Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8249 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03499/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3499 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Paola Tanferna, Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati CO Campagnano, Antonio Pugliese, Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Gme – Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R616 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R616);
2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018);
3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento
4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017);
5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017);
ove necessario, per
6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da AL e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 7/7/2020:
per l’annullamento
del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R616 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806)
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020:
al fine di ottenere
(anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'annullamento:
1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R616 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R616);
2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018);
3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R616 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020;
4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento
5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017;
6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017
e ove necessario,
7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da AL e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. CO EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con atto ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., la società ricorrente ha depositato in giudizio l’atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, avendo il GSE rigettato, con successivo provvedimento che sostituisce in toto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, l’istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020 (c.d. d.l. semplificazioni);
Ritenuto, dunque, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione della causa e dichiarare estinto il giudizio per rinuncia;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese legali, tenuto conto della sopravvenienza che ha indotto la società ricorrente a rinunciare al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso i motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
CO EI, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| CO EI | RI IA |
IL SEGRETARIO