Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 566
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella di pagamento alla destinataria presso il proprio domicilio fiscale.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario (imposta principale)

    La Corte ha ritenuto che, computando il periodo di sospensione legale dei termini (542 giorni), non fossero decorsi dieci anni dalla notifica della cartella alla data della notifica dell'intimazione, escludendo quindi la prescrizione per l'imposta principale.

  • Accolto
    Prescrizione di sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che, anche tenendo conto del periodo di sospensione legale dei termini, le somme dovute per sanzioni e interessi, soggette a prescrizione quinquennale, fossero prescritte, non risultando atti interruttivi idonei nei cinque anni successivi alla notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 566
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 566
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo