Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/03/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA sezione civile
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.r.g. 15826/2024 e vertente tra gli Avvocati Antonio Rianna ed Isabella Maselli
Ricorrenti
e
, PA AR, ER AR e EN _1
AR
Resistenti contumaci
Avente ad oggetto: liquidazione compenso Avvocato.
Conclusioni: per i ricorrenti accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli Avvocati Antonio Rianna ed Isabella Maselli hanno chiesto la condanna di PA AR, ER _1
AR e EN AR al pagamento della somma di euro
3200,00 quale compenso maturato per l'attività svolta nei proc.
n.r.g. 10822/2019 e 20986/2020 promossi innanzi al giudice del lavoro e volti ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di . Persona_1
A sostegno della domanda hanno dedotto: di avere promosso nell'interessi di un ATP teso al riconoscimento Persona_1 dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento;
che il CTU aveva ritenuto che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento del beneficio;
che avevano promosso un giudizio per ottenere il beneficio;
che nelle more del giudizio era deceduta;
che il giudizio era stato Persona_1 proseguito dagli eredi della;
che la domanda era stata Per_1 accolta;
che i resistenti avevano riconosciuto l'obbligo di pagare la somma di euro 3200,00.
AR sono stati ritualmente evocati in giudizio(vedi ricorso notificato depositato il 30.10.2024)e non si sono costituiti.
Tutto ciò premesso, la domanda dei ricorrenti è fondata.
I documenti depositati unitamente al ricorso introduttivo dimostrano lo svolgimento da parte degli Avvocati Rianna e Maselli dell'attività difensiva in un procedimento di ATP ed in un successivo giudizio di merito prima in favore di e Persona_1 poi in favore dei suoi eredi.
I resistenti hanno riconosciuto il debito.
La misura del compenso richiesto e riconosciuto è conforme alle previsioni del D.M. 55/2024 come aggiornato dal D.M. 147/2022.
Consegue, che i resistenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 3200,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce di quanto prevede il D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 1000,01 ed euro
5200,00(valori minimi tenuto conto che il giudizio si è connotato per la sua semplicità ed ha avuto uno svolgimento rapido e senza istruttoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli Avvocati
Antonio Rianna ed Isabella Maselli nei confronti di _1
, PA AR, ER AR e EN AR,
[...] ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)dichiara la contumacia dei resistenti;
2)condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 3200,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva con interessi dal 10.9.2024 al saldo;
3)condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro
800,00 per compenso oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 30.3.2025. Il Giudice dott. Mauro Impresa