Articolo 2 della Legge 14 agosto 1971, n. 845
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 novembre 1971
Art. 2.
All'Ufficio internazionale indicato all'articolo precedente e' concesso un contributo straordinario di franchi francesi 234.073, in relazione agli oneri sostenuti dallo Ufficio medesimo per le accresciute spese di funzionamento e per le attrezzature della sede.
Il corrispettivo in lire italiane della somma prevista dal precedente comma verra' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Entrata in vigore il 7 novembre 1971