TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG 4000 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, esaminate le note depositate dai procuratori, all'esito dell'udienza del 9.7.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc,
ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4000 /2023, avente ad oggetto: indennità per mancato utilizzo bene immobile in comproprietà, promossa da:
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Angela Maieli e Maria Tabacco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di queste ultime in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136 E.
RICORRENTE
contro
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giuseppe Crò ed elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Unione Sovietica N. 6/C
RESISTENTE/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2 C.F._3 atti, dall'Avv. Giuseppe Crò ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Siracusa, Via Unione Sovietica n. 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.7.2025, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter cpc, le parti hanno concluso come da note depositate.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, ha chiesto la condanna di Parte_1 CP_1
e al pagamento, in solido, della somma di € 24.800,00, a titolo di indennità
[...] Controparte_2 parametrata al valore locativo, per mancata fruizione dell'immobile sito in Melilli, Villasmundo nella Via Lentini n. 8, occupato in via esclusiva dai resistenti, dal giugno 2012 sino all'attualità; ha inoltre richiesto all'Intestato Tribunale di disporre il godimento turnario del bene immobile sopra indicato, con vittoria di spese e compensi.
tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendone CP_1
l'infondatezza e precisando, in ogni caso, di non aver mai ricevuto manifestazioni di dissenso da parte di all'utilizzo dell'immobile in Villasmundo in data precedente alla Parte_1 notifica del ricorso;
ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subìti per effetto delle condotte persecutorie e aggressive, già stigmatizzate in sede penale con sentenza passata in giudicato, e quantificati nella somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
costituitosi, parimenti ha chiesto il rigetto della domanda attorea, per Controparte_2 infondatezza.
Sulla domanda di condanna al pagamento dell'indennità da occupazione esclusiva formulata da parte ricorrente.
Ciò posto, la domanda di pagamento dell'indennità da occupazione esclusiva formulata da parte ricorrente non può essere accolta.
In argomento, va in primo luogo richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il comproprietario che assuma di essere stato escluso dal godimento del bene comune da parte di altro comproprietario che ne faccia uso esclusivo, ha diritto a una indennità corrispondente al mancato godimento, ma tale diritto presuppone la prova dell'esclusione e del pregiudizio effettivamente subito, che si identifica, di regola, nel valore locativo del bene stesso.
La Suprema Corte, in dettaglio, specifica che il godimento non genera alcun pregiudizio a meno che non risulti che il comproprietario escluso non sia rimasto inerte, esprimendo la propria volontà di godere anch'esso del bene (in via diretta o indiretta) e ciò gli sia stato impedito;
quanto al ristoro chiesto in sede giudiziale, esso si sostanzia nel riconoscimento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile, calcolata prendendo a base il canone figurativo, con decorrenza dal momento in cui è stato formalizzato il dissenso all'utilizzo in via esclusiva da parte del comproprietario [cfr. ordinanza Corte di Cassazione n. 18548 del 08/06/2022; Cass 7881 del 2011; Cass 17876/2019; Cass. 30451/2018; cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II n. 1686/2025, secondo cui “qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione dell'intero bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
la ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente si compie, in tal caso, in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista: cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012). L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023). L'indennità di occupazione che il contitolare occupante deve versare agli altri va commisurata al valore di mercato e, per la precisazione, al potenziale canone di locazione che, secondo i valori correnti, potrebbe essere percepito per l'immobile (Cassazione 19.3.2019 n 7681; Cass 5504/2012)].
Nel caso di specie, il ricorrente non ha tempestivamente fornito alcuna prova di aver richiesto l'utilizzo del bene in data antecedente al deposito del ricorso all'origine della presente controversia;
né a tal fine può rilevare la lettera di cui all'allegato 5 del ricorso introduttivo, priva di qualsivoglia prova di ricezione, prontamente contestata da parte resistente.
Tuttavia, anche considerando l'odierno ricorso quale manifestazione inequivoca di intenzione di utilizzo del bene comune, ossia dissenso all'utilizzo esclusivo altrui, osta all'accoglimento della domanda l'ulteriore profilo afferente alla prova del pregiudizio ed alla sua quantificazione.
Ed invero, il ricorso non contiene alcun supporto probatorio, che possa dirsi ritualmente prodotto, a dimostrazione del valore locativo, peraltro prontamente contestato da parte resistente;
il ricorrente ha allegato solo in sede di note difensive, depositate in data 27.6.2025, una tabella O.M.I. (ossia il documento predisposto dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare in cui si individuano semestralmente, per ogni delimitata zona territoriale omogenea, c.d. zona OMI, di ciascun comune, gli intervalli minimi/massimi, per unità di superficie, in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione, espressi in quotazioni) della zona di interesse, relativa al solo primo semestre dell'anno 2024, che peraltro si riferisce a immobili di categoria e tipologia non assimilabili tout court al bene in esame (tenuto conto di come nel caso in esame si tratti di “casa mobile”; di come difetti in atti qualunque documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica delle ulteriori costruzioni insistenti sul terreno in esame;
considerata altresì l'identificazione catastale dell'immobile, ancora, all'attualità, riferita al solo terreno, cfr. pag. 1 atto introduttivo parte ricorrente: terreno sito in Villasmundo, Via Lentini n. 8, censito al C.T. del Comune di Melilli, partita 10546, foglio 5 particella 378).
Tali carenze allegative, ancor prima che probatorie, impediscono di attribuire al bene in comunione un valore locativo utile ai fini della pretesa indennitaria. In difetto di allegazione di parte, laddove tale allegazione sia di certo possibile, neppure può sopperire il ricorso alla valutazione equitativa;
ed invero, tale modalità di liquidazione, nei casi in cui non è prevista ad hoc dalla normativa di settore, è concepita come soccorso alla parte comunque diligente, e non come delega in bianco al giudice. Ed infatti, anche per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., è comunque necessario fornire al giudice un quadro minimo di elementi concreti (quali ad esempio: i valori OMI;
eventuali consulenze tecniche di parte;
contratti similari per immobili comparabili;
dati di mercato noti e verificabili, giacché "chi invoca il riconoscimento di un'indennità di occupazione ha l'onere di dimostrare, oltre alla detenzione esclusiva altrui, l'esistenza e l'entità del danno subito, normalmente identificabile nel valore locativo del bene, da provare con idonei elementi oggettivi").
In assenza di parametri di riferimento certi, cui ancorare anche l'operatività di presunzioni, la domanda è dunque da reputarsi infondata.
Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente è invece inammissibile. CP_1
Ed invero, la proposizione di una domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 cpc presuppone la sussistenza di un nesso di connessione oggettiva o soggettiva con la domanda principale, tale da giustificare la trattazione unitaria nell'ambito dello stesso processo, al fine di realizzare l'economia processuale e di evitare il rischio di giudicati contrastanti.
Nel caso di specie, la domanda principale ha ad oggetto la richiesta di corresponsione dell'indennità per l'utilizzo esclusivo di un bene in comproprietà, mentre la domanda riconvenzionale concerne la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da condotte del ricorrente, integranti atti persecutori ai danni della resistente, oggetto di intervenuto accertamento in sede penale.
Le due domande risultano fondate su presupposti fattuali e giuridici del tutto distinti, attinenti a rapporti di natura diversa, e non presentano alcun nesso di pregiudizialità, dipendenza o connessione tale da giustificare la trattazione congiunta.
L'unico elemento comune tra le domande (ossia l'elemento soggettivo) non è idoneo, di per sé, a legittimare la proposizione di una domanda riconvenzionale, difettando una connessione oggettiva o logico-giuridica con la domanda principale e qualunque motivo di opportunità in termini di celerità di trattazione. La domanda principale, infatti, viene costruita dal ricorrente come fondata su prove documentali e pronta per la decisione sin dalla prima udienza, in assenza di richieste di prova orale, in coerenza col modulo introduttivo della controversia adottato dalla parte;
mentre la domanda riconvenzionale pare all'evidenza richiedere una corposa istruttoria, del tutto svincolata dalla fattispecie oggetto dell'odierno giudizio {cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. III , 15/01/2020, n. 533, alla cui stregua “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice…[…]”}.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dal resistente deve essere dichiarata inammissibile, restando impregiudicato il diritto di far valere le relative pretese in separato giudizio.
Sulla domanda di parte ricorrente di godimento turnario del bene comune
Resta infine da esaminare l'ulteriore domanda formulata da parte ricorrente, di godimento turnario del bene comune. La stessa è da reputarsi fondata. Ed invero, secondo i principi affermati dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, il pari uso della cosa comune da parte dei comproprietari può esprimersi tanto nell'uso simultaneo, quanto nell'utilizzo esclusivo ma frazionato nel tempo, ossia tramite avvicendamento.
Quanto alle modalità concrete, può farsi riferimento ai parametri normativamente previsti in relazione alle locazioni di immobili urbani ad uso abitativo (l. n. 431/1998) - stante l'utilizzo del bene controverso quale dimora abituale da parte della resistente - e pertanto disponendo che l'immobile in comunione sia utilizzato in via esclusiva per quattro anni dalla resistente e per quattro anni dal ricorrente, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e di quadriennio in quadriennio fino allo scioglimento della comunione. Si dispone che l'utilizzo a quadrienni alterni principii dalla resistente, attesa la condizione abitativa riferita.
Sulle spese di lite.
La parziale reciproca soccombenza, da un lato, nonché la sostanziale ammissione di utilizzo dall'altro (quanto alla posizione di ), giustificano la compensazione delle spese di Controparte_2 lite tra tutte le parti, ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 4000 /2023, così provvede:
- Rigetta la domanda di pagamento di indennità da utilizzo esclusivo del bene comune, formulata da parte ricorrente;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
- Accoglie la domanda di parte ricorrente di godimento turnario del bene sito in Melilli (SR),
Villasmundo nella Via Lentini n. 8, meglio descritto in parte motiva, disponendo che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva da ciascuna delle parti a quadrienni alterni, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, partendo dalla resistente;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, il 10 luglio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, esaminate le note depositate dai procuratori, all'esito dell'udienza del 9.7.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc,
ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4000 /2023, avente ad oggetto: indennità per mancato utilizzo bene immobile in comproprietà, promossa da:
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Angela Maieli e Maria Tabacco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di queste ultime in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136 E.
RICORRENTE
contro
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giuseppe Crò ed elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Unione Sovietica N. 6/C
RESISTENTE/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2 C.F._3 atti, dall'Avv. Giuseppe Crò ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Siracusa, Via Unione Sovietica n. 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.7.2025, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter cpc, le parti hanno concluso come da note depositate.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, ha chiesto la condanna di Parte_1 CP_1
e al pagamento, in solido, della somma di € 24.800,00, a titolo di indennità
[...] Controparte_2 parametrata al valore locativo, per mancata fruizione dell'immobile sito in Melilli, Villasmundo nella Via Lentini n. 8, occupato in via esclusiva dai resistenti, dal giugno 2012 sino all'attualità; ha inoltre richiesto all'Intestato Tribunale di disporre il godimento turnario del bene immobile sopra indicato, con vittoria di spese e compensi.
tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendone CP_1
l'infondatezza e precisando, in ogni caso, di non aver mai ricevuto manifestazioni di dissenso da parte di all'utilizzo dell'immobile in Villasmundo in data precedente alla Parte_1 notifica del ricorso;
ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subìti per effetto delle condotte persecutorie e aggressive, già stigmatizzate in sede penale con sentenza passata in giudicato, e quantificati nella somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
costituitosi, parimenti ha chiesto il rigetto della domanda attorea, per Controparte_2 infondatezza.
Sulla domanda di condanna al pagamento dell'indennità da occupazione esclusiva formulata da parte ricorrente.
Ciò posto, la domanda di pagamento dell'indennità da occupazione esclusiva formulata da parte ricorrente non può essere accolta.
In argomento, va in primo luogo richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il comproprietario che assuma di essere stato escluso dal godimento del bene comune da parte di altro comproprietario che ne faccia uso esclusivo, ha diritto a una indennità corrispondente al mancato godimento, ma tale diritto presuppone la prova dell'esclusione e del pregiudizio effettivamente subito, che si identifica, di regola, nel valore locativo del bene stesso.
La Suprema Corte, in dettaglio, specifica che il godimento non genera alcun pregiudizio a meno che non risulti che il comproprietario escluso non sia rimasto inerte, esprimendo la propria volontà di godere anch'esso del bene (in via diretta o indiretta) e ciò gli sia stato impedito;
quanto al ristoro chiesto in sede giudiziale, esso si sostanzia nel riconoscimento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile, calcolata prendendo a base il canone figurativo, con decorrenza dal momento in cui è stato formalizzato il dissenso all'utilizzo in via esclusiva da parte del comproprietario [cfr. ordinanza Corte di Cassazione n. 18548 del 08/06/2022; Cass 7881 del 2011; Cass 17876/2019; Cass. 30451/2018; cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II n. 1686/2025, secondo cui “qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione dell'intero bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
la ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente si compie, in tal caso, in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista: cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012). L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023). L'indennità di occupazione che il contitolare occupante deve versare agli altri va commisurata al valore di mercato e, per la precisazione, al potenziale canone di locazione che, secondo i valori correnti, potrebbe essere percepito per l'immobile (Cassazione 19.3.2019 n 7681; Cass 5504/2012)].
Nel caso di specie, il ricorrente non ha tempestivamente fornito alcuna prova di aver richiesto l'utilizzo del bene in data antecedente al deposito del ricorso all'origine della presente controversia;
né a tal fine può rilevare la lettera di cui all'allegato 5 del ricorso introduttivo, priva di qualsivoglia prova di ricezione, prontamente contestata da parte resistente.
Tuttavia, anche considerando l'odierno ricorso quale manifestazione inequivoca di intenzione di utilizzo del bene comune, ossia dissenso all'utilizzo esclusivo altrui, osta all'accoglimento della domanda l'ulteriore profilo afferente alla prova del pregiudizio ed alla sua quantificazione.
Ed invero, il ricorso non contiene alcun supporto probatorio, che possa dirsi ritualmente prodotto, a dimostrazione del valore locativo, peraltro prontamente contestato da parte resistente;
il ricorrente ha allegato solo in sede di note difensive, depositate in data 27.6.2025, una tabella O.M.I. (ossia il documento predisposto dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare in cui si individuano semestralmente, per ogni delimitata zona territoriale omogenea, c.d. zona OMI, di ciascun comune, gli intervalli minimi/massimi, per unità di superficie, in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione, espressi in quotazioni) della zona di interesse, relativa al solo primo semestre dell'anno 2024, che peraltro si riferisce a immobili di categoria e tipologia non assimilabili tout court al bene in esame (tenuto conto di come nel caso in esame si tratti di “casa mobile”; di come difetti in atti qualunque documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica delle ulteriori costruzioni insistenti sul terreno in esame;
considerata altresì l'identificazione catastale dell'immobile, ancora, all'attualità, riferita al solo terreno, cfr. pag. 1 atto introduttivo parte ricorrente: terreno sito in Villasmundo, Via Lentini n. 8, censito al C.T. del Comune di Melilli, partita 10546, foglio 5 particella 378).
Tali carenze allegative, ancor prima che probatorie, impediscono di attribuire al bene in comunione un valore locativo utile ai fini della pretesa indennitaria. In difetto di allegazione di parte, laddove tale allegazione sia di certo possibile, neppure può sopperire il ricorso alla valutazione equitativa;
ed invero, tale modalità di liquidazione, nei casi in cui non è prevista ad hoc dalla normativa di settore, è concepita come soccorso alla parte comunque diligente, e non come delega in bianco al giudice. Ed infatti, anche per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., è comunque necessario fornire al giudice un quadro minimo di elementi concreti (quali ad esempio: i valori OMI;
eventuali consulenze tecniche di parte;
contratti similari per immobili comparabili;
dati di mercato noti e verificabili, giacché "chi invoca il riconoscimento di un'indennità di occupazione ha l'onere di dimostrare, oltre alla detenzione esclusiva altrui, l'esistenza e l'entità del danno subito, normalmente identificabile nel valore locativo del bene, da provare con idonei elementi oggettivi").
In assenza di parametri di riferimento certi, cui ancorare anche l'operatività di presunzioni, la domanda è dunque da reputarsi infondata.
Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente è invece inammissibile. CP_1
Ed invero, la proposizione di una domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 cpc presuppone la sussistenza di un nesso di connessione oggettiva o soggettiva con la domanda principale, tale da giustificare la trattazione unitaria nell'ambito dello stesso processo, al fine di realizzare l'economia processuale e di evitare il rischio di giudicati contrastanti.
Nel caso di specie, la domanda principale ha ad oggetto la richiesta di corresponsione dell'indennità per l'utilizzo esclusivo di un bene in comproprietà, mentre la domanda riconvenzionale concerne la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da condotte del ricorrente, integranti atti persecutori ai danni della resistente, oggetto di intervenuto accertamento in sede penale.
Le due domande risultano fondate su presupposti fattuali e giuridici del tutto distinti, attinenti a rapporti di natura diversa, e non presentano alcun nesso di pregiudizialità, dipendenza o connessione tale da giustificare la trattazione congiunta.
L'unico elemento comune tra le domande (ossia l'elemento soggettivo) non è idoneo, di per sé, a legittimare la proposizione di una domanda riconvenzionale, difettando una connessione oggettiva o logico-giuridica con la domanda principale e qualunque motivo di opportunità in termini di celerità di trattazione. La domanda principale, infatti, viene costruita dal ricorrente come fondata su prove documentali e pronta per la decisione sin dalla prima udienza, in assenza di richieste di prova orale, in coerenza col modulo introduttivo della controversia adottato dalla parte;
mentre la domanda riconvenzionale pare all'evidenza richiedere una corposa istruttoria, del tutto svincolata dalla fattispecie oggetto dell'odierno giudizio {cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. III , 15/01/2020, n. 533, alla cui stregua “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice…[…]”}.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dal resistente deve essere dichiarata inammissibile, restando impregiudicato il diritto di far valere le relative pretese in separato giudizio.
Sulla domanda di parte ricorrente di godimento turnario del bene comune
Resta infine da esaminare l'ulteriore domanda formulata da parte ricorrente, di godimento turnario del bene comune. La stessa è da reputarsi fondata. Ed invero, secondo i principi affermati dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, il pari uso della cosa comune da parte dei comproprietari può esprimersi tanto nell'uso simultaneo, quanto nell'utilizzo esclusivo ma frazionato nel tempo, ossia tramite avvicendamento.
Quanto alle modalità concrete, può farsi riferimento ai parametri normativamente previsti in relazione alle locazioni di immobili urbani ad uso abitativo (l. n. 431/1998) - stante l'utilizzo del bene controverso quale dimora abituale da parte della resistente - e pertanto disponendo che l'immobile in comunione sia utilizzato in via esclusiva per quattro anni dalla resistente e per quattro anni dal ricorrente, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e di quadriennio in quadriennio fino allo scioglimento della comunione. Si dispone che l'utilizzo a quadrienni alterni principii dalla resistente, attesa la condizione abitativa riferita.
Sulle spese di lite.
La parziale reciproca soccombenza, da un lato, nonché la sostanziale ammissione di utilizzo dall'altro (quanto alla posizione di ), giustificano la compensazione delle spese di Controparte_2 lite tra tutte le parti, ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 4000 /2023, così provvede:
- Rigetta la domanda di pagamento di indennità da utilizzo esclusivo del bene comune, formulata da parte ricorrente;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
- Accoglie la domanda di parte ricorrente di godimento turnario del bene sito in Melilli (SR),
Villasmundo nella Via Lentini n. 8, meglio descritto in parte motiva, disponendo che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva da ciascuna delle parti a quadrienni alterni, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, partendo dalla resistente;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, il 10 luglio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011