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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13342/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE N. R.G. 13342/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13342/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 Mascali (CT), codice fiscale , elettivamente domiciliato in via Gramsci n. 45, C.F._1 Fiumefreddo di Sicilia (CT) presso lo studio dell'Avv. Giovanni Russo (codice fiscale
[...]
), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento separato da C.F._2 considerarsi in calce all'atto di citazione in opposizione;
Opponente
contro
: in persona dell'Amministratore Unico, sig. , con sede Controparte_1 CP_2 legale in via Gen. C. A. Dalla Chiesa, n. 25, Troina (EN), codice fiscale elettivamente P.IVA_1 domiciliata in via Gabriele D'Annunzio n. 41, Catania presso lo Studio dell'Avv. Filippo Salvo Polisano (codice fiscale ), che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su C.F._3 documento separato da considerarsi in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore;
Opposta CONCLUSIONI All'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e il Giudice ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 20 ottobre 2021, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto monitorio n. 2951/2021 del 22 luglio 2021, emesso dal Giudice del Tribunale di Catania all'esito del procedimento iscritto al n. 8716/2021 R.G. Trib. Catania, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 7.320,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, in favore della
Controparte_1
pagina 1 di 8 La predetta somma veniva richiesta quale saldo dell'importo ancora dovuto per l'acquisto di una “SPA refresh e una Sauna Finlandese a botte”, in forza delle fatture n. 4 del 12 gennaio 2021 (€ 5.490,00 IVA inclusa) e n. 193 del 12 aprile 2021 (€ 1.830,00 IVA inclusa), rimaste asseritamente impagate. In seno all'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente contestava la ricostruzione dei fatti operata nel procedimento monitorio, rilevando:
- l'esclusione dell'IVA dalla determinazione del prezzo finale spettante all'opposta;
- l'avvenuta corresponsione, da parte dell'acquirente, di un acconto pari ad € 5.000,00 versato in contanti, con conseguente rideterminazione della somma eventualmente dovuta in € 4.000,00;
- l'inadempimento della atteso che la stessa non avrebbe mai “proceduto, così Controparte_1 come avrebbe dovuto, alla messa in servizio e/o collaudo della SPA Refresh e della Sauna Finlandese a botte, limitandosi soltanto a fornire detti beni, contravvenendo agli accordi raggiunti” verbalmente nel gennaio 2021, con conseguente richiesta di risoluzione del contratto;
- la non debenza degli interessi, delle spese, competenze e onorari liquidati nel decreto ingiuntivo. L'opponente, altresì, promuoveva domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare e dichiarare il grave inadempimento di controparte nonché l'illegittimità del comportamento dalla medesima tenuto durante le trattative (mancata comunicazione di informazioni ritenute fondamentali ai fini della conclusione dell'accordo), con conseguente riduzione del prezzo di acquisto di € 4.000,00 e sua rideterminazione in € 5.000,00 e la condanna al risarcimento del danno economico presuntivamente subito dall'acquirente quantificato in € 4.000,00. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_1
- l'insussistenza di qualsivoglia accordo verbale tra le parti, atteso che i rapporti tra gli stessi erano stati pedissequamente regolati dal contratto sottoscritto l'8 gennaio 2021 (depositato in copia);
- l'erronea quantificazione dell'importo ancora dovuto dall'acquirente atteso che lo stesso si era limitato a versare un acconto in contanti di € 3.000,00 (pari al 30% del prezzo complessivo, come espressamente indicato nelle condizioni di fornitura del contratto);
- la debenza dell'IVA spettante al venditore, come evincibile dal contratto prodotto, da aggiungere all'importo pattuito (€ 9.000,00);
- l'avvenuto riconoscimento del debito da parte del , come ricavabile dai messaggi Parte_1 whatsapp (del 3 e del 24 febbraio 2021 e del 17 marzo 2021) anch'essi prodotti agli atti;
- l'esclusione, dal preventivo di acquisto, del servizio di collegamento elettrico, con conseguente insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte della società e/o violazione di obblighi precontrattuali;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno “quantificato, in maniera totalmente generica e priva di supporto probatorio, in euro 4.000,00”;
- la responsabilità aggravata dell'opponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., con conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa “per avere lo stesso proposto, consapevolmente, un'opposizione assolutamente infondata, pretestuosa e con intento meramente dilatorio”. Tanto premesso, l'opponente chiedeva al Giudice di voler concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze espressamente indicate. All'esito dell'udienza del 15 febbraio 2022, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice riservava ordinanza. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudicante, osservato che:
- parte opponente non ha contestato la fornitura dei beni da parte dell'opposta, anche tenuto conto del tenore letterale dei messaggi whatsapp inviati dall'opponente all'opposta;
pagina 2 di 8 - le deduzioni articolate dall'opponente in merito all'ammontare del residuo debito e dei pagamenti asseritamente eseguiti in contanti sono del tutto sfornite di ogni riscontro documentale;
- non risulta provato che l'accordo intercorso con la società prevedesse anche il collegamento elettrico della vasca e della sauna;
- le deduzioni svolte dall'opponente in merito ai costi sostenuti e da sostenere per la messa in funzionamento dei predetti beni non risultano documentate;
concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 27 giugno 2022 (sempre con modalità cartolare). Indi, istruita documentalmente la causa, il Giudice, ritenuta l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto dell'8 gennaio 2021 in quanto effettuata dall'opponente, per la prima volta, nelle note scritte depositate il 3 febbraio 2022 e non, come avrebbe dovuto, con il primo atto successivo alla produzione del documento (ovverosia, nel caso di specie, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) e rigettate le prove orali richieste dalle parti in quanto inammissibili poiché irrilevanti ai fini della decisione e, in ogni caso, generiche, fissava la successiva udienza per il 25 marzo 2024. All'udienza del 9 giugno 2025 si precisavano le conclusioni. Il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge.
***************** In via preliminare. Sul disconoscimento della firma e dei messaggi whatsapp. Sulla tempestività. Il disconoscimento della firma apposta sul contratto di acquisto della merce de qua è inammissibile. Sebbene l'opponente abbia correttamente evidenziato che la copia del contratto di acquisto è stata prodotta solo con la comparsa di costituzione e risposta, e non già in sede monitoria, con conseguente astratta tempestività ex art. 215 c.p.c. del disconoscimento effettuato in seno alle memorie del 3 febbraio 2022 (le prime dopo il ridetto deposito), lo stesso non può comunque ritenersi ammissibile. In materia, giudici di legittimità e di merito concordano nel ritenere che “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cass. Civile, sez. III, ordinanza 27 settembre 2017, n. 22460; nello stesso senso, Tribunale Livorno, 7 giugno 2024 n. 740; Cass. Civile n. 10949/2012; Cass. Civile n. 25049/2004). Del resto, “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (ex multis, Tribunale Brindisi, 18 febbraio 2025 n. 254). Nella fattispecie de qua, l'opponente ha dichiarato di aver “già pagato alla per la Controparte_3 fornitura della SPA Refresh e della Sauna Finlandese a Botte in contanti l'importo di € 5.000,00 n.d.r. per cui la somma eventualmente ancora dovuta ammonta ad Euro 4.000,00”. Nonostante l'univocità della superiore dichiarazione, allo stesso tempo, il ha negato di aver Parte_1 sottoscritto qualsivoglia contratto, sostenendo di essersi accordato verbalmente con la società in termini difformi rispetto a quelli indicati nel contratto prodotto dall'opposta.
pagina 3 di 8 Tale ricostruzione appare del tutto inverosimile e non trova alcun riscontro nella documentazione presente in atti. In particolare, come risulta dai messaggi ritualmente acquisiti (sulla cui validità e rilevanza probatoria in giudizio infra), l'acquirente ha espressamente riconosciuto di aver effettuato due pagamenti, a titolo di acconto, e, contestualmente, chiesto al compratore di attendere ancora qualche settimana per il saldo. Tale adempimento non può che intendersi riferito al contratto sottoscritto tra le parti in data 8 gennaio 2021 e non certo al presunto accordo verbale asseritamente concluso nello stesso periodo (“nel gennaio 2021”), derogativo di quello scritto di cui, peraltro, non vi è alcuna prova in atti. L'opposta, dal canto suo, ha prodotto:
- copia del contratto dell'8 gennaio 2021 contenente diversi dati identificativi personali del compratore (tra cui indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail);
- vari messaggi (anche audio) scambiati tra le parti a mezzo whatsapp in cui si fa espresso riferimento alla merce acquistata nonché al contratto de quo che veniva financo allegato nella chat con il compratore;
- n. 2 fatture riguardanti proprio il ridetto accordo. È evidente, quindi, che il contratto esiste, che l'opponente vi abbia dato (seppur parziale) esecuzione mediante il versamento dell'acconto e che, tuttavia, abbia poi omesso di corrispondere integralmente quanto pattuito. Pertanto, per come verrà ulteriormente chiarito nel prosieguo, non si ravvisa alcun inadempimento da parte del venditore. In ogni caso, il disconoscimento effettuato dalla parte è altresì generico, in violazione dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
“L'art. 2719 c.c. – che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche – è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (ex multis, Cass. Civile, sez. II, 18 luglio 2024 n. 19850; v. anche Cass. Civile, sez. III, 5 luglio 2019, n. 18074). Da ciò consegue che “il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione;
pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio 'si contesta la documentazione prodotta' o simili” (sent. cit.; in termini analoghi v. anche Cass. Civile, sez. V, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17313 e Cass. Civile, sez. V, 20 giugno 2019, n. 16557; nella giurisprudenza di questo Tribunale, sez. III, 20 giugno 2025 n. 3219; sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 4858; sez. IV, 24 giugno 2024, n. 3088; sez. IV, 29 gennaio 2024 n. 5257). Nella fattispecie de qua, l'opponente si è limitato a contestare il contratto di fornitura depositato, disconoscendo, in maniera del tutto generica la propria sottoscrizione “in quanto il Parte_1
non ha mai sottoscritto alcun contratto con la (note a verbale per
[...] Controparte_1 l'udienza del 15 febbraio 2022); medesimo “disconoscimento” veniva effettuato in seno alle memorie di cui al primo termine dell'art. 183, comma 6 c.p.c., con l'ulteriore riserva di “agire nelle ulteriori sedi competenti”.
pagina 4 di 8 Parimenti, alcun valore può essere riconosciuto al disconoscimento dei messaggi e della voce degli audio depositati dall'opposta che si appalesa del tutto generico e privo di qualsivoglia indicazione da cui poter desumere la falsità del contenuto della chat e/o la non riconducibilità al suo apparente autore, tenuto conto, peraltro, che il numero whatsapp del mittente dei messaggi è il medesimo indicato da entrambe le parti e coincide persino con quello inserito nel contratto di vendita prodotto in atti. È evidente, quindi che l'utenza dal quale provengono i messaggi depositati in atti (+39 3317162917) è effettivamente quella intestata al , né è stata fornita alcuna prova del contrario. Parte_1 Sul punto, è ormai pacifico il valore dei messaggi scambiati tramite whatsapp e prodotti in giudizio, avente, quale punto di partenza, il cd. principio di tipicità dei mezzi di prova, in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge. In materia, è necessario richiamare gli artt. 2712 c.c., in base al quale “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” e l'art. 2719 c.c. che aggiunge che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Partendo proprio dalle superiori disposizioni, la Suprema Corte aveva già riconosciuto pieno valore probatorio agli SMS e alle immagini contenute negli MMS, ritenute “elementi di prova” integrabili con altri elementi in caso di contestazione (tra tutte, Cass. Civile, sez. lavoro, 11 maggio 2005, n. 9884). Tale assunto è stato poi ribadito anche con riferimento alle e-mail nonché ai messaggi inoltrati tramite whatsapp (da ultimo, Cass. Civile, sez. II, 18 gennaio 2025 n. 1254; Cass. Civile, sez. II, 16 luglio 2024 n. 19622; Cass. Civile, sez. II, 30 aprile 2024 n. 11584; Cass. Sez. U., 27 aprile 2023 n. 11197; Tribunale Catania, sez. IV, 30 maggio 2024, n. 2674), essendo stato chiarito che “tali disposizioni normative sono state invocate con riguardo ai messaggi WhatsApp ai quali peraltro, costituendo documenti informatici (ormai equiparati ai documenti tradizionali ai sensi della L. 40/08) a tutti gli effetti, si applicano tutte le norme in materia presenti nel nostro ordinamento. La giurisprudenza ha ritenuto che gli screenshot dei messaggi su WhatsApp hanno lo stesso valore delle normali scritture private: ossia fanno prova contro l'avversario se questi non ne disconosce la conformità all'originale. A tal fine però non basta semplicemente 'opporsi' all'acquisizione dell'immagine digitale: è necessario anche giustificare le ragioni di tale opposizione e insinuare nel giudice il fondato dubbio che tale rappresentazione (la stampa dello screenshot) non sia corrispondente all'originale, sia stata 'taroccata' o comunque non vi sia certezza in merito alla sua data… con l'ulteriore precisazione che il disconoscimento deve essere non solo tempestivo ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito (Tribunale Bergamo, sez. IV, 05/05/2022, n. 1051, Cassazione civile sez. II, 27/10/2021 n. 30186)” (Tribunale Catania, sez. IV, 15 maggio 2024 n. 2388; v. anche Tribunale Castrovillari, 21 marzo 2025, n. 525; Tribunale Milano, sez. VI, n. 1152, 11 febbraio 2025; Tribunale Catania, sez. IV, 15 aprile 2024 n. 1856; Tribunale Catania, sez. V, 11 ottobre 2023, n. 4031). Tanto premesso, non avendo l'opponente fornito alcun elemento da cui poter desumere l'eventuale manomissione e/o falsità dei messaggi depositati né, tantomeno, la loro non riconducibilità al
, la produzione documentale depositata dall'opposta, estrapolata da whatsapp, ha pieno Parte_1 valore probatorio e da essa può ricavarsi il riconoscimento del debito nonché l'esatta quantificazione dell'importo dovuto. Nello specifico, risulta testualmente dal contratto che il prezzo pattuito per l'acquisto della SPA refresh e della sauna è pari ad € 9.000,00 IVA esclusa. Tale circostanza è stata riconosciuta dallo stesso pagina 5 di 8 opponente che, in uno degli audio supra richiamati, dichiara “va benissimo il preventivo, quindi 9.000,00 a quanto pare più IVA”, salvo poi chiedere chiarimenti in ordine all'aliquota applicabile.
Sull'inadempimento dell'opposta e sulla risoluzione. Quantum debeatur. L'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente è infondata. Prima di entrare nel merito della relativa questione, è opportuno ricordare che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale, con conseguente operatività dei principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. (come interpretati da Cass. Civile S.U. n. 13533/2001). Pertanto, incombe sul convenuto opposto (creditore) l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore (ex multis, Cass. Civile, sez. III, 27 giugno 2022, n. 20597; Tribunale Venezia, 3 ottobre 2024 n. 3441). In merito alla prova del credito, si evidenzia che parte opposta ha prodotto:
- copia del contratto sottoscritto dall'acquirente (sul disconoscimento proposto si rimanda alle considerazioni svolte supra) da cui si ricava l'importo totale dovuto (€ 9.000,00 iva esclusa) per l'acquisto dei beni de quibus;
- copia della fattura n. 4 del 12 gennaio 2021, “a saldo fornitura contratto del 08/01/2021” per € 1.500,00 + IVA, con certificazione di conformità del Notaio , mai contestata;
Persona_1
- copia della fattura n. 193 del 12 aprile 2021 per la “sauna finlandese a botte”per € 4.500,00 + IVA, con certificazione di conformità del Notaio , mai contestata;
Persona_1
- diversi messaggi whatsapp (testo e audio) in cui parte opponente ammette di essere ancora debitore del saldo dovuto (sul disconoscimento, cfr. supra), con un generico riferimento alle disposizioni di pagamento asseritamente dal medesimo predisposte, di cui invero non vi è alcuna traccia in atti. Sul punto, basterà ricordare che la Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha chiarito che “una fattura commerciale non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova per entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente credito quando la fattura è accettata dal destinatario della prestazione” (Cass. Civile, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581). L'accettazione può implicitamente desumersi anche dalla mancata contestazione, in maniera puntuale e dettagliata, della fattura stessa. Del resto, e più in generale, a fronte di un'allegazione chiara e ben articolata in punto di fatto, l'opponente ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, in mancanza, i fatti dedotti dall'opposto devono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (da ultimo, Tribunale Ancona, 2 luglio 2025 n. 1195). Nella fattispecie de qua, l'opponente ha invero eccepito il presunto inadempimento del venditore, sostenendo:
- che “il non era stato messo a conoscenza delle specifiche tecniche necessarie per il Parte_1 funzionamento dei beni acquistati dalla né tantomeno era stato informato Controparte_1 che per mettere in funzioni i suddetti beni era necessario aumentare la potenza della propria fornitura elettrica”;
- di non aver “mai sottoscritto alcun contratto afferente la fornitura della SPA Refresh e della Sauna Finlandese a Botte da parte della . Controparte_1 Tale ricostruzione dei fatti è stata smentita dalla produzione documentale depositata in giudizio. Ed infatti:
- l'acquirente ha ammesso che la merce è stata correttamente consegnata;
pagina 6 di 8 - nel contratto sottoscritto dalle parti e depositato in atti era stato espressamente escluso qualsiasi
“collegamento elettrico” ed era evincibile che, per la SPA refresh fosse necessario un “sistema di riscaldamento 3.0 KW” e di alimentazione “230V 16 AMP” e, per la stufa elettrica della sauna,
“optional da 4,5 kW”;
- dall'istruttoria effettuata non risulta in alcun modo che le parti si fossero accordate diversamente (rispetto a quanto dedotto in contratto) e che, pertanto, la società acquirente si fosse in qualche modo vincolata ad effettuare una prestazione diversa dalla mera “fornitura ed i materiali indicati nel preventivo… incluso sistemazione esterna che comprende: livellamento terreno con azolo e posizionamento mattonelle in cemento”, con riferimento alla sauna;
- dai messaggi all'uopo prodotti dalla società, si ricava, invero, che l'opponente ha comunicato alla controparte di aver proceduto “al collaudo della vasca, dobbiamo fare ancora quello del bagno turco… lo faremo più in là quando attiveranno il trifase”, così lasciando intendere di essersi autonomamente impegnato ad occuparsi della parte elettrica dell'installazione che, peraltro, risultava già in corso di installazione al momento dell'inoltro dei messaggi. Da ciò discende che non sussiste alcun inadempimento della parte venditrice che, come da accordi, ha provveduto a consegnare la merce pattuita, con conseguente infondatezza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dall'opponente. Per gli stessi motivi, non potranno essere imputati all'opposta i costi sostenuti dal compratore e relativi all'allaccio trifase nonché la messa in opera/installazione dei prodotti acquistati, in quanto espressamente esclusi dal contratto. Risulta provato (in quanto riconosciuto dallo stesso creditore) soltanto il versamento di un acconto pari ad € 3.000,00, già scomputato dal saldo finale. Dell'asserito mandato di pagamento dei due ulteriori bonifici, menzionati negli audio prodotti dall'opposta, non vi è alcuna traccia;
pertanto, è possibile presumere che le disposizioni di pagamento non siano state ultimate o che, in ogni caso, non abbiano avuto esito positivo. Pertanto, dall'importo totale pattuito (€ 9.000,00 + IVA) dovrà essere sottratto soltanto l'acconto iniziale di € 3.000,00. Allo stesso modo, risultano totalmente infondate, in quanto prive di qualsivoglia supporto probatorio, la domanda di rideterminazione del prezzo di acquisto dei suddetti beni da € 9.000,00 ad € 5.000,00, per la presunta grave condotta tenuta dal venditore, così come quella di risarcimento del danno per € 4.000,00, avanzata per analoghe ragioni.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c. Sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, comma 3 c.p.c., stante che la condotta dal medesimo tenuta può ritenersi connotata quantomeno da colpa grave, avendo proposto opposizione svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass. Civile, sez. III, ordinanza 30 settembre 2021 n. 26545;
pagina 7 di 8 in senso analogo, Cass. Civile, sez. III, ordinanza del 30 dicembre 2023 n. 36591; in senso analogo Cass. Civile, sez. III, ordinanza 12 luglio 2023, n. 19948). La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. Civile, sez. III, 4 luglio 2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità della superiore condanna ad un importo parametrato a quello delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza). Tanto premesso, rigetta l'opposizione e conferma il decreto monitorio opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e le domande ivi formulate e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 7.320,00, oltre interessi come da domanda;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.540,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna altresì l'opponente al pagamento dell'importo di € 1.270,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE N. R.G. 13342/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13342/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 Mascali (CT), codice fiscale , elettivamente domiciliato in via Gramsci n. 45, C.F._1 Fiumefreddo di Sicilia (CT) presso lo studio dell'Avv. Giovanni Russo (codice fiscale
[...]
), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento separato da C.F._2 considerarsi in calce all'atto di citazione in opposizione;
Opponente
contro
: in persona dell'Amministratore Unico, sig. , con sede Controparte_1 CP_2 legale in via Gen. C. A. Dalla Chiesa, n. 25, Troina (EN), codice fiscale elettivamente P.IVA_1 domiciliata in via Gabriele D'Annunzio n. 41, Catania presso lo Studio dell'Avv. Filippo Salvo Polisano (codice fiscale ), che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su C.F._3 documento separato da considerarsi in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore;
Opposta CONCLUSIONI All'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e il Giudice ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 20 ottobre 2021, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto monitorio n. 2951/2021 del 22 luglio 2021, emesso dal Giudice del Tribunale di Catania all'esito del procedimento iscritto al n. 8716/2021 R.G. Trib. Catania, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 7.320,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, in favore della
Controparte_1
pagina 1 di 8 La predetta somma veniva richiesta quale saldo dell'importo ancora dovuto per l'acquisto di una “SPA refresh e una Sauna Finlandese a botte”, in forza delle fatture n. 4 del 12 gennaio 2021 (€ 5.490,00 IVA inclusa) e n. 193 del 12 aprile 2021 (€ 1.830,00 IVA inclusa), rimaste asseritamente impagate. In seno all'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente contestava la ricostruzione dei fatti operata nel procedimento monitorio, rilevando:
- l'esclusione dell'IVA dalla determinazione del prezzo finale spettante all'opposta;
- l'avvenuta corresponsione, da parte dell'acquirente, di un acconto pari ad € 5.000,00 versato in contanti, con conseguente rideterminazione della somma eventualmente dovuta in € 4.000,00;
- l'inadempimento della atteso che la stessa non avrebbe mai “proceduto, così Controparte_1 come avrebbe dovuto, alla messa in servizio e/o collaudo della SPA Refresh e della Sauna Finlandese a botte, limitandosi soltanto a fornire detti beni, contravvenendo agli accordi raggiunti” verbalmente nel gennaio 2021, con conseguente richiesta di risoluzione del contratto;
- la non debenza degli interessi, delle spese, competenze e onorari liquidati nel decreto ingiuntivo. L'opponente, altresì, promuoveva domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare e dichiarare il grave inadempimento di controparte nonché l'illegittimità del comportamento dalla medesima tenuto durante le trattative (mancata comunicazione di informazioni ritenute fondamentali ai fini della conclusione dell'accordo), con conseguente riduzione del prezzo di acquisto di € 4.000,00 e sua rideterminazione in € 5.000,00 e la condanna al risarcimento del danno economico presuntivamente subito dall'acquirente quantificato in € 4.000,00. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_1
- l'insussistenza di qualsivoglia accordo verbale tra le parti, atteso che i rapporti tra gli stessi erano stati pedissequamente regolati dal contratto sottoscritto l'8 gennaio 2021 (depositato in copia);
- l'erronea quantificazione dell'importo ancora dovuto dall'acquirente atteso che lo stesso si era limitato a versare un acconto in contanti di € 3.000,00 (pari al 30% del prezzo complessivo, come espressamente indicato nelle condizioni di fornitura del contratto);
- la debenza dell'IVA spettante al venditore, come evincibile dal contratto prodotto, da aggiungere all'importo pattuito (€ 9.000,00);
- l'avvenuto riconoscimento del debito da parte del , come ricavabile dai messaggi Parte_1 whatsapp (del 3 e del 24 febbraio 2021 e del 17 marzo 2021) anch'essi prodotti agli atti;
- l'esclusione, dal preventivo di acquisto, del servizio di collegamento elettrico, con conseguente insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte della società e/o violazione di obblighi precontrattuali;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno “quantificato, in maniera totalmente generica e priva di supporto probatorio, in euro 4.000,00”;
- la responsabilità aggravata dell'opponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., con conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa “per avere lo stesso proposto, consapevolmente, un'opposizione assolutamente infondata, pretestuosa e con intento meramente dilatorio”. Tanto premesso, l'opponente chiedeva al Giudice di voler concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze espressamente indicate. All'esito dell'udienza del 15 febbraio 2022, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice riservava ordinanza. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudicante, osservato che:
- parte opponente non ha contestato la fornitura dei beni da parte dell'opposta, anche tenuto conto del tenore letterale dei messaggi whatsapp inviati dall'opponente all'opposta;
pagina 2 di 8 - le deduzioni articolate dall'opponente in merito all'ammontare del residuo debito e dei pagamenti asseritamente eseguiti in contanti sono del tutto sfornite di ogni riscontro documentale;
- non risulta provato che l'accordo intercorso con la società prevedesse anche il collegamento elettrico della vasca e della sauna;
- le deduzioni svolte dall'opponente in merito ai costi sostenuti e da sostenere per la messa in funzionamento dei predetti beni non risultano documentate;
concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 27 giugno 2022 (sempre con modalità cartolare). Indi, istruita documentalmente la causa, il Giudice, ritenuta l'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto dell'8 gennaio 2021 in quanto effettuata dall'opponente, per la prima volta, nelle note scritte depositate il 3 febbraio 2022 e non, come avrebbe dovuto, con il primo atto successivo alla produzione del documento (ovverosia, nel caso di specie, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) e rigettate le prove orali richieste dalle parti in quanto inammissibili poiché irrilevanti ai fini della decisione e, in ogni caso, generiche, fissava la successiva udienza per il 25 marzo 2024. All'udienza del 9 giugno 2025 si precisavano le conclusioni. Il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge.
***************** In via preliminare. Sul disconoscimento della firma e dei messaggi whatsapp. Sulla tempestività. Il disconoscimento della firma apposta sul contratto di acquisto della merce de qua è inammissibile. Sebbene l'opponente abbia correttamente evidenziato che la copia del contratto di acquisto è stata prodotta solo con la comparsa di costituzione e risposta, e non già in sede monitoria, con conseguente astratta tempestività ex art. 215 c.p.c. del disconoscimento effettuato in seno alle memorie del 3 febbraio 2022 (le prime dopo il ridetto deposito), lo stesso non può comunque ritenersi ammissibile. In materia, giudici di legittimità e di merito concordano nel ritenere che “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cass. Civile, sez. III, ordinanza 27 settembre 2017, n. 22460; nello stesso senso, Tribunale Livorno, 7 giugno 2024 n. 740; Cass. Civile n. 10949/2012; Cass. Civile n. 25049/2004). Del resto, “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (ex multis, Tribunale Brindisi, 18 febbraio 2025 n. 254). Nella fattispecie de qua, l'opponente ha dichiarato di aver “già pagato alla per la Controparte_3 fornitura della SPA Refresh e della Sauna Finlandese a Botte in contanti l'importo di € 5.000,00 n.d.r. per cui la somma eventualmente ancora dovuta ammonta ad Euro 4.000,00”. Nonostante l'univocità della superiore dichiarazione, allo stesso tempo, il ha negato di aver Parte_1 sottoscritto qualsivoglia contratto, sostenendo di essersi accordato verbalmente con la società in termini difformi rispetto a quelli indicati nel contratto prodotto dall'opposta.
pagina 3 di 8 Tale ricostruzione appare del tutto inverosimile e non trova alcun riscontro nella documentazione presente in atti. In particolare, come risulta dai messaggi ritualmente acquisiti (sulla cui validità e rilevanza probatoria in giudizio infra), l'acquirente ha espressamente riconosciuto di aver effettuato due pagamenti, a titolo di acconto, e, contestualmente, chiesto al compratore di attendere ancora qualche settimana per il saldo. Tale adempimento non può che intendersi riferito al contratto sottoscritto tra le parti in data 8 gennaio 2021 e non certo al presunto accordo verbale asseritamente concluso nello stesso periodo (“nel gennaio 2021”), derogativo di quello scritto di cui, peraltro, non vi è alcuna prova in atti. L'opposta, dal canto suo, ha prodotto:
- copia del contratto dell'8 gennaio 2021 contenente diversi dati identificativi personali del compratore (tra cui indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail);
- vari messaggi (anche audio) scambiati tra le parti a mezzo whatsapp in cui si fa espresso riferimento alla merce acquistata nonché al contratto de quo che veniva financo allegato nella chat con il compratore;
- n. 2 fatture riguardanti proprio il ridetto accordo. È evidente, quindi, che il contratto esiste, che l'opponente vi abbia dato (seppur parziale) esecuzione mediante il versamento dell'acconto e che, tuttavia, abbia poi omesso di corrispondere integralmente quanto pattuito. Pertanto, per come verrà ulteriormente chiarito nel prosieguo, non si ravvisa alcun inadempimento da parte del venditore. In ogni caso, il disconoscimento effettuato dalla parte è altresì generico, in violazione dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
“L'art. 2719 c.c. – che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche – è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (ex multis, Cass. Civile, sez. II, 18 luglio 2024 n. 19850; v. anche Cass. Civile, sez. III, 5 luglio 2019, n. 18074). Da ciò consegue che “il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione;
pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio 'si contesta la documentazione prodotta' o simili” (sent. cit.; in termini analoghi v. anche Cass. Civile, sez. V, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17313 e Cass. Civile, sez. V, 20 giugno 2019, n. 16557; nella giurisprudenza di questo Tribunale, sez. III, 20 giugno 2025 n. 3219; sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 4858; sez. IV, 24 giugno 2024, n. 3088; sez. IV, 29 gennaio 2024 n. 5257). Nella fattispecie de qua, l'opponente si è limitato a contestare il contratto di fornitura depositato, disconoscendo, in maniera del tutto generica la propria sottoscrizione “in quanto il Parte_1
non ha mai sottoscritto alcun contratto con la (note a verbale per
[...] Controparte_1 l'udienza del 15 febbraio 2022); medesimo “disconoscimento” veniva effettuato in seno alle memorie di cui al primo termine dell'art. 183, comma 6 c.p.c., con l'ulteriore riserva di “agire nelle ulteriori sedi competenti”.
pagina 4 di 8 Parimenti, alcun valore può essere riconosciuto al disconoscimento dei messaggi e della voce degli audio depositati dall'opposta che si appalesa del tutto generico e privo di qualsivoglia indicazione da cui poter desumere la falsità del contenuto della chat e/o la non riconducibilità al suo apparente autore, tenuto conto, peraltro, che il numero whatsapp del mittente dei messaggi è il medesimo indicato da entrambe le parti e coincide persino con quello inserito nel contratto di vendita prodotto in atti. È evidente, quindi che l'utenza dal quale provengono i messaggi depositati in atti (+39 3317162917) è effettivamente quella intestata al , né è stata fornita alcuna prova del contrario. Parte_1 Sul punto, è ormai pacifico il valore dei messaggi scambiati tramite whatsapp e prodotti in giudizio, avente, quale punto di partenza, il cd. principio di tipicità dei mezzi di prova, in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge. In materia, è necessario richiamare gli artt. 2712 c.c., in base al quale “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” e l'art. 2719 c.c. che aggiunge che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Partendo proprio dalle superiori disposizioni, la Suprema Corte aveva già riconosciuto pieno valore probatorio agli SMS e alle immagini contenute negli MMS, ritenute “elementi di prova” integrabili con altri elementi in caso di contestazione (tra tutte, Cass. Civile, sez. lavoro, 11 maggio 2005, n. 9884). Tale assunto è stato poi ribadito anche con riferimento alle e-mail nonché ai messaggi inoltrati tramite whatsapp (da ultimo, Cass. Civile, sez. II, 18 gennaio 2025 n. 1254; Cass. Civile, sez. II, 16 luglio 2024 n. 19622; Cass. Civile, sez. II, 30 aprile 2024 n. 11584; Cass. Sez. U., 27 aprile 2023 n. 11197; Tribunale Catania, sez. IV, 30 maggio 2024, n. 2674), essendo stato chiarito che “tali disposizioni normative sono state invocate con riguardo ai messaggi WhatsApp ai quali peraltro, costituendo documenti informatici (ormai equiparati ai documenti tradizionali ai sensi della L. 40/08) a tutti gli effetti, si applicano tutte le norme in materia presenti nel nostro ordinamento. La giurisprudenza ha ritenuto che gli screenshot dei messaggi su WhatsApp hanno lo stesso valore delle normali scritture private: ossia fanno prova contro l'avversario se questi non ne disconosce la conformità all'originale. A tal fine però non basta semplicemente 'opporsi' all'acquisizione dell'immagine digitale: è necessario anche giustificare le ragioni di tale opposizione e insinuare nel giudice il fondato dubbio che tale rappresentazione (la stampa dello screenshot) non sia corrispondente all'originale, sia stata 'taroccata' o comunque non vi sia certezza in merito alla sua data… con l'ulteriore precisazione che il disconoscimento deve essere non solo tempestivo ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito (Tribunale Bergamo, sez. IV, 05/05/2022, n. 1051, Cassazione civile sez. II, 27/10/2021 n. 30186)” (Tribunale Catania, sez. IV, 15 maggio 2024 n. 2388; v. anche Tribunale Castrovillari, 21 marzo 2025, n. 525; Tribunale Milano, sez. VI, n. 1152, 11 febbraio 2025; Tribunale Catania, sez. IV, 15 aprile 2024 n. 1856; Tribunale Catania, sez. V, 11 ottobre 2023, n. 4031). Tanto premesso, non avendo l'opponente fornito alcun elemento da cui poter desumere l'eventuale manomissione e/o falsità dei messaggi depositati né, tantomeno, la loro non riconducibilità al
, la produzione documentale depositata dall'opposta, estrapolata da whatsapp, ha pieno Parte_1 valore probatorio e da essa può ricavarsi il riconoscimento del debito nonché l'esatta quantificazione dell'importo dovuto. Nello specifico, risulta testualmente dal contratto che il prezzo pattuito per l'acquisto della SPA refresh e della sauna è pari ad € 9.000,00 IVA esclusa. Tale circostanza è stata riconosciuta dallo stesso pagina 5 di 8 opponente che, in uno degli audio supra richiamati, dichiara “va benissimo il preventivo, quindi 9.000,00 a quanto pare più IVA”, salvo poi chiedere chiarimenti in ordine all'aliquota applicabile.
Sull'inadempimento dell'opposta e sulla risoluzione. Quantum debeatur. L'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente è infondata. Prima di entrare nel merito della relativa questione, è opportuno ricordare che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale, con conseguente operatività dei principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. (come interpretati da Cass. Civile S.U. n. 13533/2001). Pertanto, incombe sul convenuto opposto (creditore) l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore (ex multis, Cass. Civile, sez. III, 27 giugno 2022, n. 20597; Tribunale Venezia, 3 ottobre 2024 n. 3441). In merito alla prova del credito, si evidenzia che parte opposta ha prodotto:
- copia del contratto sottoscritto dall'acquirente (sul disconoscimento proposto si rimanda alle considerazioni svolte supra) da cui si ricava l'importo totale dovuto (€ 9.000,00 iva esclusa) per l'acquisto dei beni de quibus;
- copia della fattura n. 4 del 12 gennaio 2021, “a saldo fornitura contratto del 08/01/2021” per € 1.500,00 + IVA, con certificazione di conformità del Notaio , mai contestata;
Persona_1
- copia della fattura n. 193 del 12 aprile 2021 per la “sauna finlandese a botte”per € 4.500,00 + IVA, con certificazione di conformità del Notaio , mai contestata;
Persona_1
- diversi messaggi whatsapp (testo e audio) in cui parte opponente ammette di essere ancora debitore del saldo dovuto (sul disconoscimento, cfr. supra), con un generico riferimento alle disposizioni di pagamento asseritamente dal medesimo predisposte, di cui invero non vi è alcuna traccia in atti. Sul punto, basterà ricordare che la Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha chiarito che “una fattura commerciale non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova per entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente credito quando la fattura è accettata dal destinatario della prestazione” (Cass. Civile, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581). L'accettazione può implicitamente desumersi anche dalla mancata contestazione, in maniera puntuale e dettagliata, della fattura stessa. Del resto, e più in generale, a fronte di un'allegazione chiara e ben articolata in punto di fatto, l'opponente ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, in mancanza, i fatti dedotti dall'opposto devono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (da ultimo, Tribunale Ancona, 2 luglio 2025 n. 1195). Nella fattispecie de qua, l'opponente ha invero eccepito il presunto inadempimento del venditore, sostenendo:
- che “il non era stato messo a conoscenza delle specifiche tecniche necessarie per il Parte_1 funzionamento dei beni acquistati dalla né tantomeno era stato informato Controparte_1 che per mettere in funzioni i suddetti beni era necessario aumentare la potenza della propria fornitura elettrica”;
- di non aver “mai sottoscritto alcun contratto afferente la fornitura della SPA Refresh e della Sauna Finlandese a Botte da parte della . Controparte_1 Tale ricostruzione dei fatti è stata smentita dalla produzione documentale depositata in giudizio. Ed infatti:
- l'acquirente ha ammesso che la merce è stata correttamente consegnata;
pagina 6 di 8 - nel contratto sottoscritto dalle parti e depositato in atti era stato espressamente escluso qualsiasi
“collegamento elettrico” ed era evincibile che, per la SPA refresh fosse necessario un “sistema di riscaldamento 3.0 KW” e di alimentazione “230V 16 AMP” e, per la stufa elettrica della sauna,
“optional da 4,5 kW”;
- dall'istruttoria effettuata non risulta in alcun modo che le parti si fossero accordate diversamente (rispetto a quanto dedotto in contratto) e che, pertanto, la società acquirente si fosse in qualche modo vincolata ad effettuare una prestazione diversa dalla mera “fornitura ed i materiali indicati nel preventivo… incluso sistemazione esterna che comprende: livellamento terreno con azolo e posizionamento mattonelle in cemento”, con riferimento alla sauna;
- dai messaggi all'uopo prodotti dalla società, si ricava, invero, che l'opponente ha comunicato alla controparte di aver proceduto “al collaudo della vasca, dobbiamo fare ancora quello del bagno turco… lo faremo più in là quando attiveranno il trifase”, così lasciando intendere di essersi autonomamente impegnato ad occuparsi della parte elettrica dell'installazione che, peraltro, risultava già in corso di installazione al momento dell'inoltro dei messaggi. Da ciò discende che non sussiste alcun inadempimento della parte venditrice che, come da accordi, ha provveduto a consegnare la merce pattuita, con conseguente infondatezza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dall'opponente. Per gli stessi motivi, non potranno essere imputati all'opposta i costi sostenuti dal compratore e relativi all'allaccio trifase nonché la messa in opera/installazione dei prodotti acquistati, in quanto espressamente esclusi dal contratto. Risulta provato (in quanto riconosciuto dallo stesso creditore) soltanto il versamento di un acconto pari ad € 3.000,00, già scomputato dal saldo finale. Dell'asserito mandato di pagamento dei due ulteriori bonifici, menzionati negli audio prodotti dall'opposta, non vi è alcuna traccia;
pertanto, è possibile presumere che le disposizioni di pagamento non siano state ultimate o che, in ogni caso, non abbiano avuto esito positivo. Pertanto, dall'importo totale pattuito (€ 9.000,00 + IVA) dovrà essere sottratto soltanto l'acconto iniziale di € 3.000,00. Allo stesso modo, risultano totalmente infondate, in quanto prive di qualsivoglia supporto probatorio, la domanda di rideterminazione del prezzo di acquisto dei suddetti beni da € 9.000,00 ad € 5.000,00, per la presunta grave condotta tenuta dal venditore, così come quella di risarcimento del danno per € 4.000,00, avanzata per analoghe ragioni.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c. Sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, comma 3 c.p.c., stante che la condotta dal medesimo tenuta può ritenersi connotata quantomeno da colpa grave, avendo proposto opposizione svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass. Civile, sez. III, ordinanza 30 settembre 2021 n. 26545;
pagina 7 di 8 in senso analogo, Cass. Civile, sez. III, ordinanza del 30 dicembre 2023 n. 36591; in senso analogo Cass. Civile, sez. III, ordinanza 12 luglio 2023, n. 19948). La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. Civile, sez. III, 4 luglio 2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità della superiore condanna ad un importo parametrato a quello delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza). Tanto premesso, rigetta l'opposizione e conferma il decreto monitorio opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e le domande ivi formulate e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 7.320,00, oltre interessi come da domanda;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.540,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna altresì l'opponente al pagamento dell'importo di € 1.270,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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