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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9756 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 25057 2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 2/7/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BRIA GIANCARLO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. GUARINI KATIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con Con comunicazione all'Ufficio PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 23/7/2025
OGGETTO: separazione Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione anche con sentenza parziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Calvignasco in data 27/10/2007 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Calvignasco - A. 2007 -N 2 – P I), con dalla cui unione sono nati Controparte_1 il 25/8/2005 e in data 18/10/2011, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Persona_1 Per_2 separazione.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 23/7/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 27/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 10/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti introduttivi,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Il giudizio deve proseguire per le restanti questioni economiche e di responsabilità genitoriale.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 cc dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Calvignasco in data 27/10/2007 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Calvignasco - A. 2007 -N 2 – P I),
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calvignasco perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 2/7/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BRIA GIANCARLO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. GUARINI KATIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con Con comunicazione all'Ufficio PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 23/7/2025
OGGETTO: separazione Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione anche con sentenza parziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Calvignasco in data 27/10/2007 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Calvignasco - A. 2007 -N 2 – P I), con dalla cui unione sono nati Controparte_1 il 25/8/2005 e in data 18/10/2011, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Persona_1 Per_2 separazione.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 23/7/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 27/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 10/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti introduttivi,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Il giudizio deve proseguire per le restanti questioni economiche e di responsabilità genitoriale.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 cc dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Calvignasco in data 27/10/2007 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Calvignasco - A. 2007 -N 2 – P I),
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calvignasco perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Anna Cattaneo