Articolo 1648 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1648. Nomina a sergente o a sergente maggiore 1. Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo.
Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui all'articolo 1657. 2. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'articolo 1651, gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di universita' e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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