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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/08/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.L 301/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott. Susanna MANTOVANI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 301 del 2025 avverso la sentenza n. 4158 del 2025, emessa dal Tribunale di Milano (Moglia), deciso il giorno 08 Luglio 2025 promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, anche in via Parte_1 C.F._1
disgiunta tra loro, dagli Avvocati Anna Ronchi (c.f. ) e Micaela C.F._2
Carzaniga (c.f. elettivamente domiciliato in Milano, Via C.F._3
Antonio Meucci n. 27 presso lo studio dei difensori -Appellante; nei confronti di
(c.f. P. IVA ) Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Giulia Cappelli (c.f.
), Roberta Villani (c.f. ), Aldo Calza (c.f. C.F._4 C.F._5
), Filippo Savini Nicci (c.f. , Valentina C.F._6 C.F._7
Majoli (c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Genova C.F._8
Thaon de Revel n. 21 presso lo studio degli Avvocati Aldo Calza e Filippo Savini Nicci in Milano – Appellata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da ricorso in appello datato 24 marzo 2025:” Parte_1
Chiede all'Ill.ma Corte d'appello di Milano Sezione Lavoro che, in accoglimento del pagina 1 di 14 presente appello e in totale riforma della sentenza n. 4158/2024, pubblicata il
25/09/2024, emessa dal Tribunale di Milano sezione Lavoro, venga fissata, con decreto,
l'udienza di discussione con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano Sezione
Lavoro, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, azione e deduzione reietta, così giudicare, in via principale e nel merito: riformarsi integralmente la sentenza di primo grado qui appellata n. 4158/2024, pronunciata dal Tribunale di
Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Moglia, nel procedimento r.g. n.
5194/2024, pubblicata in data 25/09/2024, non notificata, e conseguentemente accogliere tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado. In via istruttoria si rinnovano tutte le istanze istruttorie già dedotte e articolate nel giudizio di primo grado;
si chiede, in ogni caso, l'acquisizione del fascicolo e dei verbali di causa del precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.”;
Per la parte appellata come da Memoria difensiva Parte_2
datata 15 maggio 2025:” Voglia Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le ragioni esposte nella presente memoria e con tutti gli effetti di Legge:
A. Nel merito rigettare l'avversario appello e/o rigettare e/o comunque dichiarare infondate tutte le avversarie domande e/o tutti i motivi di appello avversari e per l'effetto confermare la sentenza n. 4158/2024 del 25 settembre 2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Moglia, per i motivi esposti nella presente memoria. B. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza n. 4158/2024 del 25 settembre 2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Moglia, accogliere le conclusioni già formulate nel precedente grado di giudizio e che di seguito si trascrivono:” a. In via pagina 2 di 14 preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e di tutte le domande nello stesso contenute per i motivi esposti negli scritti difensivi della appellata di entrambi i gradi di giudizio b. Nel merito, rigettare il ricorso avversario e/o tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli scritti difensivi della appellata di entrambi i gradi di giudizio” C. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio D. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione dei capitoli per prova testimoniale avversari in quanto generici, recanti negazioni o giudizi e in ogni caso in quanto aventi natura esplorativa e irrilevanti ai fini del decidere;
senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova e/o accettazione del contraddittorio, si chiede di essere ammessi alla prova contraria in merito ai capitoli di prova avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, indicando i seguenti testimoni: presso la residenza Testimone_1
ovvero la sede aziendale”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4158 del 25 Settembre 2024, ai sensi dell'articolo 100 c.p.c. ha dichiarato la carenza di interesse al ricorso proposto da
- assunto dall' dal 23 novembre Parte_1 Parte_2
2005 con mansioni di “Operatore di mobilità, parametro “138” inserito nell'Area
Professionale 3^ Area Operativa Servizi Ausiliari per la mobilità” – diretto a ottenere la declaratoria di illegittimità, erroneità e comunque inefficacia dell'applicazione al rapporto di lavoro dell'allegato A) del C.C.N.L. del 27.11.2000 e l'accertamento del diritto a vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l' con la CP_1
disciplina di cui al Regio Decreto n. 148 dell'8 gennaio 1931.
Spese del grado interamente compensate in presenza di pronunce di segno contrario.
In motivazione il Tribunale di Milano, richiamando giurisprudenza del proprio Ufficio, ha ritenuto la carenza di interesse in quanto la dedotta situazione di incertezza, prospettata da parte della giurisprudenza come fondante l'interesse ad agire, non deve pagina 3 di 14 prescindere dall'allegazione del pregiudizio che l'applicazione di una disposizione, piuttosto che di un'altra, determina nel ricorrente.
In particolare il primo giudice ha rilevato che il ricorrente si è limitato ad allegare le ragioni per le quali il suo rapporto di lavoro dovrebbe essere regolato dal citato Regio
Decreto n. 148 del 1931,concentrandosi sul significato da dare all'espressione “servizi sussidiari”, senza, tuttavia, illustrare gli effetti, sul proprio rapporto di lavoro, della mancata applicazione del Regio Decreto ovvero limitandosi a dedurre l'illegittimità, erroneità, inefficacia dell'allegato A) del CCNL del 27.11.2000.
Il primo giudice ha, inoltre, rilevato, che il ricorrente - con altrettanta assenza di spiegazioni – non ha chiesto l'inefficacia, illegittimità o erroneità dell'accordo integrativo aziendale del 9 febbraio 2011, integrativo e modificativo dell'allegato A) e che, per quanto dedotto dalla Società resistente, ha concesso al ricorrente una serie di benefici e benefit.
Avverso detta decisione ha interposto appello . Parte_1
Con un primo motivo – intestato:” Erronea motivazione sulla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire all'uopo deducendo che l'interesse ad agire, condizione necessaria per far valere, mediante l'azione, il diritto sotteso, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, che nella fattispecie consiste nell'applicazione del Regio Decreto n. 148/1931 con conseguenze economiche al medesimo favorevole.
Con un secondo motivo – intestato:” Omessa motivazione sui servizi sussidiari ex art. 7, lett. b) del R.D. n. 148/1931” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui - pur rilevando che la questione di merito si incentra sul significato dell'espressione
“servizi sussidiari” e sulla riconducibilità agli stessi delle attività svolte di addetto ai pagina 4 di 14 parcheggi di prossimità, addetto accertatore della sosta, addetto alla verifica dei titoli di sosta - non ha statuito nulla nel merito.
Con un terzo motivo – intestato:” Omogeneità dei principi espressi nei precedenti giudicati ex art. 118 disp. att. c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.” –
l'appellante ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, della norma di cui all'articolo 118 disposizioni di attuazione del c.p.c. poiché non si è uniformato ai precedenti giurisprudenziali favorevoli unitamente agli articoli 132 c.p.c. e 111 della
Costituzione per avere assunto una motivazione apparente non essendo percepibili le ragioni alla stregua delle quali è stato affermato il rigetto delle domande.
La Corte dà atto che alla pagina 1 dell'atto di appello viene indicato come motivo di impugnazione anche la “Omessa pronuncia della posizione del lavoratore” che, tuttavia, non viene sviluppato nel ricorso.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il rigetto Parte_2
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello, nei limiti di cui in motivazione, merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Per quanto concerne il primo motivo di appello la Corte rileva, preliminarmente, che l'odierno appellante, con il ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio, ha chiesto di:” Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A) del C.C.N.L. del 27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente tra l e il signor , nato a [...] il [...], CP_1 Parte_1
c.f. ” e di:” accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a C.F._1
vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l con la disciplina CP_1
pagina 5 di 14 di cui al R.D. 148/31, per l'effetto condannare l' Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Foro Buonaparte,
[...]
61 a regolare il rapporto di lavoro intercorso ed intercorrente con il sig.
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , con la disciplina di Parte_1 C.F._1
cui al R.D. 148/31, invece che allegato A del C.C.N.L. del 27.11.2000.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
Sempre preliminarmente deve essere richiamato l'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “L'interesse ad agire, con un'azione di mero accertamento, non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 17026/06) …”
e che:” A sua volta, tale incertezza, può preesistere all'instaurazione della lite, ma anche manifestarsi dopo pel solo fatto della contestazione in giudizio (come avvenuto nel caso di specie: cfr., ex aliis, Cass. 21.2.08 n. 4496; Cass. 26.5.08 n. 13556; Cass.
1.4.98 n.
3362; Cass. 28.3.98 n. 3292; Cass. 17.2.98 n. 1675)” (cfr. Cass. n. 16262/2015).
Nella valutazione dell'interesse ad agire – desumibile dalla complessiva lettura degli atti e della documentazione prodotta (cfr. docc. da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellante) - nella fattispecie in esame assume sicura rilevanza, in primo luogo, la complessità della Struttura organizzativa della Società descritta da entrambe le parti.
In particolare nella pagine 2 e 3 della propria memoria difensiva in appello la società appellante ha precisato che:” L'appellata non si occupa solo di gestire il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Comune e nella Provincia di Milano ma…(anche)…il bike sharing, il ristorante “ATMosfera”,la locazione di tram storici, la gestione di spazi pubblicitari, l'affitto di locali commerciali, la gestione del parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Milano…” e che alla gestione del CP_2
parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Milano sono CP_2
pagina 6 di 14 addetti:”…circa un centinaio di persone sui quasi 10.000 dipendenti della convenuta…”.
In secondo luogo deve darsi rilevo anche al fatto che – come allegato sempre dalla parte appellata – la società appellante non applica a tutti i dipendenti la medesima disciplina atteso che la stessa varia a seconda dell'inquadramento assegnato.
A fronte della complessità della struttura organizzativa e della varietà di disciplina applicabile (cfr. anche: doc. 5, 7 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata) nella presente fattispecie il “risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” richiesto in giurisprudenza per convalidare le azioni di accertamento (cfr. Cass. n. 6859/1993) risiede proprio nell'accertamento della disciplina applicabile e, quindi, nell'ottenimento della concreta applicazione del regime di cui al
R.D. n. 148/1931, anziché di quello di cui all'allegato A) del CCNL del 27.11.2000.
Parte appellante, infatti, alla pagina “2” del ricorso introduttivo in primo grado ha allegato che:” 3. Il ricorrente svolge prestazioni funzionali all'attività di trasporto.
Infatti, in quanto addetto a semplice articolazione funzionale dell'azienda, egli svolge compiti rientranti tra quelli propri dell'azienda esercente il trasporto urbano, o comunque connessi al servizio. Pertanto, le mansioni svolte dall'istante non rappresentano attività ulteriori rispetto a quelle del trasporto, giacché esse non attengono a compiti relativi a servizi esercitati in autonoma forma imprenditoriale…4.Il rapporto di lavoro, quindi, andava e va regolato dal R.D. 148/1931, che si applica a tutto il personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi, del quale fa parte il ricorrente” sul punto deducendo che:” 5. La società datrice di lavoro, invece, applica al ricorrente la disciplina di cui all'allegato a) del C.C.N.L. 27 novembre 2000 e ss. autoferrotranvieri, sulla scorta dell'errata interpretazione dell'art. 7 del regio decreto 148/31(cfr. infra), che esonera dall'applicazione della predetta pagina 7 di 14 disciplina solo il personale “addetto a servizio che siano soltanto sussidiari del servizio di trasporto”.
A conferma della sussistenza dell'interesse nella fattispecie in esame il Collegio richiama sia la sentenza n. 6297 del 2022 della Corte di Cassazione vertente su una vicenda analoga e sia i conformi precedenti di questa Corte territoriale (Sentenze n. 321
e 322 del 2024) nei quali - a fronte della medesima domanda dichiarativa dell'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 in sostituzione della disciplina di cui all'allegato A) del CCNL 27.11.2000 - non si è posta alcuna questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai lavoratori, pur trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni il primo motivo di appello deve essere, quindi, accolto e la vicenda dedotta in atti deve essere scrutinata nel merito.
Nel merito la questione verte sull'interpretazione dell'articolo 7 del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) secondo cui, per quanto qui di interesse:” Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: […] b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
Sull'interpretazione di tale norma è già intervenuta la Corte di Cassazione che – innanzitutto - con la sentenza n. 6297/2022, ha ribadito che per “servizi soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" debbano intendersi “quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”. pagina 8 di 14 In particolare con la Sentenza n. 6297 del 25 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che:” Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi
"soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett.
b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007; Cass.n.4780/1999)”.
Con la medesima sentenza la Corte di Cassazione ha, in secondo luogo, chiarito che:” la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società…non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice”.
Con altra sentenza la Corte di Cassazione ha, infine, precisato che i servizi contemplati dall'articolo 7 lettera b) in esame non vanno intesi come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale.
In particolare nella Sentenza n. 1819 del 17 aprile 1989 si legge che, ove l'imprenditore svolga più attività:” va fatto riferimento a quella principale se trattasi di attività distinte ma interdipendenti ed accessorie l'una rispetto all'altra, ovvero con riferimento a ciascuna attività se presentino carattere di autonomia pur risultando in un certo senso eventualmente complementari (v. Cass. 11-12-1985 n. 6250; Cass. 14-5-1985 n. 2998;
Cass. 9-11-1983 n. 6652). L'inquadramento delle prestazioni della nelle Pt_4
attività sussidiarie del servizio dei trasporti, non importa che essa rimanga attratta nella disciplina dell'attività principale, una volta che a tale criterio si è con l'art. 7 del
R.D. n. 148-1931 introdotta un'eccezione”.
pagina 9 di 14 Aderendo ai richiamati principi questa Corte Territoriale ha già valutato l'identica questione dedotta nel presente giudizio in cui il ricorrente è stato assunto dalla
[...]
il 23.11.2005 come Operatore di mobilità parametro 138 inserito nell'area CP_1
professionale 3^ - Area Operativa Servizi Ausiliari per la mobilità con mansioni di operatore parcheggi, ausiliari al traffico e, dal mese di aprile 2024, addetto alla sosta accertatore.
Sul punto va ricordato che l'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 (Ipotesi di
Accordo di rinnovo del Contratto di Lavoro degli Autoferrotranvieri per il periodo 2000
– 2003) così descrive l'Operatore della mobilità (138):”Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti di contenuto tecnico – professionale di limitata complessità ovvero richiedenti la conoscenza di procedure amministrative e/o tecniche quali, ad esempio, a titolo esemplificativo: attività di cui al comma 132 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997; vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
informazioni al pubblico;
attività che, su direttiva di massima, richiedono la conoscenza di procedure tecnico amministrative di limitata complessità; manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine e delle apparecchiature di parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione;
altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra, anche se non espressamente indicate”.
Come sopra detto con la Sentenza n. 322 del 19 marzo 2024 – qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – la Corte di Appello di Milano, con motivazione condivisa, ha ritenuto, innanzitutto, che:” Come rilevato nella sentenza della Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3404/2023 (confermata dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza 6297/2022) “al termine "servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli pagina 10 di 14 lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa.“
Questa Corte Territoriale ha, poi, evidenziato la ratio della normativa ritenendo che il legislatore:” riservando l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti, sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26 n.563) ad una categoria professionale. Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale”.
La Corte di Appello di Milano ha, quindi, concluso che:” I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne
(servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni e, quindi, attività diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale. Non sono quindi fondati i rilievi della società, che contesta la interpretazione dell'art. 7, recepita in sentenza, invocando una interpretazione restrittiva della norma, dovendosi, secondo la società, far ricadere nell'ambito dei servizi sussidiari tutte le attività, tutti i compiti, tutte le mansioni non direttamente collegabili all'effettiva attività del trasporto di linea, ossia al “ nocciolo duro” del pubblico servizio per il quale si ritiene ancora opportuno una disciplina particolare del rapporto di lavoro e della sua gestione concreta”.
Condividendo il richiamato precedente questo Collegio ritiene che l'attività di cui al parametro “138”, svolta dall'appellante, si inserisce, pacificamente, in una articolazione interna dell'azienda, individuando attività rientranti tra quelle proprie dell'azienda pagina 11 di 14 esercente il trasporto urbano o agli stessi connessi e che, quindi, non può essere ricondotta ai servizi sussidiari contemplati nella lettera b) dell'articolo 7 del Regio
Decreto n. 148 del 1931 in quanto i servizi sussidiari - secondo l'interpretazione della
Corte di Cassazione sopra richiamata – comprendendo solo le attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fruitrice.
Per quanto sopra il rapporto di lavoro dell'appellante andava - e va regolato - dal Regio
Decreto n. 148 del 1931.
Per quanto concerne la questione dell'Allegato A) del CCNL di Settore del 27 novembre
2000, intestato “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità” (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante) la Corte osserva quanto segue.
L'articolo 1 del Regio Decreto n. 138 del 1941 prevede che: “Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato
A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio. Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie e ogni altra indennità fissa o temporanea, di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente, azienda per azienda”.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, confermata dalla Corte di Cassazione
(cfr. Corte di Cassazione n. 6297 del 2022 che conferma Appello di Roma n. 2806 del
2018, richiamata da Appello di Roma n. 3404 del 2023) la disciplina contenuta nel
Regio Decreto n. 138 del 1941 costituisce una speciale disciplina, organica e unitaria, che non può essere derogata dalla Contrattazione Collettiva.
pagina 12 di 14 Sul punto questo Collegio condivide quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui:” Per quanto riguarda la omessa valutazione dell'Acc. di armonizzazione contrattuale del 11 luglio 2006, che legittimamente avrebbe sottratto i lavoratori ex S. addetti alle attività accessorie all'ambito di applicazione del R.D. 1 settembre 1931, n.
148, la Corte osserva che il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione è compiutamente ed autonomamente disciplinato dalla speciale normativa del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, che costituisce una disciplina organica ed unitaria, avente carattere speciale in relazione alla natura dell'impiego, intermedio tra quello pubblico e privato e non può essere derogata, quanto alla sua applicabilità, dalla contrattazione collettiva”(cfr.
Appello Roma n. 3404 del 5 ottobre 2023).
Trattandosi, quindi, di disciplina speciale, unitaria e organica, non si può tenere conto della previsione dell'articolo 1 dell'allegato A) del CCNL all'uopo evidenziandosi – da un lato - che l'articolo 1 del Regio Decreto quando richiama l'allegato A) si riferisce all'allegato A dello stesso Regio Decreto e - dall'altro lato - che le parti, sul punto, nulla hanno allegato, neppure se le previsioni dell'allegato A) del CCNL possano ritenersi applicabili quale trattamento di migliore favore.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello per le ragioni indicate in motivazione, merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata come da dispositivo.
Quanto alle spese di lite – applicando il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali” (cfr. Corte di Cassazione: 23/03/2016 n. 5820; 28/09/2015 n. 19122;
6259/2014; n. 23226/2013; n. 18837/2010 e n. 15483/2008) – ritiene il collegio che nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del pagina 13 di 14 doppio grado attesa la non univocità della giurisprudenza sulle questioni trattate (cfr.
Corte Costituzionale n. 77 del 2018).
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4158 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano accerta il diritto dell'appellante all'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 e condanna all'applicazione di tale Parte_2
disciplina al rapporto di lavoro dell'appellante.
Compensa integralmente le spese del doppio grado.
