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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/07/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 745/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra società unipersonale con sede legale in Parte_1
Conegliano (TV), Via Alfieri n.1 (C.F. e P.IVA ), rappresentata per P.IVA_1
procura speciale a rogito notaio , in Pordenone, del 26 giugno 2017, n. Persona_1
rep.295454, n. racc.29754 (all. A), da con Parte_2
sede legale in Via Valtellina n. 15/17, Milano, (P.IVA e C.F. , iscritta al P.IVA_2
n.32993 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del T.U. Bancario), a sua volta rappresentata da con sede legale in Parte_3
Milano, Via Valtellina, 15/17, (C.F. e P.IVA , in persona del procuratore P.IVA_3
Dott.ssa CF: , per procura a rogito notaio Parte_4 C.F._1 Per_2
in Milano, del 25 maggio 2020, rep. n. 142719, racc. 36506, all. C), in forza
[...]
di procura speciale del 9 maggio 2019 con atto a firma autenticata dal notaio Per_2
in Milano, rep. 140499 racc. 35384, registrato in data 20/05/2019 in Milano 2
[...]
serie 1T n.25352 (all. B), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Marco
Pesenti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano, Via
1 Correggio 43, con dichiarazione in atti di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni all'indirizzo pec Email_1
appellante contro
(CF: ) con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_4
Via Grosio 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore
CF: ) P_ C.F._2
(CF: ) Controparte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Landi e dall'Avv. Antonio Gullo, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Europa 7 appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI: per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Genova, Sesta Sezione Civile, G.U. Dott.ssa Patrizia Cazzato, n. 189/2023 pubblicata in data 24 gennaio 2023, resa inter partes e non notificata, ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
In via pregiudiziale:
- sospendere l'efficacia esecutiva della disposizione di condanna di
[...]
al pagamento delle spese di lite a favore dei sig.ri Parte_1 [...]
e ontenuta all'interno della sentenza appellata. P_ P_
In via principale:
- in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte, confermare nei confronti sig.ri e il Controparte_3 P_
decreto ingiuntivo n. 3531/2019 emesso il 5 novembre 2019 dal Tribunale di Genova e respingere le domande tutte proposte nei confronti di Parte_1
accogliendo così le conclusioni come formulate dalla convenuta nel primo grado
[...]
di giudizio.
In via subordinata:
pag. 2/18 - in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte, condannare comunque i sig.ri e al Controparte_3 P_
pagamento, in via tra loro solidale, in favore di Parte_1 dell'importo di Euro 310.851,43, oltre alle spese legali liquidate in decreto, oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
In via ulteriormente subordinata:
- in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte, condannare comunque i sig.ri e al Controparte_3 P_
pagamento, in via tra loro solidale, in favore di Parte_1 dell'importo di Euro 298.931,54, oltre agli interessi convenzionali dal 17/06/2017 al saldo, così come accertato nel giudizio di primo grado nei confronti della società debitrice principale Controparte_1
In ogni caso:
- rigettare, per tutte le ragioni e i motivi esposti in atti e nel prosieguo del giudizio,
l'appello incidentale formulato ex adverso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori del D.M.
147/2022, per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di Legge.”
Per gli appellati:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello così provvedere:
• respingere l'appello proposto da . Parte_1
IN ACCOGLIMENTO DEL NOSTRO APPELLO INCIDENTALE IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO dichiarare improcedibile il presente giudizio e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione
- Sezioni Unite Civili, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per l'effetto Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
pag. 3/18 - accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti negli atti difensivi, la nullità,
l'inefficacia e/o l'inopponibilità delle pattuizioni e delle clausole del contratto di conto corrente identificato dal numero n. 435/1092/80, intercorso tra la e Controparte_4
la relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi e di Controparte_1 spese a debito del correntista, nonché l'illegittima applicazione di detto istituto nel corso del rapporto di conto corrente di cui sopra;
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che sin dall'inizio del rapporto di apertura di credito contabilizzato sul conto corrente n. 435/1092/80 l'interesse debitore dovuto è quello determinato ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385, di tempo in tempo vigente, da calcolarsi – senza alcuna capitalizzazione ed in conformità all'art. 644, quarto comma, c.p. – sui saldi debitori effettivi, in linea capitale, del conto corrente identificato dal numero 435/1092/80
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, l'esatto dare - avere tra le parti, da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio contabile, del contestato e preteso saldo debitore di cui al rapporto di conto corrente identificato dal numero 435/1092/80, calcolando il tasso effettivo globale in conformità
a quanto stabilito dagli artt. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e 644, quarto comma, c.p., senza capitalizzazione alcuna, preventivamente scorporando le voci passive illegittimamente addebitate e capitalizzate, ogni trimestre, a titolo: di interessi debitori ultralegali rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385; di variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche applicate di trimestre in trimestre;
di spese di tenuta e chiusura conto, nonché di spese di revisione fido e/o per rimborsi forfettari;
nonché a titolo di altre voci passive mai concordate e/o mai pattuite o comunque illegittimamente annotate, anche secondo la prassi applicativa dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale, il tutto con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno della illegittima annotazione in conto corrente sino all'effettivo soddisfo, con applicazione di interessi sugli interessi passivi dalla data della presente domanda, ai sensi dell'art. 1283
c.c. e dell'art. 5 delibera CICR 9 febbraio 2000;
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che i saldi indicati sugli estratti del conto corrente n. 435/1092/80 non sono reali, non sono liquidi e non sono esigibili pag. 4/18 ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 1182, terzo comma,
c.c., e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare la conseguente non certezza, non liquidità e non esigibilità delle somme illegittimamente intimate con il decreto ingiuntivo opposto, indicato in epigrafe, ed accertare e dichiarare l'insussistenza e comunque l'infondatezza del preteso diritto di credito ex adverso azionato;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di apertura di credito n. 435/1040/30 del 31 luglio 2008 (avv. doc. 6), legata al tasso Euribor e, previo accertamento delle somme indebitamente riscosse, rideterminare il saldo effettivo a debito derivante dal suindicato contratto di apertura di credito;
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, l'esatto dare-avere tra le parti, da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio contabile, del contestato e preteso saldo debitore di cui al rapporto di conto corrente identificato dal numero 435/1040/30, calcolando il tasso effettivo globale in conformità
a quanto stabilito dagli artt. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e 644, quarto comma, c.p., senza capitalizzazione alcuna a far tempo dall'1 gennaio 2014, preventivamente scorporando le voci passive illegittimamente addebitate e capitalizzate, ogni trimestre, a titolo: di interessi debitori ultralegali rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; di variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche applicate di trimestre in trimestre;
di spese di tenuta e chiusura conto, nonché di spese di revisione fido e/o per rimborsi forfettari;
nonché a titolo di altre voci passive mai concordate e/o mai pattuite o comunque illegittimamente annotate, anche secondo la prassi applicativa dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale, il tutto con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno della illegittima annotazione in conto corrente sino all'effettivo soddisfo, con applicazione di interessi sugli interessi passivi dalla data della presente domanda, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 5 delibera CICR 9 febbraio
2000;
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che i saldi indicati sugli estratti del conto corrente n. 435/1040/30 non sono reali, non sono liquidi e non sono esigibili ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 1182, terzo comma,
pag. 5/18 c.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente non certezza, non liquidità e non esigibilità delle somme illegittimamente intimate con il decreto ingiuntivo opposto, indicato in epigrafe, ed accertare e dichiarare l'insussistenza e comunque l'infondatezza del preteso diritto di credito ex adverso azionato;
- disporre la compensazione tra quanto dovuto da dai garanti all'opposta, CP_1 con quanto da quest'ultima dovuto ad er le ragioni e i titoli tutti esposte e CP_1
dedotti in narrativa e comunque ridurre il saldo dovuto per il corrispondente importo;
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, legge n. 287/1990, anche alla stregua del Provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2 maggio 2005, la nullità delle fideiussioni omnibus del 22 novembre 1988 ( ) e del 31 luglio 2008 e P_ P_
delle successive integrazioni alle stesse, nonché
- dichiarare estinte le garanzie prestate dai signori e , P_ Controparte_3
per le ragioni indicate nei nostri atti difensivi;
- accertare e dichiarare che i signori e nulla devono P_ Controparte_3
alla per i titoli da questa allegati nel ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: -
dichiarare l'invalidità, la nullità ovvero annullare, revocare o comunque rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti nei nostri atti difensivi;
- rigettare le domande ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti nei nostri atti difensivi;
ovvero, in via subordinata, disporre la riduzione, anche per effetto di compensazione, per l'importo che risulterà in corso di causa, delle somme eventualmente dovute dai concludenti all'appellante. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali e accessori di legge.
In via istruttoria, occorrendo, si chiede disporsi l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso la
Banca d'Italia ovvero il Ministero del Tesoro:
• dei dati ufficiali dei tassi Euribor a tre mesi nel periodo 2000 – 2012, ed in particolare nell'anno 2008;
• del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
pag. 6/18 Sempre in via istruttoria, occorrendo, si chiede disporsi l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso la Commissione Europea della decisione del 4 dicembre 2013 in tema di tassi
Euribor.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 189/2023 pubblicata il 24/01/2023, il Tribunale di Genova, accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3531/2019, revocava il decreto ingiuntivo e rideterminava il credito vantato da nei Parte_1 confronti di in € 298.931,54, oltre interessi Controparte_1
convenzionali dal 17/06/2017 al saldo, quale saldo debitore dei conti correnti n.00109280 e n.00104030, rettificato con esclusione della capitalizzazione nel periodo
01.01.2014-07.08.2014, sulla base di conteggi eseguiti da e non Parte_1
contestati da Dichiarava inoltre la nullità delle clausole 2, 4, 6 Controparte_1
del contratto di fideiussione sottoscritto da , e la nullità delle Controparte_3
clausole 2 e 4 del contratto di fideiussione sottoscritto da dichiarando CP_5 accertata l'intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art.1957 cc.. Veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento, da parte di
[...]
del procedimento di mediazione, in quanto eccezione svolta Parte_1
tardivamente solo a udienza successiva all'assegnazione dei termini di cui all'art.183 co.6° cpc., e non alla prima udienza, né nei termini di cui alle memorie ex art.183 co.6° cpc. Veniva inoltre rigettata la domanda diretta a sentir dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di apertura di credito dedotto in causa, non essendo stata ritenuta provata la partecipazione di all'intesa CP_4 anticoncorrenziale relativa al tasso euribor, ne essendo stata provata l'incidenza dell'applicazione del tasso euribor sul contratto dedotto in causa.
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da , e ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; P_
pag. 7/18 ha dedotto l'appellante la violazione dell'art. 2697 cc non avendo l'appellato assolto l'onere di prova a suo carico in ordine ai fatti dedotti a P_
fondamento della domanda di nullità svolta in giudizio, ove la garanzia era stata stipulata nel 1988, in epoca di molto anteriore all'accertamento condotto dalla
Banca d'Italia in ordine allo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, come concordato nell'ottobre 2022 con alcune organizzazioni di consumatori e comunicato alla Banca d'Italia il 7 marzo 2003.
Ha dedotto che nessuna prova dell'esistenza di un'intesa illecita relativa a schema di fideiussione omnibus nel 1988 era stata offerta dall'appellato;
ii. con il secondo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da e ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; P_ anche con il secondo motivo d'appello è stata dedotta la violazione dell'art. 2697 cc non avendo l'appellato assolto l'onere di prova a suo carico in ordine ai fatti dedotti a fondamento della domanda di nullità svolta in giudizio, ove la fideiussione era stata stipulata nel 2008, in epoca successiva all'accertamento condotto dalla Banca d'Italia in ordine al modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, come concordato nell'ottobre 2022 con alcune organizzazioni di consumatori e comunicato alla Banca d'Italia il 7 marzo 2003.
Ha dedotto che nessuna prova dell'esistenza del protrarsi dell'intesa illecita nel
2008 era stata offerta dall'appellato. Ha dedotto inoltre l'appellante che la fideiussione sottoscritta nel 2008 da non riproduceva il modello ABI P_ oggetto di accertamento della Banca d'Italia, in quanto l'art.6 del contratto è difforme dal modello ABI.
3- Gli appellati , e Controparte_3 P_ [...]
si sono costituiti chiedendo rigettarsi l'appello principale e Controparte_1 svolgendo appello incidentale. Sono stati svolti i seguenti motivi d'appello incidentale:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto svolta nella prima udienza successiva allo scioglimento pag. 8/18 della riserva in ordine all'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima la pattuizione di reciprocità della periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nel contratto di conto corrente 435/1092/80, ove tale reciprocità era stata di fatto disattesa dalla banca, per la minima entità degli interessi attivi pattuiti;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provata l'incidenza del tasso euribor nel contratto di apertura di credito del 31/07/2008, e non ha ritenuto provata l'adesione di all'intesa anticoncorrenziale, CP_4
relativa alle manipolazioni del tasso Euribor nel periodo 2005-2008, che aveva portato all'irrogazione di sanzioni nel 2013 da parte della Commissione
Europea, quale Autorità Antitrust, nei confronti delle banche AY, TS
BA, BS, OC GÉ, e, nel 2016, nei confronti delle banche MO,
DI RI e HS. Hanno dedotto gli appellanti incidentali che l'assenza di prova che avesse partecipato all'intesa illecita non è ostacolo alla CP_4
declaratoria di nullità oggetto di domanda;
iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la nullità
della clausola n.6 del contratto di fideiussione sottoscritto da in P_ quanto parzialmente difforme dallo schema oggetto dell'accertamento della
Banca d'Italia. Ha dedotto l'appellante incidentale che anche la clausola n.6 del contratto di fideiussione sottoscritto da contiene una deroga all'art. P_
1957 cc, e la variazione dallo schema ABI del 2003 non fa venir meno le ragioni di nullità per violazione delle disposizioni antitrust.
Gli appellanti e hanno dedotto l'inammissibilità Controparte_3 P_ dell'appello per l'assenza di censure in ordine all'avvenuta revoca del decreto ed alla quantificazione del credito come determinato con la sentenza di primo grado. Hanno ricordato la qualità di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia del
2005.
pag. 9/18 4- All'esito della precisazione delle conclusioni, nei termini di cui all'art. 352 co.1 cpc,
e del deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 co.2 cpc, la decisione è stata riservata al collegio con ordinanza 22 maggio 2025 del consigliere istruttore.
5- Osserva preliminarmente questa Corte che, con l'appello principale – benché siano state riproposte tutte le domande svolte nel primo grado di giudizio – sono stati svolti motivi d'appello solo con riguardo alla pronuncia della sentenza relativa ai fideiussori e e non con riguardo alla revoca del P_ Controparte_3
decreto ingiuntivo ed alla pronuncia di condanna nei confronti del debitore principale per un importo inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo revocato.
6- Ugualmente osserva questa Corte che, anche con gli appelli incidentali – benché siano state riproposte tutte le domande svolte nel primo grado di giudizio – sono stati svolti i soli quattro motivi d'appello sopra ricordati, in ordine ai quali è chiamata pronunciarsi questa Corte.
7- Deve essere preliminarmente esaminato il primo motivo d'appello incidentale.
Ritiene questa Corte che il Tribunale di Genova, correttamente, abbia ritenuto decaduto il debitore principale dall'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto l'eccezione non è stata svolta con la prima difesa utile successiva allo scioglimento della riserva in ordine alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (costituita dalla memoria ex art. 183 co.6 n.1 cpc), ma solo – per la prima volta nel giudizio – con le note scritte in sostituzione d'udienza, ex art.127 ter cpc. depositate il 27 novembre 2020 allorché erano già scaduti anche tutti i termini di cui all'art. 183 co.6 cpc. Per quanto concerne la posizione dei fideiussori la materia non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria. Sul punto è necessario ricordare che, “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti
pag. 10/18 riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass.Sez.1, 21 ottobre 2022, n.31209). Il motivo d'appello è infondato e deve essere respinto.
8- Per necessità logica devono essere previamente esaminati il secondo e terzo motivo d'appello incidentale.
8.1- In ordine al secondo motivo d'appello incidentale ritiene questa Corte che la doglianza sia infondata. Il Tribunale di Genova ha correttamente ritenuto legittima la pattuizione di reciprocità della periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nel contratto di conto corrente 435/1092/80, indipendentemente dall'entità degli interessi pattuiti, nel caso differente – in modo assai rilevante – tra interessi passivi e interessi attivi. E' stato stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione il principio secondo cui “in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché
l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)” (Cass.Sez.1, 24 aprile 2024, n.11014). Il secondo motivo d'appello incidentale è infondato e non può trovare accoglimento.
8.2- Anche in ordine al terzo motivo d'appello incidentale ritiene questa Corte che la doglianza sia infondata. Correttamente il Tribunale di Genova ha ritenuto non provata l'adesione di all'intesa anticoncorrenziale, concernente le manipolazioni CP_4
pag. 11/18 del tasso Euribor nel periodo 2005-2008, che aveva portato la Commissione Europea, quale Autorità Antitrust, all'irrogazione di sanzioni, nel 2013 nei confronti delle banche
AY, TS BA, BS, OC GÉ, e, nel 2016, nei confronti delle banche MO, DI RI e HS. Sul punto la Corte Suprema di Cassazione ha recentemente affermato che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass.Sez.3, 3 maggio
2024, n.12007). Il terzo motivo d'appello incidentale è infondato e non può trovare accoglimento.
9- Possono essere trattati congiuntamente il primo e secondo motivo d'appello principale e il quarto motivo d'appello incidentale, tutti concernenti il tema delle fideiussioni omnibus in relazione al provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia.
Come noto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia – all'epoca
Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della
L.287/1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM, a far data dal
12.1.2016, per effetto della L.262/2005 – è relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” comunicato dall'ABI alla Banca d'Italia il 7 marzo 2003. Con il provvedimento n.55/2005 la Banca d'Italia ha accertato che: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre
pag. 12/18 disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”. Nella motivazione del provvedimento della Banca d'Italia viene, tra l'altro, considerato che:
• “… (91) L'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché “le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
• (92) Il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
• … (94) La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza
a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
pag. 13/18 • (95) In questo senso, non è ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema ABI della clausola “a prima richiesta”. Come emerso nel corso dell'istruttoria – infatti – essa risulta funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario. Tale valutazione trova conferma nel raffronto con le esperienze estere, da cui emerge un'ampia diffusione della clausola in questione, e in quanto previsto nell'Accordo di Basilea, che considera la clausola stessa essenziale ai fini del riconoscimento delle garanzie personali come strumenti di attenuazione del rischio.
• (96) Viceversa, per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod.civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
L'accertamento della Banca d'Italia è limitato al modello contrattuale ABI del 2003, e non è esteso a circostanze relative all'utilizzo di schemi di contratti di fideiussione omnibus da parte degli Istituti di DIo in un contesto temporale diverso da quello oggetto dell'accertamento. Sul punto la Corte Suprema di Cassazione (ordinanza
Cass.Sez.1, 13 novembre 2024 n.30383), ha affermato, in motivazione, che la fideiussione di cui si deduce la nullità delle clausole de quibus “… deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”. Inoltre, con la medesima pronuncia, la Corte
Suprema di Cassazione ha ricordato che “… il contenuto delle clausole contrattuali di
pag. 14/18 cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (Cass.Sez.1, 13 novembre 2024 n.30383, in motivazione). In relazione a contratti di fideiussione omnibus costituenti utilizzo – nell'ambito temporale rilevante – dello schema ABI del 2003, il provvedimento della Banca d'Italia è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n.13846). Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass.Sez.Un. 30 dicembre 2021 n.41994) hanno peraltro chiarito che l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita oggetto della pronuncia n.55/2005 della Banca d'Italia, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, ed hanno altresì chiarito come la nullità solo parziale dei contratti di fideiussione sia rilevabile anche d'ufficio, ove solo la scelta della parte di chiedere l'accertamento della nullità dell'intero contratto, e non anche, in via eventualmente subordinata, delle sole clausole espressione dell'intesa illecita, non consente l'esame della questione relativa alla nullità parziale del contratto.
9.1- Premesso quanto sopra, occorre considerare che, nel caso in esame, non appare potersi ritenere una presunzione di esistenza dell'intesa illecita accertata dalla Banca
d'Italia per la distanza temporale tra l'epoca dell'illecito accertato dalla Banca d'Italia e l'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni dedotte in giudizio (nell'anno 1988 la fideiussione sottoscritta da e nel 2008 la fideiussione sottoscritta da P_
, non potendosi ritenere costituire prova privilegiata il provvedimento della P_
Banca D'Italia per circostanze relative alla sottoscrizione di fideiussioni omnibus in anni anteriori (fideiussione sottoscritta da nel 1988) o posteriori P_
(fideiussione sottoscritta da nel 2008) all'ambito temporale P_ dell'accertamento, relativo al periodo dal 7 marzo 2003 (data della comunicazione dell'ABI alla Banca d'Italia ai sensi dell'art.13 L.287/1990) al 2 maggio 2005 (data della pronuncia del provvedimento n.22/2005 della Banca d'Italia). L'azione di nullità promossa dai fideiussori nel presente giudizio non può inquadrarsi tra le cosiddette pag. 15/18 follow on actions, bensì tra le cosiddette stand alone actions, nelle quali chi chiede pronunciarsi la nullità di atto a valle dell'intesa illecita per violazione delle norme antitrust, è chiamato a offrire prova dei fatti costitutivi della domanda, non potendo giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un accertamento manca del tutto o perché esso
– come nel caso – riguarda un periodo diverso e distante nel tempo da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica della parte.
L'inquadramento dell'azione quale azione stand alone comporta l'onere per parte attrice di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza, all'epoca di sottoscrizione della fideiussione, dell'intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass.Sez.1, 4 giugno 2015, n.11564).
9.2- L'onere di allegazione e prova non risulta assolto dai fideiussori e P_
, stante l'irrilevanza al riguardo delle deduzioni difensive e delle P_
allegazioni in fatto svolte, tutte dirette a sostenere l'estensione dell'effetto dell'accertamento del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005. Quanto sopra considerato esclude ogni rilevanza dell'eccezione di decadenza svolta ex art.1957 cc..
Deve pertanto trovare accoglimento l'appello principale e deve essere respinto l'appello incidentale svolto da il quale è anche infondato, per i principi stabiliti dalla P_
Corte Suprema di Cassazione sopra richiamati (Cass.Sez.1, 13 novembre 2024
n.30383), per la difformità dello schema del contratto di fideiussione sottoscritto nel
2008 dal modello ABI oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia. Nel contratto di fideiussione de quo la clausola n.6 non prevede una deroga tout court all'art. 1957 cc., ma stabilisce il diverso termini di cinque anni.
9.3- Con l'accoglimento dell'appello principale devono essere rigettate le domande svolte dai fideiussori in ordine alla nullità delle fideiussioni oggetto di causa e dirette a sentir dichiarare estinte le garanzie dagli stessi prestate, per cui è causa, e deve essere pag. 16/18 pronunciata la loro condanna al pagamento, in solido con il debitore principale, dell'importo cui è stato condannato al pagamento il debitore principale con la pronuncia di cui al capo due del dispositivo della sentenza appellata.
10- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza degli appellati e appellanti incidentali nei confronti dell'appellante principale, così come le spese del primo grado di giudizio (trovando così conferma la condanna al pagamento delle spese di lite pronunciata nel primo grado di giudizio nei confronti di CP_1
e dovendosi procedere ad un nuovo regolamento delle spese lite del primo
[...]
grado di giudizio in relazione alle altre parti;
v. Cass.Sez.L., 1 giugno 2016, n.11423).
Le stesse sono così liquidate con riguardo all'importo per cui è causa (pari ad €
298.931,54, oggetto di pronuncia di condanna nel primo grado di giudizio), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 sino ad € 520.000,00, come di seguito indicato:
i. per il presente grado di giudizio, secondo i valori medi della vigente TF: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
ii. per il primo grado di giudizio, secondo i valori minimi della vigente TF (come considerato dal Tribunale in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico di nei confronti Controparte_1
degli appellati soccombenti e : P_ Controparte_3 fase di studio della controversia € 3.544,00, fase introduttiva del giudizio €
2.388,00, fase di trattazione € 10.411,00, fase decisionale € 6.164,00, e così complessivamente € 11.229,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
11- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
pag. 17/18 (Cass. SS.UU. 4315/2020) nei confronti degli appellati e appellanti incidentali, soccombenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande svolte dai fideiussori P_ P_
in ordine alla nullità delle fideiussioni oggetto di causa e dirette a
[...]
sentir dichiarare estinte le garanzie dagli stessi prestate per cui è causa;
2) dichiara tenuti e condanna i fideiussori e Controparte_3
al pagamento, in favore dell'appellante, in solido con il P_ debitore principale, dell'importo di € 298.931,54 oltre interessi convenzionali dal 17.06.2017 al saldo;
3) rigetta gli appelli incidentali;
4) condanna le parti appellate ed appellanti incidentali, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5) condanna le parti appellate e appellanti incidentali e P_ [...]
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite P_
del primo grado di giudizio, in solido con la società debitrice principale che liquida in € 11.229,00 oltre 15 % per spese Controparte_1
generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
6) conferma nel resto la sentenza appellata;
7) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti degli appellanti incidentali.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 745/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra società unipersonale con sede legale in Parte_1
Conegliano (TV), Via Alfieri n.1 (C.F. e P.IVA ), rappresentata per P.IVA_1
procura speciale a rogito notaio , in Pordenone, del 26 giugno 2017, n. Persona_1
rep.295454, n. racc.29754 (all. A), da con Parte_2
sede legale in Via Valtellina n. 15/17, Milano, (P.IVA e C.F. , iscritta al P.IVA_2
n.32993 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del T.U. Bancario), a sua volta rappresentata da con sede legale in Parte_3
Milano, Via Valtellina, 15/17, (C.F. e P.IVA , in persona del procuratore P.IVA_3
Dott.ssa CF: , per procura a rogito notaio Parte_4 C.F._1 Per_2
in Milano, del 25 maggio 2020, rep. n. 142719, racc. 36506, all. C), in forza
[...]
di procura speciale del 9 maggio 2019 con atto a firma autenticata dal notaio Per_2
in Milano, rep. 140499 racc. 35384, registrato in data 20/05/2019 in Milano 2
[...]
serie 1T n.25352 (all. B), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Marco
Pesenti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano, Via
1 Correggio 43, con dichiarazione in atti di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni all'indirizzo pec Email_1
appellante contro
(CF: ) con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_4
Via Grosio 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore
CF: ) P_ C.F._2
(CF: ) Controparte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Landi e dall'Avv. Antonio Gullo, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Europa 7 appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI: per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Genova, Sesta Sezione Civile, G.U. Dott.ssa Patrizia Cazzato, n. 189/2023 pubblicata in data 24 gennaio 2023, resa inter partes e non notificata, ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
In via pregiudiziale:
- sospendere l'efficacia esecutiva della disposizione di condanna di
[...]
al pagamento delle spese di lite a favore dei sig.ri Parte_1 [...]
e ontenuta all'interno della sentenza appellata. P_ P_
In via principale:
- in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte, confermare nei confronti sig.ri e il Controparte_3 P_
decreto ingiuntivo n. 3531/2019 emesso il 5 novembre 2019 dal Tribunale di Genova e respingere le domande tutte proposte nei confronti di Parte_1
accogliendo così le conclusioni come formulate dalla convenuta nel primo grado
[...]
di giudizio.
In via subordinata:
pag. 2/18 - in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte, condannare comunque i sig.ri e al Controparte_3 P_
pagamento, in via tra loro solidale, in favore di Parte_1 dell'importo di Euro 310.851,43, oltre alle spese legali liquidate in decreto, oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
In via ulteriormente subordinata:
- in riforma della sentenza impugnata, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte, condannare comunque i sig.ri e al Controparte_3 P_
pagamento, in via tra loro solidale, in favore di Parte_1 dell'importo di Euro 298.931,54, oltre agli interessi convenzionali dal 17/06/2017 al saldo, così come accertato nel giudizio di primo grado nei confronti della società debitrice principale Controparte_1
In ogni caso:
- rigettare, per tutte le ragioni e i motivi esposti in atti e nel prosieguo del giudizio,
l'appello incidentale formulato ex adverso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori del D.M.
147/2022, per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di Legge.”
Per gli appellati:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello così provvedere:
• respingere l'appello proposto da . Parte_1
IN ACCOGLIMENTO DEL NOSTRO APPELLO INCIDENTALE IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO dichiarare improcedibile il presente giudizio e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione
- Sezioni Unite Civili, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per l'effetto Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
pag. 3/18 - accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti negli atti difensivi, la nullità,
l'inefficacia e/o l'inopponibilità delle pattuizioni e delle clausole del contratto di conto corrente identificato dal numero n. 435/1092/80, intercorso tra la e Controparte_4
la relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi e di Controparte_1 spese a debito del correntista, nonché l'illegittima applicazione di detto istituto nel corso del rapporto di conto corrente di cui sopra;
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che sin dall'inizio del rapporto di apertura di credito contabilizzato sul conto corrente n. 435/1092/80 l'interesse debitore dovuto è quello determinato ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385, di tempo in tempo vigente, da calcolarsi – senza alcuna capitalizzazione ed in conformità all'art. 644, quarto comma, c.p. – sui saldi debitori effettivi, in linea capitale, del conto corrente identificato dal numero 435/1092/80
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, l'esatto dare - avere tra le parti, da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio contabile, del contestato e preteso saldo debitore di cui al rapporto di conto corrente identificato dal numero 435/1092/80, calcolando il tasso effettivo globale in conformità
a quanto stabilito dagli artt. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e 644, quarto comma, c.p., senza capitalizzazione alcuna, preventivamente scorporando le voci passive illegittimamente addebitate e capitalizzate, ogni trimestre, a titolo: di interessi debitori ultralegali rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385; di variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche applicate di trimestre in trimestre;
di spese di tenuta e chiusura conto, nonché di spese di revisione fido e/o per rimborsi forfettari;
nonché a titolo di altre voci passive mai concordate e/o mai pattuite o comunque illegittimamente annotate, anche secondo la prassi applicativa dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale, il tutto con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno della illegittima annotazione in conto corrente sino all'effettivo soddisfo, con applicazione di interessi sugli interessi passivi dalla data della presente domanda, ai sensi dell'art. 1283
c.c. e dell'art. 5 delibera CICR 9 febbraio 2000;
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che i saldi indicati sugli estratti del conto corrente n. 435/1092/80 non sono reali, non sono liquidi e non sono esigibili pag. 4/18 ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 1182, terzo comma,
c.c., e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare la conseguente non certezza, non liquidità e non esigibilità delle somme illegittimamente intimate con il decreto ingiuntivo opposto, indicato in epigrafe, ed accertare e dichiarare l'insussistenza e comunque l'infondatezza del preteso diritto di credito ex adverso azionato;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di apertura di credito n. 435/1040/30 del 31 luglio 2008 (avv. doc. 6), legata al tasso Euribor e, previo accertamento delle somme indebitamente riscosse, rideterminare il saldo effettivo a debito derivante dal suindicato contratto di apertura di credito;
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, l'esatto dare-avere tra le parti, da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio contabile, del contestato e preteso saldo debitore di cui al rapporto di conto corrente identificato dal numero 435/1040/30, calcolando il tasso effettivo globale in conformità
a quanto stabilito dagli artt. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e 644, quarto comma, c.p., senza capitalizzazione alcuna a far tempo dall'1 gennaio 2014, preventivamente scorporando le voci passive illegittimamente addebitate e capitalizzate, ogni trimestre, a titolo: di interessi debitori ultralegali rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; di variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche applicate di trimestre in trimestre;
di spese di tenuta e chiusura conto, nonché di spese di revisione fido e/o per rimborsi forfettari;
nonché a titolo di altre voci passive mai concordate e/o mai pattuite o comunque illegittimamente annotate, anche secondo la prassi applicativa dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale, il tutto con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno della illegittima annotazione in conto corrente sino all'effettivo soddisfo, con applicazione di interessi sugli interessi passivi dalla data della presente domanda, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 5 delibera CICR 9 febbraio
2000;
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, che i saldi indicati sugli estratti del conto corrente n. 435/1040/30 non sono reali, non sono liquidi e non sono esigibili ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 1182, terzo comma,
pag. 5/18 c.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente non certezza, non liquidità e non esigibilità delle somme illegittimamente intimate con il decreto ingiuntivo opposto, indicato in epigrafe, ed accertare e dichiarare l'insussistenza e comunque l'infondatezza del preteso diritto di credito ex adverso azionato;
- disporre la compensazione tra quanto dovuto da dai garanti all'opposta, CP_1 con quanto da quest'ultima dovuto ad er le ragioni e i titoli tutti esposte e CP_1
dedotti in narrativa e comunque ridurre il saldo dovuto per il corrispondente importo;
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, legge n. 287/1990, anche alla stregua del Provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2 maggio 2005, la nullità delle fideiussioni omnibus del 22 novembre 1988 ( ) e del 31 luglio 2008 e P_ P_
delle successive integrazioni alle stesse, nonché
- dichiarare estinte le garanzie prestate dai signori e , P_ Controparte_3
per le ragioni indicate nei nostri atti difensivi;
- accertare e dichiarare che i signori e nulla devono P_ Controparte_3
alla per i titoli da questa allegati nel ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: -
dichiarare l'invalidità, la nullità ovvero annullare, revocare o comunque rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti nei nostri atti difensivi;
- rigettare le domande ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti nei nostri atti difensivi;
ovvero, in via subordinata, disporre la riduzione, anche per effetto di compensazione, per l'importo che risulterà in corso di causa, delle somme eventualmente dovute dai concludenti all'appellante. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali e accessori di legge.
In via istruttoria, occorrendo, si chiede disporsi l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso la
Banca d'Italia ovvero il Ministero del Tesoro:
• dei dati ufficiali dei tassi Euribor a tre mesi nel periodo 2000 – 2012, ed in particolare nell'anno 2008;
• del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
pag. 6/18 Sempre in via istruttoria, occorrendo, si chiede disporsi l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso la Commissione Europea della decisione del 4 dicembre 2013 in tema di tassi
Euribor.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 189/2023 pubblicata il 24/01/2023, il Tribunale di Genova, accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3531/2019, revocava il decreto ingiuntivo e rideterminava il credito vantato da nei Parte_1 confronti di in € 298.931,54, oltre interessi Controparte_1
convenzionali dal 17/06/2017 al saldo, quale saldo debitore dei conti correnti n.00109280 e n.00104030, rettificato con esclusione della capitalizzazione nel periodo
01.01.2014-07.08.2014, sulla base di conteggi eseguiti da e non Parte_1
contestati da Dichiarava inoltre la nullità delle clausole 2, 4, 6 Controparte_1
del contratto di fideiussione sottoscritto da , e la nullità delle Controparte_3
clausole 2 e 4 del contratto di fideiussione sottoscritto da dichiarando CP_5 accertata l'intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art.1957 cc.. Veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento, da parte di
[...]
del procedimento di mediazione, in quanto eccezione svolta Parte_1
tardivamente solo a udienza successiva all'assegnazione dei termini di cui all'art.183 co.6° cpc., e non alla prima udienza, né nei termini di cui alle memorie ex art.183 co.6° cpc. Veniva inoltre rigettata la domanda diretta a sentir dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di apertura di credito dedotto in causa, non essendo stata ritenuta provata la partecipazione di all'intesa CP_4 anticoncorrenziale relativa al tasso euribor, ne essendo stata provata l'incidenza dell'applicazione del tasso euribor sul contratto dedotto in causa.
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da , e ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; P_
pag. 7/18 ha dedotto l'appellante la violazione dell'art. 2697 cc non avendo l'appellato assolto l'onere di prova a suo carico in ordine ai fatti dedotti a P_
fondamento della domanda di nullità svolta in giudizio, ove la garanzia era stata stipulata nel 1988, in epoca di molto anteriore all'accertamento condotto dalla
Banca d'Italia in ordine allo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, come concordato nell'ottobre 2022 con alcune organizzazioni di consumatori e comunicato alla Banca d'Italia il 7 marzo 2003.
Ha dedotto che nessuna prova dell'esistenza di un'intesa illecita relativa a schema di fideiussione omnibus nel 1988 era stata offerta dall'appellato;
ii. con il secondo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da e ritenuta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; P_ anche con il secondo motivo d'appello è stata dedotta la violazione dell'art. 2697 cc non avendo l'appellato assolto l'onere di prova a suo carico in ordine ai fatti dedotti a fondamento della domanda di nullità svolta in giudizio, ove la fideiussione era stata stipulata nel 2008, in epoca successiva all'accertamento condotto dalla Banca d'Italia in ordine al modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, come concordato nell'ottobre 2022 con alcune organizzazioni di consumatori e comunicato alla Banca d'Italia il 7 marzo 2003.
Ha dedotto che nessuna prova dell'esistenza del protrarsi dell'intesa illecita nel
2008 era stata offerta dall'appellato. Ha dedotto inoltre l'appellante che la fideiussione sottoscritta nel 2008 da non riproduceva il modello ABI P_ oggetto di accertamento della Banca d'Italia, in quanto l'art.6 del contratto è difforme dal modello ABI.
3- Gli appellati , e Controparte_3 P_ [...]
si sono costituiti chiedendo rigettarsi l'appello principale e Controparte_1 svolgendo appello incidentale. Sono stati svolti i seguenti motivi d'appello incidentale:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto svolta nella prima udienza successiva allo scioglimento pag. 8/18 della riserva in ordine all'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima la pattuizione di reciprocità della periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nel contratto di conto corrente 435/1092/80, ove tale reciprocità era stata di fatto disattesa dalla banca, per la minima entità degli interessi attivi pattuiti;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provata l'incidenza del tasso euribor nel contratto di apertura di credito del 31/07/2008, e non ha ritenuto provata l'adesione di all'intesa anticoncorrenziale, CP_4
relativa alle manipolazioni del tasso Euribor nel periodo 2005-2008, che aveva portato all'irrogazione di sanzioni nel 2013 da parte della Commissione
Europea, quale Autorità Antitrust, nei confronti delle banche AY, TS
BA, BS, OC GÉ, e, nel 2016, nei confronti delle banche MO,
DI RI e HS. Hanno dedotto gli appellanti incidentali che l'assenza di prova che avesse partecipato all'intesa illecita non è ostacolo alla CP_4
declaratoria di nullità oggetto di domanda;
iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la nullità
della clausola n.6 del contratto di fideiussione sottoscritto da in P_ quanto parzialmente difforme dallo schema oggetto dell'accertamento della
Banca d'Italia. Ha dedotto l'appellante incidentale che anche la clausola n.6 del contratto di fideiussione sottoscritto da contiene una deroga all'art. P_
1957 cc, e la variazione dallo schema ABI del 2003 non fa venir meno le ragioni di nullità per violazione delle disposizioni antitrust.
Gli appellanti e hanno dedotto l'inammissibilità Controparte_3 P_ dell'appello per l'assenza di censure in ordine all'avvenuta revoca del decreto ed alla quantificazione del credito come determinato con la sentenza di primo grado. Hanno ricordato la qualità di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia del
2005.
pag. 9/18 4- All'esito della precisazione delle conclusioni, nei termini di cui all'art. 352 co.1 cpc,
e del deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 co.2 cpc, la decisione è stata riservata al collegio con ordinanza 22 maggio 2025 del consigliere istruttore.
5- Osserva preliminarmente questa Corte che, con l'appello principale – benché siano state riproposte tutte le domande svolte nel primo grado di giudizio – sono stati svolti motivi d'appello solo con riguardo alla pronuncia della sentenza relativa ai fideiussori e e non con riguardo alla revoca del P_ Controparte_3
decreto ingiuntivo ed alla pronuncia di condanna nei confronti del debitore principale per un importo inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo revocato.
6- Ugualmente osserva questa Corte che, anche con gli appelli incidentali – benché siano state riproposte tutte le domande svolte nel primo grado di giudizio – sono stati svolti i soli quattro motivi d'appello sopra ricordati, in ordine ai quali è chiamata pronunciarsi questa Corte.
7- Deve essere preliminarmente esaminato il primo motivo d'appello incidentale.
Ritiene questa Corte che il Tribunale di Genova, correttamente, abbia ritenuto decaduto il debitore principale dall'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto l'eccezione non è stata svolta con la prima difesa utile successiva allo scioglimento della riserva in ordine alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (costituita dalla memoria ex art. 183 co.6 n.1 cpc), ma solo – per la prima volta nel giudizio – con le note scritte in sostituzione d'udienza, ex art.127 ter cpc. depositate il 27 novembre 2020 allorché erano già scaduti anche tutti i termini di cui all'art. 183 co.6 cpc. Per quanto concerne la posizione dei fideiussori la materia non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria. Sul punto è necessario ricordare che, “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti
pag. 10/18 riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass.Sez.1, 21 ottobre 2022, n.31209). Il motivo d'appello è infondato e deve essere respinto.
8- Per necessità logica devono essere previamente esaminati il secondo e terzo motivo d'appello incidentale.
8.1- In ordine al secondo motivo d'appello incidentale ritiene questa Corte che la doglianza sia infondata. Il Tribunale di Genova ha correttamente ritenuto legittima la pattuizione di reciprocità della periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nel contratto di conto corrente 435/1092/80, indipendentemente dall'entità degli interessi pattuiti, nel caso differente – in modo assai rilevante – tra interessi passivi e interessi attivi. E' stato stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione il principio secondo cui “in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché
l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)” (Cass.Sez.1, 24 aprile 2024, n.11014). Il secondo motivo d'appello incidentale è infondato e non può trovare accoglimento.
8.2- Anche in ordine al terzo motivo d'appello incidentale ritiene questa Corte che la doglianza sia infondata. Correttamente il Tribunale di Genova ha ritenuto non provata l'adesione di all'intesa anticoncorrenziale, concernente le manipolazioni CP_4
pag. 11/18 del tasso Euribor nel periodo 2005-2008, che aveva portato la Commissione Europea, quale Autorità Antitrust, all'irrogazione di sanzioni, nel 2013 nei confronti delle banche
AY, TS BA, BS, OC GÉ, e, nel 2016, nei confronti delle banche MO, DI RI e HS. Sul punto la Corte Suprema di Cassazione ha recentemente affermato che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass.Sez.3, 3 maggio
2024, n.12007). Il terzo motivo d'appello incidentale è infondato e non può trovare accoglimento.
9- Possono essere trattati congiuntamente il primo e secondo motivo d'appello principale e il quarto motivo d'appello incidentale, tutti concernenti il tema delle fideiussioni omnibus in relazione al provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia.
Come noto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia – all'epoca
Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della
L.287/1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM, a far data dal
12.1.2016, per effetto della L.262/2005 – è relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” comunicato dall'ABI alla Banca d'Italia il 7 marzo 2003. Con il provvedimento n.55/2005 la Banca d'Italia ha accertato che: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre
pag. 12/18 disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”. Nella motivazione del provvedimento della Banca d'Italia viene, tra l'altro, considerato che:
• “… (91) L'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché “le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
• (92) Il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
• … (94) La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza
a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
pag. 13/18 • (95) In questo senso, non è ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema ABI della clausola “a prima richiesta”. Come emerso nel corso dell'istruttoria – infatti – essa risulta funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario. Tale valutazione trova conferma nel raffronto con le esperienze estere, da cui emerge un'ampia diffusione della clausola in questione, e in quanto previsto nell'Accordo di Basilea, che considera la clausola stessa essenziale ai fini del riconoscimento delle garanzie personali come strumenti di attenuazione del rischio.
• (96) Viceversa, per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod.civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
L'accertamento della Banca d'Italia è limitato al modello contrattuale ABI del 2003, e non è esteso a circostanze relative all'utilizzo di schemi di contratti di fideiussione omnibus da parte degli Istituti di DIo in un contesto temporale diverso da quello oggetto dell'accertamento. Sul punto la Corte Suprema di Cassazione (ordinanza
Cass.Sez.1, 13 novembre 2024 n.30383), ha affermato, in motivazione, che la fideiussione di cui si deduce la nullità delle clausole de quibus “… deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”. Inoltre, con la medesima pronuncia, la Corte
Suprema di Cassazione ha ricordato che “… il contenuto delle clausole contrattuali di
pag. 14/18 cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (Cass.Sez.1, 13 novembre 2024 n.30383, in motivazione). In relazione a contratti di fideiussione omnibus costituenti utilizzo – nell'ambito temporale rilevante – dello schema ABI del 2003, il provvedimento della Banca d'Italia è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n.13846). Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass.Sez.Un. 30 dicembre 2021 n.41994) hanno peraltro chiarito che l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita oggetto della pronuncia n.55/2005 della Banca d'Italia, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, ed hanno altresì chiarito come la nullità solo parziale dei contratti di fideiussione sia rilevabile anche d'ufficio, ove solo la scelta della parte di chiedere l'accertamento della nullità dell'intero contratto, e non anche, in via eventualmente subordinata, delle sole clausole espressione dell'intesa illecita, non consente l'esame della questione relativa alla nullità parziale del contratto.
9.1- Premesso quanto sopra, occorre considerare che, nel caso in esame, non appare potersi ritenere una presunzione di esistenza dell'intesa illecita accertata dalla Banca
d'Italia per la distanza temporale tra l'epoca dell'illecito accertato dalla Banca d'Italia e l'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni dedotte in giudizio (nell'anno 1988 la fideiussione sottoscritta da e nel 2008 la fideiussione sottoscritta da P_
, non potendosi ritenere costituire prova privilegiata il provvedimento della P_
Banca D'Italia per circostanze relative alla sottoscrizione di fideiussioni omnibus in anni anteriori (fideiussione sottoscritta da nel 1988) o posteriori P_
(fideiussione sottoscritta da nel 2008) all'ambito temporale P_ dell'accertamento, relativo al periodo dal 7 marzo 2003 (data della comunicazione dell'ABI alla Banca d'Italia ai sensi dell'art.13 L.287/1990) al 2 maggio 2005 (data della pronuncia del provvedimento n.22/2005 della Banca d'Italia). L'azione di nullità promossa dai fideiussori nel presente giudizio non può inquadrarsi tra le cosiddette pag. 15/18 follow on actions, bensì tra le cosiddette stand alone actions, nelle quali chi chiede pronunciarsi la nullità di atto a valle dell'intesa illecita per violazione delle norme antitrust, è chiamato a offrire prova dei fatti costitutivi della domanda, non potendo giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un accertamento manca del tutto o perché esso
– come nel caso – riguarda un periodo diverso e distante nel tempo da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica della parte.
L'inquadramento dell'azione quale azione stand alone comporta l'onere per parte attrice di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza, all'epoca di sottoscrizione della fideiussione, dell'intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass.Sez.1, 4 giugno 2015, n.11564).
9.2- L'onere di allegazione e prova non risulta assolto dai fideiussori e P_
, stante l'irrilevanza al riguardo delle deduzioni difensive e delle P_
allegazioni in fatto svolte, tutte dirette a sostenere l'estensione dell'effetto dell'accertamento del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005. Quanto sopra considerato esclude ogni rilevanza dell'eccezione di decadenza svolta ex art.1957 cc..
Deve pertanto trovare accoglimento l'appello principale e deve essere respinto l'appello incidentale svolto da il quale è anche infondato, per i principi stabiliti dalla P_
Corte Suprema di Cassazione sopra richiamati (Cass.Sez.1, 13 novembre 2024
n.30383), per la difformità dello schema del contratto di fideiussione sottoscritto nel
2008 dal modello ABI oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia. Nel contratto di fideiussione de quo la clausola n.6 non prevede una deroga tout court all'art. 1957 cc., ma stabilisce il diverso termini di cinque anni.
9.3- Con l'accoglimento dell'appello principale devono essere rigettate le domande svolte dai fideiussori in ordine alla nullità delle fideiussioni oggetto di causa e dirette a sentir dichiarare estinte le garanzie dagli stessi prestate, per cui è causa, e deve essere pag. 16/18 pronunciata la loro condanna al pagamento, in solido con il debitore principale, dell'importo cui è stato condannato al pagamento il debitore principale con la pronuncia di cui al capo due del dispositivo della sentenza appellata.
10- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza degli appellati e appellanti incidentali nei confronti dell'appellante principale, così come le spese del primo grado di giudizio (trovando così conferma la condanna al pagamento delle spese di lite pronunciata nel primo grado di giudizio nei confronti di CP_1
e dovendosi procedere ad un nuovo regolamento delle spese lite del primo
[...]
grado di giudizio in relazione alle altre parti;
v. Cass.Sez.L., 1 giugno 2016, n.11423).
Le stesse sono così liquidate con riguardo all'importo per cui è causa (pari ad €
298.931,54, oggetto di pronuncia di condanna nel primo grado di giudizio), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 sino ad € 520.000,00, come di seguito indicato:
i. per il presente grado di giudizio, secondo i valori medi della vigente TF: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
ii. per il primo grado di giudizio, secondo i valori minimi della vigente TF (come considerato dal Tribunale in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico di nei confronti Controparte_1
degli appellati soccombenti e : P_ Controparte_3 fase di studio della controversia € 3.544,00, fase introduttiva del giudizio €
2.388,00, fase di trattazione € 10.411,00, fase decisionale € 6.164,00, e così complessivamente € 11.229,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
11- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
pag. 17/18 (Cass. SS.UU. 4315/2020) nei confronti degli appellati e appellanti incidentali, soccombenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande svolte dai fideiussori P_ P_
in ordine alla nullità delle fideiussioni oggetto di causa e dirette a
[...]
sentir dichiarare estinte le garanzie dagli stessi prestate per cui è causa;
2) dichiara tenuti e condanna i fideiussori e Controparte_3
al pagamento, in favore dell'appellante, in solido con il P_ debitore principale, dell'importo di € 298.931,54 oltre interessi convenzionali dal 17.06.2017 al saldo;
3) rigetta gli appelli incidentali;
4) condanna le parti appellate ed appellanti incidentali, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5) condanna le parti appellate e appellanti incidentali e P_ [...]
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite P_
del primo grado di giudizio, in solido con la società debitrice principale che liquida in € 11.229,00 oltre 15 % per spese Controparte_1
generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
6) conferma nel resto la sentenza appellata;
7) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti degli appellanti incidentali.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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