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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 7463 del
Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Appello vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3
, elettivamente domiciliati in Grumo Nevano Persona_1
(NA) alla Via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'Avv. Nicola Brindisi
(C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di I grado;
APPELLANTI
E
(P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli (NA),
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 1 di 16 alla Via Vannella Gaetani n. 22, presso lo studio dell'Avv. Nappi
Michele (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._5
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._6
(NA) il 09/06/1956;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03/03/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127
ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 813/2021 resa dal Giudice
di Pace di Marano di Napoli in data 28/01/2021, con la quale è stata rigettata per carenza di legittimazione passiva la domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti di e della Controparte_2 CP_1
[...]
A sostegno dell'impugnazione parte appellante esponeva che: in data
14/10/2014, alle ore 20:00 circa, in Aversa, l'autovettura Fiat 500 tg.
DN611PX, di cui gli istanti sono comproprietari, mentre percorreva la rampa di uscita dell'asse mediano “Aversa-Lusciano”, veniva tamponata da tergo dall'autovettura Fiat Panda tg. EJ281EW; in seguito all'urto, la Fiat 500 sbandava sulla destra ed urtava con la sua parte anteriore contro il guardrail, riportando danni per il cui ripristino occorre l'importo complessivo di € 5.200,00, come da preventivo in atti;
la
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 2 di 16 responsabilità del sinistro va ascritta esclusivamente al conducente della
Fiat Panda;
entrambi i veicoli erano assicurati con la Controparte_1
quanto alla legittimazione delle parti, la stessa è stata documentalmente dimostrata con la produzione del modello CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti e allegato alla raccomandata ricevuta in data 07/11/2014
dalla come confermato anche dalla comunicazione Controparte_1
inviata dalla Compagnia.
Gli appellanti hanno dunque concluso come segue: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e ritenuti fondati i
motivi esposti con il presente gravame, in riforma della sentenza
impugnata, accogliere la domanda attorea e, pertanto: 1°) dichiarare
la responsabilità esclusiva dell'incidente a carico del conducente del veicolo Fiat Panda targ. EJ;
2°) Condannare, per l'effetto, la C.F._7
convenuta società al pagamento in favore dell'istante ed a titolo di risarcimento danni della somma di € 3.530,00 come da CT espletata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. 3°) condannare, altresì, l' al pagamento delle Controparte_3
spese e competenze del doppio grado del giudizio oltre rimborso
forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione al procuratore per fattone anticipo. 4°) condannare l' al pagamento delle spese di Controparte_3
CT pari a € 290,00”.
Con comparsa del 18/10/2021 si costituiva l'appellata
[...]
eccependo l'inammissibilità del gravame per Controparte_1
violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c., nonché, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, non avendo il modulo CAI valore di
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 3 di 16 piena prova tra le parti.
Non si costituiva nel presente giudizio l'appellata . Controparte_2
Ricostruito il fascicolo di I grado, all'udienza del 03/03/2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.1. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_2
non costituitasi nel presente giudizio benché ritualmente citata.
1.2. Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della per la pretesa Controparte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la
Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012
n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappore a quella di primo grado” (Cass.
SS. UU. n. 27199/2017). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 4 di 16 con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando
dia vere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (Cass. SS. UU. n. 27199 cit.).
Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, essendo altresì indicata la modifica richiesta.
Deve, quindi, ritenersi che l'impugnazione sia stato proposta nel rispetto dell'art. 342 c.p.c..
1.3. Va poi respinta anche l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa della per Parte_4
la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. In effetti, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 5 di 16 2.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.2. Appare innanzitutto condivisibile la censura sollevata dagli appellanti, i quali si dolevano della sentenza nella parte in cui si riteneva, laconicamente ed erroneamente, che “parte attrice (…) non ha fornito in giudizio la prova della legittimazione passiva della Controparte_4
dedotta quale impresa assicuratrice garante per la rca tanto dell'auto
attorea quanto di quella di proprietà della convenuta responsabile;
né,
tantomeno, tale circostanza è emersa in fase di espletamento della prova testimoniale” (cfr. p. 2 della sentenza).
A ben vedere, come a più riprese ribadito anche da parte appellante, tale prova è stata documentalmente fornita nel giudizio di I grado, essendo presente in atti la comunicazione della Compagnia datata 26/01/2015, con la quale l' riferiva di non poter “prendere in Parte_5
considerazione la (…) richiesta di risarcimento in quanto: non riscontrata coerenza tra danni e dinamica dell'evento” (cfr. p. 30 del fascicolo di I grado di parte appellante).
Il tenore di tale documento induce a ritenere che la abbia CP_1
ritenuto di avere a disposizione tutti i dati necessari al fine di valutare l'opportunità di formulare un'offerta risarcitoria, così superando sia le questioni legate alla proprietà dei veicoli (peraltro sollevate per la prima volta nel presente giudizio e solo in sede di comparsa conclusionale) sia alla legittimazione delle parti, procedendo a sottoporre a perizia i veicoli coinvolti nel sinistro e, solo all'esito di tale verifica tecnica, decidendo di non procedere alla liquidazione dell'indennizzo richiesto.
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 6 di 16 In altri termini, la condotta stragiudiziale tenuta dall'odierna appellata si pone in insanabile contrasto con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in questa sede sollevata, talché la questione deve ritenersi superata.
2.3. Venendo dunque all'esame nel merito della domanda di parte appellante, si osserva che il fatto storico così come dedotto in citazione ha trovato piena conferma nelle risultanze probatorie acquisite in seguito all'attività istruttoria espletata.
A prescindere dal modulo CAI prodotto da parte appellante e ex adverso
contestato, si osserva che il teste , della cui attendibilità Testimone_1
non è sorto motivo di dubitare, riferiva che: “era la metà del mese di ottobre dell'anno 2014 erano le 20,00 circa mi trovavo in prossimità del ristorante “Mela Stregata” in Lusciano quando vedevo che il veicolo
Fiat 500 mentre percorreva la rampa di uscita dell'asse Mediano
Aversa-Lusciano veniva urtato nella parte posteriore sinistra dal veicolo Fiat Panda. (…) a seguito dell'urto subito dal veicolo Fiat
Panda, il conducente del veicolo Fiat 500 perdeva il controllo della
propria autovettura e finiva nel guardrail con la parte anteriore.
Preciso che il veicolo Fiat 500 a seguito dell'urto subito sbandava sulla
destra ed urtava con la sua parte anteriore il guard-rail. Ricordo che a
seguito del sinistro i conducenti di entrambi i veicoli si fermarono e
scendevano dalle rispettive autovetture e il conducente del veicolo Fiat
Panda ammetteva la sua responsabilità nella causazione del sinistro.
(…) il veicolo Fiat 500 riportava danni in tutta la parte posteriore sinistra, danni in tutta la parte anteriore destra, mentre il veicolo Fiat
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 7 di 16 Panda riportava danni nella parte anteriore destra. Preciso altresì che
il veicolo Fiat 500 riportava danni anche all'interno del veicolo in quanto in seguito al sinistro scoppiarono gli airbag” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16/11/2018).
Ebbene, le richiamate dichiarazioni confermano la dinamica del sinistro esposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella richiesta risarcitoria inviata all'Assicuratrice, coincidendo pienamente quanto alle circostanze di tempo e luogo, ai punti d'urto tra i veicoli e ai danni dagli stessi riportati in conseguenza dell'evento.
Sul punto, poi, si osserva che la on ha mai eccepito alcunché, CP_1
essendosi limitata a controdedurre solo in merito alla carenza di legittimazione passiva senza prendere alcuna posizione sulla dinamica dei fatti dedotti. Né d'altronde eventuali contestazioni in tal senso sono desumibili dalla comparsa di costituzione della nel giudizio Parte_4
dinanzi al Giudice di Pace, atteso che quest'ultima si è semplicemente limitata a confermare la bontà della decisione assunta dal primo giudice senza scendere nel merito della vicenda.
Acclarato il verificarsi del fatto storico, la responsabilità dell'evento va attribuita in via esclusiva al conducente del veicolo Fiat Panda, la cui condotta di guida è apparsa senza dubbio negligente ed imprudente.
In primo luogo, risulta da questi violato il disposto di cui all'art. 141 del
Codice della Strada, che obbliga il conducente a “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato
ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della
strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 8 di 16 evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, sì da essere sempre in grado di “conservare il controllo del proprio veicolo” e “compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi
a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Ancora, la condotta del conducente della Fiat Panda costituisce violazione anche dell'art. 149 del Codice della strada, secondo cui
“durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Trattandosi di tamponamento tra veicoli va peraltro opportunamente richiamato anche il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale “la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149,
comma 1, C.d.S., dalla presunzione dell'inosservanza della distanza di
sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la
prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da
causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche
nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo
imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (cfr., tra le altre, Cass. n. 3398/23).
Nel caso di specie, tale prova liberatoria non è stata fornita, né d'altronde sono emersi elementi concreti che inducano a ritenere che la Fiat 500
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 9 di 16 potesse costituire un ostacolo imprevedibile.
2.4. A questo punto, dunque, si rende necessario individuare e quantificare i danni lamentati dagli appellanti, operazione cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CT R_
, certamente condivisibili in considerazione della correttezza
[...]
dei criteri logici e tecnici seguiti. Il Consulente nominato nel corso del primo grado di giudizio ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame tecnico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché
dall'indagine svolta possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e i danni dedotti.
Pur non avendo a disposizione il veicolo del responsabile civile,
l'Ausiliario ha comunque avuto modo di esaminare la Fiat 500 di proprietà degli appellanti ed ha altresì proceduto ai rilievi altimetrici utilizzando un apposito software. All'esito di tali verifiche, il CT ha ritenuto che tanto i danni diretti quanto quelli indiretti rappresentati nelle fotografie in atti appaiono altimetricamente coerenti con il veicolo danneggiante ed il guardrail presente sui luoghi di causa, potendosi dunque concludere per la riconducibilità degli stessi all'evento de quo.
Sul punto si osserva che anche il teste escusso nel corso del precedente grado di giudizio aveva riconosciuto i danni ritratti nelle riproduzioni fotografiche che gli venivano esibite, sottoscrivendole.
Ancora una volta, poi, va rilevato come la non abbia spiegato CP_1
alcuna difesa con riguardo alla riconducibilità dei danni al sinistro, alla
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 10 di 16 coerenza degli stessi con la dinamica ovvero alla individuazione e quantificazione dei costi necessari per le riparazioni.
Venendo allora all'effettiva quantificazione del danno, il Consulente stimava in € 3.531,46 oltre € 776,92 per IVA il costo delle opere di ripristino dei danni al veicolo.
Nel caso di specie, l'importo richiesto a titolo di risarcimento è stato individuato esattamente e senza incertezze, come si evince anche dalla dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato, sicché la condanna deve essere pronunciata nei limiti della domanda formulata dagli odierni appellanti, per la somma cioè di € 3.530,00 oltre IVA (de dovuta).
Tale somma va posta, in solido, a carico di , in qualità Controparte_2
di proprietaria del veicolo danneggiante, e della in Controparte_1
qualità di assicuratrice del predetto veicolo.
2.5. Quanto, invece, agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso
agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 11 di 16 definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla
parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte
le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi,
gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla
somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi
in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la
somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base
ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (14/10/2014) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro,
14/10/2014 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione (Aprile 2025 = 121,3) consultabile sul sito web dell'ISTAT
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 12 di 16 (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 14 ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
3. Va infine richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui, allorché il Giudice di appello riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, le quali devono essere ripartite tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese suddette, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. Cass. n. 27606/19).
Nella specie, dunque, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ragguagliate al
decisum, con applicazione dei parametri medi secondo lo scaglione sino ad € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CT, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso nel primo grado di giudizio (Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009;
Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 13 di 16 medesime a carico esclusivo degli appellati in solido, con il conseguente diritto di parte appellante di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
Da ultimo, quanto agli esborsi sostenuti nel corso del giudizio di primo grado, va riconosciuto agli appellanti il rimborso soltanto della somma di € 26,63 a titolo di spese di notifica, non risultando documentate ulteriori spese sostenute.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e e, per l'effetto, in riforma la sentenza
[...] Parte_3
n. 813/2021 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data
28/01/2021, in accoglimento della domanda risarcitoria ivi proposta, condanna in solido e Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore degli appellanti, della somma di € 3.530,00, oltre IVA (se dovuta) ed oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. condanna in solido e in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 14 di 16 favore degli appellanti, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 26,63 per esborsi ed € 1.265,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge,
con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario;
4. condanna in solido e in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge,
con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario;
5. pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CT, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso nel giudizio di I grado, con il conseguente diritto degli appellanti di ripetere da e dalla le somme Controparte_2 Controparte_1
eventualmente versate o che saranno versate al CT in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 23/05/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 15 di 16 come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 7463 del
Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Appello vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3
, elettivamente domiciliati in Grumo Nevano Persona_1
(NA) alla Via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'Avv. Nicola Brindisi
(C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di I grado;
APPELLANTI
E
(P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli (NA),
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 1 di 16 alla Via Vannella Gaetani n. 22, presso lo studio dell'Avv. Nappi
Michele (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._5
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._6
(NA) il 09/06/1956;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03/03/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127
ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 813/2021 resa dal Giudice
di Pace di Marano di Napoli in data 28/01/2021, con la quale è stata rigettata per carenza di legittimazione passiva la domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti di e della Controparte_2 CP_1
[...]
A sostegno dell'impugnazione parte appellante esponeva che: in data
14/10/2014, alle ore 20:00 circa, in Aversa, l'autovettura Fiat 500 tg.
DN611PX, di cui gli istanti sono comproprietari, mentre percorreva la rampa di uscita dell'asse mediano “Aversa-Lusciano”, veniva tamponata da tergo dall'autovettura Fiat Panda tg. EJ281EW; in seguito all'urto, la Fiat 500 sbandava sulla destra ed urtava con la sua parte anteriore contro il guardrail, riportando danni per il cui ripristino occorre l'importo complessivo di € 5.200,00, come da preventivo in atti;
la
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 2 di 16 responsabilità del sinistro va ascritta esclusivamente al conducente della
Fiat Panda;
entrambi i veicoli erano assicurati con la Controparte_1
quanto alla legittimazione delle parti, la stessa è stata documentalmente dimostrata con la produzione del modello CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti e allegato alla raccomandata ricevuta in data 07/11/2014
dalla come confermato anche dalla comunicazione Controparte_1
inviata dalla Compagnia.
Gli appellanti hanno dunque concluso come segue: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e ritenuti fondati i
motivi esposti con il presente gravame, in riforma della sentenza
impugnata, accogliere la domanda attorea e, pertanto: 1°) dichiarare
la responsabilità esclusiva dell'incidente a carico del conducente del veicolo Fiat Panda targ. EJ;
2°) Condannare, per l'effetto, la C.F._7
convenuta società al pagamento in favore dell'istante ed a titolo di risarcimento danni della somma di € 3.530,00 come da CT espletata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. 3°) condannare, altresì, l' al pagamento delle Controparte_3
spese e competenze del doppio grado del giudizio oltre rimborso
forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione al procuratore per fattone anticipo. 4°) condannare l' al pagamento delle spese di Controparte_3
CT pari a € 290,00”.
Con comparsa del 18/10/2021 si costituiva l'appellata
[...]
eccependo l'inammissibilità del gravame per Controparte_1
violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c., nonché, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, non avendo il modulo CAI valore di
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 3 di 16 piena prova tra le parti.
Non si costituiva nel presente giudizio l'appellata . Controparte_2
Ricostruito il fascicolo di I grado, all'udienza del 03/03/2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.1. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_2
non costituitasi nel presente giudizio benché ritualmente citata.
1.2. Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della per la pretesa Controparte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la
Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012
n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappore a quella di primo grado” (Cass.
SS. UU. n. 27199/2017). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 4 di 16 con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando
dia vere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (Cass. SS. UU. n. 27199 cit.).
Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, essendo altresì indicata la modifica richiesta.
Deve, quindi, ritenersi che l'impugnazione sia stato proposta nel rispetto dell'art. 342 c.p.c..
1.3. Va poi respinta anche l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa della per Parte_4
la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. In effetti, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 5 di 16 2.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.2. Appare innanzitutto condivisibile la censura sollevata dagli appellanti, i quali si dolevano della sentenza nella parte in cui si riteneva, laconicamente ed erroneamente, che “parte attrice (…) non ha fornito in giudizio la prova della legittimazione passiva della Controparte_4
dedotta quale impresa assicuratrice garante per la rca tanto dell'auto
attorea quanto di quella di proprietà della convenuta responsabile;
né,
tantomeno, tale circostanza è emersa in fase di espletamento della prova testimoniale” (cfr. p. 2 della sentenza).
A ben vedere, come a più riprese ribadito anche da parte appellante, tale prova è stata documentalmente fornita nel giudizio di I grado, essendo presente in atti la comunicazione della Compagnia datata 26/01/2015, con la quale l' riferiva di non poter “prendere in Parte_5
considerazione la (…) richiesta di risarcimento in quanto: non riscontrata coerenza tra danni e dinamica dell'evento” (cfr. p. 30 del fascicolo di I grado di parte appellante).
Il tenore di tale documento induce a ritenere che la abbia CP_1
ritenuto di avere a disposizione tutti i dati necessari al fine di valutare l'opportunità di formulare un'offerta risarcitoria, così superando sia le questioni legate alla proprietà dei veicoli (peraltro sollevate per la prima volta nel presente giudizio e solo in sede di comparsa conclusionale) sia alla legittimazione delle parti, procedendo a sottoporre a perizia i veicoli coinvolti nel sinistro e, solo all'esito di tale verifica tecnica, decidendo di non procedere alla liquidazione dell'indennizzo richiesto.
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 6 di 16 In altri termini, la condotta stragiudiziale tenuta dall'odierna appellata si pone in insanabile contrasto con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in questa sede sollevata, talché la questione deve ritenersi superata.
2.3. Venendo dunque all'esame nel merito della domanda di parte appellante, si osserva che il fatto storico così come dedotto in citazione ha trovato piena conferma nelle risultanze probatorie acquisite in seguito all'attività istruttoria espletata.
A prescindere dal modulo CAI prodotto da parte appellante e ex adverso
contestato, si osserva che il teste , della cui attendibilità Testimone_1
non è sorto motivo di dubitare, riferiva che: “era la metà del mese di ottobre dell'anno 2014 erano le 20,00 circa mi trovavo in prossimità del ristorante “Mela Stregata” in Lusciano quando vedevo che il veicolo
Fiat 500 mentre percorreva la rampa di uscita dell'asse Mediano
Aversa-Lusciano veniva urtato nella parte posteriore sinistra dal veicolo Fiat Panda. (…) a seguito dell'urto subito dal veicolo Fiat
Panda, il conducente del veicolo Fiat 500 perdeva il controllo della
propria autovettura e finiva nel guardrail con la parte anteriore.
Preciso che il veicolo Fiat 500 a seguito dell'urto subito sbandava sulla
destra ed urtava con la sua parte anteriore il guard-rail. Ricordo che a
seguito del sinistro i conducenti di entrambi i veicoli si fermarono e
scendevano dalle rispettive autovetture e il conducente del veicolo Fiat
Panda ammetteva la sua responsabilità nella causazione del sinistro.
(…) il veicolo Fiat 500 riportava danni in tutta la parte posteriore sinistra, danni in tutta la parte anteriore destra, mentre il veicolo Fiat
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 7 di 16 Panda riportava danni nella parte anteriore destra. Preciso altresì che
il veicolo Fiat 500 riportava danni anche all'interno del veicolo in quanto in seguito al sinistro scoppiarono gli airbag” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16/11/2018).
Ebbene, le richiamate dichiarazioni confermano la dinamica del sinistro esposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella richiesta risarcitoria inviata all'Assicuratrice, coincidendo pienamente quanto alle circostanze di tempo e luogo, ai punti d'urto tra i veicoli e ai danni dagli stessi riportati in conseguenza dell'evento.
Sul punto, poi, si osserva che la on ha mai eccepito alcunché, CP_1
essendosi limitata a controdedurre solo in merito alla carenza di legittimazione passiva senza prendere alcuna posizione sulla dinamica dei fatti dedotti. Né d'altronde eventuali contestazioni in tal senso sono desumibili dalla comparsa di costituzione della nel giudizio Parte_4
dinanzi al Giudice di Pace, atteso che quest'ultima si è semplicemente limitata a confermare la bontà della decisione assunta dal primo giudice senza scendere nel merito della vicenda.
Acclarato il verificarsi del fatto storico, la responsabilità dell'evento va attribuita in via esclusiva al conducente del veicolo Fiat Panda, la cui condotta di guida è apparsa senza dubbio negligente ed imprudente.
In primo luogo, risulta da questi violato il disposto di cui all'art. 141 del
Codice della Strada, che obbliga il conducente a “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato
ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della
strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 8 di 16 evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, sì da essere sempre in grado di “conservare il controllo del proprio veicolo” e “compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi
a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Ancora, la condotta del conducente della Fiat Panda costituisce violazione anche dell'art. 149 del Codice della strada, secondo cui
“durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Trattandosi di tamponamento tra veicoli va peraltro opportunamente richiamato anche il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale “la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149,
comma 1, C.d.S., dalla presunzione dell'inosservanza della distanza di
sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la
prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da
causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche
nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo
imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (cfr., tra le altre, Cass. n. 3398/23).
Nel caso di specie, tale prova liberatoria non è stata fornita, né d'altronde sono emersi elementi concreti che inducano a ritenere che la Fiat 500
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 9 di 16 potesse costituire un ostacolo imprevedibile.
2.4. A questo punto, dunque, si rende necessario individuare e quantificare i danni lamentati dagli appellanti, operazione cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CT R_
, certamente condivisibili in considerazione della correttezza
[...]
dei criteri logici e tecnici seguiti. Il Consulente nominato nel corso del primo grado di giudizio ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame tecnico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché
dall'indagine svolta possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e i danni dedotti.
Pur non avendo a disposizione il veicolo del responsabile civile,
l'Ausiliario ha comunque avuto modo di esaminare la Fiat 500 di proprietà degli appellanti ed ha altresì proceduto ai rilievi altimetrici utilizzando un apposito software. All'esito di tali verifiche, il CT ha ritenuto che tanto i danni diretti quanto quelli indiretti rappresentati nelle fotografie in atti appaiono altimetricamente coerenti con il veicolo danneggiante ed il guardrail presente sui luoghi di causa, potendosi dunque concludere per la riconducibilità degli stessi all'evento de quo.
Sul punto si osserva che anche il teste escusso nel corso del precedente grado di giudizio aveva riconosciuto i danni ritratti nelle riproduzioni fotografiche che gli venivano esibite, sottoscrivendole.
Ancora una volta, poi, va rilevato come la non abbia spiegato CP_1
alcuna difesa con riguardo alla riconducibilità dei danni al sinistro, alla
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 10 di 16 coerenza degli stessi con la dinamica ovvero alla individuazione e quantificazione dei costi necessari per le riparazioni.
Venendo allora all'effettiva quantificazione del danno, il Consulente stimava in € 3.531,46 oltre € 776,92 per IVA il costo delle opere di ripristino dei danni al veicolo.
Nel caso di specie, l'importo richiesto a titolo di risarcimento è stato individuato esattamente e senza incertezze, come si evince anche dalla dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato, sicché la condanna deve essere pronunciata nei limiti della domanda formulata dagli odierni appellanti, per la somma cioè di € 3.530,00 oltre IVA (de dovuta).
Tale somma va posta, in solido, a carico di , in qualità Controparte_2
di proprietaria del veicolo danneggiante, e della in Controparte_1
qualità di assicuratrice del predetto veicolo.
2.5. Quanto, invece, agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso
agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 11 di 16 definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla
parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte
le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi,
gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla
somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi
in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la
somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base
ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (14/10/2014) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro,
14/10/2014 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione (Aprile 2025 = 121,3) consultabile sul sito web dell'ISTAT
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 12 di 16 (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 14 ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
3. Va infine richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui, allorché il Giudice di appello riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, le quali devono essere ripartite tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese suddette, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. Cass. n. 27606/19).
Nella specie, dunque, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ragguagliate al
decisum, con applicazione dei parametri medi secondo lo scaglione sino ad € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CT, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso nel primo grado di giudizio (Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009;
Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 13 di 16 medesime a carico esclusivo degli appellati in solido, con il conseguente diritto di parte appellante di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
Da ultimo, quanto agli esborsi sostenuti nel corso del giudizio di primo grado, va riconosciuto agli appellanti il rimborso soltanto della somma di € 26,63 a titolo di spese di notifica, non risultando documentate ulteriori spese sostenute.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e e, per l'effetto, in riforma la sentenza
[...] Parte_3
n. 813/2021 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data
28/01/2021, in accoglimento della domanda risarcitoria ivi proposta, condanna in solido e Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore degli appellanti, della somma di € 3.530,00, oltre IVA (se dovuta) ed oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. condanna in solido e in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 14 di 16 favore degli appellanti, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 26,63 per esborsi ed € 1.265,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge,
con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario;
4. condanna in solido e in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge,
con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario;
5. pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CT, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso nel giudizio di I grado, con il conseguente diritto degli appellanti di ripetere da e dalla le somme Controparte_2 Controparte_1
eventualmente versate o che saranno versate al CT in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 23/05/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 15 di 16 come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G.32125/10 – sentenza Pagina 16 di 16