Milano, 08 Luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Silvia Marina RAVAZZONI
pagina 14 di 14
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott. Susanna MANTOVANI Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 301 del 2025 avverso la sentenza n. 4158 del 2025, emessa dal Tribunale di Milano (Moglia), deciso il giorno 08 Luglio 2025 promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, anche in via Parte_1 C.F._1
disgiunta tra loro, dagli Avvocati Anna Ronchi (c.f. ) e Micaela C.F._2
Carzaniga (c.f. elettivamente domiciliato in Milano, Via C.F._3
Antonio Meucci n. 27 presso lo studio dei difensori -Appellante; nei confronti di
(c.f. P. IVA ) Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Giulia Cappelli (c.f.
), Roberta Villani (c.f. ), Aldo Calza (c.f. C.F._4 C.F._5
), Filippo Savini Nicci (c.f. , Valentina C.F._6 C.F._7
Majoli (c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Genova C.F._8
Thaon de Revel n. 21 presso lo studio degli Avvocati Aldo Calza e Filippo Savini Nicci in Milano – Appellata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da ricorso in appello datato 24 marzo 2025:” Parte_1
Chiede all'Ill.ma Corte d'appello di Milano Sezione Lavoro che, in accoglimento del pagina 1 di 14 presente appello e in totale riforma della sentenza n. 4158/2024, pubblicata il
25/09/2024, emessa dal Tribunale di Milano sezione Lavoro, venga fissata, con decreto,
l'udienza di discussione con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano Sezione
Lavoro, ritenuta la propria competenza, ogni contraria istanza, azione e deduzione reietta, così giudicare, in via principale e nel merito: riformarsi integralmente la sentenza di primo grado qui appellata n. 4158/2024, pronunciata dal Tribunale di
Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Moglia, nel procedimento r.g. n.
5194/2024, pubblicata in data 25/09/2024, non notificata, e conseguentemente accogliere tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado. In via istruttoria si rinnovano tutte le istanze istruttorie già dedotte e articolate nel giudizio di primo grado;
si chiede, in ogni caso, l'acquisizione del fascicolo e dei verbali di causa del precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.”;
Per la parte appellata come da Memoria difensiva Parte_2
datata 15 maggio 2025:” Voglia Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le ragioni esposte nella presente memoria e con tutti gli effetti di Legge:
A. Nel merito rigettare l'avversario appello e/o rigettare e/o comunque dichiarare infondate tutte le avversarie domande e/o tutti i motivi di appello avversari e per l'effetto confermare la sentenza n. 4158/2024 del 25 settembre 2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Moglia, per i motivi esposti nella presente memoria. B. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza n. 4158/2024 del 25 settembre 2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Moglia, accogliere le conclusioni già formulate nel precedente grado di giudizio e che di seguito si trascrivono:” a. In via pagina 2 di 14 preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e di tutte le domande nello stesso contenute per i motivi esposti negli scritti difensivi della appellata di entrambi i gradi di giudizio b. Nel merito, rigettare il ricorso avversario e/o tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli scritti difensivi della appellata di entrambi i gradi di giudizio” C. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio D. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione dei capitoli per prova testimoniale avversari in quanto generici, recanti negazioni o giudizi e in ogni caso in quanto aventi natura esplorativa e irrilevanti ai fini del decidere;
senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova e/o accettazione del contraddittorio, si chiede di essere ammessi alla prova contraria in merito ai capitoli di prova avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, indicando i seguenti testimoni: presso la residenza Testimone_1
ovvero la sede aziendale”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4158 del 25 Settembre 2024, ai sensi dell'articolo 100 c.p.c. ha dichiarato la carenza di interesse al ricorso proposto da
- assunto dall' dal 23 novembre Parte_1 Parte_2
2005 con mansioni di “Operatore di mobilità, parametro “138” inserito nell'Area
Professionale 3^ Area Operativa Servizi Ausiliari per la mobilità” – diretto a ottenere la declaratoria di illegittimità, erroneità e comunque inefficacia dell'applicazione al rapporto di lavoro dell'allegato A) del C.C.N.L. del 27.11.2000 e l'accertamento del diritto a vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l' con la CP_1
disciplina di cui al Regio Decreto n. 148 dell'8 gennaio 1931.
Spese del grado interamente compensate in presenza di pronunce di segno contrario.
In motivazione il Tribunale di Milano, richiamando giurisprudenza del proprio Ufficio, ha ritenuto la carenza di interesse in quanto la dedotta situazione di incertezza, prospettata da parte della giurisprudenza come fondante l'interesse ad agire, non deve pagina 3 di 14 prescindere dall'allegazione del pregiudizio che l'applicazione di una disposizione, piuttosto che di un'altra, determina nel ricorrente.
In particolare il primo giudice ha rilevato che il ricorrente si è limitato ad allegare le ragioni per le quali il suo rapporto di lavoro dovrebbe essere regolato dal citato Regio
Decreto n. 148 del 1931,concentrandosi sul significato da dare all'espressione “servizi sussidiari”, senza, tuttavia, illustrare gli effetti, sul proprio rapporto di lavoro, della mancata applicazione del Regio Decreto ovvero limitandosi a dedurre l'illegittimità, erroneità, inefficacia dell'allegato A) del CCNL del 27.11.2000.
Il primo giudice ha, inoltre, rilevato, che il ricorrente - con altrettanta assenza di spiegazioni – non ha chiesto l'inefficacia, illegittimità o erroneità dell'accordo integrativo aziendale del 9 febbraio 2011, integrativo e modificativo dell'allegato A) e che, per quanto dedotto dalla Società resistente, ha concesso al ricorrente una serie di benefici e benefit.
Avverso detta decisione ha interposto appello . Parte_1
Con un primo motivo – intestato:” Erronea motivazione sulla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire all'uopo deducendo che l'interesse ad agire, condizione necessaria per far valere, mediante l'azione, il diritto sotteso, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, che nella fattispecie consiste nell'applicazione del Regio Decreto n. 148/1931 con conseguenze economiche al medesimo favorevole.
Con un secondo motivo – intestato:” Omessa motivazione sui servizi sussidiari ex art. 7, lett. b) del R.D. n. 148/1931” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui - pur rilevando che la questione di merito si incentra sul significato dell'espressione
“servizi sussidiari” e sulla riconducibilità agli stessi delle attività svolte di addetto ai pagina 4 di 14 parcheggi di prossimità, addetto accertatore della sosta, addetto alla verifica dei titoli di sosta - non ha statuito nulla nel merito.
Con un terzo motivo – intestato:” Omogeneità dei principi espressi nei precedenti giudicati ex art. 118 disp. att. c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost.” –
l'appellante ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, della norma di cui all'articolo 118 disposizioni di attuazione del c.p.c. poiché non si è uniformato ai precedenti giurisprudenziali favorevoli unitamente agli articoli 132 c.p.c. e 111 della
Costituzione per avere assunto una motivazione apparente non essendo percepibili le ragioni alla stregua delle quali è stato affermato il rigetto delle domande.
La Corte dà atto che alla pagina 1 dell'atto di appello viene indicato come motivo di impugnazione anche la “Omessa pronuncia della posizione del lavoratore” che, tuttavia, non viene sviluppato nel ricorso.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il rigetto Parte_2
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello, nei limiti di cui in motivazione, merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Per quanto concerne il primo motivo di appello la Corte rileva, preliminarmente, che l'odierno appellante, con il ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio, ha chiesto di:” Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A) del C.C.N.L. del 27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente tra l e il signor , nato a [...] il [...], CP_1 Parte_1
c.f. ” e di:” accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a C.F._1
vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l con la disciplina CP_1
pagina 5 di 14 di cui al R.D. 148/31, per l'effetto condannare l' Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Foro Buonaparte,
[...]
61 a regolare il rapporto di lavoro intercorso ed intercorrente con il sig.
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , con la disciplina di Parte_1 C.F._1
cui al R.D. 148/31, invece che allegato A del C.C.N.L. del 27.11.2000.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
Sempre preliminarmente deve essere richiamato l'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “L'interesse ad agire, con un'azione di mero accertamento, non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 17026/06) …”
e che:” A sua volta, tale incertezza, può preesistere all'instaurazione della lite, ma anche manifestarsi dopo pel solo fatto della contestazione in giudizio (come avvenuto nel caso di specie: cfr., ex aliis, Cass. 21.2.08 n. 4496; Cass. 26.5.08 n. 13556; Cass.
1.4.98 n.
3362; Cass. 28.3.98 n. 3292; Cass. 17.2.98 n. 1675)” (cfr. Cass. n. 16262/2015).
Nella valutazione dell'interesse ad agire – desumibile dalla complessiva lettura degli atti e della documentazione prodotta (cfr. docc. da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellante) - nella fattispecie in esame assume sicura rilevanza, in primo luogo, la complessità della Struttura organizzativa della Società descritta da entrambe le parti.
In particolare nella pagine 2 e 3 della propria memoria difensiva in appello la società appellante ha precisato che:” L'appellata non si occupa solo di gestire il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Comune e nella Provincia di Milano ma…(anche)…il bike sharing, il ristorante “ATMosfera”,la locazione di tram storici, la gestione di spazi pubblicitari, l'affitto di locali commerciali, la gestione del parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Milano…” e che alla gestione del CP_2
parcheggio su strada e nei parcheggi di proprietà del Milano sono CP_2
pagina 6 di 14 addetti:”…circa un centinaio di persone sui quasi 10.000 dipendenti della convenuta…”.
In secondo luogo deve darsi rilevo anche al fatto che – come allegato sempre dalla parte appellata – la società appellante non applica a tutti i dipendenti la medesima disciplina atteso che la stessa varia a seconda dell'inquadramento assegnato.
A fronte della complessità della struttura organizzativa e della varietà di disciplina applicabile (cfr. anche: doc. 5, 7 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata) nella presente fattispecie il “risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” richiesto in giurisprudenza per convalidare le azioni di accertamento (cfr. Cass. n. 6859/1993) risiede proprio nell'accertamento della disciplina applicabile e, quindi, nell'ottenimento della concreta applicazione del regime di cui al
R.D. n. 148/1931, anziché di quello di cui all'allegato A) del CCNL del 27.11.2000.
Parte appellante, infatti, alla pagina “2” del ricorso introduttivo in primo grado ha allegato che:” 3. Il ricorrente svolge prestazioni funzionali all'attività di trasporto.
Infatti, in quanto addetto a semplice articolazione funzionale dell'azienda, egli svolge compiti rientranti tra quelli propri dell'azienda esercente il trasporto urbano, o comunque connessi al servizio. Pertanto, le mansioni svolte dall'istante non rappresentano attività ulteriori rispetto a quelle del trasporto, giacché esse non attengono a compiti relativi a servizi esercitati in autonoma forma imprenditoriale…4.Il rapporto di lavoro, quindi, andava e va regolato dal R.D. 148/1931, che si applica a tutto il personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi, del quale fa parte il ricorrente” sul punto deducendo che:” 5. La società datrice di lavoro, invece, applica al ricorrente la disciplina di cui all'allegato a) del C.C.N.L. 27 novembre 2000 e ss. autoferrotranvieri, sulla scorta dell'errata interpretazione dell'art. 7 del regio decreto 148/31(cfr. infra), che esonera dall'applicazione della predetta pagina 7 di 14 disciplina solo il personale “addetto a servizio che siano soltanto sussidiari del servizio di trasporto”.
A conferma della sussistenza dell'interesse nella fattispecie in esame il Collegio richiama sia la sentenza n. 6297 del 2022 della Corte di Cassazione vertente su una vicenda analoga e sia i conformi precedenti di questa Corte territoriale (Sentenze n. 321
e 322 del 2024) nei quali - a fronte della medesima domanda dichiarativa dell'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 in sostituzione della disciplina di cui all'allegato A) del CCNL 27.11.2000 - non si è posta alcuna questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai lavoratori, pur trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni il primo motivo di appello deve essere, quindi, accolto e la vicenda dedotta in atti deve essere scrutinata nel merito.
Nel merito la questione verte sull'interpretazione dell'articolo 7 del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) secondo cui, per quanto qui di interesse:” Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: […] b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
Sull'interpretazione di tale norma è già intervenuta la Corte di Cassazione che – innanzitutto - con la sentenza n. 6297/2022, ha ribadito che per “servizi soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" debbano intendersi “quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”. pagina 8 di 14 In particolare con la Sentenza n. 6297 del 25 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che:” Questa Corte ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi
"soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett.
b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007; Cass.n.4780/1999)”.
Con la medesima sentenza la Corte di Cassazione ha, in secondo luogo, chiarito che:” la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società…non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice”.
Con altra sentenza la Corte di Cassazione ha, infine, precisato che i servizi contemplati dall'articolo 7 lettera b) in esame non vanno intesi come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale.
In particolare nella Sentenza n. 1819 del 17 aprile 1989 si legge che, ove l'imprenditore svolga più attività:” va fatto riferimento a quella principale se trattasi di attività distinte ma interdipendenti ed accessorie l'una rispetto all'altra, ovvero con riferimento a ciascuna attività se presentino carattere di autonomia pur risultando in un certo senso eventualmente complementari (v. Cass. 11-12-1985 n. 6250; Cass. 14-5-1985 n. 2998;
Cass. 9-11-1983 n. 6652). L'inquadramento delle prestazioni della nelle Pt_4
attività sussidiarie del servizio dei trasporti, non importa che essa rimanga attratta nella disciplina dell'attività principale, una volta che a tale criterio si è con l'art. 7 del
R.D. n. 148-1931 introdotta un'eccezione”.
pagina 9 di 14 Aderendo ai richiamati principi questa Corte Territoriale ha già valutato l'identica questione dedotta nel presente giudizio in cui il ricorrente è stato assunto dalla
[...]
il 23.11.2005 come Operatore di mobilità parametro 138 inserito nell'area CP_1
professionale 3^ - Area Operativa Servizi Ausiliari per la mobilità con mansioni di operatore parcheggi, ausiliari al traffico e, dal mese di aprile 2024, addetto alla sosta accertatore.
Sul punto va ricordato che l'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 (Ipotesi di
Accordo di rinnovo del Contratto di Lavoro degli Autoferrotranvieri per il periodo 2000
– 2003) così descrive l'Operatore della mobilità (138):”Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti di contenuto tecnico – professionale di limitata complessità ovvero richiedenti la conoscenza di procedure amministrative e/o tecniche quali, ad esempio, a titolo esemplificativo: attività di cui al comma 132 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997; vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
informazioni al pubblico;
attività che, su direttiva di massima, richiedono la conoscenza di procedure tecnico amministrative di limitata complessità; manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine e delle apparecchiature di parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione;
altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra, anche se non espressamente indicate”.
Come sopra detto con la Sentenza n. 322 del 19 marzo 2024 – qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – la Corte di Appello di Milano, con motivazione condivisa, ha ritenuto, innanzitutto, che:” Come rilevato nella sentenza della Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3404/2023 (confermata dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza 6297/2022) “al termine "servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli pagina 10 di 14 lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa.“
Questa Corte Territoriale ha, poi, evidenziato la ratio della normativa ritenendo che il legislatore:” riservando l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti, sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26 n.563) ad una categoria professionale. Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale”.
La Corte di Appello di Milano ha, quindi, concluso che:” I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne
(servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni e, quindi, attività diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale. Non sono quindi fondati i rilievi della società, che contesta la interpretazione dell'art. 7, recepita in sentenza, invocando una interpretazione restrittiva della norma, dovendosi, secondo la società, far ricadere nell'ambito dei servizi sussidiari tutte le attività, tutti i compiti, tutte le mansioni non direttamente collegabili all'effettiva attività del trasporto di linea, ossia al “ nocciolo duro” del pubblico servizio per il quale si ritiene ancora opportuno una disciplina particolare del rapporto di lavoro e della sua gestione concreta”.
Condividendo il richiamato precedente questo Collegio ritiene che l'attività di cui al parametro “138”, svolta dall'appellante, si inserisce, pacificamente, in una articolazione interna dell'azienda, individuando attività rientranti tra quelle proprie dell'azienda pagina 11 di 14 esercente il trasporto urbano o agli stessi connessi e che, quindi, non può essere ricondotta ai servizi sussidiari contemplati nella lettera b) dell'articolo 7 del Regio
Decreto n. 148 del 1931 in quanto i servizi sussidiari - secondo l'interpretazione della
Corte di Cassazione sopra richiamata – comprendendo solo le attività svolte da soggetti estranei all'organizzazione della società fruitrice.
Per quanto sopra il rapporto di lavoro dell'appellante andava - e va regolato - dal Regio
Decreto n. 148 del 1931.
Per quanto concerne la questione dell'Allegato A) del CCNL di Settore del 27 novembre
2000, intestato “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità” (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante) la Corte osserva quanto segue.
L'articolo 1 del Regio Decreto n. 138 del 1941 prevede che: “Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato
A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio. Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie e ogni altra indennità fissa o temporanea, di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente, azienda per azienda”.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, confermata dalla Corte di Cassazione
(cfr. Corte di Cassazione n. 6297 del 2022 che conferma Appello di Roma n. 2806 del
2018, richiamata da Appello di Roma n. 3404 del 2023) la disciplina contenuta nel
Regio Decreto n. 138 del 1941 costituisce una speciale disciplina, organica e unitaria, che non può essere derogata dalla Contrattazione Collettiva.
pagina 12 di 14 Sul punto questo Collegio condivide quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui:” Per quanto riguarda la omessa valutazione dell'Acc. di armonizzazione contrattuale del 11 luglio 2006, che legittimamente avrebbe sottratto i lavoratori ex S. addetti alle attività accessorie all'ambito di applicazione del R.D. 1 settembre 1931, n.
148, la Corte osserva che il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione è compiutamente ed autonomamente disciplinato dalla speciale normativa del R.D. 1 settembre 1931, n. 148, che costituisce una disciplina organica ed unitaria, avente carattere speciale in relazione alla natura dell'impiego, intermedio tra quello pubblico e privato e non può essere derogata, quanto alla sua applicabilità, dalla contrattazione collettiva”(cfr.
Appello Roma n. 3404 del 5 ottobre 2023).
Trattandosi, quindi, di disciplina speciale, unitaria e organica, non si può tenere conto della previsione dell'articolo 1 dell'allegato A) del CCNL all'uopo evidenziandosi – da un lato - che l'articolo 1 del Regio Decreto quando richiama l'allegato A) si riferisce all'allegato A dello stesso Regio Decreto e - dall'altro lato - che le parti, sul punto, nulla hanno allegato, neppure se le previsioni dell'allegato A) del CCNL possano ritenersi applicabili quale trattamento di migliore favore.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello per le ragioni indicate in motivazione, merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata come da dispositivo.
Quanto alle spese di lite – applicando il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali” (cfr. Corte di Cassazione: 23/03/2016 n. 5820; 28/09/2015 n. 19122;
6259/2014; n. 23226/2013; n. 18837/2010 e n. 15483/2008) – ritiene il collegio che nella fattispecie in esame sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del pagina 13 di 14 doppio grado attesa la non univocità della giurisprudenza sulle questioni trattate (cfr.
Corte Costituzionale n. 77 del 2018).
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4158 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano accerta il diritto dell'appellante all'applicazione della normativa di cui al Regio Decreto n. 148 del 1931 e condanna all'applicazione di tale Parte_2
disciplina al rapporto di lavoro dell'appellante.
Compensa integralmente le spese del doppio grado.
Milano, 08 Luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Silvia Marina RAVAZZONI
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