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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4481/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia MISSIO, presso il cui C.F._1 studio in San Lazzaro di Savena, via Jussi n. 8, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso.
Il P.M. ha concluso: “Visto nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Palma Campania (NA) il 12 ottobre 2013. Dall'unione è nato, il 15 dicembre 2016, . Per_1
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni stabilite nell'udienza celebrata il 17 maggio 2022 davanti al Presidente del Tribunale di Bologna (omologate con decreto del successivo 17 giugno). pagina 1 di 7 In tale sede è stato disposto che:
- il figlio fosse affidato ai genitori in forma condivisa;
- fosse collocato presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare sita in San Pietro in Casale (BO) via Altedo n. 1275;
- il padre potesse vedere il bambino nel suo giorno infrasettimanale libero dal lavoro, dapprima dall'uscita da scuola all'ora di cena e poi con pernottamento, sette giorni nelle vacanze natalizie, tre giorni nel periodo pasquale, due settimane anche non consecutive in estate;
- il signor versasse alla SI l'importo mensile di 300,00 CP_1 Pt_1 euro per il mantenimento ordinario del figlio e si facesse carico del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso;
2. Con ricorso depositato il 2 aprile 2025 la SI ha lamentato che il Pt_1 signor non ha mai rispettato il calendario di visita, né contribuito al CP_1 mantenimento del figlio e per di più si è trasferito senza comunicare il suo nuovo recapito e rendendosi di fatto irreperibile. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che:
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
Controparte_1
- le sia affidato in via esclusiva e rafforzata;
Per_1
- il figlio sia collocato presso di lei;
- sia previsto che il padre possa vedere il bambino liberamente, previo accordo con lei;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo mensile di 400,00 euro per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- le sia attribuito integralmente l'assegno unico;
- sia autorizzata a provvedere al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio, ivi compresi quelli validi per l'espatrio. Il signor , pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza dell'8 luglio 2025 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che:
- vive con in via Altedo n. 1275 a San Pietro in Casale in un appartamento di Per_1 proprietà di suo padre;
contribuisce al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile versando al genitore l'importo mensile di 500,00 euro;
- lavora come cameriera nel ristorante denominato “Trattoria Il Ristorone” a San Lazzaro di Savena in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato;
percepisce uno stipendio di 1.800,00 o 1.900,00 euro mensili, oltre a tredicesima e quattordicesima;
- il bambino vede il padre tre o quattro volte all'anno perché il signor CP_1 non lo vuole incontrare più spesso;
- il resistente non ha mai pagato il contributo per il mantenimento del figlio;
pagina 2 di 7 - a quanto sa, il marito da circa tre mesi è occupato come pizzaiolo nel “Ristorante Pizzeria Taormina” a Ceretolo. Con ordinanza del 9 luglio 2025 la Giudice delegata ha confermato le condizioni di separazione e ha assunto le decisioni in materia istruttoria. Nell'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3A. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dalle dichiarazioni della parte costituita e dalla contumacia del resistente. 3B. In relazione all'affidamento del minore si deve evidenziare che, sebbene il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cosiddetta “bigenitorialità” sia quello dell'affido condiviso, che pertanto costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, secondo comma, c.c., la regola generale, nel caso in cui sussistano condizioni oggettive da cui emerga che tale assetto risulterebbe pregiudizievole per la prole, il Giudice può e deve derogare alla predetta regola, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo. Orbene, nel caso di specie il padre si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, sulla base di quanto emerso in sede istruttoria, incontra sporadicamente il figlio e non provvede in alcun modo alla sua educazione e al suo mantenimento, nonché al soddisfacimento dei suoi bisogni affettivi. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi del proprio figlio è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di esaminare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole.
pagina 3 di 7 Dal canto suo, la SI si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo e facendosi carico Per_1 dei suoi bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo e rafforzato alla madre, con la facoltà di adottare da sola tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e di provvedere autonomamente allo svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). 3C. deve essere collocato presso la SI , atteso che tale Per_1 Pt_1 sistemazione, in essere da anni, si profila aderente alle esigenze del bambino e non presenta elementi di pregiudizio per lo stesso. In considerazione del fatto che non sono emersi elementi di criticità negli incontri del padre con il figlio, va stabilito che il signor possa incontrare liberamente CP_1
ogni volta che lo voglia, previo accordo con la madre e tenuto conto delle Per_1 esigenze, della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. 3D. Per ciò che concerne il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario del bambino, va osservato che la SI : Pt_1
- vive con il figlio in un appartamento di proprietà del padre, ma per l'acquisto del quale (e di altre unità immobiliari facenti parte dello stesso immobile) è stato contratto un mutuo intestato anche a lei;
ha riferito di versare al genitore l'importo mensile di 500,00 euro come contributo per il pagamento della rata, ammontante a complessivi 1.877,00 euro;
- è dipendente del ristorante “Il Ristorone” a tempo pieno e indeterminato;
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti annuali pari rispettivamente a 13.126,00 euro (1.094,00 mensili), a 14.577,00 euro (1.215,00 mensili) e a 24.087,00 euro (2.007,00 mensili);
- sta onorando, in rate di 301,00 euro ciascuna, un finanziamento decennale contratto per l'acquisto dell'automobile;
- per il futuro incasserà per intero l'intero l'assegno unico. Dal canto suo, il signor : CP_1
- abita in un appartamento che conduce in locazione versando un canone di 570,00 euro mensili;
- non è intestatario di beni immobili o mobili registrati;
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha denunciato i seguenti redditi netti annui:
• per il 2022 euro 18.830,00 (1.569,00), lavorando alle dipendenze della
“R.B.R. Immobiliare s.r.l.” dal 27 settembre 2021 al 30 novembre 2022;
• per il 2023 euro 2.951,00, essendo impiegato della “ dal 25 Parte_2 febbraio 2023 al 1° ottobre 2024 e della “Bestia s.r.l.” dal 7 aprile 2023 al 3 maggio 2024;
• per il 2024 euro 2.345,00, prestando attività lavorativa per la “Paper Food s.r.l.s.” e per la “Garibaldi Gestioni” dal 4 al 31 luglio 2024. pagina 4 di 7 È appena il caso di sottolineare che le dichiarazioni reddituali relative all'ultimo biennio non possono essere giudicate attendibili, atteso che emolumenti tanto modesti non avrebbero consentito al signor di mantenersi. Deve pertanto ritenersi CP_1 che egli abbia goduto di redditi maggiori di quelli denunciati, anche se di ammontare non conosciuto. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni si deve stimare equo e congruo prevedere a carico del resistente un contributo di 350,00 euro mensili, leggermente aumentato rispetto a quello che egli stesso ha offerto nel 2022 in sede di separazione a causa della crescita del figlio e dei suoi crescenti bisogni. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna. 3E. All'affido esclusivo del figlio alla madre consegue che alla stessa spetta integralmente l'assegno unico universale.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra il minimo e il medio delle tabelle per la prima, la seconda e la terza fase, mentre nulla potrà essere riconosciuto per la quarta che non ha avuto luogo (la ricorrente non ha depositato le memorie di precisazione delle conclusioni, né conclusionale, né di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Controparte_1 matrimonio celebrato a Palma Campania (NA) il 12 ottobre 2013 e trascritto nel Registro degli atti di stato civile del suddetto Comune al n. 48, parte 2, serie A, anno 2013;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida in forma esclusiva e rafforzata alla madre, la quale potrà assumere Per_1 autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
4) colloca il bambino presso la SI;
Pt_1
5) dispone che il signor incontrare liberamente ogni volta che lo CP_1 Per_1 voglia, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze, della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla SI entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 pagina 5 di 7 contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di 350,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi pagina 6 di 7 diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore.
9) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15 % e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia MISSIO, presso il cui C.F._1 studio in San Lazzaro di Savena, via Jussi n. 8, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso.
Il P.M. ha concluso: “Visto nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Palma Campania (NA) il 12 ottobre 2013. Dall'unione è nato, il 15 dicembre 2016, . Per_1
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni stabilite nell'udienza celebrata il 17 maggio 2022 davanti al Presidente del Tribunale di Bologna (omologate con decreto del successivo 17 giugno). pagina 1 di 7 In tale sede è stato disposto che:
- il figlio fosse affidato ai genitori in forma condivisa;
- fosse collocato presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare sita in San Pietro in Casale (BO) via Altedo n. 1275;
- il padre potesse vedere il bambino nel suo giorno infrasettimanale libero dal lavoro, dapprima dall'uscita da scuola all'ora di cena e poi con pernottamento, sette giorni nelle vacanze natalizie, tre giorni nel periodo pasquale, due settimane anche non consecutive in estate;
- il signor versasse alla SI l'importo mensile di 300,00 CP_1 Pt_1 euro per il mantenimento ordinario del figlio e si facesse carico del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso;
2. Con ricorso depositato il 2 aprile 2025 la SI ha lamentato che il Pt_1 signor non ha mai rispettato il calendario di visita, né contribuito al CP_1 mantenimento del figlio e per di più si è trasferito senza comunicare il suo nuovo recapito e rendendosi di fatto irreperibile. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che:
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
Controparte_1
- le sia affidato in via esclusiva e rafforzata;
Per_1
- il figlio sia collocato presso di lei;
- sia previsto che il padre possa vedere il bambino liberamente, previo accordo con lei;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo mensile di 400,00 euro per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- le sia attribuito integralmente l'assegno unico;
- sia autorizzata a provvedere al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio, ivi compresi quelli validi per l'espatrio. Il signor , pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza dell'8 luglio 2025 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che:
- vive con in via Altedo n. 1275 a San Pietro in Casale in un appartamento di Per_1 proprietà di suo padre;
contribuisce al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile versando al genitore l'importo mensile di 500,00 euro;
- lavora come cameriera nel ristorante denominato “Trattoria Il Ristorone” a San Lazzaro di Savena in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato;
percepisce uno stipendio di 1.800,00 o 1.900,00 euro mensili, oltre a tredicesima e quattordicesima;
- il bambino vede il padre tre o quattro volte all'anno perché il signor CP_1 non lo vuole incontrare più spesso;
- il resistente non ha mai pagato il contributo per il mantenimento del figlio;
pagina 2 di 7 - a quanto sa, il marito da circa tre mesi è occupato come pizzaiolo nel “Ristorante Pizzeria Taormina” a Ceretolo. Con ordinanza del 9 luglio 2025 la Giudice delegata ha confermato le condizioni di separazione e ha assunto le decisioni in materia istruttoria. Nell'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3A. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dalle dichiarazioni della parte costituita e dalla contumacia del resistente. 3B. In relazione all'affidamento del minore si deve evidenziare che, sebbene il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cosiddetta “bigenitorialità” sia quello dell'affido condiviso, che pertanto costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, secondo comma, c.c., la regola generale, nel caso in cui sussistano condizioni oggettive da cui emerga che tale assetto risulterebbe pregiudizievole per la prole, il Giudice può e deve derogare alla predetta regola, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo. Orbene, nel caso di specie il padre si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, sulla base di quanto emerso in sede istruttoria, incontra sporadicamente il figlio e non provvede in alcun modo alla sua educazione e al suo mantenimento, nonché al soddisfacimento dei suoi bisogni affettivi. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi del proprio figlio è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di esaminare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole.
pagina 3 di 7 Dal canto suo, la SI si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo e facendosi carico Per_1 dei suoi bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo e rafforzato alla madre, con la facoltà di adottare da sola tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e di provvedere autonomamente allo svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). 3C. deve essere collocato presso la SI , atteso che tale Per_1 Pt_1 sistemazione, in essere da anni, si profila aderente alle esigenze del bambino e non presenta elementi di pregiudizio per lo stesso. In considerazione del fatto che non sono emersi elementi di criticità negli incontri del padre con il figlio, va stabilito che il signor possa incontrare liberamente CP_1
ogni volta che lo voglia, previo accordo con la madre e tenuto conto delle Per_1 esigenze, della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. 3D. Per ciò che concerne il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario del bambino, va osservato che la SI : Pt_1
- vive con il figlio in un appartamento di proprietà del padre, ma per l'acquisto del quale (e di altre unità immobiliari facenti parte dello stesso immobile) è stato contratto un mutuo intestato anche a lei;
ha riferito di versare al genitore l'importo mensile di 500,00 euro come contributo per il pagamento della rata, ammontante a complessivi 1.877,00 euro;
- è dipendente del ristorante “Il Ristorone” a tempo pieno e indeterminato;
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti annuali pari rispettivamente a 13.126,00 euro (1.094,00 mensili), a 14.577,00 euro (1.215,00 mensili) e a 24.087,00 euro (2.007,00 mensili);
- sta onorando, in rate di 301,00 euro ciascuna, un finanziamento decennale contratto per l'acquisto dell'automobile;
- per il futuro incasserà per intero l'intero l'assegno unico. Dal canto suo, il signor : CP_1
- abita in un appartamento che conduce in locazione versando un canone di 570,00 euro mensili;
- non è intestatario di beni immobili o mobili registrati;
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha denunciato i seguenti redditi netti annui:
• per il 2022 euro 18.830,00 (1.569,00), lavorando alle dipendenze della
“R.B.R. Immobiliare s.r.l.” dal 27 settembre 2021 al 30 novembre 2022;
• per il 2023 euro 2.951,00, essendo impiegato della “ dal 25 Parte_2 febbraio 2023 al 1° ottobre 2024 e della “Bestia s.r.l.” dal 7 aprile 2023 al 3 maggio 2024;
• per il 2024 euro 2.345,00, prestando attività lavorativa per la “Paper Food s.r.l.s.” e per la “Garibaldi Gestioni” dal 4 al 31 luglio 2024. pagina 4 di 7 È appena il caso di sottolineare che le dichiarazioni reddituali relative all'ultimo biennio non possono essere giudicate attendibili, atteso che emolumenti tanto modesti non avrebbero consentito al signor di mantenersi. Deve pertanto ritenersi CP_1 che egli abbia goduto di redditi maggiori di quelli denunciati, anche se di ammontare non conosciuto. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni si deve stimare equo e congruo prevedere a carico del resistente un contributo di 350,00 euro mensili, leggermente aumentato rispetto a quello che egli stesso ha offerto nel 2022 in sede di separazione a causa della crescita del figlio e dei suoi crescenti bisogni. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna. 3E. All'affido esclusivo del figlio alla madre consegue che alla stessa spetta integralmente l'assegno unico universale.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra il minimo e il medio delle tabelle per la prima, la seconda e la terza fase, mentre nulla potrà essere riconosciuto per la quarta che non ha avuto luogo (la ricorrente non ha depositato le memorie di precisazione delle conclusioni, né conclusionale, né di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Controparte_1 matrimonio celebrato a Palma Campania (NA) il 12 ottobre 2013 e trascritto nel Registro degli atti di stato civile del suddetto Comune al n. 48, parte 2, serie A, anno 2013;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida in forma esclusiva e rafforzata alla madre, la quale potrà assumere Per_1 autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
4) colloca il bambino presso la SI;
Pt_1
5) dispone che il signor incontrare liberamente ogni volta che lo CP_1 Per_1 voglia, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze, della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla SI entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 pagina 5 di 7 contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di 350,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi pagina 6 di 7 diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore.
9) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15 % e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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