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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/07/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Aurelia Cuomo, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n. R.G. 2771/17
Tra
(p. iva n. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p. t., rappr.to e difeso dall'Avv. Giovanni Maria di Lieto, giusta procura in atti
Opponente
C o n t r o
Controparte_1
in persona del
[...]
pro tempore P.I. , rappresentato e difeso dall' CP_2 P.IVA_2
avv. Marina Aliberti e dall'avv. Vincenzo LandolfiDi Lorenzo, giusta procura in atti
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da udienza del 03.04.2025 e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 236/17 reso dall'intestato
Tribunale in favore del
[...]
(d'ora in Controparte_1
poi ), per l'importo di euro 3.480.283,96 a titolo di corrispettivo, CP_1
conguagli ed iva inerenti all'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolta per conto del Comune consorziato.
A sostegno dell'opposizione il ha ampiamente Parte_1
contestato le fatture poste a fondamento del monitorio, deducendo innanzitutto la mancata prova dell'effettivo svolgimento delle attività di cui
è stato richiesto il pagamento, la non debenza del corrispettivo in quanto – anche ove provate- si tratterebbe di attività già ricomprese nel canone omnicomprensivo ritualmente corrisposto al , la erronea CP_1
quantificazione degli interessi applicati ed infine ha eccepito la prescrizione del credito. In via preliminare ha altresì eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito.
Regolarmente si è costituto in giudizio il il quale ha contestato CP_1
l'opposizione, insistendo per la sussistenza del credito vantato.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di prova orale, è stata espletata CTU contabile.
All'udienza del 03.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio.
Sebbene è incontestabile che l'art. 12 della convenzione del 09.7.2007 ha previsto la competenza del Tribunale di Salerno per le controversie derivanti dalla convenzione stessa, è altrettanto vero che la clausola stessa non qualifica in termini specificamente esclusivi la siffatta elezione. Sicchè, per
[2] costante giurisprudenza, ciò non esclude la possibilità di adire un diverso
Tribunale purchè dotato di competenza concorrente, il che è quanto accaduto nel caso di specie.
Del pari superabile è l'eccezione di prescrizione, trattandosi di crediti derivanti da rapporto di durata a prestazioni continuative, sicché la prescrizione comincia a decorrere non dalla singola prestazione ma dal termine del rapporto.
Tanto chiarito, venendo più propriamente al merito della controversia,
l'ingente somma portata dal decreto ingiuntivo n. 236/17 si compone di diverse poste di credito ed in particolare: a) canone relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2011-2014 (primo trimestre); b) costi aggiuntivi per attività extra non ricomprese nel canone e nei servizi base, denominati “conguagli”; c) interessi.
Non viene in rilievo la questione relativa al pagamento della quota consortile.
Ebbene, le contestazioni del opponente si concentrano Pt_1
specificamente sui chiesti ingenti conguagli a debito, sul presupposto della non debenza degli stessi, della illegittimità della relativa convenzione e comunque sull'assenza di prova delle prestazioni aggiuntive.
Quanto poi alle somme relative al corrispettivo, per così dire, “ordinario”, il eccepisce ancora il parziale pagamento di quanto richiesto. Pt_1
Fatta questa necessaria premessa, bisogna innanzitutto evidenziare che, per come ben ricostruito dal CTU, il ha prodotto in Parte_1
giudizio mandati di pagamento per complessivi euro 1.721.402,78. Detta somma è stata riconosciuta dalla difesa del opposto. Tuttavia CP_1
quest'ultimo ne imputa il pagamento alla fatture relative ai conguagli che, come già rilevato, sono quelle oggetto della più ferma opposizione ad opera della parte attrice. Detta imputazione non può essere condivisa in ragione della semplice considerazione per cui i mandati di pagamento riconosciuti dall'opposto, recano la specifica indicazione delle fatture oggetto di pagamento, tra le quali non sono affatto ricomprese quelle per “conguagli”.
[3] Pertanto, la somma di euro 1.721.402,78, comprovata dai mandati di pagamento in atti, dovrà essere riconosciuta sì come ritualmente versata a saldo delle fatture ivi specificate.
Con riferimento poi alle fatture inerenti il “conguaglio” (per la cui analitica individuazione ed elencazione si rimanda all'elaborato peritale pagg. 9-15) il ha eccepito la mancata prova dell'effettivo Parte_1
espletamento della prestazione.
Ebbene, giova a questo punto ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Di conseguenza, è in capo all'opposto – attore in senso sostanziale – fornire la prova del proprio credito sia nell'an che nel quantum.
Contrariamente, grava sull'opponente – convenuto sostanziale – dare prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso di specie dunque, l'opponente ha negato il fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere in monitorio, negando, in sostanza, che il abbia effettivamente svolto le attività il cui corrispettivo è portato CP_1
dalle richiamate fatture.
Nel giudizio di opposizione tornano, quindi, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pare opportuno a questo punto specificare che, in accordo con quanto previsto nella convenzione del 09.07.2007, i Comuni consorziati avrebbero dovuto versare all'Ente a titolo di corrispettivo per l'attività svolta un
“canone” omnicomprensivo, a fronte del quale poi, maggiori spese che dovessero essere stata sopportate dal in ciascun esercizio, CP_1
[4] sarebbero state separatamente fatturate previo rispetto del procedimento ivi specificato.
Pertanto, allorquando si discorre delle fatture inerenti ai “conguagli”, si fa riferimento appunto a pretese attività ulteriori compiute dal . CP_1
Ora, parte opposta ha prodotto in giudizio, oltre alle fatture, anche buste paga dei dipendenti.
Nel caso di specie le fatture allegate non possono, per se sole considerate, assurgere ad idoneo mezzo di prova, attesa la loro natura di atto a formazione unilaterale da parte del soggetto che intende avvalersene (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011 “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
Né possono considerarsi idonea prova le buste paga o eventuali prospetti di spesa, in quanto anch'essi di mera formazione unilaterale.
Pertanto, in disparte dei profili relativi alla eccepita nullità della clausola e del rispetto del procedimento contabile, è assorbente la questione, pur ritualmente fatta valere, dell'assenza di prova ed invero anche di specifica allegazione, delle attività ulteriori di cui il chiede il pagamento. CP_1
Di conseguenza, attesa la genericità delle richieste di prova orale disattese in fase istruttoria, la pretesa creditoria relativa ai conguagli non potrà trovare accoglimento per l'importo complessivo di euro 703.134,31.
Va invece riconosciuta la pretesa creditoria relativa ai canoni e fatturazione ordinaria, non avendo il efficacemente Parte_1
disconosciuto l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del
, provvedendo peraltro al pagamento di parte di siffatto credito. CP_1
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo n. 236/17 e condanna del al Parte_1
pagamento del minor importo di euro 1.055.746,87, il tutto oltre interessi
[5] come per legge in favore del
[...]
. Controparte_1
Spese di lite, comprese quelle di CTU, interamente compensate attesa la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n.
236/17;
- Condanna parte opposta al pagamento in favore della controparte della somma di euro 1.055.746,87, oltre interessi come per legge;
- Compensa le spese di lite tra le parti, comprese quelle di CTU.
Così deciso in Nocera Inferiore il 16.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
[6]