TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/12/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 676/2024 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 676
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1465/2023 (R.G. 5648/2023)
TRA
(C.F. ), nato l'[...] a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappresen-
tato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosaria Longobardi (C.F.
) - PEC presso il cui C.F._2 Email_1
studio, in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa Pal. Sigi, elettivamente domicilia.
-opponente-
1 E
(già ) (C.F. ) con sede in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
Venezia Mestre in via Terraglio n. 63, in persona del l.r.p.t. e per essa quale man-
dataria (C.F. ), con sede legale in Venezia Controparte_2 P.IVA_2
Mestre in via Terraglio n. 63, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enrica Maria Ghia, (C.F. – PEC C.F._3
ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Mi- Email_2
lano in via Filippo Corridoni n. 1,
-opposta -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva op- Parte_2
posizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato ed emesso da Questo
Tribunale in data 13.12.2023, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro €. 12.841,71 oltre interessi e spese della procedura.
Il credito azionato fondava sull'inadempimento da parte dell'ingiunto di due con-
tratti di finanziamento del 21.11.2011, di cui uno mediante apertura di linea di cre-
dito da utilizzarsi tramite carta, per la somma finanziata, rispettivamente di euro
30.000,00 e 1.600,00, da restituirsi mensilmente tramite rimborso di 120 rate men-
sile di importo pari ad euro 475,00, riguardo il primo rapporto e mediante rimborso di rate mensili pari ad euro 48,00 ciascuna, riguardo il secondo (cfr. doc. nn. 3 ed 7
fascicolo monitorio). I predetti contratti, originariamente stipulati con GO CA
s.p.a., secondo la prospettazione della opposta, sarebbero stati oggetto di due ces-
sioni in blocco - la prima da parte del creditore originario alla BC SOs s.p.a.
2 e la seconda da quest'ultima in favore di cessioni regolar- Controparte_1
mente comunicate al debitore ceduto a mezzo avviso pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale.
In particolare, l'opponente eccepiva:
I. la carenza di titolarità da parte dell'opposta ed il difetto di legittimazione sostan-
ziale ad agire per inesistenza e/o nullità delle asserite cessioni. Sul punto l'oppo-
nente lamentava l'assenza di prova in relazione alle operazioni di cessione e la non titolarità dei crediti azionati con il ricorso monitorio e, in ogni caso, che dalle asse-
rite cessioni, peraltro nulle poiché non sottoscritte, non sarebbe risultata la cessione dello specifico credito vantato nei suoi confronti;
II. la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di prova scritta. In merito al secondo motivo di opposizione, sosteneva Parte_1
che la documentazione prodotta in sede monitoria, riprodotta in sede contenziosa,
sarebbe stata inidonea a provare il credito attesa la non conformità degli estratti conto prodotti alle scritture contabili;
III. la prescrizione quinquennale del credito ingiunto;
IV. la nullità dei contratti di finanziamento per violazione degli artt. 1284, 1346 e
1418 c.c., nonché dell'art. 117 TUB per indeterminatezza del piano di rimborso del capitale e del tasso di interesse indicato in contratto. Rispetto a tale complesso mo-
tivo, l'opponente sosteneva che entrambi i contratti erano sforniti del piano di rim-
borso del capitale prestato con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse indicato in contratto, del regime di capitalizzazione degli interessi, nonché la man-
cata allegazione al contratto del piano di ammortamento;
V. La nullità delle clausole dei contratti in relazione all'addebito degli interessi e spese usurarie. I contratti dai quali originava l'asserito credito vantato dall'opposta,
3 applicavano, secondo la tesi dell'opponente, un tasso di interessi superiore al tasso soglia;
VI. la nullità delle clausole contrattuali per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.,
nonché degli artt. 33-36 del codice del consumo. A sostegno del motivo di opposi-
zione deduceva che, in sede di stipula dei contratti del 21.11.2011, alcuna clausola era stata spiegata e trattata ed al cliente consumatore veniva rilasciata unicamente,
copia del “modulo di richiesta” e non anche copia delle “condizioni generali” di contratto e delle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Le clau-
sole contenute nel contratto di prestito personale sarebbero state invalide, inefficaci e/o nulle atteso che avrebbero determinato un forte squilibrio in danno dell'oppo-
nente, con riferimento a quelle vessatorie di cui agli artt.: “1. Conclusione del con-
tratto e diritto di ripensamento”; “2. Obbligazioni del cliente e del coobbligato”; “3.
Variazioni del piano di ammortamento per i soli finanziamenti flessibili”; “4. Estin-
zione anticipata”; “7. Modifica unilaterale delle condizioni”; “9. Cessioni del con-
tratto/credito; “10 Mancato, inesatto o ritardato pagamento”; “11. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”; “12. Oneri e spese”.
In relazione, poi, al contratto di apertura di credito revolving, le clausole di natura vessatorie sarebbero state le seguenti: “1. Conclusione del contratto e diritto di ri-
pensamento”; “2. Utilizzo dell'importo totale del credito (“fido”)”; “3. Obbliga-
zioni del cliente e del coobbligato”; “6. Modalità di utilizzo della carta”; “8. Durata
dell'apertura di credito e validità della carta”; 9. “Comunicazioni periodiche infor-
mative”; 10. “Recesso e sospensione dell'utilizzo”; “12. Modifica unilaterale delle condizioni”; 13. “Pagamenti”; “14. Cessioni del contratto/Credito”; 15. Mancato,
inesatto o ritardato pagamento”; “16. Decadenza dal beneficio del termine e risolu-
zione del contratto”; “17. Oneri e spese”.
4 Il contenuto di tali articoli sarebbe stato in contrasto: a) con l'art. 33 comma 2 lett.
f) Codice del Consumo in quanto avrebbe imposto al consumatore, in caso di ina-
dempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente, di importo manife-
stamente eccessivo;
b) con la lett. l) dello stesso articolo, che prevedeva l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non aveva avuto la possibilità di co-
noscere prima della conclusione del contratto;
c) con l'art. 36, comma 2, lett. c) del citato codice che riteneva sempre nulle le clausole che, seppur oggetto di trattativa o di sottoscrizione, avrebbero comportato l'adesione del consumatore a clausole che non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Sulla scorta di tali motivi di opposizione concludeva per la revoca del decreto in-
giuntivo opposto ed il rigetto della domanda dell'opposta o, subordinatamente, per la rideterminazione dell'importo dovuto epurando le voci di credito non dovute sia per intervenuta prescrizione, sia per usurarietà dei tassi di interesse.
In data 19.04.2024 si costituiva per mezzo della manda- Controparte_1
taria, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo op-
posto.
L'opposta, a confutazione dei motivi di opposizione, deduceva di essere successore a titolo particolare del credito ingiunto in ragione di un'operazione di cessioni di credito in blocco e di aver osservato gli obblighi pubblicitari sia attraverso la pub-
blicazione dell'operazione di cessione in Gazzetta Ufficiale (art. 58 T.U.B), sia at-
traverso la comunicazione delle cessioni al debitore.
In relazione alla doglianza della mancata individuazione dello specifico credito,
poi, rilevava che lo stesso fosse individuabile sulla base dei criteri indicati nell'atto
5 di cessione e che, in ogni caso, al contratto di cessione era allegata la lista dei crediti ceduti tra i quali quello oggetto di causa.
In punto di prescrizione, rilevava che la stessa era stata validamente interrotta nel corso degli anni.
In relazione agli altri motivi di merito, in punto di differenza tra I.S.C. pattuito ed applicato, divieto di anatocismo, presunta applicazione di tassi usurari e prova del credito ingiunto, rilevava l'infondatezza delle doglianze dell'opponente poiché ge-
neriche, inoltre, l'assenza di vessatorietà delle clausole approvate, peraltro, per iscritto tramite la doppia sottoscrizione.
In corso di causa venivano depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., da entrambe le parti ed esperito senza esito positivo, il tentativo di mediazione obbli-
gatorio.
All'udienza del 08.02.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa ve-
niva rinviata all'udienza del 17.11.2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Si rileva anzitutto la procedibilità della domanda per essere stato esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. produzione opposta del
22.07.2024).
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sol-
levata dall'opponente in relazione alle intercorse cessioni del credito ingiunto.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, vantata in giudizio è, infatti,
un elemento costitutivo della domanda e spetta all'attore allegarla e provarla (cfr.
tra le altre Cass. SSUU n.2951/2016).
Con particolare riferimento al caso della cessione di rapporti giuridici in blocco,
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi della legge
6 130/1999, è consolidato l'orientamento secondo cui la società - cessionaria dei cre-
diti in blocco che intenda iniziare o costituirsi in giudizio in corso, di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, i documenti idonei a dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e se ciò
non avviene, la cessionaria è ritenuta soggetto non legittimato a stare in giudizio
(Cass 4116/2016 e Cass. 10518/2016).
Il Tribunale è quindi chiamato a verificare se la società opposta, attore in senso sostanziale, abbia fornito prova documentale, chiara, completa e tracciabile della propria legittimazione ad agire nel presente giudizio.
In particolare, bisogna preliminarmente verificare se sia avvenuta un'operazione di cessione crediti in blocco in suo favore e se questa abbia ricompreso anche ed esat-
tamente il credito per cui è causa.
Orbene, anche a voler ritenere provata, nell'ipotesi in esame, la sussistenza a monte di un valido contratto di finanziamento, di cui la ricorrente allega copia, il tema di fondo, nel caso che ci occupa e da cui non può prescindersi, è innanzitutto quello di comprendere se la società, abbia allegato documentazione idonea a comprovare tale titolo e che la presunta operazione di cessione abbia coinvolto anche e precisa-
mente il credito dalla stessa fatto valere in questa sede.
Al fine di dimostrare la vicenda traslativa del credito, sorto per effetto di due origi-
nari contratti di finanziamento, stipulati fra l'opponente e la GO s.p.a., la società
opposta ha allegato: i contratti di finanziamento (doc. 3 e 7 del fascicolo monitorio);
il contratto di cessione intervenuto tra GO CA s.p.a. in favore di
[...]
datato 23.06.2020; due documenti, privi di firma, denominati “2 allegati Parte_3
7 B GO E” (entrambi depositati con la seconda memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c.); stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 123 del 20.10.2018, asseritamente rela-
tiva alla prima cessione dei crediti tra GO CA ed BC SO (doc. 4 fasci-
colo monitorio); contratto di cessione tra GO CA ed essa opposta (doc. 5 fa-
scicolo monitorio) datato 13.12.2022; avviso di pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24.12.2022; documento oscurato e privo di firma de-
nominato “elenco crediti al contratto di cessione” (depositato al doc. 6 unitamente alla comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene il Tribunale che la documentazione allegata dalla società opposta non sia idonea a provare né la effettiva sussistenza di un contratto di cessione in suo favore da parte di BC SO, né tanto meno che quell'operazione, abbia ricompreso anche la specifica posizione creditoria di cui si discute.
Ed infatti, l'effettiva conclusione di un qualsivoglia contratto di cessione non esime la cessionaria, in presenza di specifiche contestazioni, di dimostrare che quel con-
tratto abbia avuto ad oggetto proprio il credito de quo che “deve essere certamente
oggetto di prova e, a tal fine, (…), di regola non può ritenersi sufficiente una mera
dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “noti-
ficazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale
notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individua-
bili in blocco” (sul punto, cfr., Cass. Civ., Sez. I, 5 giugno 2025, n. 15088).
Venendo alla fattispecie in esame ed analizzando singolarmente i documenti alle-
gati, si osserva che lo stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 123 del 20.10.2018, non appare riferibile alla prima cessione datata 23.06.2020 nella quale, peraltro e sulla scorta di quanto previsto nel relativo contratto di cessione pure prodotto in atti, i
8 crediti ceduti sarebbero individuati nell'allegato A) del contratto, documento non prodotto in atti. Manca dunque il passaggio originario in relazione al credito as-
sunto, poi ceduto all'opposta dalla prima cessionaria.
Il primo contratto di cessione, quand'anche volesse ritenersi idoneo ad assumere la valenza di (mero) indizio della cessione dei crediti da GO CA a BC SOs
s.p.a., non è comunque in grado di provare, neppure in modo indiziario, la cessione del credito per cui è causa, fino alla società opposta.
Va anche osservato che in merito alla valenza probatoria dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in riferimento alla seconda cessione, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale “In tema di cessione di crediti in
blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza
dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione
della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad
un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la ci-
tata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allor-
quando avvenuta su iniziativa della parte”(cfr., Cass. sentenza n. 3405 del 6 feb-
braio 2024).
Va rilevato, infatti, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte di Cassa-
zione, che “in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di
per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso
cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto,
il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione,
9 trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata” (ex mul-
tis, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790).
E tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto “quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di
un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti ban-
cari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla
banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'art. 58 T.U.B” (cfr., Cass. sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024; Cass. Sez III,
Ord. del 22 giugno 2023 n. 17944; Cass. Civ., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12739).
Pertanto, non si ritiene sufficiente la produzione, né tantomeno l'indicazione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, producendo come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto ma non certo quello di provare l'avvenuta cessione di quello specifico cre-
dito.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle comunicazioni di cessione del credito indirizzate al debitore, peraltro contestate dall'opponente, poi-
ché tali comunicazioni hanno valenza di mera dichiarazione di parte.
Ed infatti, come ha avuto modo di osservare sul punto la Suprema Corte di Cassa-
zione, “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della
cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo
contenuto”. Di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale così come,
analogamente, la comunicazione al debitore ceduto “se individua il contenuto del
contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. n. 22151 del
2019).
10 E lo stesso vale a dirsi con riguardo all'allegazione del contratto di finanziamento che, se attesta la circostanza che abbia assunto una posizione Parte_1
debitoria nei confronti dell'originario istituto finanziatore, non vale anche a dimo-
strare che, una volta subentrato nel diritto del (primo) creditore altro soggetto,
quest'ultimo abbia la legittimazione a far valere in giudizio la pretesa debitoria.
Più specificamente, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
AZ “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la spe-
ciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di
dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo for-
nendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n.
24798 del 2020; Cass. n. 4116 del 2016).
Va ancora evidenziato che, come chiarito in tre recenti e speculari pronunce della
Corte di AZ, riguardanti un caso di insinuazione al passivo, di una proce-
dura di liquidazione giudiziale, da parte di un asserito creditore cessionario, “la
semplice cessione in blocco di crediti non esonera certo il cessionario, a fronte di
una specifica contestazione della inclusione nel perimetro della cessione del cre-
dito, dalla prova che la singola posizione creditoria sia oggetto dell'atto disposi-
tivo, non essendo sufficiente la sola esistenza di un contratto di cessione in blocco”
(Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852).
In questa prospettiva, si comprende bene come la documentazione appena richia-
mata (contratto di finanziamento, comunicazione di cessione, estratto Gazzetta Uf-
ficiale), allegata dall'opposta, in sede monitoria, quand'anche volesse ritenersi ido-
nea a provare la sussistenza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti, non
11 appare comunque sufficiente a dimostrare che quell'operazione abbia riguardato anche ed esattamente il credito azionato.
Qualora, come nel caso in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del mede-
simo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto di credito.
L'opposizione va, pertanto, accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese e competenze di lite, in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e dedu-
zione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1465/2023 emesso da Questo Tribunale in data
13.12.2024 e pubblicato il 14.12.2023 (R.G. 5648/2023) per le ragioni di cui in motivazione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 13.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
12
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 676
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1465/2023 (R.G. 5648/2023)
TRA
(C.F. ), nato l'[...] a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappresen-
tato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosaria Longobardi (C.F.
) - PEC presso il cui C.F._2 Email_1
studio, in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa Pal. Sigi, elettivamente domicilia.
-opponente-
1 E
(già ) (C.F. ) con sede in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
Venezia Mestre in via Terraglio n. 63, in persona del l.r.p.t. e per essa quale man-
dataria (C.F. ), con sede legale in Venezia Controparte_2 P.IVA_2
Mestre in via Terraglio n. 63, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enrica Maria Ghia, (C.F. – PEC C.F._3
ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Mi- Email_2
lano in via Filippo Corridoni n. 1,
-opposta -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva op- Parte_2
posizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato ed emesso da Questo
Tribunale in data 13.12.2023, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro €. 12.841,71 oltre interessi e spese della procedura.
Il credito azionato fondava sull'inadempimento da parte dell'ingiunto di due con-
tratti di finanziamento del 21.11.2011, di cui uno mediante apertura di linea di cre-
dito da utilizzarsi tramite carta, per la somma finanziata, rispettivamente di euro
30.000,00 e 1.600,00, da restituirsi mensilmente tramite rimborso di 120 rate men-
sile di importo pari ad euro 475,00, riguardo il primo rapporto e mediante rimborso di rate mensili pari ad euro 48,00 ciascuna, riguardo il secondo (cfr. doc. nn. 3 ed 7
fascicolo monitorio). I predetti contratti, originariamente stipulati con GO CA
s.p.a., secondo la prospettazione della opposta, sarebbero stati oggetto di due ces-
sioni in blocco - la prima da parte del creditore originario alla BC SOs s.p.a.
2 e la seconda da quest'ultima in favore di cessioni regolar- Controparte_1
mente comunicate al debitore ceduto a mezzo avviso pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale.
In particolare, l'opponente eccepiva:
I. la carenza di titolarità da parte dell'opposta ed il difetto di legittimazione sostan-
ziale ad agire per inesistenza e/o nullità delle asserite cessioni. Sul punto l'oppo-
nente lamentava l'assenza di prova in relazione alle operazioni di cessione e la non titolarità dei crediti azionati con il ricorso monitorio e, in ogni caso, che dalle asse-
rite cessioni, peraltro nulle poiché non sottoscritte, non sarebbe risultata la cessione dello specifico credito vantato nei suoi confronti;
II. la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di prova scritta. In merito al secondo motivo di opposizione, sosteneva Parte_1
che la documentazione prodotta in sede monitoria, riprodotta in sede contenziosa,
sarebbe stata inidonea a provare il credito attesa la non conformità degli estratti conto prodotti alle scritture contabili;
III. la prescrizione quinquennale del credito ingiunto;
IV. la nullità dei contratti di finanziamento per violazione degli artt. 1284, 1346 e
1418 c.c., nonché dell'art. 117 TUB per indeterminatezza del piano di rimborso del capitale e del tasso di interesse indicato in contratto. Rispetto a tale complesso mo-
tivo, l'opponente sosteneva che entrambi i contratti erano sforniti del piano di rim-
borso del capitale prestato con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse indicato in contratto, del regime di capitalizzazione degli interessi, nonché la man-
cata allegazione al contratto del piano di ammortamento;
V. La nullità delle clausole dei contratti in relazione all'addebito degli interessi e spese usurarie. I contratti dai quali originava l'asserito credito vantato dall'opposta,
3 applicavano, secondo la tesi dell'opponente, un tasso di interessi superiore al tasso soglia;
VI. la nullità delle clausole contrattuali per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.,
nonché degli artt. 33-36 del codice del consumo. A sostegno del motivo di opposi-
zione deduceva che, in sede di stipula dei contratti del 21.11.2011, alcuna clausola era stata spiegata e trattata ed al cliente consumatore veniva rilasciata unicamente,
copia del “modulo di richiesta” e non anche copia delle “condizioni generali” di contratto e delle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Le clau-
sole contenute nel contratto di prestito personale sarebbero state invalide, inefficaci e/o nulle atteso che avrebbero determinato un forte squilibrio in danno dell'oppo-
nente, con riferimento a quelle vessatorie di cui agli artt.: “1. Conclusione del con-
tratto e diritto di ripensamento”; “2. Obbligazioni del cliente e del coobbligato”; “3.
Variazioni del piano di ammortamento per i soli finanziamenti flessibili”; “4. Estin-
zione anticipata”; “7. Modifica unilaterale delle condizioni”; “9. Cessioni del con-
tratto/credito; “10 Mancato, inesatto o ritardato pagamento”; “11. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”; “12. Oneri e spese”.
In relazione, poi, al contratto di apertura di credito revolving, le clausole di natura vessatorie sarebbero state le seguenti: “1. Conclusione del contratto e diritto di ri-
pensamento”; “2. Utilizzo dell'importo totale del credito (“fido”)”; “3. Obbliga-
zioni del cliente e del coobbligato”; “6. Modalità di utilizzo della carta”; “8. Durata
dell'apertura di credito e validità della carta”; 9. “Comunicazioni periodiche infor-
mative”; 10. “Recesso e sospensione dell'utilizzo”; “12. Modifica unilaterale delle condizioni”; 13. “Pagamenti”; “14. Cessioni del contratto/Credito”; 15. Mancato,
inesatto o ritardato pagamento”; “16. Decadenza dal beneficio del termine e risolu-
zione del contratto”; “17. Oneri e spese”.
4 Il contenuto di tali articoli sarebbe stato in contrasto: a) con l'art. 33 comma 2 lett.
f) Codice del Consumo in quanto avrebbe imposto al consumatore, in caso di ina-
dempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente, di importo manife-
stamente eccessivo;
b) con la lett. l) dello stesso articolo, che prevedeva l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non aveva avuto la possibilità di co-
noscere prima della conclusione del contratto;
c) con l'art. 36, comma 2, lett. c) del citato codice che riteneva sempre nulle le clausole che, seppur oggetto di trattativa o di sottoscrizione, avrebbero comportato l'adesione del consumatore a clausole che non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Sulla scorta di tali motivi di opposizione concludeva per la revoca del decreto in-
giuntivo opposto ed il rigetto della domanda dell'opposta o, subordinatamente, per la rideterminazione dell'importo dovuto epurando le voci di credito non dovute sia per intervenuta prescrizione, sia per usurarietà dei tassi di interesse.
In data 19.04.2024 si costituiva per mezzo della manda- Controparte_1
taria, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo op-
posto.
L'opposta, a confutazione dei motivi di opposizione, deduceva di essere successore a titolo particolare del credito ingiunto in ragione di un'operazione di cessioni di credito in blocco e di aver osservato gli obblighi pubblicitari sia attraverso la pub-
blicazione dell'operazione di cessione in Gazzetta Ufficiale (art. 58 T.U.B), sia at-
traverso la comunicazione delle cessioni al debitore.
In relazione alla doglianza della mancata individuazione dello specifico credito,
poi, rilevava che lo stesso fosse individuabile sulla base dei criteri indicati nell'atto
5 di cessione e che, in ogni caso, al contratto di cessione era allegata la lista dei crediti ceduti tra i quali quello oggetto di causa.
In punto di prescrizione, rilevava che la stessa era stata validamente interrotta nel corso degli anni.
In relazione agli altri motivi di merito, in punto di differenza tra I.S.C. pattuito ed applicato, divieto di anatocismo, presunta applicazione di tassi usurari e prova del credito ingiunto, rilevava l'infondatezza delle doglianze dell'opponente poiché ge-
neriche, inoltre, l'assenza di vessatorietà delle clausole approvate, peraltro, per iscritto tramite la doppia sottoscrizione.
In corso di causa venivano depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., da entrambe le parti ed esperito senza esito positivo, il tentativo di mediazione obbli-
gatorio.
All'udienza del 08.02.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa ve-
niva rinviata all'udienza del 17.11.2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Si rileva anzitutto la procedibilità della domanda per essere stato esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. produzione opposta del
22.07.2024).
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sol-
levata dall'opponente in relazione alle intercorse cessioni del credito ingiunto.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, vantata in giudizio è, infatti,
un elemento costitutivo della domanda e spetta all'attore allegarla e provarla (cfr.
tra le altre Cass. SSUU n.2951/2016).
Con particolare riferimento al caso della cessione di rapporti giuridici in blocco,
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi della legge
6 130/1999, è consolidato l'orientamento secondo cui la società - cessionaria dei cre-
diti in blocco che intenda iniziare o costituirsi in giudizio in corso, di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, i documenti idonei a dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e se ciò
non avviene, la cessionaria è ritenuta soggetto non legittimato a stare in giudizio
(Cass 4116/2016 e Cass. 10518/2016).
Il Tribunale è quindi chiamato a verificare se la società opposta, attore in senso sostanziale, abbia fornito prova documentale, chiara, completa e tracciabile della propria legittimazione ad agire nel presente giudizio.
In particolare, bisogna preliminarmente verificare se sia avvenuta un'operazione di cessione crediti in blocco in suo favore e se questa abbia ricompreso anche ed esat-
tamente il credito per cui è causa.
Orbene, anche a voler ritenere provata, nell'ipotesi in esame, la sussistenza a monte di un valido contratto di finanziamento, di cui la ricorrente allega copia, il tema di fondo, nel caso che ci occupa e da cui non può prescindersi, è innanzitutto quello di comprendere se la società, abbia allegato documentazione idonea a comprovare tale titolo e che la presunta operazione di cessione abbia coinvolto anche e precisa-
mente il credito dalla stessa fatto valere in questa sede.
Al fine di dimostrare la vicenda traslativa del credito, sorto per effetto di due origi-
nari contratti di finanziamento, stipulati fra l'opponente e la GO s.p.a., la società
opposta ha allegato: i contratti di finanziamento (doc. 3 e 7 del fascicolo monitorio);
il contratto di cessione intervenuto tra GO CA s.p.a. in favore di
[...]
datato 23.06.2020; due documenti, privi di firma, denominati “2 allegati Parte_3
7 B GO E” (entrambi depositati con la seconda memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c.); stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 123 del 20.10.2018, asseritamente rela-
tiva alla prima cessione dei crediti tra GO CA ed BC SO (doc. 4 fasci-
colo monitorio); contratto di cessione tra GO CA ed essa opposta (doc. 5 fa-
scicolo monitorio) datato 13.12.2022; avviso di pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24.12.2022; documento oscurato e privo di firma de-
nominato “elenco crediti al contratto di cessione” (depositato al doc. 6 unitamente alla comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene il Tribunale che la documentazione allegata dalla società opposta non sia idonea a provare né la effettiva sussistenza di un contratto di cessione in suo favore da parte di BC SO, né tanto meno che quell'operazione, abbia ricompreso anche la specifica posizione creditoria di cui si discute.
Ed infatti, l'effettiva conclusione di un qualsivoglia contratto di cessione non esime la cessionaria, in presenza di specifiche contestazioni, di dimostrare che quel con-
tratto abbia avuto ad oggetto proprio il credito de quo che “deve essere certamente
oggetto di prova e, a tal fine, (…), di regola non può ritenersi sufficiente una mera
dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “noti-
ficazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale
notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individua-
bili in blocco” (sul punto, cfr., Cass. Civ., Sez. I, 5 giugno 2025, n. 15088).
Venendo alla fattispecie in esame ed analizzando singolarmente i documenti alle-
gati, si osserva che lo stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 123 del 20.10.2018, non appare riferibile alla prima cessione datata 23.06.2020 nella quale, peraltro e sulla scorta di quanto previsto nel relativo contratto di cessione pure prodotto in atti, i
8 crediti ceduti sarebbero individuati nell'allegato A) del contratto, documento non prodotto in atti. Manca dunque il passaggio originario in relazione al credito as-
sunto, poi ceduto all'opposta dalla prima cessionaria.
Il primo contratto di cessione, quand'anche volesse ritenersi idoneo ad assumere la valenza di (mero) indizio della cessione dei crediti da GO CA a BC SOs
s.p.a., non è comunque in grado di provare, neppure in modo indiziario, la cessione del credito per cui è causa, fino alla società opposta.
Va anche osservato che in merito alla valenza probatoria dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in riferimento alla seconda cessione, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale “In tema di cessione di crediti in
blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza
dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione
della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad
un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la ci-
tata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allor-
quando avvenuta su iniziativa della parte”(cfr., Cass. sentenza n. 3405 del 6 feb-
braio 2024).
Va rilevato, infatti, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte di Cassa-
zione, che “in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di
per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso
cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto,
il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione,
9 trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata” (ex mul-
tis, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790).
E tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto “quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di
un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti ban-
cari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla
banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'art. 58 T.U.B” (cfr., Cass. sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024; Cass. Sez III,
Ord. del 22 giugno 2023 n. 17944; Cass. Civ., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12739).
Pertanto, non si ritiene sufficiente la produzione, né tantomeno l'indicazione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, producendo come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto ma non certo quello di provare l'avvenuta cessione di quello specifico cre-
dito.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle comunicazioni di cessione del credito indirizzate al debitore, peraltro contestate dall'opponente, poi-
ché tali comunicazioni hanno valenza di mera dichiarazione di parte.
Ed infatti, come ha avuto modo di osservare sul punto la Suprema Corte di Cassa-
zione, “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della
cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo
contenuto”. Di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale così come,
analogamente, la comunicazione al debitore ceduto “se individua il contenuto del
contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. n. 22151 del
2019).
10 E lo stesso vale a dirsi con riguardo all'allegazione del contratto di finanziamento che, se attesta la circostanza che abbia assunto una posizione Parte_1
debitoria nei confronti dell'originario istituto finanziatore, non vale anche a dimo-
strare che, una volta subentrato nel diritto del (primo) creditore altro soggetto,
quest'ultimo abbia la legittimazione a far valere in giudizio la pretesa debitoria.
Più specificamente, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
AZ “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la spe-
ciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di
dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo for-
nendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n.
24798 del 2020; Cass. n. 4116 del 2016).
Va ancora evidenziato che, come chiarito in tre recenti e speculari pronunce della
Corte di AZ, riguardanti un caso di insinuazione al passivo, di una proce-
dura di liquidazione giudiziale, da parte di un asserito creditore cessionario, “la
semplice cessione in blocco di crediti non esonera certo il cessionario, a fronte di
una specifica contestazione della inclusione nel perimetro della cessione del cre-
dito, dalla prova che la singola posizione creditoria sia oggetto dell'atto disposi-
tivo, non essendo sufficiente la sola esistenza di un contratto di cessione in blocco”
(Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852).
In questa prospettiva, si comprende bene come la documentazione appena richia-
mata (contratto di finanziamento, comunicazione di cessione, estratto Gazzetta Uf-
ficiale), allegata dall'opposta, in sede monitoria, quand'anche volesse ritenersi ido-
nea a provare la sussistenza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti, non
11 appare comunque sufficiente a dimostrare che quell'operazione abbia riguardato anche ed esattamente il credito azionato.
Qualora, come nel caso in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del mede-
simo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto di credito.
L'opposizione va, pertanto, accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese e competenze di lite, in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e dedu-
zione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1465/2023 emesso da Questo Tribunale in data
13.12.2024 e pubblicato il 14.12.2023 (R.G. 5648/2023) per le ragioni di cui in motivazione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 13.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
12