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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2535/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LATORRATA ANNA Parte_1
MARIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. ARPONE SANTE, Controparte_1 come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30/07/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 18/09/2008 avevano contratto matrimonio in
GI (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
AN (BA) il 11/05/1979, e , nata a Controparte_1
CA (TA), il 28/01/1987 uniti in matrimonio in GI (Ta) il
18/09/2008 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di GI (Ta) dell'anno 2008, parte 2, serie A, numero 53;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle da costoro concordate, da Controparte_1 intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di GI (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
TI LA
Il Giudice est.
NA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2535/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LATORRATA ANNA Parte_1
MARIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. ARPONE SANTE, Controparte_1 come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30/07/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 18/09/2008 avevano contratto matrimonio in
GI (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
AN (BA) il 11/05/1979, e , nata a Controparte_1
CA (TA), il 28/01/1987 uniti in matrimonio in GI (Ta) il
18/09/2008 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di GI (Ta) dell'anno 2008, parte 2, serie A, numero 53;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle da costoro concordate, da Controparte_1 intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di GI (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
TI LA
Il Giudice est.
NA AR