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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 11904/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11904/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente, pronunziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., a scioglimento dell'udienza cartolare del giorno 3.7.25
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, P.tta F. Bagnasco n. 31, presso lo studio dell'avv.
Fabio Maggiore che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura presente in atti. ricorrente
E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Carini, Via Castello n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Gabriele Armetta, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla memoria difensiva. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.24, la società premesso: Parte_1
-che in data 01.04.2017 ha stipulato con un contratto di sublocazione, CP_1
regolarmente registrato, avente ad oggetto una porzione dell'immobile sito in Palermo, via
Beato Angelico n. 16, piano terra, da destinarsi ad attività sportiva dilettantistica;
– che i locali concessi in sublocazione comprendono, tra l'altro, una sala fitness e uno spogliatoio femminile, come individuati nelle planimetrie allegate al contratto, e che tali spazi sarebbero da sempre stati nella disponibilità esclusiva della ricorrente;
-che, nonostante il contratto fosse tuttora in corso di validità e non disdettato, la resistente avrebbe arbitrariamente sottratto alla ricorrente la detenzione dello spogliatoio femminile, consentendone l'accesso a terzi estranei, frequentatori di altri impianti sportivi del complesso “Kalta Club”, in violazione del proprio diritto al pacifico godimento dell'immobile locato;
-che, pertanto, ha inviato una diffida in data 19.1.2024, rimasta priva di riscontro, ed ha esperito — con esito negativo — la procedura di mediazione obbligatoria avanti all'Organismo “Concordia” di Palermo, come da verbale datato 5 luglio 2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari il proprio diritto all'uso esclusivo degli immobili oggetto della sublocazione stipulata con con conseguente ordine alla resistente di reintegrarla nella detenzione dello CP_1
spogliatoio femminile e di consegnarle le chiavi di accesso al complesso sportivo sito in
Palermo, Via Beato Angelico n. 16, oltre alla condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 11 aprile 2025, ha CP_1
contestato integralmente le domande formulate da parte ricorrente, eccependo l'infondatezza delle pretese sia in fatto che in diritto.
La resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della planimetria prodotta da parte ricorrente, ritenuta non pertinente al contratto dedotto in giudizio, e ha affermato che gli spogliatoi originariamente concessi in sublocazione avevano una superficie di circa
27 mq, successivamente ampliata fino a 190 mq a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti su richiesta della stessa , previo consenso delle altre associazioni operanti Pt_1
nel circolo sportivo. ha inoltre evidenziato come la ricorrente abbia utilizzato pacificamente tali CP_1
spogliatoi fino al gennaio 2024, contribuendo in parte alla ristrutturazione e dichiarandone l'uso condiviso nell'ambito della SCIA presentata al Comune di Palermo. Contr Quanto alla richiesta di consegna delle chiavi di accesso al circolo, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, precisando che la gestione degli accessi sarebbe demandata ad altri soggetti titolari di rapporti contrattuali autonomi.
Con note scritte depositate in data 2 luglio 2025, ha dichiarato di voler Parte_1
rinunciare agli atti del giudizio e all'azione promossa, chiedendo l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese.
preso atto della rinuncia, si è però opposta alla richiesta di compensazione CP_1
delle spese di lite.
***
Preliminarmente, va rilevato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione proposta, formulata dalla società ricorrente con le note di Parte_1
trattazione scritta depositate in data 2.07.2025 (cui è allegata la procura speciale all'uopo occorrente), comporta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e determina, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4393/2004), la rinuncia all'azione, a differenza di quella agli atti, estingue il diritto azionato e produce effetti sostanziali equiparabili al rigetto nel merito della domanda, senza necessità di accettazione da parte della controparte.
Ne consegue che, nel caso di specie, la dichiarazione unilaterale di rinuncia da parte di impone al Tribunale di prendere atto della cessazione della materia del Parte_1
contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, deve rilevarsi che parte ricorrente ha formulato istanza di compensazione, in considerazione della rinuncia intervenuta. Tale richiesta, tuttavia, non è meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, sent. n. 18255/2004) ha chiarito che la cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese, ma impone al giudice una valutazione della genesi del giudizio e della condotta delle parti. La rinuncia all'azione, lungi dal costituire circostanza neutra, rappresenta l'abbandono dell'istanza originaria, ed equivale, sotto il profilo sostanziale, a una soccombenza.
Nel caso concreto, ha dato impulso al giudizio e successivamente vi ha Parte_1
rinunciato, senza che le proprie pretese siano state riconosciute né che siano emerse circostanze idonee a giustificare una deroga al principio della rifusione. Non si ravvisano inoltre ragioni di equità o altri motivi eccezionali.
Pertanto, l'istanza di compensazione deve essere rigettata e va Parte_1
condannata alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di secondo il CP_1
criterio della soccombenza effettiva [le spese vengono liquidate applicando i compensi medi indicati nelle tabelle allegate al DM 55/14 per le fasi studio e introduttiva e minimi per quella decisionale, esclusi onorari per istruttoria dato il concreto svolgimento del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione proposta da parte di Pt_1
[...]
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1
integrale delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 1.276,00 oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge
Palermo, 24/07/2025 IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11904/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente, pronunziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., a scioglimento dell'udienza cartolare del giorno 3.7.25
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, P.tta F. Bagnasco n. 31, presso lo studio dell'avv.
Fabio Maggiore che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura presente in atti. ricorrente
E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Carini, Via Castello n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Gabriele Armetta, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla memoria difensiva. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.24, la società premesso: Parte_1
-che in data 01.04.2017 ha stipulato con un contratto di sublocazione, CP_1
regolarmente registrato, avente ad oggetto una porzione dell'immobile sito in Palermo, via
Beato Angelico n. 16, piano terra, da destinarsi ad attività sportiva dilettantistica;
– che i locali concessi in sublocazione comprendono, tra l'altro, una sala fitness e uno spogliatoio femminile, come individuati nelle planimetrie allegate al contratto, e che tali spazi sarebbero da sempre stati nella disponibilità esclusiva della ricorrente;
-che, nonostante il contratto fosse tuttora in corso di validità e non disdettato, la resistente avrebbe arbitrariamente sottratto alla ricorrente la detenzione dello spogliatoio femminile, consentendone l'accesso a terzi estranei, frequentatori di altri impianti sportivi del complesso “Kalta Club”, in violazione del proprio diritto al pacifico godimento dell'immobile locato;
-che, pertanto, ha inviato una diffida in data 19.1.2024, rimasta priva di riscontro, ed ha esperito — con esito negativo — la procedura di mediazione obbligatoria avanti all'Organismo “Concordia” di Palermo, come da verbale datato 5 luglio 2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari il proprio diritto all'uso esclusivo degli immobili oggetto della sublocazione stipulata con con conseguente ordine alla resistente di reintegrarla nella detenzione dello CP_1
spogliatoio femminile e di consegnarle le chiavi di accesso al complesso sportivo sito in
Palermo, Via Beato Angelico n. 16, oltre alla condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 11 aprile 2025, ha CP_1
contestato integralmente le domande formulate da parte ricorrente, eccependo l'infondatezza delle pretese sia in fatto che in diritto.
La resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della planimetria prodotta da parte ricorrente, ritenuta non pertinente al contratto dedotto in giudizio, e ha affermato che gli spogliatoi originariamente concessi in sublocazione avevano una superficie di circa
27 mq, successivamente ampliata fino a 190 mq a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti su richiesta della stessa , previo consenso delle altre associazioni operanti Pt_1
nel circolo sportivo. ha inoltre evidenziato come la ricorrente abbia utilizzato pacificamente tali CP_1
spogliatoi fino al gennaio 2024, contribuendo in parte alla ristrutturazione e dichiarandone l'uso condiviso nell'ambito della SCIA presentata al Comune di Palermo. Contr Quanto alla richiesta di consegna delle chiavi di accesso al circolo, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, precisando che la gestione degli accessi sarebbe demandata ad altri soggetti titolari di rapporti contrattuali autonomi.
Con note scritte depositate in data 2 luglio 2025, ha dichiarato di voler Parte_1
rinunciare agli atti del giudizio e all'azione promossa, chiedendo l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese.
preso atto della rinuncia, si è però opposta alla richiesta di compensazione CP_1
delle spese di lite.
***
Preliminarmente, va rilevato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione proposta, formulata dalla società ricorrente con le note di Parte_1
trattazione scritta depositate in data 2.07.2025 (cui è allegata la procura speciale all'uopo occorrente), comporta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e determina, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4393/2004), la rinuncia all'azione, a differenza di quella agli atti, estingue il diritto azionato e produce effetti sostanziali equiparabili al rigetto nel merito della domanda, senza necessità di accettazione da parte della controparte.
Ne consegue che, nel caso di specie, la dichiarazione unilaterale di rinuncia da parte di impone al Tribunale di prendere atto della cessazione della materia del Parte_1
contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, deve rilevarsi che parte ricorrente ha formulato istanza di compensazione, in considerazione della rinuncia intervenuta. Tale richiesta, tuttavia, non è meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, sent. n. 18255/2004) ha chiarito che la cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese, ma impone al giudice una valutazione della genesi del giudizio e della condotta delle parti. La rinuncia all'azione, lungi dal costituire circostanza neutra, rappresenta l'abbandono dell'istanza originaria, ed equivale, sotto il profilo sostanziale, a una soccombenza.
Nel caso concreto, ha dato impulso al giudizio e successivamente vi ha Parte_1
rinunciato, senza che le proprie pretese siano state riconosciute né che siano emerse circostanze idonee a giustificare una deroga al principio della rifusione. Non si ravvisano inoltre ragioni di equità o altri motivi eccezionali.
Pertanto, l'istanza di compensazione deve essere rigettata e va Parte_1
condannata alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di secondo il CP_1
criterio della soccombenza effettiva [le spese vengono liquidate applicando i compensi medi indicati nelle tabelle allegate al DM 55/14 per le fasi studio e introduttiva e minimi per quella decisionale, esclusi onorari per istruttoria dato il concreto svolgimento del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione proposta da parte di Pt_1
[...]
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1
integrale delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 1.276,00 oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge
Palermo, 24/07/2025 IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone