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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 910/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2225/2024 del Tribunale di Genova pubblicata in data 1/08/2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Andrea Argenta per Parte 1 '
APPELLANTE mandato in atti contro
Controparte 2
[...] Controparte 1
Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Gaetana Elisabetta Paterna, dall'avv. Stefano
OL e dall'avv. Andrea Facco per mandato in atti APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: "Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed a riforma integrale del provvedimento impugnato: Parte 1 quale1) Accertare e dichiarare il diritto del signor cessionario del credito risarcitorio sopra dedotto, a ricevere il pagamento del risarcimento accertato e dichiarato in favore di dalla Sentenza CP 4
della Corte di Appello di Genova nr. 113/2016 del 6 ottobre 2015 (RG nr.
1068/2010) nonché precedenti provvedimenti sopra indicati, pari a complessivi
Euro 176.816,34 in linea capitale, oltre accessori dal dovuto al saldo, oltre ad interessi ex art. 1284 comma iv c.c., oltre a rivalutazione, o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta dal Giudice III.mo;
2) Conseguentemente condannare la coassicuratrice Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor
[...]
l'importo in linea capitale di Euro 48.624,49, oltre accessori Parte 1
dal dovuto al saldo, oltre ad interessi legali e moratori anche ex art. 1284 comma IV c.c., oltre a rivalutazione, o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta dal Giudice III.mo;
3) Conseguentemente condannare la coassicuratrice Controparte 2 in Parte 1persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor
[...] l'importo in linea capitale di Euro 26.522,45, oltre accessori dal dovuto al saldo, oltre ad interessi legali e moratori anche ex art. 1284 comma iv c.c., oltre
a rivalutazione, o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta dal Giudice
III.mo;
4) Conseguentemente condannare la coassicuratrice
[...]
in persona Parte 2
del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Parte 1
l'importo in linea capitale di Euro 35.363,26, oltre accessori dal dovuto al saldo, oltre ad interessi legali e moratori anche ex art. 1284 comma iv c.c., oltre a rivalutazione, o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta dal Giudice III.mo;
5) Condannare le convenute ad un risarcimento equitativamente determinato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
6) Con vittoria delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre contributo forfetario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre alle spese della procedura di mediazione indicata in atti".
per parte appellata: "Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e confermare la sentenza n. 2225/2024 resa dal Tribunale di Genova in data 1
agosto 2024 e, per l'effetto, respingere le domande tutte spiegate dal signor residente come in atti, nel presente giudizio nei confronti Parte 1 '
delle Controparte 1 Controparte_2 e [...]
Controparte_3
[...] per carenza di legittimazione attiva dell'odierno appellante ed intervenuta prescrizione del diritto all'indennità assicurativa nella misura delle rispettive quote di riparto da ciascuna delle predette Coassicuratrici sottoscritte. Vinti spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio."
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio Parte 3 esponeva quanto segue:
Parte 4 in qualità di contraente aveva stipulato con CP_5 e con altre compagnie coassicuratrici un contratto di assicurazione delle merci trasportate per conto terzi, precisamente a favore dei clienti, che erano i beneficiari dell'assicurazione. La polizza prevedeva il riparto del rischio tra le varie compagnie, che avevano partecipato alla stipulazione del contratto ed avevano nominato CP_5 quale mandataria con poteri di rappresentanza per tutto quanto riguardava la gestione dei sinistri e della polizza. CP 4 aveva stipulato con Pt 4 il contratto di trasporto di un macchinario da Genova in Messico. Durante il trasporto il macchinario aveva subito un sinistro che lo aveva seriamente danneggiato. CP 4 che era coperta dall'assicurazione per tutti i danni derivanti dal trasporto, aveva denunciato il sinistro a CP_5 In assenza di accordo delle parti, aveva promosso un giudizio contro Pt 4 e CP_5 per la quantificazione del danno ed il pagamento dell'indennizzo, concluso con sentenza della Corte di Appello di Genova, passata in giudicato, che aveva condannato CP_5 al pagamento del 37% del danno. Ciò premesso, l'attore, che dichiarava di agire in giudizio quale cessionario del credito da parte di CP 4 chiedeva la condanna delle coassicuratrici al pagamento della quota residua del danno. Le convenute, costituendosi congiuntamente in giudizio, eccepivano
-
ciascuna per la quota di sua spettanza – la prescrizione del credito. Il Tribunale,
-
accogliendo l'eccezione di prescrizione, respingeva la domanda dell'attore.
, agendo in giudizio quale cessionario del credito da parte di Parte 1 Parte 3 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale eccepisce l'errore di motivazione e di interpretazione della polizza in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. Le Compagnia resistono all'impugnazione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire dell'attore e chiedendo nel merito la conferma della decisione del Tribunale. La
causa è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Preliminarmente la difesa delle appellate ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'appellante, per il fatto che l'atto di cessione del credito, non essendo mai stati notificato al debitore ceduto, non avrebbe data certa anteriore alla notifica dell'atto di appello. Pertanto, non vi sarebbe nemmeno la prova temporale certa del fatto che il Pt 1 fosse titolare del credito alla data di proposizione dell'appello. L'eccezione è infondata. La notifica della cessione del credito del Pt 1 alle appellate è avvenuta con la notifica dell'atto di appello, idonea a portare l'atto a conoscenza delle controparti ed a conferirgli data certa anteriore o coeva alla proposizione dell'appello. La legittimazione ad agire dell'appellante è dunque provata.
Nel merito il Tribunale, dato atto che nel contratto esiste la clausola di delega a favore di CP_5 ha affermato che la mandataria, legittimata a ricevere tutte le comunicazioni contrattuali, sarebbe legittimata ricevere anche la
comunicazione con cui l'assicurato denuncia il sinistro e chiede il pagamento dell'indennità, idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori. Tuttavia ha aggiunto il Tribunale la clausola di delega, salvo
- -
patto contrario, non conferisce al delegatario la rappresentanza processuale dei coassicurati: pertanto, ove non sia espressamente previsto dal contratto, i poteri conferiti dai coassicuratori al delegatario non si estendono alla loro rappresentanza processuale. Da ciò deriva che l'atto di citazione in giudizio della sola delegataria ha prodotto i suoi effetti – sostanziali e processuali - soltanto tra le parti del processo, non potendo incidere nella sfera giuridica di soggetti estranei a quel giudizio. Vale a dire che l'atto di citazione, introduttivo del giudizio promosso da CP 4 contro Pt 4 e CP_5 non ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti degli altri assicuratori, che non hanno partecipato a quel giudizio.
L'appellante censurando la sentenza del Tribunale osserva che nella prima fase, inerente alla trattazione e gestione del sinistro, le deleganti a sensi della polizza erano "tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla compagnia delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi”. Intanto, pareva corretto ritenere che limitatamente a quella fase CP_5 fosse abilitata a stare in giudizio anche per le deleganti. L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. Osserva in principio che in materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori quando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti (Cass., 01.07.2024, n.18048).
Nella fattispecie, certamente occorre distinguere tra effetti sostanziali ed effetti processuali della citazione. Intanto, anche a voler ammettere che la delegataria avesse il potere di ricevere tutte le comunicazioni di natura sostanziale inerenti alla polizza, quindi anche quelle atte ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, può dedursi che la notifica dell'atto di citazione a CP_5 - per i suoi effetti di natura sostanziale - abbia interrotto la prescrizione anche nei confronti dei suoi deleganti, siccome essa delegataria era abilitata a ricevere le comunicazioni sostanziali inerenti alla polizza. Non può ammettersi invece l'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo, siccome CP_5 se era abilitata a ricevere comunicazioni di natura sostanziale, non era abilitata invece a stare in giudizio per le deleganti.
Intanto, la durata del processo non poteva protrarre e rendere permanenti gli effetti dell'interruzione, come previsto dall'art. 2945 C.C., per tutta la durata del processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio.
Quindi l'effetto interruttivo della prescrizione, se v'è stato, è stato istantaneo e non permanente, come asserito erroneamente dalla difesa dell'appellante. Data dalla della notifica della citazione infatti è decorso e si è compiuto ai danni dell'assicurato un nuovo termine prescrizionale. Oltre all'effetto interruttivo della prescrizione, la difesa dell'appellante vuole attribuire al comportamento processuale di CP_5 gli effetti di un riconoscimento del debito, idoneo anche questo ad interrompere il corso del termine prescrizionale. Come ha osservato la difesa degli appellati, trattandosi di obbligazione parziaria, il riconoscimento del debito da parte di uno degli obbligati non è idoneo a produrre i suoi effetti nei confronti degli altri obbligati per le quote debito di loro spettanza. In ogni caso, sarebbe comunque un effetto interruttivo istantaneo, come quello dell'atto di citazione, inidoneo ad evitare l'estinzione del credito per effetto della maturazione di un nuovo termine di prescrizione.
Mentre respinge l'appello - intanto conferma la sentenza del Tribunale - liquida a carico dell'appellante i due terzi delle spese di causa in applicazione del principio di soccombenza. Compensa il residuo in considerazione del rigetto dell'eccezione preliminare.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare alle appellate i due terzi delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma
- detta frazione
-
complessiva di euro 3.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;
compensa il residuo.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 910/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2225/2024 del Tribunale di Genova pubblicata in data 1/08/2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Andrea Argenta per Parte 1 '
APPELLANTE mandato in atti contro
Controparte 2
[...] Controparte 1
Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Gaetana Elisabetta Paterna, dall'avv. Stefano
OL e dall'avv. Andrea Facco per mandato in atti APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: "Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed a riforma integrale del provvedimento impugnato: Parte 1 quale1) Accertare e dichiarare il diritto del signor cessionario del credito risarcitorio sopra dedotto, a ricevere il pagamento del risarcimento accertato e dichiarato in favore di dalla Sentenza CP 4
della Corte di Appello di Genova nr. 113/2016 del 6 ottobre 2015 (RG nr.
1068/2010) nonché precedenti provvedimenti sopra indicati, pari a complessivi
Euro 176.816,34 in linea capitale, oltre accessori dal dovuto al saldo, oltre ad interessi ex art. 1284 comma iv c.c., oltre a rivalutazione, o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta dal Giudice III.mo;
2) Conseguentemente condannare la coassicuratrice Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor
[...]
l'importo in linea capitale di Euro 48.624,49, oltre accessori Parte 1
dal dovuto al saldo, oltre ad interessi legali e moratori anche ex art. 1284 comma IV c.c., oltre a rivalutazione, o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta dal Giudice III.mo;
3) Conseguentemente condannare la coassicuratrice Controparte 2 in Parte 1persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor
[...] l'importo in linea capitale di Euro 26.522,45, oltre accessori dal dovuto al saldo, oltre ad interessi legali e moratori anche ex art. 1284 comma iv c.c., oltre
a rivalutazione, o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta dal Giudice
III.mo;
4) Conseguentemente condannare la coassicuratrice
[...]
in persona Parte 2
del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Parte 1
l'importo in linea capitale di Euro 35.363,26, oltre accessori dal dovuto al saldo, oltre ad interessi legali e moratori anche ex art. 1284 comma iv c.c., oltre a rivalutazione, o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta dal Giudice III.mo;
5) Condannare le convenute ad un risarcimento equitativamente determinato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
6) Con vittoria delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre contributo forfetario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre alle spese della procedura di mediazione indicata in atti".
per parte appellata: "Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e confermare la sentenza n. 2225/2024 resa dal Tribunale di Genova in data 1
agosto 2024 e, per l'effetto, respingere le domande tutte spiegate dal signor residente come in atti, nel presente giudizio nei confronti Parte 1 '
delle Controparte 1 Controparte_2 e [...]
Controparte_3
[...] per carenza di legittimazione attiva dell'odierno appellante ed intervenuta prescrizione del diritto all'indennità assicurativa nella misura delle rispettive quote di riparto da ciascuna delle predette Coassicuratrici sottoscritte. Vinti spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio."
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio Parte 3 esponeva quanto segue:
Parte 4 in qualità di contraente aveva stipulato con CP_5 e con altre compagnie coassicuratrici un contratto di assicurazione delle merci trasportate per conto terzi, precisamente a favore dei clienti, che erano i beneficiari dell'assicurazione. La polizza prevedeva il riparto del rischio tra le varie compagnie, che avevano partecipato alla stipulazione del contratto ed avevano nominato CP_5 quale mandataria con poteri di rappresentanza per tutto quanto riguardava la gestione dei sinistri e della polizza. CP 4 aveva stipulato con Pt 4 il contratto di trasporto di un macchinario da Genova in Messico. Durante il trasporto il macchinario aveva subito un sinistro che lo aveva seriamente danneggiato. CP 4 che era coperta dall'assicurazione per tutti i danni derivanti dal trasporto, aveva denunciato il sinistro a CP_5 In assenza di accordo delle parti, aveva promosso un giudizio contro Pt 4 e CP_5 per la quantificazione del danno ed il pagamento dell'indennizzo, concluso con sentenza della Corte di Appello di Genova, passata in giudicato, che aveva condannato CP_5 al pagamento del 37% del danno. Ciò premesso, l'attore, che dichiarava di agire in giudizio quale cessionario del credito da parte di CP 4 chiedeva la condanna delle coassicuratrici al pagamento della quota residua del danno. Le convenute, costituendosi congiuntamente in giudizio, eccepivano
-
ciascuna per la quota di sua spettanza – la prescrizione del credito. Il Tribunale,
-
accogliendo l'eccezione di prescrizione, respingeva la domanda dell'attore.
, agendo in giudizio quale cessionario del credito da parte di Parte 1 Parte 3 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale eccepisce l'errore di motivazione e di interpretazione della polizza in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. Le Compagnia resistono all'impugnazione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire dell'attore e chiedendo nel merito la conferma della decisione del Tribunale. La
causa è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Preliminarmente la difesa delle appellate ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'appellante, per il fatto che l'atto di cessione del credito, non essendo mai stati notificato al debitore ceduto, non avrebbe data certa anteriore alla notifica dell'atto di appello. Pertanto, non vi sarebbe nemmeno la prova temporale certa del fatto che il Pt 1 fosse titolare del credito alla data di proposizione dell'appello. L'eccezione è infondata. La notifica della cessione del credito del Pt 1 alle appellate è avvenuta con la notifica dell'atto di appello, idonea a portare l'atto a conoscenza delle controparti ed a conferirgli data certa anteriore o coeva alla proposizione dell'appello. La legittimazione ad agire dell'appellante è dunque provata.
Nel merito il Tribunale, dato atto che nel contratto esiste la clausola di delega a favore di CP_5 ha affermato che la mandataria, legittimata a ricevere tutte le comunicazioni contrattuali, sarebbe legittimata ricevere anche la
comunicazione con cui l'assicurato denuncia il sinistro e chiede il pagamento dell'indennità, idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori. Tuttavia ha aggiunto il Tribunale la clausola di delega, salvo
- -
patto contrario, non conferisce al delegatario la rappresentanza processuale dei coassicurati: pertanto, ove non sia espressamente previsto dal contratto, i poteri conferiti dai coassicuratori al delegatario non si estendono alla loro rappresentanza processuale. Da ciò deriva che l'atto di citazione in giudizio della sola delegataria ha prodotto i suoi effetti – sostanziali e processuali - soltanto tra le parti del processo, non potendo incidere nella sfera giuridica di soggetti estranei a quel giudizio. Vale a dire che l'atto di citazione, introduttivo del giudizio promosso da CP 4 contro Pt 4 e CP_5 non ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti degli altri assicuratori, che non hanno partecipato a quel giudizio.
L'appellante censurando la sentenza del Tribunale osserva che nella prima fase, inerente alla trattazione e gestione del sinistro, le deleganti a sensi della polizza erano "tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla compagnia delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi”. Intanto, pareva corretto ritenere che limitatamente a quella fase CP_5 fosse abilitata a stare in giudizio anche per le deleganti. L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. Osserva in principio che in materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori quando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti (Cass., 01.07.2024, n.18048).
Nella fattispecie, certamente occorre distinguere tra effetti sostanziali ed effetti processuali della citazione. Intanto, anche a voler ammettere che la delegataria avesse il potere di ricevere tutte le comunicazioni di natura sostanziale inerenti alla polizza, quindi anche quelle atte ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, può dedursi che la notifica dell'atto di citazione a CP_5 - per i suoi effetti di natura sostanziale - abbia interrotto la prescrizione anche nei confronti dei suoi deleganti, siccome essa delegataria era abilitata a ricevere le comunicazioni sostanziali inerenti alla polizza. Non può ammettersi invece l'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo, siccome CP_5 se era abilitata a ricevere comunicazioni di natura sostanziale, non era abilitata invece a stare in giudizio per le deleganti.
Intanto, la durata del processo non poteva protrarre e rendere permanenti gli effetti dell'interruzione, come previsto dall'art. 2945 C.C., per tutta la durata del processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio.
Quindi l'effetto interruttivo della prescrizione, se v'è stato, è stato istantaneo e non permanente, come asserito erroneamente dalla difesa dell'appellante. Data dalla della notifica della citazione infatti è decorso e si è compiuto ai danni dell'assicurato un nuovo termine prescrizionale. Oltre all'effetto interruttivo della prescrizione, la difesa dell'appellante vuole attribuire al comportamento processuale di CP_5 gli effetti di un riconoscimento del debito, idoneo anche questo ad interrompere il corso del termine prescrizionale. Come ha osservato la difesa degli appellati, trattandosi di obbligazione parziaria, il riconoscimento del debito da parte di uno degli obbligati non è idoneo a produrre i suoi effetti nei confronti degli altri obbligati per le quote debito di loro spettanza. In ogni caso, sarebbe comunque un effetto interruttivo istantaneo, come quello dell'atto di citazione, inidoneo ad evitare l'estinzione del credito per effetto della maturazione di un nuovo termine di prescrizione.
Mentre respinge l'appello - intanto conferma la sentenza del Tribunale - liquida a carico dell'appellante i due terzi delle spese di causa in applicazione del principio di soccombenza. Compensa il residuo in considerazione del rigetto dell'eccezione preliminare.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare alle appellate i due terzi delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma
- detta frazione
-
complessiva di euro 3.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;
compensa il residuo.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE