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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4121/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4121/2022
Oggi 20 giugno 2025 ad ore 9:00 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Fichera e l'avv. Ortisi su delega dell'avv. Vitale.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Fichera precisa le conclusioni come da citazione. L'avv. Ortisi precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 4121/2022 promossa da:
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. FRANCESCO GIOVANNI ENRICO FICHERA in VIA FELICE PARADISO 78/F, ACIREALE
contro rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso l'avv. MASSIMO VITALE in VIA DELLE CARCERI VECCHIE 44, SIRACUSA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da per le motivazioni di Parte_1
seguito esposte.
Come già chiarito dal Tribunale nel corso del presente giudizio, l'opponente non ha Parte_1
specificamente negato di aver firmato la scrittura di riconoscimento di debito prodotta da parte opposta a sostegno della pretesa monitoria (ed attestante la debenza, da parte dell'opponente ed a favore di della somma di € 70.500,00: cfr. doc. 1 in allegato alla comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta di parte opposta), ma si è limitato a contestarne l'efficacia probatoria nel presente giudizio ed a disconoscerla “integralmente”, senza alcuna menzione specifica circa la firma a lui ivi attribuita.
Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve avvenire in modo formale ed inequivoco e non risolversi in espressioni di stile, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve pagina 2 di 3 contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che viene contestato (Cass.
17313/2021).
Nel caso in esame, il disconoscimento della scrittura operato dall'opponente appare risolversi in una contestazione generica, non circostanziata ed ascrivibile a mera espressione di stile, avuto riguardo al contenuto del § 1) della citazione in opposizione.
Alla luce, quindi, della palese inefficacia del superiore disconoscimento, il documento oggetto di causa
– integrando pur sempre una ricognizione di debito - dispensa colui a favore del quale è fatta (vale a dire, dall'onere di provare il sottostante rapporto fondamentale, giusto quanto Controparte_1
previsto dall'art. 1988 c.c., con quanto ne consegue in ordine all'irrilevanza delle ulteriori difese rassegnate da parte opponente al § 2) della citazione in atti.
In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione e dichiararsi la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della causa, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara la definitiva Parte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite e di Parte_1 Controparte_1
mediazione, che si liquidano in € 15.111,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A.,
C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 20 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4121/2022
Oggi 20 giugno 2025 ad ore 9:00 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Fichera e l'avv. Ortisi su delega dell'avv. Vitale.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Fichera precisa le conclusioni come da citazione. L'avv. Ortisi precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 4121/2022 promossa da:
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. FRANCESCO GIOVANNI ENRICO FICHERA in VIA FELICE PARADISO 78/F, ACIREALE
contro rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso l'avv. MASSIMO VITALE in VIA DELLE CARCERI VECCHIE 44, SIRACUSA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da per le motivazioni di Parte_1
seguito esposte.
Come già chiarito dal Tribunale nel corso del presente giudizio, l'opponente non ha Parte_1
specificamente negato di aver firmato la scrittura di riconoscimento di debito prodotta da parte opposta a sostegno della pretesa monitoria (ed attestante la debenza, da parte dell'opponente ed a favore di della somma di € 70.500,00: cfr. doc. 1 in allegato alla comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta di parte opposta), ma si è limitato a contestarne l'efficacia probatoria nel presente giudizio ed a disconoscerla “integralmente”, senza alcuna menzione specifica circa la firma a lui ivi attribuita.
Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve avvenire in modo formale ed inequivoco e non risolversi in espressioni di stile, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve pagina 2 di 3 contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che viene contestato (Cass.
17313/2021).
Nel caso in esame, il disconoscimento della scrittura operato dall'opponente appare risolversi in una contestazione generica, non circostanziata ed ascrivibile a mera espressione di stile, avuto riguardo al contenuto del § 1) della citazione in opposizione.
Alla luce, quindi, della palese inefficacia del superiore disconoscimento, il documento oggetto di causa
– integrando pur sempre una ricognizione di debito - dispensa colui a favore del quale è fatta (vale a dire, dall'onere di provare il sottostante rapporto fondamentale, giusto quanto Controparte_1
previsto dall'art. 1988 c.c., con quanto ne consegue in ordine all'irrilevanza delle ulteriori difese rassegnate da parte opponente al § 2) della citazione in atti.
In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione e dichiararsi la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della causa, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara la definitiva Parte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite e di Parte_1 Controparte_1
mediazione, che si liquidano in € 15.111,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A.,
C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 20 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 3