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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10853/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Lavinia Benigno, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosolino La Mantia, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 24/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/9/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a Ficarazzi il 18/6/2014 e che da tale unione è nata la figlia
(a Palermo il 24/1/2008), ha dedotto di essersi separato dalla moglie in Persona_1
forza della sentenza non definitiva n. 4911/2022 del 22-29/11/2022, emessa nell'ambito del procedimento n. 11270/2021 R.G., definito in via consensuale con sentenza n. 2697/2023 del
1 5/6/2023. Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con memoria depositata telematicamente il 6/2/2025, si è costituita Controparte_1
chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio e aderendo,
[...]
sostanzialmente, alle richieste del ricorrente.
All'udienza del 24/9/2025, le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato, chiedendo la decisione della causa alle condizioni concordate in sede di separazione personale.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Ficarazzi il 18/6/2014 e la separazione fra gli stessi si è protratta per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione personale n.
11270/2021 R.G., definito in via consensuale con sentenza n. 2697/2023 del 29/5/2023, pubblicata il 5/6/2023.
Le condizioni concordate tra le parti, infine, sono conformi alla legge.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ficarazzi il 18/6/2014 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Palermo il 27/11/1967, iscritto negli atti dello Stato civile del Comune di Ficarazzi al n.
7 parte II serie C anno 2014 e trascritto a Palermo al n. 1, parte II, anno 2014, serie C, alle stesse condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nella sentenza di separazione n.
2697/2023 del 29/5/2023, pubblicata il 5/6/2023, emessa a definizione del procedimento n. 11270/2021 R.G.;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
2 il 24 settembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10853/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Lavinia Benigno, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosolino La Mantia, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 24/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/9/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a Ficarazzi il 18/6/2014 e che da tale unione è nata la figlia
(a Palermo il 24/1/2008), ha dedotto di essersi separato dalla moglie in Persona_1
forza della sentenza non definitiva n. 4911/2022 del 22-29/11/2022, emessa nell'ambito del procedimento n. 11270/2021 R.G., definito in via consensuale con sentenza n. 2697/2023 del
1 5/6/2023. Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con memoria depositata telematicamente il 6/2/2025, si è costituita Controparte_1
chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio e aderendo,
[...]
sostanzialmente, alle richieste del ricorrente.
All'udienza del 24/9/2025, le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato, chiedendo la decisione della causa alle condizioni concordate in sede di separazione personale.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Ficarazzi il 18/6/2014 e la separazione fra gli stessi si è protratta per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione personale n.
11270/2021 R.G., definito in via consensuale con sentenza n. 2697/2023 del 29/5/2023, pubblicata il 5/6/2023.
Le condizioni concordate tra le parti, infine, sono conformi alla legge.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ficarazzi il 18/6/2014 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Palermo il 27/11/1967, iscritto negli atti dello Stato civile del Comune di Ficarazzi al n.
7 parte II serie C anno 2014 e trascritto a Palermo al n. 1, parte II, anno 2014, serie C, alle stesse condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nella sentenza di separazione n.
2697/2023 del 29/5/2023, pubblicata il 5/6/2023, emessa a definizione del procedimento n. 11270/2021 R.G.;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
2 il 24 settembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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