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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/11/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 499/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 499/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, dall'avv. Giuseppina Morena;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 27/05/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati, in regime di separazione dei beni, in data 14 giugno 2014, presso il Comune di Campobasso, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso (CB) dell'anno 2014 al n. 31, parte II, serie A, ufficio 1 e che dall'unione era nato, in data 20 gennaio 2018, il figlio – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione Per_1 personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio. Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso (che, com'è noto, costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli) dell'unico figlio minore,
, che sarà collocato prevalentemente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale, Per_1 conformemente, quindi, all'esigenza di preservare la continuità delle abitudini domestiche del minore stesso. Congrua e rispondente al principio della piena bigenitorialità appare, inoltre, la regolamentazione, in modo piuttosto elastico, delle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario, conformemente alle esigenze di studio del minore stesso e di lavoro di entrambi i genitori, in quanto regolamentazione volta a consentire una frequentazione del minore da parte del padre, se del caso, anche maggiore rispetto a quella “minima” in questa sede prevista. Equa è, infine, anche la regolamentazione degli oneri economici tra le parti, stante la previsione di un assegno mensile, posto a carico del padre, pari ad € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , stante la ripartizione delle spese straordinarie al 50% a carico di ciascun Per_1 genitore e stante, altresì, l'obbligazione di corrispondere le rate di mutuo per l'acquisto della casa coniugale posta a carico di entrambi i genitori, al 50% tra di loro. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, da
[...] intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso (CB) dell'anno 2014, n. 31, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 499/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, dall'avv. Giuseppina Morena;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 27/05/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati, in regime di separazione dei beni, in data 14 giugno 2014, presso il Comune di Campobasso, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso (CB) dell'anno 2014 al n. 31, parte II, serie A, ufficio 1 e che dall'unione era nato, in data 20 gennaio 2018, il figlio – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione Per_1 personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio. Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso (che, com'è noto, costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli) dell'unico figlio minore,
, che sarà collocato prevalentemente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale, Per_1 conformemente, quindi, all'esigenza di preservare la continuità delle abitudini domestiche del minore stesso. Congrua e rispondente al principio della piena bigenitorialità appare, inoltre, la regolamentazione, in modo piuttosto elastico, delle modalità di visita e di frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario, conformemente alle esigenze di studio del minore stesso e di lavoro di entrambi i genitori, in quanto regolamentazione volta a consentire una frequentazione del minore da parte del padre, se del caso, anche maggiore rispetto a quella “minima” in questa sede prevista. Equa è, infine, anche la regolamentazione degli oneri economici tra le parti, stante la previsione di un assegno mensile, posto a carico del padre, pari ad € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , stante la ripartizione delle spese straordinarie al 50% a carico di ciascun Per_1 genitore e stante, altresì, l'obbligazione di corrispondere le rate di mutuo per l'acquisto della casa coniugale posta a carico di entrambi i genitori, al 50% tra di loro. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, da
[...] intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso (CB) dell'anno 2014, n. 31, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda