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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1473/2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 28.2.2023
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, Parte_1 C.F._1 difesa e domiciliata dall'avv.to Maria Biancareddu del Foro di Udine, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc ), rappresentato, difeso CP_1 C.F._2
e domiciliato dall'avv.to Emanuele Sergo del Foro di Trieste come da mandato unito alla comparsa di costituzione e di risposta.
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. pagina 1 di 6 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
A parziale modifica del decreto del Tribunale di Udine di data 21.5.2020 –
RG N. 769/2020 le parti rassegnano le seguenti conclusioni:
1. Fermo l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi genitori, disporsi che essi siano collocati in modo paritetico presso entrambi i genitori a settimane alterne con cambio della responsabilità genitoriale la domenica sera nei periodi scolastici e il lunedì mattina alle ore
10.30 nei periodi non scolastici, con la precisazione che nei periodi scolastici il genitore che ha con sé i ragazzi li accompagna presso il domicilio dell'altro genitore entro le ore 20.30 con la cena consumata. Disporsi che, ferma l'alternanza settimanale, la festività del Natale, nella giornata del 25 dicembre e del Capodanno, nella giornata del 31 dicembre comprensivi di pernotto, siano trascorsi uno con un genitore e uno con l'altro e alternati negli anni così la Pasqua e la PA (comprensivi di pernotto e con orario di scambio della genitorialità al mattino alle ore 10.30). Disporsi che durante le vacanze estive i minori possano trascorrere anche due settimane consecutive con ciascun genitore, prevedendo che essi comunichino il periodo richiesto entro il 31 maggio di ogni anno. Disporsi che eventuali ponti scolastici siano gestiti nell'ambito della ordinaria calendarizzazione, salvo diversi accordi tra i genitori concordati con congruo anticipo. Disporsi che il giorno del compleanno dei figli (12 luglio), comprensivo di pernotto sia trascorso ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
2. Darsi atto dell'impegno del padre e della madre a consentire che i figli minori, o uno solo di essi, vengano riaccompagnati presso la madre e/o il padre ogniqualvolta i ragazzi ne facciano richiesta o, comunque, a consentire alla madre e/o al padre, nel caso in cui i ragazzi o uno solo di essi lo richiedano, di recarsi a prenderli, e ciò anche quando i minori sono con i nonni. Entrambi i genitori, al fine di mantenere uno spirito collaborativo, si rendono disponibili a tenere presso di sé i figli minori pagina 2 di 6 qualora il genitore che ha il turno di permanenza presso di sé non possa occuparsi di entrambi o uno di essi.
3. Disporre che le spese straordinarie necessarie per i figli, così come determinate dal Protocollo dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia sez. di
Udine, cui i genitori si riportano, saranno a carico dei genitori al 50%.
4. L'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito dai genitori al 50%.
5. Spese, diritti, onorari, CNA ed IVA compensati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 27.2.2023 -depositato il 28.2.2024-, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1 decreto del medesimo Tribunale di data 21.5.2020 (R.G. n. 769/2020 -
CRON. 2149/2020) ed avente ad oggetto le condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e Per_2 Per_3
entrambi nati il 12.7.2012 da una relazione more uxorio con il
[...] sig. BORDINI. CP_1
A fondamento della propria domanda, la ricorreva lamentava una situazione di malessere psicologico ed emotivo fonte di stress e tensione in capo ai figli minori in occasione delle visite al padre, deducendo che detta condizione di difficoltà dei figli era originata dai metodi educativi dell'ex compagno, improntati a suo dire all'intimidazione, al suo atteggiamento di ipercontrollo e onnipresenza, oltre che da comportamenti delegittimanti e ingiuriosi tenuti nei confronti della stessa. Per tale motivo, chiedeva in via preliminare ed urgente CTU psicologica diretta ad approfondire le cause di detto asserito malessere in capo ai figli, nonché la verifica e l'indicazione delle migliori condizioni di affidamento e di visita degli stessi, oltre all'accertamento delle capacità genitoriali del padre, con previsione per quest'ultimo di un percorso a sostegno della genitorialità.
Nel merito concludeva chiedendo una riduzione dei tempi delle visite paterne sulla base delle risultanze dalla disponenda CTU psicologica sui figli e sulla capacità genitoriale dell'ex compagno. In conseguenza di un tanto, pagina 3 di 6 chiedeva, inoltre, la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rimettendosi al Tribunale per la determinazione del suo ammontare, con la ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 10.5.2023 si costituiva in giudizio il sig. contestando integralmente quanto CP_1 dedotto dalla propria ex compagna e chiedendo, a sua volta, la parziale modifica del decreto del Tribunale di Udine sopra richiamato.
Il resistente si rendeva disponibile a sottoporsi a verifica della sua capacità genitoriale, insistendo che a tale indagine fosse sottoposta anche controparte. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande formulate dalla sig.ra , chiedendo al contempo la modifica del decreto del Pt_1
Tribunale di UDINE del 20.5.2020 nella parte relativa alle modalità di esercizio del suo diritto di visita dei figli minori e al loro mantenimento.
Dato atto che questo Collegio ha provveduto, con separata ordinanza di data 10.08.2023, a dirimere l'ulteriore questione posta dalle parti ed avente ad oggetto la scelta della scuola presso la quale iscrivere i figli minori e dopo la frequentazione da parte degli stessi della Per_2 Per_1 scuola primaria, con ordinanza del 26.6.2023 veniva disposta successiva
CTU psicologica finalizzata alla verifica della effettiva capacità genitoriale delle parti, nonché delle condizioni psicofisiche dei minori.
All'esito, il Giudice delegato invitava le parti ad adottare il piano genitoriale proposto dalla CTU nel suo elaborato peritale rinviando il processo ad altra udienza per la verifica. All'udienza del 10.2.2024 le parti depositavano foglio di conclusioni congiunte, come sopra riprodotte.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
a parziale modifica del proprio decreto di data 21.5.2020 (R.G. n. 769/2020
- CRON. 2149/2020), pagina 4 di 6 ▪ OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti e dispone che l'affidamento e il mantenimento dei figli e siano così Per_2 Persona_3 disciplinati:
1. fermo l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi genitori, essi saranno collocati in modo paritetico presso entrambi i genitori a settimane alterne con cambio della responsabilità genitoriale la domenica sera nei periodi scolastici e il lunedì mattina alle ore 10.30 nei periodi non scolastici, con la precisazione che nei periodi scolastici il genitore che ha con sé i ragazzi li accompagnerà presso il domicilio dell'altro genitore entro le ore 20.30 con la cena consumata.
Ferma l'alternanza settimanale, la festività del Natale, nella giornata del
25 dicembre e del Capodanno, nella giornata del 31 dicembre comprensivi di pernotto, saranno trascorsi uno con un genitore e uno con l'altro e alternati negli anni così la Pasqua e la PA (comprensivi di pernotto e con orario di scambio della genitorialità al mattino alle ore 10.30).
Durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere anche due settimane consecutive con ciascun genitore, con la previsione che essi comunichino il periodo richiesto entro il 31 maggio di ogni anno. Eventuali ponti scolastici saranno gestiti nell'ambito della ordinaria calendarizzazione, salvo diversi accordi tra i genitori concordati con congruo anticipo. Il giorno del compleanno dei figli (12 luglio), comprensivo di pernotto, sarà trascorso ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
2. Si dà atto dell'impegno del padre e della madre a consentire che i figli minori, o uno solo di essi, vengano riaccompagnati presso la madre e/o il padre ogniqualvolta i ragazzi ne facciano richiesta o, comunque, a consentire alla madre e/o al padre, nel caso in cui i ragazzi o uno solo di essi lo richiedano, di recarsi a prenderli, e ciò anche quando i minori sono con i nonni. Entrambi i genitori, al fine di mantenere uno spirito collaborativo, si rendono disponibili a tenere presso di sé i figli minori qualora il genitore che ha il turno di permanenza presso di sé non possa pagina 5 di 6 occuparsi di entrambi o uno di essi.
3. Le spese straordinarie necessarie per i figli, così come determinate dal
Protocollo dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia sez. di Udine, cui i genitori si riportano, sono a carico dei genitori al 50%.
4. L'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito dai genitori al 50%.
▪ COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 3.2.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1473/2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 28.2.2023
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, Parte_1 C.F._1 difesa e domiciliata dall'avv.to Maria Biancareddu del Foro di Udine, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc ), rappresentato, difeso CP_1 C.F._2
e domiciliato dall'avv.to Emanuele Sergo del Foro di Trieste come da mandato unito alla comparsa di costituzione e di risposta.
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. pagina 1 di 6 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
A parziale modifica del decreto del Tribunale di Udine di data 21.5.2020 –
RG N. 769/2020 le parti rassegnano le seguenti conclusioni:
1. Fermo l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi genitori, disporsi che essi siano collocati in modo paritetico presso entrambi i genitori a settimane alterne con cambio della responsabilità genitoriale la domenica sera nei periodi scolastici e il lunedì mattina alle ore
10.30 nei periodi non scolastici, con la precisazione che nei periodi scolastici il genitore che ha con sé i ragazzi li accompagna presso il domicilio dell'altro genitore entro le ore 20.30 con la cena consumata. Disporsi che, ferma l'alternanza settimanale, la festività del Natale, nella giornata del 25 dicembre e del Capodanno, nella giornata del 31 dicembre comprensivi di pernotto, siano trascorsi uno con un genitore e uno con l'altro e alternati negli anni così la Pasqua e la PA (comprensivi di pernotto e con orario di scambio della genitorialità al mattino alle ore 10.30). Disporsi che durante le vacanze estive i minori possano trascorrere anche due settimane consecutive con ciascun genitore, prevedendo che essi comunichino il periodo richiesto entro il 31 maggio di ogni anno. Disporsi che eventuali ponti scolastici siano gestiti nell'ambito della ordinaria calendarizzazione, salvo diversi accordi tra i genitori concordati con congruo anticipo. Disporsi che il giorno del compleanno dei figli (12 luglio), comprensivo di pernotto sia trascorso ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
2. Darsi atto dell'impegno del padre e della madre a consentire che i figli minori, o uno solo di essi, vengano riaccompagnati presso la madre e/o il padre ogniqualvolta i ragazzi ne facciano richiesta o, comunque, a consentire alla madre e/o al padre, nel caso in cui i ragazzi o uno solo di essi lo richiedano, di recarsi a prenderli, e ciò anche quando i minori sono con i nonni. Entrambi i genitori, al fine di mantenere uno spirito collaborativo, si rendono disponibili a tenere presso di sé i figli minori pagina 2 di 6 qualora il genitore che ha il turno di permanenza presso di sé non possa occuparsi di entrambi o uno di essi.
3. Disporre che le spese straordinarie necessarie per i figli, così come determinate dal Protocollo dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia sez. di
Udine, cui i genitori si riportano, saranno a carico dei genitori al 50%.
4. L'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito dai genitori al 50%.
5. Spese, diritti, onorari, CNA ed IVA compensati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 27.2.2023 -depositato il 28.2.2024-, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1 decreto del medesimo Tribunale di data 21.5.2020 (R.G. n. 769/2020 -
CRON. 2149/2020) ed avente ad oggetto le condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e Per_2 Per_3
entrambi nati il 12.7.2012 da una relazione more uxorio con il
[...] sig. BORDINI. CP_1
A fondamento della propria domanda, la ricorreva lamentava una situazione di malessere psicologico ed emotivo fonte di stress e tensione in capo ai figli minori in occasione delle visite al padre, deducendo che detta condizione di difficoltà dei figli era originata dai metodi educativi dell'ex compagno, improntati a suo dire all'intimidazione, al suo atteggiamento di ipercontrollo e onnipresenza, oltre che da comportamenti delegittimanti e ingiuriosi tenuti nei confronti della stessa. Per tale motivo, chiedeva in via preliminare ed urgente CTU psicologica diretta ad approfondire le cause di detto asserito malessere in capo ai figli, nonché la verifica e l'indicazione delle migliori condizioni di affidamento e di visita degli stessi, oltre all'accertamento delle capacità genitoriali del padre, con previsione per quest'ultimo di un percorso a sostegno della genitorialità.
Nel merito concludeva chiedendo una riduzione dei tempi delle visite paterne sulla base delle risultanze dalla disponenda CTU psicologica sui figli e sulla capacità genitoriale dell'ex compagno. In conseguenza di un tanto, pagina 3 di 6 chiedeva, inoltre, la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rimettendosi al Tribunale per la determinazione del suo ammontare, con la ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 10.5.2023 si costituiva in giudizio il sig. contestando integralmente quanto CP_1 dedotto dalla propria ex compagna e chiedendo, a sua volta, la parziale modifica del decreto del Tribunale di Udine sopra richiamato.
Il resistente si rendeva disponibile a sottoporsi a verifica della sua capacità genitoriale, insistendo che a tale indagine fosse sottoposta anche controparte. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande formulate dalla sig.ra , chiedendo al contempo la modifica del decreto del Pt_1
Tribunale di UDINE del 20.5.2020 nella parte relativa alle modalità di esercizio del suo diritto di visita dei figli minori e al loro mantenimento.
Dato atto che questo Collegio ha provveduto, con separata ordinanza di data 10.08.2023, a dirimere l'ulteriore questione posta dalle parti ed avente ad oggetto la scelta della scuola presso la quale iscrivere i figli minori e dopo la frequentazione da parte degli stessi della Per_2 Per_1 scuola primaria, con ordinanza del 26.6.2023 veniva disposta successiva
CTU psicologica finalizzata alla verifica della effettiva capacità genitoriale delle parti, nonché delle condizioni psicofisiche dei minori.
All'esito, il Giudice delegato invitava le parti ad adottare il piano genitoriale proposto dalla CTU nel suo elaborato peritale rinviando il processo ad altra udienza per la verifica. All'udienza del 10.2.2024 le parti depositavano foglio di conclusioni congiunte, come sopra riprodotte.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
a parziale modifica del proprio decreto di data 21.5.2020 (R.G. n. 769/2020
- CRON. 2149/2020), pagina 4 di 6 ▪ OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti e dispone che l'affidamento e il mantenimento dei figli e siano così Per_2 Persona_3 disciplinati:
1. fermo l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi genitori, essi saranno collocati in modo paritetico presso entrambi i genitori a settimane alterne con cambio della responsabilità genitoriale la domenica sera nei periodi scolastici e il lunedì mattina alle ore 10.30 nei periodi non scolastici, con la precisazione che nei periodi scolastici il genitore che ha con sé i ragazzi li accompagnerà presso il domicilio dell'altro genitore entro le ore 20.30 con la cena consumata.
Ferma l'alternanza settimanale, la festività del Natale, nella giornata del
25 dicembre e del Capodanno, nella giornata del 31 dicembre comprensivi di pernotto, saranno trascorsi uno con un genitore e uno con l'altro e alternati negli anni così la Pasqua e la PA (comprensivi di pernotto e con orario di scambio della genitorialità al mattino alle ore 10.30).
Durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere anche due settimane consecutive con ciascun genitore, con la previsione che essi comunichino il periodo richiesto entro il 31 maggio di ogni anno. Eventuali ponti scolastici saranno gestiti nell'ambito della ordinaria calendarizzazione, salvo diversi accordi tra i genitori concordati con congruo anticipo. Il giorno del compleanno dei figli (12 luglio), comprensivo di pernotto, sarà trascorso ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
2. Si dà atto dell'impegno del padre e della madre a consentire che i figli minori, o uno solo di essi, vengano riaccompagnati presso la madre e/o il padre ogniqualvolta i ragazzi ne facciano richiesta o, comunque, a consentire alla madre e/o al padre, nel caso in cui i ragazzi o uno solo di essi lo richiedano, di recarsi a prenderli, e ciò anche quando i minori sono con i nonni. Entrambi i genitori, al fine di mantenere uno spirito collaborativo, si rendono disponibili a tenere presso di sé i figli minori qualora il genitore che ha il turno di permanenza presso di sé non possa pagina 5 di 6 occuparsi di entrambi o uno di essi.
3. Le spese straordinarie necessarie per i figli, così come determinate dal
Protocollo dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia sez. di Udine, cui i genitori si riportano, sono a carico dei genitori al 50%.
4. L'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito dai genitori al 50%.
▪ COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 3.2.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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