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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1099-24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1099 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_1
12/06/1974, codice fiscale , residente in [...], 3031, C.F._1
Votuporanga/SP, Brasile, CAP: 15.500-021;
2. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_2
10/05/2002, codice fiscale residente in rua Guaiana Timbó, 48, San C.F._2
Paolo/SP, Brasile, CAP: 03.983-140;
3. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in data Controparte_3
22/02/1995, codice fiscale , residente in rua Valdemar da Silva, 08, San C.F._3
Paolo/SP, Brasile, CAP: 03.437-070;
4. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 25/07/1971, Parte_1 codice fiscale;
C.F._4
5. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile Parte_2 in data 06/01/1999, codice fiscale;
C.F._5
6. , brasiliana, nata in [...]/SP, Controparte_4
Brasile, in data 19/09/2001, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._6
Soldado Benedito Eliseu Santos, 60, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 02.177-020;
7. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data Controparte_5
09/05/1962, codice fiscale , residente in rua Mario Augusto do Carmo, C.F._7
50, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 03.227-070;
1 8. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_6
17/01/1995, codice fiscale residente in rua Ibitirama, 1776, San C.F._8
Paolo/SP, Brasile, CAP: 03.134-001;
9. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in data 20/12/1989, Controparte_7 codice fiscale , residente in rua Araguaia, 208, Indaiatuba/SP, Brasile, C.F._9
CAP: 13.330-660;
10. brasiliana, nata in [...] Controparte_8
Paolo/SP, Brasile, in data 29/08/1992, codice fiscale residente in rua C.F._10
Araporã, 128, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.365-050;
11. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in data 10/02/1973, Controparte_9 codice fiscale , residente in [...]dos Bambus, 130, Sumaré/SP, C.F._11
Brasile, CAP: 13.175-662;
12. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_10
22/04/1997, codice fiscale , residente in [...]dos Bambus, 130, C.F._12
Sumaré/SP, Brasile, CAP: 13.175-662;
13. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data 16/10/1987, Controparte_11 codice fiscale , residente in [...], 285, Santana de C.F._13
Parnaíba/SP, Brasile, CAP: 06.543-502;
14. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data Controparte_12
08/11/1983, codice fiscale , residente in rua Pari, 168, São Bernardo do C.F._14
Campo/SP, Brasile, CAP: 09.685-020;
15. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_13
14/12/1995, codice fiscale , residente in rua Dos Alpes, 433, San C.F._15
Paolo/SP, Brasile, CAP: 01.520-030;
16. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in data 07/11/2000, Controparte_14 codice fiscale , residente in rua José Marti, 54, San Paolo/SP, Brasile, C.F._16
CAP: 04.291-010;
17. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_15
08/08/1988, codice fiscale residente in rua Conego José Norberto, 195, C.F._17
San Paolo/SP, Brasile, CAP: 04.288-080;
18. , brasiliano, nato in [...]/SP, CP_16 Parte_3
Brasile in data 16/09/1990, codice fiscale;
C.F._18
19. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data Controparte_17
05/05/1981, codice fiscale;
C.F._19
20. , brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice CP_18 fiscale , rappresentata dal padre C.F._20 Controparte_17 precedentemente qualificato, e dalla madre brasiliana, nata il [...], Persona_1
2 in San Paolo/SP, Brasile, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._21
Santiago, 66, Santana de Parnaíba/SP, Brasile, CAP: 06.543-225;
21. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in Controparte_19 data 12/05/1969, codice fiscale , residente in rua Max Mangels Sênior, C.F._22
723, São Bernardo do Campo/SP, Brasile, CAP: 09.895-510;
22. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data 25/05/1960, Controparte_20 codice fiscale residente in rua Rua José Marti 54, San Paolo/SP, Brasile, C.F._23
CAP: 04.291-010, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Colleferro n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bonato che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_21 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte convenuta non costituitasi)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_21 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
3 Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in Itali, a [...] il [...], Persona_2 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- , ai di lui figli: Controparte_22
• nata il [...]; Persona_4
• 30.08.1939; Testimone_1
• nato il [...]; Parte_4
- Da ai di lei figli: Persona_4
• nato il [...]; Persona_5
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_20
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_5
- Da ai di lui figli: Persona_5
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_17
• nato il [...](odierno ricorrente); Controparte_11
- Da alla di lui figlia: Controparte_17
• nata il [...] (odierna ricorrente); CP_18
- Da ai di lui figli: Controparte_20
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_12
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_15
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_13
• nata il [...] (odierno ricorrente); Controparte_14
- Da alle di lui figlie: CP_5 Controparte_5
• (Bentivegna) nata il [...] (odierna ricorrente); CP_7
• ( nata il [...] (odierna ricorrente); CP_6 Controparte_6
4 - Da ai di lui figli: Testimone_1
• (da Silva) nata il [...](odierna ricorrente); Parte_1
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_1
- Da a Silva) ai di lei figli, ossia a: Parte_1
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_23
• nata il [...] (odierno ricorrente); Parte_2
• nata il [...] (odierni ricorrenti). Controparte_4
- Da alla di lui figlia: Controparte_23
• nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_6
- Da alle di lui figlie: Controparte_1
• (alla nascita nata il Controparte_3 Persona_7
22.02.1995 (odierna ricorrente);
• nata il [...] (odierna ricorrente). Controparte_2
- Da (o alle sue proprie figlie: Parte_4 Parte_5
• ) nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_19
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_9
- Da alla di lei figlia: Controparte_19
• nata il [...] (odierna Controparte_8 CP_23 Controparte_8 ricorrente);
- Da alla di lei figlia: Controparte_9
• nata il [...] (odierna ricorrente). Controparte_10
1. Sulla posizione di Controparte_1 Controparte_3
e Controparte_2
Ebbene, com'è evidente, in tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/197, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, 5 avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
2. Sulla posizione di , Parte_1 CP_23 Parte_2
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8 Controparte_9
Controparte_10 Controparte_11 [...]
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
[...] Controparte_24
,
[...] Controparte_17 CP_18 [...]
, Controparte_19 Controparte_20
Com'è evidente, in tale linea di discendenza vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via femminile dall'avo (avvenuta dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana).
Ebbene, sul punto è opportuno premettere che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
6 Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”
Tornando al caso di specie, si rileva che i matrimoni di con Persona_4 CP_5
di con , di
[...] Parte_1 Persona_8 [...]
con e di con Controparte_19 Controparte_25 Controparte_9 [...]
nonchè la stessa nascita dei rispettivi figli, sono tutti successivi al 1948, Persona_9 dunque all'entrata in vigore della Costituzione.
Per tale ragione, senza dubbio nel caso di specie , Persona_4 Parte_1
e non hanno perso la Controparte_19 Controparte_9 cittadinanza italiana per via del proprio matrimonio e, dunque, hanno potuto trasmetterla anche ai propri figli, odierni ricorrenti.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
7 In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare, il documento allegato al ricorso introduttivo raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di Brasilia, portale “Prenot@mi”, dal quale si evince nel mese di marzo 2023 l'esaurimento dei posti disponibili per il relativo procedimento).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, di possibilità di presentazione della domanda e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente, la quale ha, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_21 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_21 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1099/2024 così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_21
8 • Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_21 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1099 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_1
12/06/1974, codice fiscale , residente in [...], 3031, C.F._1
Votuporanga/SP, Brasile, CAP: 15.500-021;
2. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_2
10/05/2002, codice fiscale residente in rua Guaiana Timbó, 48, San C.F._2
Paolo/SP, Brasile, CAP: 03.983-140;
3. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in data Controparte_3
22/02/1995, codice fiscale , residente in rua Valdemar da Silva, 08, San C.F._3
Paolo/SP, Brasile, CAP: 03.437-070;
4. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 25/07/1971, Parte_1 codice fiscale;
C.F._4
5. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile Parte_2 in data 06/01/1999, codice fiscale;
C.F._5
6. , brasiliana, nata in [...]/SP, Controparte_4
Brasile, in data 19/09/2001, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._6
Soldado Benedito Eliseu Santos, 60, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 02.177-020;
7. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data Controparte_5
09/05/1962, codice fiscale , residente in rua Mario Augusto do Carmo, C.F._7
50, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 03.227-070;
1 8. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_6
17/01/1995, codice fiscale residente in rua Ibitirama, 1776, San C.F._8
Paolo/SP, Brasile, CAP: 03.134-001;
9. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in data 20/12/1989, Controparte_7 codice fiscale , residente in rua Araguaia, 208, Indaiatuba/SP, Brasile, C.F._9
CAP: 13.330-660;
10. brasiliana, nata in [...] Controparte_8
Paolo/SP, Brasile, in data 29/08/1992, codice fiscale residente in rua C.F._10
Araporã, 128, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 05.365-050;
11. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in data 10/02/1973, Controparte_9 codice fiscale , residente in [...]dos Bambus, 130, Sumaré/SP, C.F._11
Brasile, CAP: 13.175-662;
12. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_10
22/04/1997, codice fiscale , residente in [...]dos Bambus, 130, C.F._12
Sumaré/SP, Brasile, CAP: 13.175-662;
13. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data 16/10/1987, Controparte_11 codice fiscale , residente in [...], 285, Santana de C.F._13
Parnaíba/SP, Brasile, CAP: 06.543-502;
14. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data Controparte_12
08/11/1983, codice fiscale , residente in rua Pari, 168, São Bernardo do C.F._14
Campo/SP, Brasile, CAP: 09.685-020;
15. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_13
14/12/1995, codice fiscale , residente in rua Dos Alpes, 433, San C.F._15
Paolo/SP, Brasile, CAP: 01.520-030;
16. brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in data 07/11/2000, Controparte_14 codice fiscale , residente in rua José Marti, 54, San Paolo/SP, Brasile, C.F._16
CAP: 04.291-010;
17. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_15
08/08/1988, codice fiscale residente in rua Conego José Norberto, 195, C.F._17
San Paolo/SP, Brasile, CAP: 04.288-080;
18. , brasiliano, nato in [...]/SP, CP_16 Parte_3
Brasile in data 16/09/1990, codice fiscale;
C.F._18
19. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data Controparte_17
05/05/1981, codice fiscale;
C.F._19
20. , brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice CP_18 fiscale , rappresentata dal padre C.F._20 Controparte_17 precedentemente qualificato, e dalla madre brasiliana, nata il [...], Persona_1
2 in San Paolo/SP, Brasile, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._21
Santiago, 66, Santana de Parnaíba/SP, Brasile, CAP: 06.543-225;
21. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile in Controparte_19 data 12/05/1969, codice fiscale , residente in rua Max Mangels Sênior, C.F._22
723, São Bernardo do Campo/SP, Brasile, CAP: 09.895-510;
22. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in data 25/05/1960, Controparte_20 codice fiscale residente in rua Rua José Marti 54, San Paolo/SP, Brasile, C.F._23
CAP: 04.291-010, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Colleferro n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bonato che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_21 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte convenuta non costituitasi)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_21 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
3 Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. Civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in Itali, a [...] il [...], Persona_2 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- , ai di lui figli: Controparte_22
• nata il [...]; Persona_4
• 30.08.1939; Testimone_1
• nato il [...]; Parte_4
- Da ai di lei figli: Persona_4
• nato il [...]; Persona_5
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_20
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_5
- Da ai di lui figli: Persona_5
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_17
• nato il [...](odierno ricorrente); Controparte_11
- Da alla di lui figlia: Controparte_17
• nata il [...] (odierna ricorrente); CP_18
- Da ai di lui figli: Controparte_20
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_12
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_15
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_13
• nata il [...] (odierno ricorrente); Controparte_14
- Da alle di lui figlie: CP_5 Controparte_5
• (Bentivegna) nata il [...] (odierna ricorrente); CP_7
• ( nata il [...] (odierna ricorrente); CP_6 Controparte_6
4 - Da ai di lui figli: Testimone_1
• (da Silva) nata il [...](odierna ricorrente); Parte_1
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_1
- Da a Silva) ai di lei figli, ossia a: Parte_1
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_23
• nata il [...] (odierno ricorrente); Parte_2
• nata il [...] (odierni ricorrenti). Controparte_4
- Da alla di lui figlia: Controparte_23
• nata il [...] (odierna ricorrente); Persona_6
- Da alle di lui figlie: Controparte_1
• (alla nascita nata il Controparte_3 Persona_7
22.02.1995 (odierna ricorrente);
• nata il [...] (odierna ricorrente). Controparte_2
- Da (o alle sue proprie figlie: Parte_4 Parte_5
• ) nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_19
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_9
- Da alla di lei figlia: Controparte_19
• nata il [...] (odierna Controparte_8 CP_23 Controparte_8 ricorrente);
- Da alla di lei figlia: Controparte_9
• nata il [...] (odierna ricorrente). Controparte_10
1. Sulla posizione di Controparte_1 Controparte_3
e Controparte_2
Ebbene, com'è evidente, in tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/197, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, 5 avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
2. Sulla posizione di , Parte_1 CP_23 Parte_2
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8 Controparte_9
Controparte_10 Controparte_11 [...]
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
[...] Controparte_24
,
[...] Controparte_17 CP_18 [...]
, Controparte_19 Controparte_20
Com'è evidente, in tale linea di discendenza vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via femminile dall'avo (avvenuta dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana).
Ebbene, sul punto è opportuno premettere che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
6 Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”
Tornando al caso di specie, si rileva che i matrimoni di con Persona_4 CP_5
di con , di
[...] Parte_1 Persona_8 [...]
con e di con Controparte_19 Controparte_25 Controparte_9 [...]
nonchè la stessa nascita dei rispettivi figli, sono tutti successivi al 1948, Persona_9 dunque all'entrata in vigore della Costituzione.
Per tale ragione, senza dubbio nel caso di specie , Persona_4 Parte_1
e non hanno perso la Controparte_19 Controparte_9 cittadinanza italiana per via del proprio matrimonio e, dunque, hanno potuto trasmetterla anche ai propri figli, odierni ricorrenti.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
7 In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare, il documento allegato al ricorso introduttivo raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di Brasilia, portale “Prenot@mi”, dal quale si evince nel mese di marzo 2023 l'esaurimento dei posti disponibili per il relativo procedimento).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, di possibilità di presentazione della domanda e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente, la quale ha, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_21 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_21 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1099/2024 così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_21
8 • Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_21 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano
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