Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1283/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARALDI DONATELLA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PRANDI MONICA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 22/03/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 8/05/2024 sentenza di separazione consensuale n. 267/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“) FIGLI ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI E MANTENIMENTO
FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI
darsi atto che il figlio maggiore , di anni ventisette, lavora con contratto a Per_1
tempo determinato alla Croce Verde di Formigine con uno stipendio di circa 1.300 euro al mese ed è economicamente autosufficiente;
per quanto riguarda gli altri due figl Per_2
(nata il [...]) e (nato il [...]) entrambi maggiorenni, ma
[...] Per_3
pagina 2 di 6 economicamente non autosufficienti, il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, euro 500 al mese (250 euro per ciascun figlio)
a mezzo bonifico bancario e così ogni mese entro il giorno 10 (dieci). L'importo sarà
soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI Istat nazionali (prima rivalutazione da considerarsi quella relativa al mese di aprile 2025).
) SPESE STRAORDINARIE I genitori contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno,
alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per e e che, Persona_2 Per_3
considerata l'età degli stessi, le loro attitudini e le loro necessità, per spese straordinarie dovranno intendersi le seguenti: spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) tickets sanitari c) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
le restanti spese mediche saranno da concordare preventivamente: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari.
spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Per quanto riguarda le spese relative al percorso di studi già intrapreso dai figli e Per_3
le Parti intendono regolarsi come già avviene: la madre pagherà il canone Persona_2
pagina 3 di 6 di locazione dell'appartamento fuori sede ove abita la figlia che frequenta il III anno della facoltà di psicologia a Cesena ed il padre provvederà al pagamento delle tasse universitarie per per , invece, che si è diplomato, qualora intendesse iscriversi a Persona_2 Per_3
una facoltà universitaria pur rimanendo a vivere a casa dalla madre, i genitori sosterranno al 50% le relative spese scolastiche e universitarie così come previsto nel protocollo sopra dettagliato e riportato.
Per quanto riguarda le spese riguardanti eventuali vacanze studio e per le vacanze in genere, si precisa che dovranno essere preventivamente concordate tra genitori e figli anche in relazione alle disponibilità economiche di ciascun genitore.
Le parti pattuiscono specificatamente che, per quanto riguarda le spese mediche specialistiche e determinati esami specialistici, considerato che il sig. gode di una CP_1
polizza assicurativa a lui riconosciuta da continuerà a rendere Controparte_2
operante la relativa copertura anche per i figli per quanto ivi convenzionato. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Si precisa che per la quantificazione degli obblighi economici a carico del padre si è
tenuto conto anche del fatto che il medesimo dovrà ricercare un immobile da condurre in locazione, con conseguente relativo onere a suo carico.
) La casa familiare, dove attualmente risiedono tutti i figli, è di proprietà della madre ed il sig ha già asportato tutti i propri beni. CP_1
) Dichiararsi che nessun assegno divorzile è dovuto a favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”
pagina 4 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA
(MO) il 06/04/1991 fra nata a [...] il Parte_1
11/04/1967 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 1991 Atto n. 59 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
pagina 5 di 6 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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