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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1869/2023 R.G.
tra nata il [...], in [...] erede del sig. , Parte_1 Persona_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca De Santis
RICORRENTE
e
- Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento rendita vitalizia e assegno funerario ex art. 85 d.p.r. n. 112/65
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 28.05.2025.
Con ricorso depositato in data 11.08.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che il de cuius sig. era dipendente della con Persona_1 Controparte_2 decorrenza dall'01.07.2022; che, in data 16.08.2022, alle ore 01,30 circa, il cennato lavoratore mentre faceva rientro a casa dal posto di lavoro, nel Comune di Soverato (CZ) lungo la S.S.
106, in corrispondenza del Km. 165+450, veniva coinvolto in un incidente stradale in conseguenza del quale perdeva la vita;
che, a fronte di tale evento, da qualificarsi come infortunio in itinere, inoltrava richiesta alla competente sede , onde ottenere la rendita CP_1 vitalizia nonché l'assegno funebre conseguenti al predetto infortunio;
che l respingeva CP_1 la richiesta sul presupposto che “l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”; che avverso tale decisione veniva inoltrato ricorso amministrativo in data 04.07.2023, rigettato con provvedimento dell' dell'11.07.2023; che anche l di Catanzaro, a CP_1 CP_3 seguito di inoltro di manda di pensione indiretta, con provvedimento dell'11.10.2022,
1 comunicava all'odierna ricorrente che “il diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilità non è riconoscibile qualora dalla morte dell'assicurato derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro …”, ritenendo pertanto non vi fossero ostacoli al riconoscimento della rendita vitalizia.
Tanto premesso, ritenuta ingiusta la determinazione cui era pervenuto l' resistente, CP_1 chiedeva fosse riconosciuto il proprio diritto alla rendita per cui è causa.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Con provvedimento del 14.03.2024, il giudicante disponeva l'acquisizione di copia conforme del fascicolo del procedimento penale n. 4060/2022 R.G.N.R. MOD. 44, iscritto presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, con tutti gli allegati e i documenti relativi al sinistro oggetto di causa.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
Giova anzitutto precisare che in tema di “occasione di lavoro”, rilevante, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/65, ai fini della sussistenza del diritto alla tutela assicurativa, il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse o strumentali allo svolgimento di quelle mansioni (Cass. Sez. Lav. n° 11683/95;
Cass. Sez. Lav. n° 9143/97). Sono esclusi dalla copertura assicurativa i rischi generici cui il lavoratore è sottoposto, come qualsiasi altro cittadino, cioè a prescindere dall'esplicazione di attività lavorativa, così come è da escludere che la assicurazione miri ad apprestare una particolare tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un evento qualsiasi che ne abbia leso l'integrità fisica o psichica.
Va osservato, inoltre, che anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente previsto la indennizzabilità dell'infortunio “in itinere”, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio “in itinere”, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postulava: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno
2 occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole (cfr. Tribunale di Bari, sentenza n. 3501/2021).
Orbene, nel caso di specie, l'evento occorso al lavoratore può ritenersi avvenuto in occasione di lavoro in quanto dalle pacifiche deduzioni delle parti e dall'esame della documentazione in atti, emerge che il sig. ha subito l'infortunio in quanto coinvolto in un Persona_1 grave sinistro stradale mentre faceva rientro a casa dal posto di lavoro, sicché tale attività deve essere considerata connessa o strumentale all'attività lavorativa.
Ciò posto, secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte “In tema di infortunio “in itinere”, il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 3292/2015).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti (in particolare, dalla perizia redatta dall'Ing. Per_2 su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, in relazione al
[...] procedimento penale n. 4060/2022 R.G.N.R., acquisita agli atti del presente procedimento e dallo scrivente giudice utilizzata come prova atipica in applicazione del principio in forza del quale in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” [tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale], se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie) risulta che l'incidente è stato causato, principalmente, dalla velocità tenuta dal veicolo condotto dal Sig. (133 km/h, significativamente maggiore Persona_1 rispetto al limite dei 90 km/h della strada), dovendosi ulteriormente rilevare che, ancora dalla documentazione indicata, risulta che il tratto di strada luogo del sinistro è caratterizzato dalla presenza di gallerie artificiali da percorrere con moderata velocità, specie nelle ore notturne ove scarsa è la visibilità e la percezione della vicinanza di altre auto, tenuto conto altresì della illuminazione pubblica non presente (cfr. pag. 72 della relazione).
Il consulente d'ufficio, in particolare, ha evidenziato che “il Sig. in un Persona_1 secondo ha percorso 34 metri, quindi in 2 secondi, tempo di percezione e reazione da parte del Sig.
3 per azionare una manovra di emergenza quale un accostamento dell'auto a Parte_2 destra, ha percorso 68 metri, spazio in cui l'auto era ancora all'interno della galleria, non accorgendosi del veicolo in arrivo”, deducendo pertanto che il conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro, sig. - che viaggiava a 103 km non rispettando anch'esso il Parte_2 limite di velocità - “non ha avuto il tempo necessario per la percezione e reazione, condizione sfavorevole per le motivazioni già elencate, ma si sia accorto della presenza del veicolo un secondo prima e assumere la manovra di restare nella corsia strettamente a destra della corsia di marcia, in base al Punto Planimetrico
d'Urto. Pertanto, non ha avuto a disposizione il tempo necessario per iniziare la manovra che consentiva di rallentare e accostare l'auto a destra, per permettere il sorpasso al Sig. e di Persona_1 conseguenza lo stesso non ha ricevuto l'opportuna indicazione che l'auto che lo precedeva gli avrebbe consentito tale manovra per facilitare il superamento”.
Deve anche aggiungersi, inoltre, come il sig. al momento del sinistro Persona_1 viaggiava senza indossare le cinture di sicurezza, circostanza che verosimilmente, tenuto conto della velocità sostenuta del veicolo, ha concorso a determinare l'esito mortale dell'incidente.
Si configura, dunque, un comportamento del lavoratore contrario a norme di legge e di comune prudenza che, secondo i principi della Suprema Corte richiamati, costituisce rischio elettivo tale da escludere l'indennizzabilità dell'evento.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
La qualità delle parti e la natura della controversia inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1869/2023 R.G.
tra nata il [...], in [...] erede del sig. , Parte_1 Persona_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca De Santis
RICORRENTE
e
- Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento rendita vitalizia e assegno funerario ex art. 85 d.p.r. n. 112/65
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 28.05.2025.
Con ricorso depositato in data 11.08.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che il de cuius sig. era dipendente della con Persona_1 Controparte_2 decorrenza dall'01.07.2022; che, in data 16.08.2022, alle ore 01,30 circa, il cennato lavoratore mentre faceva rientro a casa dal posto di lavoro, nel Comune di Soverato (CZ) lungo la S.S.
106, in corrispondenza del Km. 165+450, veniva coinvolto in un incidente stradale in conseguenza del quale perdeva la vita;
che, a fronte di tale evento, da qualificarsi come infortunio in itinere, inoltrava richiesta alla competente sede , onde ottenere la rendita CP_1 vitalizia nonché l'assegno funebre conseguenti al predetto infortunio;
che l respingeva CP_1 la richiesta sul presupposto che “l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”; che avverso tale decisione veniva inoltrato ricorso amministrativo in data 04.07.2023, rigettato con provvedimento dell' dell'11.07.2023; che anche l di Catanzaro, a CP_1 CP_3 seguito di inoltro di manda di pensione indiretta, con provvedimento dell'11.10.2022,
1 comunicava all'odierna ricorrente che “il diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilità non è riconoscibile qualora dalla morte dell'assicurato derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro …”, ritenendo pertanto non vi fossero ostacoli al riconoscimento della rendita vitalizia.
Tanto premesso, ritenuta ingiusta la determinazione cui era pervenuto l' resistente, CP_1 chiedeva fosse riconosciuto il proprio diritto alla rendita per cui è causa.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Con provvedimento del 14.03.2024, il giudicante disponeva l'acquisizione di copia conforme del fascicolo del procedimento penale n. 4060/2022 R.G.N.R. MOD. 44, iscritto presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, con tutti gli allegati e i documenti relativi al sinistro oggetto di causa.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
Giova anzitutto precisare che in tema di “occasione di lavoro”, rilevante, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/65, ai fini della sussistenza del diritto alla tutela assicurativa, il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse o strumentali allo svolgimento di quelle mansioni (Cass. Sez. Lav. n° 11683/95;
Cass. Sez. Lav. n° 9143/97). Sono esclusi dalla copertura assicurativa i rischi generici cui il lavoratore è sottoposto, come qualsiasi altro cittadino, cioè a prescindere dall'esplicazione di attività lavorativa, così come è da escludere che la assicurazione miri ad apprestare una particolare tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un evento qualsiasi che ne abbia leso l'integrità fisica o psichica.
Va osservato, inoltre, che anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente previsto la indennizzabilità dell'infortunio “in itinere”, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio “in itinere”, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postulava: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno
2 occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole (cfr. Tribunale di Bari, sentenza n. 3501/2021).
Orbene, nel caso di specie, l'evento occorso al lavoratore può ritenersi avvenuto in occasione di lavoro in quanto dalle pacifiche deduzioni delle parti e dall'esame della documentazione in atti, emerge che il sig. ha subito l'infortunio in quanto coinvolto in un Persona_1 grave sinistro stradale mentre faceva rientro a casa dal posto di lavoro, sicché tale attività deve essere considerata connessa o strumentale all'attività lavorativa.
Ciò posto, secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte “In tema di infortunio “in itinere”, il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 3292/2015).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti (in particolare, dalla perizia redatta dall'Ing. Per_2 su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, in relazione al
[...] procedimento penale n. 4060/2022 R.G.N.R., acquisita agli atti del presente procedimento e dallo scrivente giudice utilizzata come prova atipica in applicazione del principio in forza del quale in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” [tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale], se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie) risulta che l'incidente è stato causato, principalmente, dalla velocità tenuta dal veicolo condotto dal Sig. (133 km/h, significativamente maggiore Persona_1 rispetto al limite dei 90 km/h della strada), dovendosi ulteriormente rilevare che, ancora dalla documentazione indicata, risulta che il tratto di strada luogo del sinistro è caratterizzato dalla presenza di gallerie artificiali da percorrere con moderata velocità, specie nelle ore notturne ove scarsa è la visibilità e la percezione della vicinanza di altre auto, tenuto conto altresì della illuminazione pubblica non presente (cfr. pag. 72 della relazione).
Il consulente d'ufficio, in particolare, ha evidenziato che “il Sig. in un Persona_1 secondo ha percorso 34 metri, quindi in 2 secondi, tempo di percezione e reazione da parte del Sig.
3 per azionare una manovra di emergenza quale un accostamento dell'auto a Parte_2 destra, ha percorso 68 metri, spazio in cui l'auto era ancora all'interno della galleria, non accorgendosi del veicolo in arrivo”, deducendo pertanto che il conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro, sig. - che viaggiava a 103 km non rispettando anch'esso il Parte_2 limite di velocità - “non ha avuto il tempo necessario per la percezione e reazione, condizione sfavorevole per le motivazioni già elencate, ma si sia accorto della presenza del veicolo un secondo prima e assumere la manovra di restare nella corsia strettamente a destra della corsia di marcia, in base al Punto Planimetrico
d'Urto. Pertanto, non ha avuto a disposizione il tempo necessario per iniziare la manovra che consentiva di rallentare e accostare l'auto a destra, per permettere il sorpasso al Sig. e di Persona_1 conseguenza lo stesso non ha ricevuto l'opportuna indicazione che l'auto che lo precedeva gli avrebbe consentito tale manovra per facilitare il superamento”.
Deve anche aggiungersi, inoltre, come il sig. al momento del sinistro Persona_1 viaggiava senza indossare le cinture di sicurezza, circostanza che verosimilmente, tenuto conto della velocità sostenuta del veicolo, ha concorso a determinare l'esito mortale dell'incidente.
Si configura, dunque, un comportamento del lavoratore contrario a norme di legge e di comune prudenza che, secondo i principi della Suprema Corte richiamati, costituisce rischio elettivo tale da escludere l'indennizzabilità dell'evento.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
La qualità delle parti e la natura della controversia inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
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