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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10705 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. DE SALVATORE DANIELA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.3.2024 la ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 (domanda del 23.9.2022) ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione;
contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico-legale di cui all'art. 1 L. 18/80; ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione CP_1
assistenziale, fin dalla domanda amministrativa.
Si è costituito l' contestando l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto. CP_1
1 La domanda è fondata.
Il nominato ctu Dott.ssa descritte le patologie di cui risulta affetta la Persona_1 ricorrente 89 enne (Decadimento senile. Grave deficit della deambulazione e dell'equilibrio in soggetto con cardiopatia ipertensiva con disfunzione diastolica di II° in III classe NYHA.
Ipertiroidismo da gozzo multinodulare trattato con terapia radiometabilica e in attuale terapia con L-tiroxina. Encefalopatia vascolare e deterioramento cognitivo di grado lieve.
Diverticolosi del colon. Bronchite cronica con sindrome restrittiva. Insufficienza renale cronica, MGUS, Anemia multifattoriale in trattamento farmacologico. IRC), ha accertato di una chiara condizione di non autosufficienza anche sotto il profilo deambulatorio. Evidenzia al riguardo il CTU che la deambulazione è gravemente compromessa, ed “appare possibile con doppio appoggio, a piccoli passi con andatura strisciante, base allargata e supervisione.
Grave rischio di caduta, impossibilità a fare le scale - lo stesso sanitario in data 04.04.2023 per “grave deficit della deambulazione. Prescriveva deambulatore con due ruote e due puntali…”..”
Quanto alla decorrenza il CTU, ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali, è possibile far risalire tale riconoscimento a far data dal mese di febbraio 2023, considerata la visita fisiatrica del 30.03.2023 e la natura ingravescente della patologia,
Le conclusioni di invalidità cui giunge il C.T.U., non contestate dall'ente previdenziale, risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono condividersi.
Deve pertanto dichiararsi la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. 18/80 a decorre dal febbraio 2023 .
Tenuto conto della sussistenza dei requisiti medico-legali da epoca successiva alla visita medica disposta dalla commissione medica, le spese di lite della fase sommaria si compensano integralmente fra le parti.
Le spese di lite della presente fase di opposizione, tenuto conto dell'accertata decorrenza anteriore alla CTU eseguita nella fase sommaria, si pongono invece a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e CP_1
delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, stante la semplicità della causa assistenziale.
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell e CP_1
vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto, in atti.
2
P.Q.M.
1) Sussistono i requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. 18/80 con decorrenza da febbraio
2023;;
2) compensa le spese di lite della fase sommaria;
3) condanna l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite della presente CP_1
fase di opposizione, liquidata in Euro 2.696,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da CP_1
separato decreto
Roma 17.2.2025
Il giudice F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10705 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. DE SALVATORE DANIELA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.3.2024 la ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 (domanda del 23.9.2022) ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione;
contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico-legale di cui all'art. 1 L. 18/80; ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione CP_1
assistenziale, fin dalla domanda amministrativa.
Si è costituito l' contestando l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto. CP_1
1 La domanda è fondata.
Il nominato ctu Dott.ssa descritte le patologie di cui risulta affetta la Persona_1 ricorrente 89 enne (Decadimento senile. Grave deficit della deambulazione e dell'equilibrio in soggetto con cardiopatia ipertensiva con disfunzione diastolica di II° in III classe NYHA.
Ipertiroidismo da gozzo multinodulare trattato con terapia radiometabilica e in attuale terapia con L-tiroxina. Encefalopatia vascolare e deterioramento cognitivo di grado lieve.
Diverticolosi del colon. Bronchite cronica con sindrome restrittiva. Insufficienza renale cronica, MGUS, Anemia multifattoriale in trattamento farmacologico. IRC), ha accertato di una chiara condizione di non autosufficienza anche sotto il profilo deambulatorio. Evidenzia al riguardo il CTU che la deambulazione è gravemente compromessa, ed “appare possibile con doppio appoggio, a piccoli passi con andatura strisciante, base allargata e supervisione.
Grave rischio di caduta, impossibilità a fare le scale - lo stesso sanitario in data 04.04.2023 per “grave deficit della deambulazione. Prescriveva deambulatore con due ruote e due puntali…”..”
Quanto alla decorrenza il CTU, ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali, è possibile far risalire tale riconoscimento a far data dal mese di febbraio 2023, considerata la visita fisiatrica del 30.03.2023 e la natura ingravescente della patologia,
Le conclusioni di invalidità cui giunge il C.T.U., non contestate dall'ente previdenziale, risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono condividersi.
Deve pertanto dichiararsi la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. 18/80 a decorre dal febbraio 2023 .
Tenuto conto della sussistenza dei requisiti medico-legali da epoca successiva alla visita medica disposta dalla commissione medica, le spese di lite della fase sommaria si compensano integralmente fra le parti.
Le spese di lite della presente fase di opposizione, tenuto conto dell'accertata decorrenza anteriore alla CTU eseguita nella fase sommaria, si pongono invece a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e CP_1
delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, stante la semplicità della causa assistenziale.
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell e CP_1
vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto, in atti.
2
P.Q.M.
1) Sussistono i requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. 18/80 con decorrenza da febbraio
2023;;
2) compensa le spese di lite della fase sommaria;
3) condanna l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite della presente CP_1
fase di opposizione, liquidata in Euro 2.696,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da CP_1
separato decreto
Roma 17.2.2025
Il giudice F. R. Pucci
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