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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4987/2024 R.G. Lavoro cui è riunito il fascicolo 5700/2024
TRA
( ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), rappresentate e difese, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Salvatore C.F._2 Giannattasio e Andrea Giannattasio, unitamente ai quali elettivamente domicilia
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del tempore, rappr. e difeso dal dirigente Controparte_1 CP_2 dott. Vincenzo Romano elett. dom.to presso l' (pec: . CP_3 Email_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 03/09/2024 e 9/10/2024, ritualmente notificati e successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, le ricorrenti in epigrafe indicate, docenti a tempo determinato, chiedevano riconoscersi il proprio diritto, quali docenti precarie con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici indicati in ricorso ad ottenere l'indennità sostitutiva. In particolare Parte_1 in riferimento agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024 rivendicava per un numero complessivo di 98,38 giorni di ferie maturate e non godute con consequenziale condanna della resistente Controparte_4
di corrispondere alla ricorrente la somma di €6.236,47, mentre la ricorrente agiva per
[...] Parte_2 il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per gli anni scolastici 21/22, 22/23 e 23/24 per nr. 51,50 giorni di ferie maturate e non godute per la somma complessiva di € 3.297,51 il tutto oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo,
Con Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'estinzione del diritto della ricorrente per intervenuta prescrizione quinquennale e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente.
* * * *
La controversia appartiene al noto filone sulla spettanza ai docenti con contratti a termine al 30/6 dell' indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute. Sulla questione sono intervenute numerose sentenze di merito di accoglimento, anche della sezione lavoro di questo Tribunale, alle quali ci si riporta e si rinvia ex art. 118 disp. att. cpc condividendone il contenuto.
Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore ha dettato una disciplina speciale , di cui all'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 In base al comma 54 del detto art. 1, “il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
In base alla previsione derogatoria (del divieto generale ex art 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012) introdotta dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, L. n. 228/2012, il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto.
La natura dell'indennità è stata definita dalla giurisprudenza come “mista” ossia “sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” (Cass. Civ., sent. n. 3021/2020), da cui la durata decennale del termine di prescrizione.
Ciò premesso, entrando nel merito della questione, la normativa vigente in materia deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea (Cass. Civ., ord. n. 14268/2022) e al riguardo la Cassazione si è già pronunciata, da ultimo, compiutamente, con sentenza n. 16715 del 17.06.2024. Con tale pronuncia la SC - confermando, ed anzi ampliando, il diritto già riconosciuto nelle precedenti pronunce nn. 14268/22, 26413/22 e nelle sentenze nn. 13447 e 13440 del 15/5/2024, - stabilisce che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il dimostri di averlo CP_1 formalmente e inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva.
La normativa interna, in particolare l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 va invero coordinata in primis con i principi eurounitari in tema di ferie annuali retribuite.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, paragrafo 1, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par.1, della direttiva 2003\88 \CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. L'onere della prova, incombe al datore di lavoro e ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
In conformità ai richiamati principi, la Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 13447 e 13440 del 15/5/2024 ed in particolare nella ultima decisione n. 16715 del 17/6/2024, ha sostenuto che:
“il docente a tempo determinato , che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita , in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ……… “e dunque non è consentita “...la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva , senza la previa verifica che il lavoratore , mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare , il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” I giudici di legittimità hanno, quindi, riconosciuto per il docente non di ruolo il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro, ove non vi sia stata espressa istanza di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno, e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Dunque, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Si tratta di principi pienamente condivisibili e ormai consolidati, che vanno integralmente recepiti. Nel caso di specie, dunque, le ricorrenti ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato, con relativa maturazione dei giorni di ferie. Ha inoltre indicato i giorni di ferie complessivamente maturati in relazione a ogni anno scolastico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e calcolato in proporzione, rispetto al periodo di Con servizio prestato, non contestati dal .
A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'Amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che, in ogni caso, il avesse posto la dipendente nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di CP_1 mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Una simile prova liberatoria non è stata offerta nel caso di specie. Pertanto, il ricorso va accolto.
Deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto infondata e dovendo, peraltro, trovare CP_1 applicazione il termine di prescrizione decennale. (v. Cass. sez. lav n. 10341 /2011 e Cass. sez. 1, n. 3021/2020), che nel caso di specie non è decorso atteso che esso decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. (“La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (Cassazione civile , sez. lav. , 20/06/2023 , n. 17643).
Per la determinazione del “quantum debeatur”, deve darsi rilevanza ai conteggi attorei, non improntati a criteri non corretti sotto il profilo normativo- contabile e non contestati specificamente dalla controparte.
Ciò posto, il deve quindi essere condannato alla corresponsione, in favore della Controparte_1 ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute nella misura di Parte_1 complessivi giorni 98,38 per un importo totale di euro 6.236,47 e della ricorrente , Parte_2 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute nella misura di complessivi giorni 51,50 per un importo totale di euro 3.297,51 secondo il condiviso meccanismo di calcolo illustrato nel prospetto riepilogativo rinvenibile nel ricorso introduttivo e non contestato , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate CP_1 come da dispositivo, tenuto conto della serialità della causa.
PQM
Il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_1 pagamento di € 6.236,47 in favore della ricorrente a titolo di indennità sostitutiva Parte_1 delle ferie non godute per complessivi 98,38 giorni di ferie maturate e non godute, relativamente agli anni scolastici indicati in ricorso, nonché al pagamento di € 3.297,51 in favore della ricorrente titolo Parte_2 di indennità sostitutiva per ferie non godute per complessivi giorni 51,50, oltre accessori come per legge;
- condanna il al pagamento in favore della controparte delle spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4987/2024 R.G. Lavoro cui è riunito il fascicolo 5700/2024
TRA
( ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), rappresentate e difese, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Salvatore C.F._2 Giannattasio e Andrea Giannattasio, unitamente ai quali elettivamente domicilia
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del tempore, rappr. e difeso dal dirigente Controparte_1 CP_2 dott. Vincenzo Romano elett. dom.to presso l' (pec: . CP_3 Email_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 03/09/2024 e 9/10/2024, ritualmente notificati e successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, le ricorrenti in epigrafe indicate, docenti a tempo determinato, chiedevano riconoscersi il proprio diritto, quali docenti precarie con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici indicati in ricorso ad ottenere l'indennità sostitutiva. In particolare Parte_1 in riferimento agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024 rivendicava per un numero complessivo di 98,38 giorni di ferie maturate e non godute con consequenziale condanna della resistente Controparte_4
di corrispondere alla ricorrente la somma di €6.236,47, mentre la ricorrente agiva per
[...] Parte_2 il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per gli anni scolastici 21/22, 22/23 e 23/24 per nr. 51,50 giorni di ferie maturate e non godute per la somma complessiva di € 3.297,51 il tutto oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo,
Con Il si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'estinzione del diritto della ricorrente per intervenuta prescrizione quinquennale e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente.
* * * *
La controversia appartiene al noto filone sulla spettanza ai docenti con contratti a termine al 30/6 dell' indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute. Sulla questione sono intervenute numerose sentenze di merito di accoglimento, anche della sezione lavoro di questo Tribunale, alle quali ci si riporta e si rinvia ex art. 118 disp. att. cpc condividendone il contenuto.
Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore ha dettato una disciplina speciale , di cui all'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 In base al comma 54 del detto art. 1, “il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
In base alla previsione derogatoria (del divieto generale ex art 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012) introdotta dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, L. n. 228/2012, il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto.
La natura dell'indennità è stata definita dalla giurisprudenza come “mista” ossia “sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” (Cass. Civ., sent. n. 3021/2020), da cui la durata decennale del termine di prescrizione.
Ciò premesso, entrando nel merito della questione, la normativa vigente in materia deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea (Cass. Civ., ord. n. 14268/2022) e al riguardo la Cassazione si è già pronunciata, da ultimo, compiutamente, con sentenza n. 16715 del 17.06.2024. Con tale pronuncia la SC - confermando, ed anzi ampliando, il diritto già riconosciuto nelle precedenti pronunce nn. 14268/22, 26413/22 e nelle sentenze nn. 13447 e 13440 del 15/5/2024, - stabilisce che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il dimostri di averlo CP_1 formalmente e inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva.
La normativa interna, in particolare l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 va invero coordinata in primis con i principi eurounitari in tema di ferie annuali retribuite.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, paragrafo 1, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par.1, della direttiva 2003\88 \CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. L'onere della prova, incombe al datore di lavoro e ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
In conformità ai richiamati principi, la Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 13447 e 13440 del 15/5/2024 ed in particolare nella ultima decisione n. 16715 del 17/6/2024, ha sostenuto che:
“il docente a tempo determinato , che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita , in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ……… “e dunque non è consentita “...la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva , senza la previa verifica che il lavoratore , mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare , il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” I giudici di legittimità hanno, quindi, riconosciuto per il docente non di ruolo il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro, ove non vi sia stata espressa istanza di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno, e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Dunque, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Si tratta di principi pienamente condivisibili e ormai consolidati, che vanno integralmente recepiti. Nel caso di specie, dunque, le ricorrenti ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato, con relativa maturazione dei giorni di ferie. Ha inoltre indicato i giorni di ferie complessivamente maturati in relazione a ogni anno scolastico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e calcolato in proporzione, rispetto al periodo di Con servizio prestato, non contestati dal .
A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'Amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che, in ogni caso, il avesse posto la dipendente nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di CP_1 mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Una simile prova liberatoria non è stata offerta nel caso di specie. Pertanto, il ricorso va accolto.
Deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto infondata e dovendo, peraltro, trovare CP_1 applicazione il termine di prescrizione decennale. (v. Cass. sez. lav n. 10341 /2011 e Cass. sez. 1, n. 3021/2020), che nel caso di specie non è decorso atteso che esso decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. (“La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (Cassazione civile , sez. lav. , 20/06/2023 , n. 17643).
Per la determinazione del “quantum debeatur”, deve darsi rilevanza ai conteggi attorei, non improntati a criteri non corretti sotto il profilo normativo- contabile e non contestati specificamente dalla controparte.
Ciò posto, il deve quindi essere condannato alla corresponsione, in favore della Controparte_1 ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute nella misura di Parte_1 complessivi giorni 98,38 per un importo totale di euro 6.236,47 e della ricorrente , Parte_2 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute nella misura di complessivi giorni 51,50 per un importo totale di euro 3.297,51 secondo il condiviso meccanismo di calcolo illustrato nel prospetto riepilogativo rinvenibile nel ricorso introduttivo e non contestato , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate CP_1 come da dispositivo, tenuto conto della serialità della causa.
PQM
Il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_1 pagamento di € 6.236,47 in favore della ricorrente a titolo di indennità sostitutiva Parte_1 delle ferie non godute per complessivi 98,38 giorni di ferie maturate e non godute, relativamente agli anni scolastici indicati in ricorso, nonché al pagamento di € 3.297,51 in favore della ricorrente titolo Parte_2 di indennità sostitutiva per ferie non godute per complessivi giorni 51,50, oltre accessori come per legge;
- condanna il al pagamento in favore della controparte delle spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti