Sentenza 9 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2003, n. 10801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10801 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 657/2003 REPUBBLICA ITALIANA 1 080 1/03 IN NOME DE PO LA CORTE SU RE SEZIONE LAVORO oggetto LAVOROcomposta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PP IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 04305/2001 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Cron. 24286 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 18.03.2003 da NA VE FF MA rapp.ta e difesa dall'avv. Aldo Licci, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale per notar Sergio Del Verme in Calimera dell'11 giugno 1996, rep. N. 8031, in atti,
- ricorrente -
contro
I. N. P. S. 1 588 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Nicola Valente e Paolo Marchini, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato, - costituito solo con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 00277/2000 depositata il 07 febbraio 2000, R.G. n. 00380/1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 18 marzo 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella, Udito l'avv. Aldo Licci per NA FA AR;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00016/99 del 12 gennaio 1999 il Pretore di Lecce accoglieva la domanda proposta da FA AR NA contro l'I.N.P.S. Istituto Nazionale - della Previdenza Sociale (in appresso Inps) diretta al riconoscimento in suo favore del suo diritto alla perequazione automatica in quota fissa del pro rata italiano a far tempo del 1° gennaio 1976, e condannava l'Inps al pagamento delle differenze maturate fino al 30 aprile 1984 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975. Il Tribunale di Lecce accoglieva l'appello dell'Inps e, in riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda proposta dalla NA, e rigettava l'appello incidentale della stessa diretto al riconoscimento della protrazione del beneficio riconosciutole anche per il periodo successivo al 30 aprile 1984. 2 Osservava il Tribunale che "il diritto alle cd. quote fisse spetta solo in relazione ai trattamenti pensionistici a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, superiori al minimo, talché ingiustificata ed illegittima si appalesa l'estensione del beneficio a trattamenti non a carico del detto fondo". Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza NA FA AR affidandosi a due motivi di censura. L'Inps si è costituito depositando agli atti la sola procura speciale. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso NA FA AR denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in ordine all'art. 10 della legge n. 160 del 1975 applicabile alle pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti. Deduce che il Tribunale aveva omesso qualsiasi motivazione circa l'esclusione nella specie del diritto di essa ricorrente, atteso che risultava agli atti che la propria pensione apparteneva proprio al Fondo lavoratori dipendenti (sigla SO/S), in quanto di reversibilità dal marito con totalizzazione dei contributi versati sulla sua posizione lavorativa in Italia e all'estero, nonché la circostanza che la propria pensione era superiore al trattamento minimo fin dalla maturazione di essa. Con il secondo motivo di ricorso NA FA AR denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in ordine al "pagamento della prestazione sino al soddisfo”. Deduce la NA che il Tribunale aveva omesso ogni motivazione sull'appello incidentale con il quale era stata chiesta la illegittimità della estinzione del beneficio al 1° maggio 1984 per effetto della legge n. 730 del 1983, tenuto conto che l'abrogazione } 3 dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975 non comportava la perdita del beneficio già riconosciuto. Preliminare all'esame dei motivi di ricorso è il rilievo, esaminato e discusso in camera di consiglio il 02 aprile 2003 a seguito di riconvocazione del Collegio, che la procura speciale rilasciata da NA FA AR, anche con la specifica indicazione della impugnazione per cassazione come da postilla regolarmente approvata, risulta rilasciata in data 11 giugno 1996, rep. n. 8031, per atto dott. Sergio Del Verme, notaio in Calimera (Collegio notarile di Lecce). Orbene, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità è che “la specialeprocura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato” (fra le tante, e da ultime, Cass. 05 agosto 2000, n.10319, Cass. 22 agosto 2002, n. 12348, e con riferimento a procura rilasciata con atto notarile Cass. 24 novembre 1979, n. 06154, Cass. 14.02.1983, n. 01135). Nel caso di specie la sentenza impugnata n. 00277/2000 risulta emessa il 07 dicembre 1999 e depositata il 07 febbraio 2000, e cioè circa oltre tre anni dopo il rilascio della citata procura speciale. + Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;
non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in applicazione del principio di irripetibilità di cui al ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c...
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso, e non doversi provvedere La Corte in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il mar e il 02 aprile 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente девании: МВ PP RT LI Depositato in Cancelleria 9LUG. 2003 E ✓ oggi, R P U ✓ LI ח ו