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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
AR RA d'CO Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
AR MO RR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 160/2023 R.G., di appello, in sede di giudizio di rinvio, avverso la sentenza n. 56/2011, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 25.2.2011 nelle cause civili riunite nn. 558/2005 e 617/005 R.G., aventi ad oggetto concessione di servizio pubblico
– opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
( , in persona del sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. GA NI, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE
CONTRO
con socio unico ( , in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_2 fallimentare Dott. Persona_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'Avv. NI, munito di procura speciale, rinuncia agli atti del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 56/2011 depositata il 25.2.2011, pronunciando nei giudizi riuniti nn. 558/2005 e 617/2005 R.G. – il primo avente ad oggetto domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di concessione del servizio idrico integrato, proposta da nei confronti del , la seconda avente ad CP_1 Parte_1
1 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo tra le stesse parti in riferimento a un credito azionato dall'ente locale – ha: dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta da in via principale nel giudizio n. 558/2005 R.G. e in CP_1 via riconvenzionale nel giudizio n. 617/2005 R.G., rimettendo le parti dinanzi al TAR
Molise; accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nel giudizio n. CP_1
617/2005 R.G.
Interposto appello da parte del con riferimento alla statuizione di Parte_1 accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio n. 617/2005 R.G., questa corte, con sentenza n. 193/2015 dell'8.9.2015 ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza appellata.
Con ordinanza n. 4600/2023 del 14.2.2023 la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso proposto dal , ha accolto primo e terzo motivo, con Parte_1 assorbimento del secondo, e cassato la sentenza impugnata con rinvio a questa corte, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il ha tempestivamente riassunto il giudizio di rinvio nei confronti del Parte_1
con socio unico s.r.l., nelle more dichiarato dal Tribunale di Cassino Controparte_1 con sentenza n. 4/2019, con atto di citazione ritualmente notificato al curatore Dott. in data 5.5.2023. Persona_1
Con ordinanza del 18.1.2024, dato atto della ritualità della riassunzione e della mancata costituzione del , ne è stata dichiarata la contumacia;
contestualmente Controparte_1
è stata sottoposta alla parte costituita la questione, rilevabile d'ufficio, della improcedibilità della domanda di pagamento in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società nei cui confronti la stessa è proposta, alla luce del disposto dell'art. 52 comma 2 l. f., secondo cui tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere fatti valere e accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso.
In seguito parte appellante ha chiesto che, in ipotesi di ritenuta improcedibilità della domanda proposta, fosse disposta la chiamata in causa della società fallita in proprio, al fine di ottenere una pronuncia eseguibile nell'ipotesi di suo ritorno in bonis.
La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 29.3.2024, sul rilievo che la natura
“chiusa” del giudizio di rinvio impediva di chiamare terzi in causa.
Con le note del 27.10.2025, depositate in sostituzione dell'udienza, parte appellante, in persona del difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, al fine di evitare la pronuncia di improcedibilità della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con istanza contenuta nelle note del 27.10.2025 il difensore di parte appellante, Avv.
GA NI, munito di procura speciale, ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del con socio unico. Controparte_1
A tale rinuncia, che non necessita di accettazione in considerazione della contumacia di controparte, consegue la pronuncia di estinzione del processo.
2 In relazione alla mancata costituzione del fallimento appellato, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sull'appello, in sede di rinvio, avverso la sentenza n. 56/2011 pronunciata dal Tribunale di Isernia il 25.2.2011, proposto dal , con atto di Parte_1 riassunzione notificato il 5.5.2023, nei confronti del con socio Controparte_1 unico, nella contumacia di questo, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 30.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR MO RR AR RA d'CO
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