
Gli attori vanno pertanto condannati al pagamento della somma di € 700,00, oltre interessi a decorrere dalla data di deposito della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale (8 febbraio 2019).
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione sollevata dal convenuto. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori. Esse vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in quanto la domanda degli attori è stata decisa sulla base di un'eccezione preliminare di decadenza sollevata dal convenuto ai sensi dell'art. 2226 c.c., che ha impedito ogni esame del merito e ha precluso agli attori la possibilità di far valere l'inadempimento contrattuale. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ha trovato poi una semplice definizione proprio in ragione dell'intervenuta decadenza, che ha determinato il venir meno di ogni contestazione sul diritto al pagamento del saldo del corrispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda degli attori;
accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna e Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido in favore di della somma di € 700,00, oltre
[...] Controparte_1 interessi legali dall'8 febbraio 2019 al soddisfo;
Condanna e al pagamento in solido in favore dell'Erario delle Parte_1 Parte_2 spese del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina, il 24 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza