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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4169/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4169/2021 avente ad oggetto usucapione, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO VALENTINA, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 ; , nata in [...] il [...], quali C.F._2 Controparte_3 genitori esercenti la responsabilità su , nato in Persona_1
PORTOGALLO IL 02/01/2006, C.F. , il primo anche quale procuratore C.F._3 generale di , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANO GIULIO, presso il cui studio sono C.F._4 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, la causa è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
, in qualità di genitore del figlio minore , e Controparte_2 Persona_1
deducendo che: Controparte_4 possedeva sine titulo, ma con l'animus possidendi, da oltre venti anni i fabbricati e il fondo denominato Sant'Elena sito in via Rocciola Scrofani n. 97 in Modica foglio 82 particelle 606 e 602, avendoli curati uti dominus; a seguito del decesso della madre avvenuto il 26/3/2020 i predetti immobili venivano lasciati per via testamentaria a e , cittadini italiani, nati e Persona_1 Controparte_4 da sempre residenti in Portogallo;
il predetto testamento era oggetto di impugnazione e relativa richiesta di annullamento in autonomo giudizio;
l'utenza elettrica delle abitazioni ivi esistenti era intestata a lui sin dall'11.11.1998; aveva sempre avuto il possesso delle chiavi dei caseggiati ivi esistenti e del cancello di ingresso posto sulla strada comunale;
il professore , fratello di sua madre e residente nella villa patrizia insistente nel Persona_2 caseggiato rurale in oggetto, comunicava con lui per le varie evenienze riguardanti il fondo ed i caseggiati ivi esistenti;
in occasione di evidenti danni strutturali al tetto dovuti ad eccezionali eventi atmosferici, eseguiva a proprie spese, con maestranze chiamate da lui stesso, le riparazioni necessarie a mettere in sicurezza il tetto e ad evitarne il crollo;
da sempre effettuava i lavori di scerbatura del viale di accesso al terreno e ai caseggiati;
, da oltre trent'anni residente in Portogallo e non intestatario dei beni per cui Controparte_2 è causa, cambiava il lucchetto di accesso impedendogli l'accesso al fondo e ai fabbricati;
da sempre possedeva i suddetti caseggiati e l'annesso fondo che circonda gli stessi come se ne fosse il legittimo proprietario, in modo continuato, palese e pacifico, senza che mai né i convenuti, né altri abbiano manifestato la volontà di voler interrompere tale possesso prima dell'episodio di cui sopra;
il possesso durava da oltre vent'anni; i convenuti, formalmente proprietari degli immobili per cui è causa, erano nati in Portogallo ed ivi risiedevano da sempre;
pendeva giudizio di impugnazione del testamento con il quale sua madre lasciava i beni per cui è causa a e , in quanto il suddetto testamento era Persona_1 Controparte_4 stato manipolato allo scopo di sottrargli la quota di patrimonio che gli spettava;
ricorrevano tutti i presupposti per l'usucapione in quanto aveva posseduto in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, e con la diligenza del buon padre di famiglia, i fabbricati e il terreno per cui è causa. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dei fabbricati rurali e dello stacco di terreno per cui è causa, denominato Sant'Elena, sito in via Rocciola Scrofani n. 97 in Modica, censito al catasto foglio 82 particelle 606 e 602. Con vittoria di spese e compensi. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e Controparte_2 CP_3
, in qualità di genitori del figlio minore , e il primo anche in
[...] Persona_1 qualità di procuratore generale della figlia esponendo che: Controparte_4 a seguito del decesso della sig.ra , madre di e di Persona_3 Controparte_2 [...]
, avvenuto il 26/3/2020, con testamento olografo venivano nominati eredi del fondo Controparte_1 per cui è causa i nipoti e , cittadini italiani Persona_1 Controparte_4 anche se nati e residenti in [...];
pagina 2 di 4 tali beni immobili, date le condizioni di salute della sig.ra , dal mese di aprile 2014 Persona_3 venivano gestiti, quale tutore provvisorio e successivamente quale amministratore di sostegno, dall'avv. Antonino Iozia;
dopo il decesso di , con verbale del 16 giugno 2020 l'amministratore consegnava i beni Persona_3 della de cuius, comprese le relative chiavi, sia ad che a , in quanto CP_2 Controparte_1 il testamento che nominava e eredi del Persona_1 Controparte_4 fondo di contrada Sant'Elena veniva conosciuto e pubblicato successivamente;
a seguito della pubblicazione del testamento, venivano consegnate dall'avv. Iozia ad Controparte_2
, quale genitore esercente la potestà genitoriale sui figli ed che avevano ereditato
[...] Per_1 CP_4 i beni per cui è causa, le chiavi del fondo di contrada S. Elena;
provvedeva a pagare le tasse di successione nonché le spese notarili relative ai beni ereditati dai figli;
pur vivendo e risiedendo a Lisbona, tornava a Modica più volte l'anno per fare visita alla madre e per controllare lo stato di tutti i propri beni immobili, verificarne la manutenzione, le condizioni delle colture, degli alberi di carrubo e dei terreni dati in affitto, ed anche segnalando in varie occasioni all'avvocato Iozia, nella sua qualità di tutore, e quindi amministratore dei beni materni, le opere di manutenzione reputate necessarie e presentando i relativi preventivi di spesa;
negli anni precedenti al decesso della madre, durante i suoi soggiorni a Modica in più di un'occasione si recava sui luoghi oggetto di causa;
in seguito al decesso della madre, si recava nel giugno del 2020 nel fondo agricolo di C.da Sant'Elena, in compagnia del fratello e del geom. incaricato della redazione di una CP_1 Controparte_5 perizia per la stima del valore del fondo, anche ai fini della dichiarazione di successione;
durante tale sopralluogo veniva appurato lo stato dei fabbricati, che risultavano disabitati, inutilizzati, inagibili, in stato di abbandono da molti anni e privi di impianti funzionanti e di allacciamento alle reti pubbliche, tanto da essere dichiarati collabenti;
una volta preso possesso del fondo di Sant'Elena, continuava a gestirlo e curarlo, affittando i terreni e nei mesi di ottobre e novembre 2021, insieme alla figlia , provvedeva a far scerbare le pertinenze CP_4 dei caseggiati e a sistemare i muri a secco che confinano con la strada pubblica di via Rocciola Scrofani, in quanto in parte caduti e di conseguenza pericolosi per la viabilità; pertanto, l'attore non aveva esercitato alcun possesso utile ai fini dell'usucapione dei beni per cui è causa. Chiedevano pertanto al Tribunale di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Espletata istruttoria orale, all'udienza del 15/07/2025 la causa è stata assunta in decisione ex art. 281- sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. La domanda di è infondata e deve pertanto essere rigettata. Controparte_1 Si deve anzitutto rilevare che l'attore non ha allegato con precisione il momento a partire dal quale ha cominciato a possedere i beni per cui è causa e ciò rende impossibile determinare se vi sia stato un effettivo possesso dei suddetti beni per venti anni. Ciò premesso, la domanda è in ogni caso infondata in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità:
“Ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull'attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co. 2 c.c. Inoltre, in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame pagina 3 di 4 familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20508 del 2019). Dalle prove testimoniali emerge che negli anni antecedenti alla morte della madre, l'attore ha tenuto delle condotte relative all'immobile per cui è causa, quali riparazioni al tetto, scerbatura, raccolta delle olive e sostituzione dei catenacci danneggiati. Tuttavia, tali attività sono state compiute dall'attore con la mera tolleranza della madre, non avendo egli dimostrato la c.d. interversio possessionis, e cioè di aver fatto qualcosa che abbia trasformato il suo rapporto di fatto con la cosa da detenzione (frutto della tolleranza di un parente molto stretto quale è la madre) in possesso utile ad usucapionem. Inoltre, il fatto che tali attività siano state compiute nel corso di diversi anni non è sufficiente ad escludere l'atteggiamento di mera tolleranza della madre. Infine, emerge dagli atti che la madre dell'attore esercitava sugli immobili per cui è causa il proprio diritto dominicale (seppur attraverso il tutore), dando, ad esempio, in affitto i terreni (contratto di affitto di fondo rustico del 15.10.2019); questa circostanza costituisce ulteriore prova del fatto che il rapporto dell'attore con i beni è qualificabile come mera detenzione e non come possesso. Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata. Deve essere rigettata la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c., non Controparte_1 essendo riscontrabile in capo all'attore l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave necessario anche nell'ipotesi di abuso del processo ex art. 96 comma 3 c.p.c., sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. Sezioni unite n. 22405/2018). Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, determinando il valore della causa ex art. 15, comma 3, c.p.c., a mente del quale “Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”; il valore della presente causa va determinato in base alla perizia del geometra allegata dal convenuto, in € 78.500,00. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4169/2021: RIGETTA la domanda di . Controparte_1 CONDANNA l'attore a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 15/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4169/2021 avente ad oggetto usucapione, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO VALENTINA, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 ; , nata in [...] il [...], quali C.F._2 Controparte_3 genitori esercenti la responsabilità su , nato in Persona_1
PORTOGALLO IL 02/01/2006, C.F. , il primo anche quale procuratore C.F._3 generale di , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANO GIULIO, presso il cui studio sono C.F._4 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, la causa è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
, in qualità di genitore del figlio minore , e Controparte_2 Persona_1
deducendo che: Controparte_4 possedeva sine titulo, ma con l'animus possidendi, da oltre venti anni i fabbricati e il fondo denominato Sant'Elena sito in via Rocciola Scrofani n. 97 in Modica foglio 82 particelle 606 e 602, avendoli curati uti dominus; a seguito del decesso della madre avvenuto il 26/3/2020 i predetti immobili venivano lasciati per via testamentaria a e , cittadini italiani, nati e Persona_1 Controparte_4 da sempre residenti in Portogallo;
il predetto testamento era oggetto di impugnazione e relativa richiesta di annullamento in autonomo giudizio;
l'utenza elettrica delle abitazioni ivi esistenti era intestata a lui sin dall'11.11.1998; aveva sempre avuto il possesso delle chiavi dei caseggiati ivi esistenti e del cancello di ingresso posto sulla strada comunale;
il professore , fratello di sua madre e residente nella villa patrizia insistente nel Persona_2 caseggiato rurale in oggetto, comunicava con lui per le varie evenienze riguardanti il fondo ed i caseggiati ivi esistenti;
in occasione di evidenti danni strutturali al tetto dovuti ad eccezionali eventi atmosferici, eseguiva a proprie spese, con maestranze chiamate da lui stesso, le riparazioni necessarie a mettere in sicurezza il tetto e ad evitarne il crollo;
da sempre effettuava i lavori di scerbatura del viale di accesso al terreno e ai caseggiati;
, da oltre trent'anni residente in Portogallo e non intestatario dei beni per cui Controparte_2 è causa, cambiava il lucchetto di accesso impedendogli l'accesso al fondo e ai fabbricati;
da sempre possedeva i suddetti caseggiati e l'annesso fondo che circonda gli stessi come se ne fosse il legittimo proprietario, in modo continuato, palese e pacifico, senza che mai né i convenuti, né altri abbiano manifestato la volontà di voler interrompere tale possesso prima dell'episodio di cui sopra;
il possesso durava da oltre vent'anni; i convenuti, formalmente proprietari degli immobili per cui è causa, erano nati in Portogallo ed ivi risiedevano da sempre;
pendeva giudizio di impugnazione del testamento con il quale sua madre lasciava i beni per cui è causa a e , in quanto il suddetto testamento era Persona_1 Controparte_4 stato manipolato allo scopo di sottrargli la quota di patrimonio che gli spettava;
ricorrevano tutti i presupposti per l'usucapione in quanto aveva posseduto in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, e con la diligenza del buon padre di famiglia, i fabbricati e il terreno per cui è causa. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dei fabbricati rurali e dello stacco di terreno per cui è causa, denominato Sant'Elena, sito in via Rocciola Scrofani n. 97 in Modica, censito al catasto foglio 82 particelle 606 e 602. Con vittoria di spese e compensi. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e Controparte_2 CP_3
, in qualità di genitori del figlio minore , e il primo anche in
[...] Persona_1 qualità di procuratore generale della figlia esponendo che: Controparte_4 a seguito del decesso della sig.ra , madre di e di Persona_3 Controparte_2 [...]
, avvenuto il 26/3/2020, con testamento olografo venivano nominati eredi del fondo Controparte_1 per cui è causa i nipoti e , cittadini italiani Persona_1 Controparte_4 anche se nati e residenti in [...];
pagina 2 di 4 tali beni immobili, date le condizioni di salute della sig.ra , dal mese di aprile 2014 Persona_3 venivano gestiti, quale tutore provvisorio e successivamente quale amministratore di sostegno, dall'avv. Antonino Iozia;
dopo il decesso di , con verbale del 16 giugno 2020 l'amministratore consegnava i beni Persona_3 della de cuius, comprese le relative chiavi, sia ad che a , in quanto CP_2 Controparte_1 il testamento che nominava e eredi del Persona_1 Controparte_4 fondo di contrada Sant'Elena veniva conosciuto e pubblicato successivamente;
a seguito della pubblicazione del testamento, venivano consegnate dall'avv. Iozia ad Controparte_2
, quale genitore esercente la potestà genitoriale sui figli ed che avevano ereditato
[...] Per_1 CP_4 i beni per cui è causa, le chiavi del fondo di contrada S. Elena;
provvedeva a pagare le tasse di successione nonché le spese notarili relative ai beni ereditati dai figli;
pur vivendo e risiedendo a Lisbona, tornava a Modica più volte l'anno per fare visita alla madre e per controllare lo stato di tutti i propri beni immobili, verificarne la manutenzione, le condizioni delle colture, degli alberi di carrubo e dei terreni dati in affitto, ed anche segnalando in varie occasioni all'avvocato Iozia, nella sua qualità di tutore, e quindi amministratore dei beni materni, le opere di manutenzione reputate necessarie e presentando i relativi preventivi di spesa;
negli anni precedenti al decesso della madre, durante i suoi soggiorni a Modica in più di un'occasione si recava sui luoghi oggetto di causa;
in seguito al decesso della madre, si recava nel giugno del 2020 nel fondo agricolo di C.da Sant'Elena, in compagnia del fratello e del geom. incaricato della redazione di una CP_1 Controparte_5 perizia per la stima del valore del fondo, anche ai fini della dichiarazione di successione;
durante tale sopralluogo veniva appurato lo stato dei fabbricati, che risultavano disabitati, inutilizzati, inagibili, in stato di abbandono da molti anni e privi di impianti funzionanti e di allacciamento alle reti pubbliche, tanto da essere dichiarati collabenti;
una volta preso possesso del fondo di Sant'Elena, continuava a gestirlo e curarlo, affittando i terreni e nei mesi di ottobre e novembre 2021, insieme alla figlia , provvedeva a far scerbare le pertinenze CP_4 dei caseggiati e a sistemare i muri a secco che confinano con la strada pubblica di via Rocciola Scrofani, in quanto in parte caduti e di conseguenza pericolosi per la viabilità; pertanto, l'attore non aveva esercitato alcun possesso utile ai fini dell'usucapione dei beni per cui è causa. Chiedevano pertanto al Tribunale di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Espletata istruttoria orale, all'udienza del 15/07/2025 la causa è stata assunta in decisione ex art. 281- sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. La domanda di è infondata e deve pertanto essere rigettata. Controparte_1 Si deve anzitutto rilevare che l'attore non ha allegato con precisione il momento a partire dal quale ha cominciato a possedere i beni per cui è causa e ciò rende impossibile determinare se vi sia stato un effettivo possesso dei suddetti beni per venti anni. Ciò premesso, la domanda è in ogni caso infondata in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità:
“Ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull'attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co. 2 c.c. Inoltre, in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame pagina 3 di 4 familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20508 del 2019). Dalle prove testimoniali emerge che negli anni antecedenti alla morte della madre, l'attore ha tenuto delle condotte relative all'immobile per cui è causa, quali riparazioni al tetto, scerbatura, raccolta delle olive e sostituzione dei catenacci danneggiati. Tuttavia, tali attività sono state compiute dall'attore con la mera tolleranza della madre, non avendo egli dimostrato la c.d. interversio possessionis, e cioè di aver fatto qualcosa che abbia trasformato il suo rapporto di fatto con la cosa da detenzione (frutto della tolleranza di un parente molto stretto quale è la madre) in possesso utile ad usucapionem. Inoltre, il fatto che tali attività siano state compiute nel corso di diversi anni non è sufficiente ad escludere l'atteggiamento di mera tolleranza della madre. Infine, emerge dagli atti che la madre dell'attore esercitava sugli immobili per cui è causa il proprio diritto dominicale (seppur attraverso il tutore), dando, ad esempio, in affitto i terreni (contratto di affitto di fondo rustico del 15.10.2019); questa circostanza costituisce ulteriore prova del fatto che il rapporto dell'attore con i beni è qualificabile come mera detenzione e non come possesso. Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata. Deve essere rigettata la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c., non Controparte_1 essendo riscontrabile in capo all'attore l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave necessario anche nell'ipotesi di abuso del processo ex art. 96 comma 3 c.p.c., sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. Sezioni unite n. 22405/2018). Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, determinando il valore della causa ex art. 15, comma 3, c.p.c., a mente del quale “Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”; il valore della presente causa va determinato in base alla perizia del geometra allegata dal convenuto, in € 78.500,00. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4169/2021: RIGETTA la domanda di . Controparte_1 CONDANNA l'attore a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 15/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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