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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/04/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica presentato da: (C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Cristina Sardu e MELE PI (C.F.: ) rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. Cesare Boschi con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Modifica delle statuizioni divorzili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. ricorso congiunto e note di trattazione scritta dell'udienza del
4.04.2024
*
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti (v. ricorso del 27.02.2024) non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore dei figli, vista la mancata opposizione del Pubblico Ministero a cui è stato trasmesso il ricorso, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P. Q. M.
pagina 1 di 3 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
in particolare
- valutato l'avverarsi delle condizioni indicate nel ricorso congiunto sub. 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
- rilevato che sono pertanto mutate le circostanze che avevano portato a quelle trascrizioni;
- visti gli atti di trascrizione con i quali sono state eseguite le ipoteche giudiziali (in base alla sentenza di separazione coniugale n. 328/2015 del Tribunale di RI) e pubblicata l'assegnazione della casa coniugale in RI, Via Abozzi n. 14/b (in base all'ordinanza presidenziale interinale del 22.5.2012);
- considerato che ha assunto l'obbligo di cancellare, entro tre giorni, le ipoteche Parte_1 giudiziali (trascritte a suo tempo a garanzia dell'assegno di mantenimento) su tutti i beni immobili intestati o co-intestati a ME PI, nonché la trascrizione del provvedimento di assegnazione della predetta casa coniugale;
- autorizza e dispone: la cancellazione dell'ipoteca giudiziale derivante da sentenza di separazione personale, atto giudiziario del Tribunale di RI, data 26/02/2015, numero di repertorio 328/2015,
a garanzia di un importo to-tale di € 400.000, eseguita a favore di (nata in [...] il Parte_1
27 marzo 1980, c.f. ) e
contro
ME PI (nato in [...] il 4 aprile C.F._1
1975, c.f. ) sui seguenti beni: C.F._2
A)-Unità negoziale n. 1, diritto di nuda proprietà, quota 1/2:
1)-immobile n. 1 catasto fabbricati: abitazione sita in RI, natura A/7, foglio 111, particella 472, subalterno 3;
2)-immobile n. 2 catasto fabbricati: abitazione sita in RI, natura A/3, foglio 111, particella 226, subalterno 2;
3)-immobile n. 3 catasto fabbricati: abitazione sita in RI, natura A/3, foglio 111, particella 12, subalterno 2;
4)-immobile n. 4 catasto terreni: terreno sito in RI, natura T, foglio 111, particella 10;
5)-immobile n. 5 catasto terreni: terreno sito in RI, natura T, foglio 111, particella 282;
6)-immobile n. 6 catasto terreni: terreno sito in RI, natura T, foglio 111, particella 9;
B)-Unità negoziale n. 2, diritto di proprietà, quota 1/2:
1)-immobile n. 1 catasto fabbricati: negozio sito in TO ES (SS), natura C/1, foglio 13, particella 751, subalterno 11;
C)-Unità negoziale n. 3, diritto di proprietà, quota 1/1:
pagina 2 di 3 1)-immobile n. 1 catasto fabbricati: abitazione sita in TO ES (SS), natura A/3, foglio 13, particella 300, subalterno 4;
- ordina la cancellazione della trascrizione dell'ipoteca giudiziale, eseguita presso l'Ufficio di
Conservatoria dei Registri Immobiliari di RI ( Servizio di Organizzazione_1
Pubblicità Immobiliare) con nota di trascrizione di cui al Registro Generale n. 12858, Registro
Particolare n. 1794, Presentazione n. 18 del 12/11/2015, con esonero da responsabilità del funzionario procedente;
- autorizza e dispone la cancellazione dell'assegnazione della casa coniugale in RI, Via Abozzi
n. 14/b, derivante da ordinanza presidenziale di assegnazione casa coniugale, atto giudiziario del
Tribunale di RI, data 22/05/2012, numero di repertorio 1370/2012, a garanzia del diritto di abitazione dell'immobile unitamente ai figli, eseguita a favore di (nata in [...] il Parte_1
27 marzo 1980, c.f. ) e
contro
ME PI (nato in [...] il 4 aprile C.F._1
1975, c.f. ) sui seguenti beni: CodiceFiscale_2
A)-Unità negoziale n. 1, diritto di abitazione, quota 1/1, in regime di separazione di beni:
1)-immobile n. 1 catasto fabbricati: abitazione sita in RI, natura A/7, foglio 108, particella
2455, subalterno 1;
2)-immobile n. 2 catasto fabbricati: autorimessa sita in RI, natura C/6, foglio 108, particella
2455, subalterno 2;
- ordina la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza presidenziale di assegnazione della casa coniugale, eseguita presso l'Ufficio di Conservatoria dei Registri Immobiliari di RI (
[...]
Servizio ) con nota di trascrizione di cui al Registro Organizzazione_1 Organizzazione_2
Generale n. 7700, Registro Particolare n. 5992, Presentazione n. 3 del 05/06/2012, con esonero da responsabilità del funzionario procedente.
- Nulla per le spese processuali.
Così deciso in RI oggi l'8.04.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
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