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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Italo Federici Presidente
Dott. Raffaele Viglione Giudice est.
Dott. Daniele Gallucci Giudice nel procedimento R.G. 145-1/2024 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 ss. CCI promosso da
( , nato a [...] e residente in [...] C.F._1
del Gestore incaricato, dott. Immacolata Grassi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A visto l'istanza depositata in data 19 settembre 2024 con il quale il debitore in epigrafe ha domandato che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
esaminata la documentazione prodotta e udito il giudice relatore designato con decreto del 25 settembre 2024; ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'invocata apertura della liquidazione controllata, in quanto:
• ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCI, dal momento che l'istante ha la residenza in un comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Taranto;
• sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 269 CCI, atteso che il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCI, una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della 1 documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non è pendente domanda per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi né il debitore ha già beneficiato degli effetti conseguenti all'accesso ad una procedura regolatoria (art. 270, comma 1, CCI); considerato, inoltre, che nella specie è ravvisabile una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCI, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione versata in atti;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI, e che conseguentemente debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCI in relazione al patrimonio del debitore;
osservato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI, il Tribunale, in assenza di domanda di conferma dell'OCC presentata dal debitore, nomina il liquidatore scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore Parte_1
( , nato a [...] e residente in [...]
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Raffaele Viglione;
NOMINA liquidatore il dott. Persona_1
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
si applica l'art. 10, comma 3, CCI;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione, senza indugio, a cura del liquidatore;
DISPONE che il liquidatore provveda:
• ad aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice;
• entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
2 • entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 comma 2, CCI, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato;
• alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo e alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273 CCI;
• a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275 CCI, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282, comma 2, CCI, risulti rilevante ai fini della esdebitazione;
il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
• non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI;
• a depositare, una volta decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura e per il caso in cui la procedura sia ancora aperta, una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, CCI;
• a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275, commi 5 e 6, CCI, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
AUTORIZZA il liquidatore, ai sensi degli artt. 49, comma 3, lett. f), e 270, comma 5, CCI, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
AVVERTE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che la liquidazione apre il concorso tra tutti i creditori;
- che dalla data di deposito del ricorso è sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del liquidatore;
ORDINA
3 in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
DETERMINA in via immediata e provvisoria e sulla mera scorta di quanto attestato dall'OCC nella sua relazione, l'importo netto della parte dello stipendio mensile percepito dal BR che non è compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, in quanto occorrente per il suo mantenimento, nella misura di € 915,00, riservandone al giudice delegato ogni successiva indicazione più approfondita eventualmente da compiersi in ipotesi di documentata istanza del debitore;
DISPONE che dal giorno della comunicazione della presente sentenza al datore di lavoro cessino tutte le trattenute insistenti a qualsiasi titolo sullo stipendio del debitore e che la parte di questo eccedente la misura mensile netta sopra indicata di € 915,00 siano versate dal datore di lavoro direttamente sul conto corrente intestato alla procedura;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 272 CCI, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Raffaele Viglione Italo Federici
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