TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 656/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21/01/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. ORECCHIONI FRANCESCO;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. ORECCHIONI FRANCESCO si riporta al ricorso. Precisa le conclusioni come da ricorso. Rappresenta inoltre che il ricorrente è ancora attualmente inserito nelle graduatorie scolastico.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di 60 giorni per il desposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 656/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 656/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Orecchioni
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola
Iachini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
DISPOSITIVO
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 302,40, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, accessori come per legge, in favore del
; Controparte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 656/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21/01/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. ORECCHIONI FRANCESCO;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. ORECCHIONI FRANCESCO si riporta al ricorso. Precisa le conclusioni come da ricorso. Rappresenta inoltre che il ricorrente è ancora attualmente inserito nelle graduatorie scolastico.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di 60 giorni per il desposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 656/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 656/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Orecchioni
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola
Iachini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
DISPOSITIVO
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 302,40, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, accessori come per legge, in favore del
; Controparte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 3 di 3