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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3307/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023060815000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023060815000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023060815000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150008067076000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150008067076000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150008067076000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:iniste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate , Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259023060815000, notificata in data 18/06/2025, e per l'importo complessivo di € 1.684,71, riferita a IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2010.
La ricorrente ha dedotto, in via principale, la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta e, in subordine, la prescrizione del credito tributario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la regolare notifica della cartella di pagamento n. 29620150008067076000 in data 25/03/2015 e depositando la relativa relata. Ha inoltre fatto riferimento alla proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973, inviata nel gennaio
2025, quale atto idoneo a interrompere i termini prescrizionali, richiamando altresì la sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020.
All'odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte.
Regolare notifica della cartella presupposta
La cartella di pagamento n. 29620150008067076000 è stata regolarmente notificata alla contribuente in data 25/03/2015, come risulta dalla relata di notifica prodotta in giudizio da parte resistente, recante consegna a mani proprie della destinataria presso il domicilio fiscale. Deve pertanto escludersi il vizio dedotto sotto il profilo della mancata notifica.
Prescrizione dell'imposta
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione per la riscossione dell'imposta è decennale. Trattandosi di cartella notificata il 25/03/2015, la prescrizione sarebbe maturata il 25/03/2025, salvo sospensioni e/o interruzioni.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiamato l'invio della proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 in data 27/01/2025. Tuttavia, non risulta prova della sua notifica alla contribuente, né è stato prodotto alcun avviso di ricevimento, PEC o altro mezzo idoneo a dimostrarne la conoscenza da parte della destinataria.
In difetto di notificazione, la proposta di compensazione non può spiegare alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Tuttavia, occorre tenere conto del periodo di sospensione legale dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021
(542 giorni), previsto dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020. Tale sospensione si applica anche ai termini di prescrizione del credito tributario in esame ancorchè oggetto di una cartella notificata nel 2015.
Si deve infatti, tenere conto di giorni 542 di sospensione in relazione al comma 1 dell'art. 68 del Dl 18/2020 che ha sospeso l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021; poiché la disposizione richiama l'articolo 12 del Dlgs 159/2015, ne consegue la proroga dei termini «per un corrispondente periodo di tempo». L' art.12, comma 1, Dlgs 159/2015 prevede, infatti, che:<<
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.>>
Infatti, con una lettura sistematica, tenendo conto del rinvio all'art. 12 , la sospensione viene considerata come misura straordinaria che incide non solo sui versamenti in scadenza, ma più genericamente su tutti i versamenti dovuti a prescindere dalla specifica scadenza, con conseguente incidenza sui termini di prescrizione e decadenza, per un “corrispondente periodo”.
Il rinvio amplia quindi la portata della sospensione: il periodo 8/3/2020–31/8/2021 va sottratto dal computo dei termini prescrizionali e decadenziali anche per debiti antecedenti.
La prospettata ricostruzione è significativamente avallata dalla recente ordinanza della Corte di Cass. n. 960 del 15 gennaio 2025 che si è espressa sia con riferimento alla disciplina dettata dai commi 1, 2 e 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 letta in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del D.lgs n. 159/2015 sia con riferimento all'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, stabilendo che < oсcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione>>.
Ne consegue che, alla data del 18/06/2025 (notifica dell'intimazione), non erano ancora decorsi dieci anni, computando i 542 giorni di sospensione. Pertanto, la pretesa impositiva principale non è prescritta.
Prescrizione di sanzioni e interessi
Anche tenendo conto del periodo di sospensione sopra indicato, le somme dovute per sanzioni e interessi risultato estinte essendo soggette a prescrizione quinquennale (art. 20, D.Lgs. 472/1997 e art. 2948 n. 4 c.
c.). Tali termini decorrono dalla notifica della cartella (25/03/2015) e non risultano atti interruttivi idonei nei cinque anni successivi. Anche detraendo la sospensione OV (542 giorni), alla data del 18/06/2025 erano trascorsi più di 5 anni.
Pertanto, le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi sono prescritte.
Stante la parziale soccombenza le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29620259023060815000 limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi;
rigetta il ricorso per la restante parte. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.Massimo US
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3307/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023060815000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023060815000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023060815000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150008067076000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150008067076000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150008067076000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:iniste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate , Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259023060815000, notificata in data 18/06/2025, e per l'importo complessivo di € 1.684,71, riferita a IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2010.
La ricorrente ha dedotto, in via principale, la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta e, in subordine, la prescrizione del credito tributario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la regolare notifica della cartella di pagamento n. 29620150008067076000 in data 25/03/2015 e depositando la relativa relata. Ha inoltre fatto riferimento alla proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973, inviata nel gennaio
2025, quale atto idoneo a interrompere i termini prescrizionali, richiamando altresì la sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020.
All'odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte.
Regolare notifica della cartella presupposta
La cartella di pagamento n. 29620150008067076000 è stata regolarmente notificata alla contribuente in data 25/03/2015, come risulta dalla relata di notifica prodotta in giudizio da parte resistente, recante consegna a mani proprie della destinataria presso il domicilio fiscale. Deve pertanto escludersi il vizio dedotto sotto il profilo della mancata notifica.
Prescrizione dell'imposta
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione per la riscossione dell'imposta è decennale. Trattandosi di cartella notificata il 25/03/2015, la prescrizione sarebbe maturata il 25/03/2025, salvo sospensioni e/o interruzioni.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiamato l'invio della proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 in data 27/01/2025. Tuttavia, non risulta prova della sua notifica alla contribuente, né è stato prodotto alcun avviso di ricevimento, PEC o altro mezzo idoneo a dimostrarne la conoscenza da parte della destinataria.
In difetto di notificazione, la proposta di compensazione non può spiegare alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Tuttavia, occorre tenere conto del periodo di sospensione legale dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021
(542 giorni), previsto dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020. Tale sospensione si applica anche ai termini di prescrizione del credito tributario in esame ancorchè oggetto di una cartella notificata nel 2015.
Si deve infatti, tenere conto di giorni 542 di sospensione in relazione al comma 1 dell'art. 68 del Dl 18/2020 che ha sospeso l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021; poiché la disposizione richiama l'articolo 12 del Dlgs 159/2015, ne consegue la proroga dei termini «per un corrispondente periodo di tempo». L' art.12, comma 1, Dlgs 159/2015 prevede, infatti, che:<<
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.>>
Infatti, con una lettura sistematica, tenendo conto del rinvio all'art. 12 , la sospensione viene considerata come misura straordinaria che incide non solo sui versamenti in scadenza, ma più genericamente su tutti i versamenti dovuti a prescindere dalla specifica scadenza, con conseguente incidenza sui termini di prescrizione e decadenza, per un “corrispondente periodo”.
Il rinvio amplia quindi la portata della sospensione: il periodo 8/3/2020–31/8/2021 va sottratto dal computo dei termini prescrizionali e decadenziali anche per debiti antecedenti.
La prospettata ricostruzione è significativamente avallata dalla recente ordinanza della Corte di Cass. n. 960 del 15 gennaio 2025 che si è espressa sia con riferimento alla disciplina dettata dai commi 1, 2 e 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 letta in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del D.lgs n. 159/2015 sia con riferimento all'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, stabilendo che < oсcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione>>.
Ne consegue che, alla data del 18/06/2025 (notifica dell'intimazione), non erano ancora decorsi dieci anni, computando i 542 giorni di sospensione. Pertanto, la pretesa impositiva principale non è prescritta.
Prescrizione di sanzioni e interessi
Anche tenendo conto del periodo di sospensione sopra indicato, le somme dovute per sanzioni e interessi risultato estinte essendo soggette a prescrizione quinquennale (art. 20, D.Lgs. 472/1997 e art. 2948 n. 4 c.
c.). Tali termini decorrono dalla notifica della cartella (25/03/2015) e non risultano atti interruttivi idonei nei cinque anni successivi. Anche detraendo la sospensione OV (542 giorni), alla data del 18/06/2025 erano trascorsi più di 5 anni.
Pertanto, le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi sono prescritte.
Stante la parziale soccombenza le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29620259023060815000 limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi;
rigetta il ricorso per la restante parte. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.Massimo US