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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9296 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico CE VI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 26633/2025 R.G. promossa da: ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA MI, presso il cui studio in Legnano (MI), Via Della Vittoria n. 68, è elettivamente domiciliato OPPONENTE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. RICCIARDIELLO PAOLO CP_1 P.IVA_1
MARIA, presso il cui studio in Milano (MI), Via Podgora n. 12/A, è elettivamente domiciliata OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
“In via preliminare:
- per le indicate ragioni in fatto ed in diritto, revocare ovvero, in via subordinata, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. R.G. 5879/2025 / n. 7552/2025 ING., dichiarata in data 30.06.2025; In via principale:
1 - revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. R.G. 5879/2025 / n. 7552/2025 ING emesso dal Tribunale di Milano in data 05.05.2025. In via istruttoria: Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione, allegazione e produzione. Con vittoria di spese legali oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014”.
PER PARTE OPPOSTA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1) In via preliminare: rigettare l'istanza di parte opponente di revoca e/o sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo de quo, essendo l'opposizione tardiva e, in ogni caso, ictu oculi infondata.
2) In via principale: rigettare l'opposizione a decreto tardivamente proposta ex art. 650 c.p.c., in quanto infondata. Condannare il Dott. al risarcimento in favore della Società Parte_1 CP_1 dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3) In via subordinata nel merito: rigettare l'opposizione a decreto perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto stesso in ogni sua parte. Condannare il Dott. al risarcimento in favore della Società Parte_1 CP_1 dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
4) In via di ulteriore subordine nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 7552/2025 ING. – n. 5879/2025 R.G.ING., emesso in data 05/05/2025 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, pubblicato il 12/05/2025 e notificato il 16/05/2025, condannare il Dott. a pagare alla l'importo di € 27.633,13 in linea Parte_1 Controparte_2 capitale, o quell'altro maggiore o minore importo meglio visto in corso di giudizio, dovuto per i canoni di locazione e spese di cui è causa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo.
- Condannare il Dott. al risarcimento in favore della Società Parte_1 CP_1 dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 650 c.p.c., ha proposto opposizione tardiva avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 7552/2025 (R.G. n. 5879/2025), emesso dal Tribunale di Milano in data
5.05.2025, con il quale questo Tribunale l'ha condannato, in qualità di socio della debitrice, al
2 pagamento, in favore di , della somma capitale di €. 27.633,13, oltre interessi CP_1 come da domanda ed oltre competenze e spese del procedimento monitorio, a titolo di canoni di locazione non corrisposti dalla conduttrice Piazza Duomo S.s..
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto fatta, a suo dire erroneamente, all'indirizzo
EC “associato alla (sua) attività professionale”, quale dottore commercialista, in quanto il credito ingiunto è estraneo alla sua attività professionale e concerne un debito contratto da
Piazza Duomo s.s. per canoni di locazione immobiliare.
Ha invocato, quale precedente giurisprudenziale, la sentenza del Tribunale di Roma in data 26 gennaio 2019.
Nel merito, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non avendo mai rivestito la qualità di socio della società conduttrice, ma solo quella di amministratore.
A giustificazione della tardiva proposizione dell'opposizione, ha dedotto di non essersi, in buona fede, ritenuto destinatario della pretesa e l'errore scusabile, stante l'incertezza interpretativa e giurisprudenziale al riguardo.
Ha concluso per la revoca e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.
Radicatosi il contraddittorio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea CP_1 ex art. 650 c.p.c., stante la piena regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo
EC, in data 16/05/2025, e l'inconferenza delle difese avverse.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza e pretestuosità in fatto ed in diritto dei motivi posti a base dell'opposizione, nonché la temerarietà della stessa, essendo l'opponente socio della conduttrice sin dalla costituzione della società.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto, nonché per la condanna del Dr. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
All'udienza del 16.09.2025, il giudice ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo e, su richiesta dell'opponente, il giudice ha assegnato il termine per esperire il tentativo di mediazione, che si è conclusa negativamente.
3 All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. L'opposizione tardiva è inammissibile.
Presupposto per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è il “non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore” (art. 650 c.p.c.).
Nel caso in esame la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo è stata pacificamente effettuata presso il domicilio digitale dell'opponente, all'indirizzo EC , Email_1
(doc. 1 di parte opponente) risultante dal pubblico elenco dell'
[...] di Milano (doc. 2 di parte opponente). Controparte_3
Ciò che l'opponente contesta è che la notificazione a mezzo EC è stata utilizzata, a suo dire irregolarmente, in relazione ad un atto estraneo alla propria attività professionale.
Tale tesi non può essere condivisa.
L'art. 149 bis, comma 1, c.p.c. (nel testo modificato dal d. lsl. n. 149/2022, vigente a decorrere dal 28 febbraio 2023), prevede che la notificazione debba essere eseguita a mezzo EC sia quando il destinatario ha l'obbligo legale di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (come è nella fattispecie), sia quando abbia eletto domicilio digitale.
E' ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che tale notifica è rituale - in conformità della predetta normativa - quando effettuata all'indirizzo digitale risultante dall'apposito elenco professionale, attivato dalla parte “destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis, c.1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei” (Cass. n. 12134/2024; Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/01/2025,
n. 1615). Il precedente invocato dall'opponente concerne un caso antecedente la riforma normativa del 2022.
Il procedimento notificatorio si è, dunque, perfezionato ex lege al momento dell'avvenuta consegna del messaggio nella casella EC del destinatario, ossia il 16.05.2025 (come da doc. 1 di parte opposta).
L'opponente ha depositato il ricorso in opposizione tardivamente, il 15.07.2025, ben oltre la scadenza del termine perentorio di quaranta giorni, decorrente dalla regolare notificazione del
4 decreto ingiuntivo, come previsto dagli articoli 645 e 641 cpc., senza che ricorrano nel caso di specie i presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c..
L'errore dedotto dall'opponente a giustificazione non può ritenersi scusabile, trattandosi di error juris ed essendo la nuova normativa entrata in vigore, all'epoca della notificazione del decreto, da lungo tempo.
L'inammissibilità dell'opposizione preclude la disamina delle ulteriori doglianze di merito.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non merita accoglimento, in ragione della recente modifica della normativa e del mutamento di orientamento giurisprudenziale, alla luce delle modifiche introdotte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei minimi tariffari, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa e dell'attività professionale effettivamente svolta, nonché della dimidiazione del 50% prevista per le decisioni in rito. Esse sono comprensive di quelle concernenti la procedura di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del presente giudizio, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7552/2025 (RG n. 5879/2025);
2. condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.962,50 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute;
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
Milano, 03/12/2025.
Il Giudice
CE VI
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