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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 176 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lovadina contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Dalle Ceste
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2453/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 26.12.2023 e depositata in data 27.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito:
1 - in parziale riforma della impugnata sentenza n. 2453/2023 emessa dal Tribunale di
Treviso il 26/12/2023 e pubblicata il 27/12/2023, confermata nel resto, condannarsi
a rimborsare a spese e onorari di lite del primo grado Controparte_1 Parte_1
di giudizio da liquidarsi in euro 12.054,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge, come da nota spese in atti, o in quell'importo maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia;
- condannarsi a rimborsare a spese e onorari di lite Controparte_1 Parte_1 per il presente grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito, in via principale.
Rigettarsi integralmente, per le causali di cui in narrativa, l'appello proposto dal Sig.
avverso la Sentenza del Tribunale di Treviso n. 2453/2023 del Parte_1
26.12.2023, pubblicata il 27.12.2023, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n.
1293/2023, Giudice Unico Dott.ssa Laura Ceccon, confermando integralmente la stessa.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal Sig. Pt_1
si chiede che le spese di lite relativamente al primo grado di giudizio in favore
[...] dell'appellante vengano liquidate in non più di € 5.043,53= oltre Iva se dovuta, per le ragioni in narrativa esposte, ovvero in altra somma, maggiore o minore, che riterrà la
Corte di giustizia.
In ogni caso.
Spese ed onorari di causa del presente giudizio interamente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esercitando il diritto di riscatto agrario ex art. 8 L. 590/1965 sul fondo Controparte_1
rustico contraddistinto al C.T. del Comune di Farra di Soligo (Tv) al foglio 23, mapp. 246.
A sostegno della domanda deduceva che con contratto di compravendita stipulato in data
30.03.2022 , , , e Controparte_2 Persona_1 Persona_2 CP_3 [...]
avevano venduto il suddetto fondo a , dietro pagamento del CP_4 Controparte_1
2 prezzo di €243.000,00, e che la vendita era avvenuta in violazione del diritto di prelazione spettante all'attore in qualità di coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, ex art. 8, comma 1 della L. n. 590/1965, non essendogli mai stata notificata la proposta di alienazione da parte dei venditori.
Si costituiva il convenuto, il quale dichiarava di aderire alla domanda di riscatto del fondo rustico esercitata dall'attore, ma chiedeva in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per le migliorie nel frattempo apportate al fondo, che quantificava in €8.931,32, domanda alla quale tuttavia il convenuto rinunciava alla prima udienza.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso dichiarava trasferita in capo a la proprietà di tale appezzamento di terreno, sotto condizione sospensiva Parte_1
del pagamento in favore di della somma di €243.000,00 entro il Controparte_1
termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e compensava interamente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
ad un unico motivo di gravame, col quale censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere, in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., compensato integralmente le spese tra le parti fondando tale decisione sulla mancanza di consapevolezza da parte del convenuto, al momento della stipula dell'atto di compravendita, della sussistenza di un soggetto avente diritto alla prelazione agraria e sulla circostanza che il convenuto aveva aderito alla domanda attorea in comparsa di costituzione e risposta rinunciando, alla prima udienza, alla domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per le migliorie.
3. Si è costituito , chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata ed, in subordine, che le spese di lite vengano liquidate in misura non superiore ad €5.043,53.
4. L'appello è fondato nei termini infra precisati.
Secondo i principi di diritto elaborati nella giurisprudenza di legittimità, poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, la soccombenza non è esclusa dalla
3 circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (v. Cass. 6722 del 10/12/1988; Cass. n.
13498 del 29/05/2018).
Si è altresì precisato che l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass.n. 7182/2000; Cass. n. 25141/2006).
Il giudice di prime cure non si è attenuto ai principi dianzi illustrati, in quanto non ha considerato che era stato il convenuto ad aver dato causa al processo, avendo stipulato il contratto di compravendita del fondo rustico in violazione del diritto di prelazione spettante all'attore.
Non può, tuttavia, non attribuirsi un qualche rilievo, alla circostanza che la parte che ha dato causa al processo ha poi, nel costituirsi in giudizio, riconosciuto come fondata l'altrui pretesa.
Tale condotta è, invero, idonea ad escludere il diritto della parte vincitrice alla ripetizione delle spese sostenute per l'attività difensiva spiegata successivamente all'adesione del alla domanda avversaria, in quanto rivelatesi superflue secondo la disciplina CP_1
fissata nell'art. 92 cod. proc. civ.
Se, poi, è vero che il convenuto aveva inizialmente chiesto in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per le migliorie asseritamente apportate al fondo, egli, a fronte della contestazione avversaria, ha dichiarato alla prima udienza di rinunciarvi.
In definitiva, va riconosciuto al il diritto alla rifusione delle spese del giudizio di Pt_1
primo grado limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, che si liquidano in base ai valori medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione compreso tra €52.000,01 e €2.000.000,00, per un importo totale di €4.180,00, cui va aggiunta la somma di €786,00 a titolo di esborsi.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
4 Va infine disposta la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nelle memorie conclusionali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
primo grado, che si liquidano in €4.180,00 per compensi ed in €786,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
secondo grado, che si liquidano in €2.000,00 per compensi ed in €382,50 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.04.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 176 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lovadina contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Dalle Ceste
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2453/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 26.12.2023 e depositata in data 27.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito:
1 - in parziale riforma della impugnata sentenza n. 2453/2023 emessa dal Tribunale di
Treviso il 26/12/2023 e pubblicata il 27/12/2023, confermata nel resto, condannarsi
a rimborsare a spese e onorari di lite del primo grado Controparte_1 Parte_1
di giudizio da liquidarsi in euro 12.054,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge, come da nota spese in atti, o in quell'importo maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia;
- condannarsi a rimborsare a spese e onorari di lite Controparte_1 Parte_1 per il presente grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito, in via principale.
Rigettarsi integralmente, per le causali di cui in narrativa, l'appello proposto dal Sig.
avverso la Sentenza del Tribunale di Treviso n. 2453/2023 del Parte_1
26.12.2023, pubblicata il 27.12.2023, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n.
1293/2023, Giudice Unico Dott.ssa Laura Ceccon, confermando integralmente la stessa.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal Sig. Pt_1
si chiede che le spese di lite relativamente al primo grado di giudizio in favore
[...] dell'appellante vengano liquidate in non più di € 5.043,53= oltre Iva se dovuta, per le ragioni in narrativa esposte, ovvero in altra somma, maggiore o minore, che riterrà la
Corte di giustizia.
In ogni caso.
Spese ed onorari di causa del presente giudizio interamente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esercitando il diritto di riscatto agrario ex art. 8 L. 590/1965 sul fondo Controparte_1
rustico contraddistinto al C.T. del Comune di Farra di Soligo (Tv) al foglio 23, mapp. 246.
A sostegno della domanda deduceva che con contratto di compravendita stipulato in data
30.03.2022 , , , e Controparte_2 Persona_1 Persona_2 CP_3 [...]
avevano venduto il suddetto fondo a , dietro pagamento del CP_4 Controparte_1
2 prezzo di €243.000,00, e che la vendita era avvenuta in violazione del diritto di prelazione spettante all'attore in qualità di coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, ex art. 8, comma 1 della L. n. 590/1965, non essendogli mai stata notificata la proposta di alienazione da parte dei venditori.
Si costituiva il convenuto, il quale dichiarava di aderire alla domanda di riscatto del fondo rustico esercitata dall'attore, ma chiedeva in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per le migliorie nel frattempo apportate al fondo, che quantificava in €8.931,32, domanda alla quale tuttavia il convenuto rinunciava alla prima udienza.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso dichiarava trasferita in capo a la proprietà di tale appezzamento di terreno, sotto condizione sospensiva Parte_1
del pagamento in favore di della somma di €243.000,00 entro il Controparte_1
termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e compensava interamente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
ad un unico motivo di gravame, col quale censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere, in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., compensato integralmente le spese tra le parti fondando tale decisione sulla mancanza di consapevolezza da parte del convenuto, al momento della stipula dell'atto di compravendita, della sussistenza di un soggetto avente diritto alla prelazione agraria e sulla circostanza che il convenuto aveva aderito alla domanda attorea in comparsa di costituzione e risposta rinunciando, alla prima udienza, alla domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per le migliorie.
3. Si è costituito , chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata ed, in subordine, che le spese di lite vengano liquidate in misura non superiore ad €5.043,53.
4. L'appello è fondato nei termini infra precisati.
Secondo i principi di diritto elaborati nella giurisprudenza di legittimità, poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, la soccombenza non è esclusa dalla
3 circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (v. Cass. 6722 del 10/12/1988; Cass. n.
13498 del 29/05/2018).
Si è altresì precisato che l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass.n. 7182/2000; Cass. n. 25141/2006).
Il giudice di prime cure non si è attenuto ai principi dianzi illustrati, in quanto non ha considerato che era stato il convenuto ad aver dato causa al processo, avendo stipulato il contratto di compravendita del fondo rustico in violazione del diritto di prelazione spettante all'attore.
Non può, tuttavia, non attribuirsi un qualche rilievo, alla circostanza che la parte che ha dato causa al processo ha poi, nel costituirsi in giudizio, riconosciuto come fondata l'altrui pretesa.
Tale condotta è, invero, idonea ad escludere il diritto della parte vincitrice alla ripetizione delle spese sostenute per l'attività difensiva spiegata successivamente all'adesione del alla domanda avversaria, in quanto rivelatesi superflue secondo la disciplina CP_1
fissata nell'art. 92 cod. proc. civ.
Se, poi, è vero che il convenuto aveva inizialmente chiesto in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per le migliorie asseritamente apportate al fondo, egli, a fronte della contestazione avversaria, ha dichiarato alla prima udienza di rinunciarvi.
In definitiva, va riconosciuto al il diritto alla rifusione delle spese del giudizio di Pt_1
primo grado limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, che si liquidano in base ai valori medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione compreso tra €52.000,01 e €2.000.000,00, per un importo totale di €4.180,00, cui va aggiunta la somma di €786,00 a titolo di esborsi.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
4 Va infine disposta la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nelle memorie conclusionali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
primo grado, che si liquidano in €4.180,00 per compensi ed in €786,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
secondo grado, che si liquidano in €2.000,00 per compensi ed in €382,50 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.04.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
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