TRIB
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/03/2024, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 84/2024 R.G.A.C. avente per oggetto: Divorzio congiunto -Scioglimento del matrimonio e promossa congiuntamente da
, nato il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1
(SP)
c.f. Avv. ROMAGNOLI SABRINA C.F._1
E
, nata il [...] in [...] e residente in [...] CP_1
c.f. Avv. ROMAGNOLI SABRINA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 11.3.2024
1 sulle
CONCLUSIONI precisate dalle parti come da note scritte autorizzate depositate per l'udienza del 5 marzo 2024
“ CHIEDE
Che l'Ill.mo Tribunale della Spezia Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in OL (SP) in data 12.03.2022 regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del comune di OL (SP) con atto n. 2 parte
I ufficio 1 dell'anno 2022 alle seguenti condizioni
Condizioni
1) I coniugi danno atto di essere autonomamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
2) I coniugi dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo.
3) Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 15.1.2024, premettendo di aver contratto in data 12.3.2022 in OL (SP) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 2 parte I anno
2022), di non aver avuto figli, di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza n. 550/2023 del 24.7.2023 del Tribunale della
Spezia (passata in giudicato) e di non aver da allora ripreso alcuna forma di
2 comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota, sottoscritta dalle parti, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di cui al ricorso, precisando che le fonti di reddito sono rappresentate, quanto alla sig.ra CP_1
dallo svolgimento di lavoro subordinato con mansioni di aiuto cuoco e quanto al Sig. dallo svolgimento di lavoro subordinato quale operaio navale. Pt_1
In diritto, va preliminarmente affermata la competenza giurisdizionale e per territorio di questo Tribunale, essendo entrambi i coniugi residenti nel circondario, e l'applicabilità della legge italiana, implicitamente scelta d'accordo tra i coniugi con la proposizione del ricorso congiunto e comunque alla stregua dell'art. 8 Reg. UE 1259/2010.
Nel merito, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
PER TALI MOTIVI
3 Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1
, contratto il 12.3.2022 in OL (SP) (atto trascritto nei registri degli atti
[...]
di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 2 parte I anno 2022), omologando e provvedendo in conformità alle seguenti condizioni concordate:
“1) I coniugi danno atto di essere autonomamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
2) I coniugi dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo.
3) Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 14.3.2024
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
4