TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 301 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace, vertente
T R A
, rappresentata e difeso dagli Avv.ti Francesco Raucci e Ciro Cutillo;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Michelina Carozza;
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza n. 2417/18, con la quale il giudice di pace di Caserta accoglieva la domanda proposta, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo n.1027/16 emesso dal giudice di pace di
Caserta, compensando tuttavia le spese processuali tra le parti.
L'appellante lamentava, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure indicato quali sarebbero state le gravi ed eccezionali ragioni poste alla base della compensazione, nonché la violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato ex art 112 c.p.c. laddove il giudice di prime accoglieva l'opposizione “… in virtù del principio di preventiva escussione e non sulle motivazioni difensive dell'opponente…”.
In tal senso l'odierna appellante sosteneva che non fosse accoglibile tale criterio in quanto il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso nei confronti di una persona fisica, la sig.ra Pt_1
e non del vero legittimato passivo, e che fosse,
[...] Controparte_2
pertanto, inconferente il richiamo alla preventiva escussione.
Si costituiva il il quale contestava i motivi di appello, chiedendone Controparte_1
il rigetto. Ciò premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La vicenda trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto dal Controparte_1 nei confronti di nella qualità di proprietaria di un'unità immobiliare sita
[...] Parte_1 nel complesso condominiale, per l'importo di € 1.395,85 a titolo di spese e contributi condominiali.
Con l'atto di citazione in opposizione al detto decreto ingiuntivo ha eccepito, Parte_1
tra le altre argomentazioni, la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere proprietaria dell'immobile indicato.
Nella sentenza impugnata e che ha deciso il giudizio di opposizione, il Giudice di pace di
Caserta ha ritenuto di revocare il decreto sulla scorta della seguente motivazione: che l'immobile appartiene in comproprietà, per la quota del 50% ciascuno, alla società
[...]
(oggi e a che soci Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 della indicata società in nome collettivo sono e Controparte_2 Controparte_5
l'opponente che nelle società di persone i creditori sociali possono sì agire Parte_1
contro i soci, tuttavia solo dopo avere preventivamente ed infruttuosamente escusso il patrimonio societario o richiesto il pagamento alla società; che nel caso specifico, non è stata fornita prova di tale preventiva escussione.
La motivazione addotta dal giudice di prime cure in ordine alla compensazione delle spese, ha riguardato proprio il fatto di avere accolto l'opposizione per un motivo (mancata preventiva escussione della società) diverso da quelli indicati dall'opponente (difetto di proprietà del bene).
Tale assunto non può essere condiviso, ritenendosi fondate, sul punto, le censure mosse dalla odierna appellante.
Il Condominio ha agito in giudizio contro indicandola come CP_1 Parte_1 proprietaria dell'unità immobiliare cui attengono gli oneri condominiali richiesti.
Invece, come indicato dal giudice di pace, l'immobile appartiene, in quota parte, alla società in nome collettivo di cui l'appellante era socia.
E'evidente, quindi, il difetto non della legittimazione passiva della (il legittimato Pt_1
passivo della domanda di pagamento è stato infatti correttamente individuato nel proprietario dell'immobile), quanto della titolarità passiva, essendo appunto emerso, nel merito, che il bene apparteneva ad un soggetto giuridico diverso.
Il giudice di pace, invece, ha erroneamente posto alla base della motivazione un'argomentazione che fa leva su una diversa e mai prospettata legittimazione processuale della come socio della Pt_1 CP_2
Il motivo svolto sul punto dall'appellante merita, quindi, di essere condiviso, sebbene ciò non comporti la modifica della statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento di tale doglianza incide, invece, sul secondo motivo di gravame, relativo cioè alla compensazione delle spese di giudizio, in quanto, come si è detto, il giudice di pace ha fondato tale compensazione proprio per avere accolto l'opposizione per un motivo diverso da quello addotto dalla Pt_1
Giova ricordare che l'art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 132/14, convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/14 - applicabile al caso di specie, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado il 27 ottobre del 2016 - dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca ovvero
“nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Sul punto è anche intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/18, la quale ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Così ricostruito il quadro normativo attuale, va ancora ricordato che, secondo la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del precedente testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c., che ancorava la compensazione alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, la compensazione delle spese di giudizio si qualificava come evento eccezionale.
Pertanto, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (cfr. Cass. n. 21521/ 2010).
Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali, inoltre, non possono essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono riferirsi a concreti e particolari aspetti della controversia decisa.
Nel caso di specie, il giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo n.1027/16 emesso dal giudice di pace di Caserta in data 1 luglio
2016 e per il principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannare il convenuto alla refusione delle spese di lite, oppure avrebbe dovuto indicare l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza, oppure le analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nonostante la soccombenza della controparte, avrebbero giustificato la compensazione delle spese.
Tutto ciò non è avvenuto, avendo il giudice di prime cure richiamato ragioni non calzanti al caso di specie, come già ampiamente argomentato in precedenza.
Per tutte queste ragioni l'appello deve essere accolto e deve essere riformata la sentenza di primo grado, nella parte in cui compensa le spese di lite, con la conseguente condanna delle parti appellate al pagamento nei confronti dell'odierno appellante, delle spese del primo grado di giudizio.
Vanno riconosciute anche le spese del giudizio di mediazione, il cui esborso documentato è pari a € 183,72: esse fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza (cfr. Cass. n. 5389/2024).
Anche le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del g.i. dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 301/19, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata al pagamento, in favore di delle spese del primo grado che Parte_1 vengono liquidate in complessivi € 892,72, di cui € 76,00 per esborsi, € 183,72 per spese di mediazione e € 633,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai difensori, anticipatari;
c) condanna la parte appellata al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 presente grado, che vengono liquidate in complessivi € 1.378,50, di cui € 100,50 per spese ed
€ 1.278,00 per onorario, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai difensori, anicipatari.
S. Maria Capua Vetere, 13.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Feola