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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/10/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1876/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. LONGHI FRANCESCO del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv. PERUSI EMANUELA e FUSARO GIOVANNA, del foro di Verona con rispettivi indirizzi di p.e.c. riportati in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Come da foglio di p.c. depositato il 10.4.2025
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Come da foglio di p.c. depositato il 15.4.2025
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale Parte_1
avverso il decreto del 19.1.2024 con il quale il Giudice designato di tale ufficio gli aveva ingiunto di pagare alla sorella, , la somma di euro Controparte_1
44.333,33 corrispondente alla quota di 1/3, di spettanza della stessa, del canone di locazione relativo all'immobile sito in San Bonifacio (VR), in Via Morando n. 9 e
21, concesso in locazione commerciale alla società giusto Controparte_2
contratto sottoscritto in data 08.06.2015, e del quale attore e convenuta erano comproprietari insieme alla sorella . Controparte_3
A sostegno della domanda di revoca del decreto opposto l'attore ha dedotto di essere creditore della sorella nonché convenuta della somma di Euro 41.998,52, a suo dire, avendo anticipato per suo conto le somme meglio precisate a pag. 6 dell'atto di citazione per varie causali anch'esse precisate in atto di citazione.
L'attore ha pertanto eccepito in compensazione con il credito ingiunto il suddetto credito e, in via riconvenzionale, ha avanzato domanda di condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della predetta somma.
L'opposta si è costituita ritualmente in giudizio e, nel rilevare che l'opponente non aveva contestato sussistenza ed entità del credito ingiunto, ha contestato specificamente tutte le voci di controcredito dal medesimo fatte valere, evidenziando altresì l'insufficienza della documentazione da lui prodotta a sostegno della sua pretesa.
La convenuta ha anche avanzato domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento in proprio favore della somma di € 3.546,6, quale quota a lei spettante sugli ulteriori, succitati, canoni di locazione, maturati da novembre
2023 a giugno 2024, e di quella degli ulteriori canoni che fossero maturati fino alla data di pubblicazione della sentenza.
La causa è stata rimessa in decisione con l'ordinanza con la quale il Giudice istruttore ha rigettato sia le istanze istruttorie delle parti che quella di concessione della p.e. del decreto opposto, avanzata dalla opposta.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio, le domande dell'opponente sono tutte infondate e vanno pertanto rigettate.
pagina 2 di 4 Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che l'attore, come ha prontamente rilevato la difesa della opposta, non ha contestato sussistenza ed entità del credito ingiunto e, per di più, al fine di dimostrare sussistenza ed entità dei crediti opposti in compensazione ha offerto delle prove del tutto inidonee allo scopo.
Infatti, la documentazione che l'opponente ha prodotto al predetto fine è gravemente incompleta e contraddittoria, come ha puntualmente evidenziato la difesa della convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta, e i capitoli di prova che ha formulato nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. sono o generici, in quanto privi di riferimenti temporali (cap.1-6,9,10,11, 31-36, 38,39) o perché non individuano i rapporti a cui si riferiscono (cap. 19), o irrilevanti, e anche formulati negativamente (cap. 7,8, 15, 16, 18, 20,21, 37), o relativi a circostanze da provarsi documentalmente ai sensi degli art. 2721 e 2726 c.c. in quanto relativi a pagamenti che avrebbe effettuato l'attore (cap. 10, 12 – 14,17, 31-36).
Merita invece di essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, in quanto relativa al medesimo rapporto per cui è causa e a presupposti di fatto che non sono stati contestati dall'attore, relativamente però al solo credito (€ 3.546,60) maturato da novembre 2023 a giugno 2024 atteso che quello successivo non è stato esattamente quantificato.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'attore in applicazione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal dm. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande dell'attore e lo condanna a corrispondere alla convenuta opposta la somma di € 3.546,60 oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta a quella del saldo effettivo nonchè le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
pagina 3 di 4 Verona 30/09/2025
il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1876/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. LONGHI FRANCESCO del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv. PERUSI EMANUELA e FUSARO GIOVANNA, del foro di Verona con rispettivi indirizzi di p.e.c. riportati in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Come da foglio di p.c. depositato il 10.4.2025
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Come da foglio di p.c. depositato il 15.4.2025
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale Parte_1
avverso il decreto del 19.1.2024 con il quale il Giudice designato di tale ufficio gli aveva ingiunto di pagare alla sorella, , la somma di euro Controparte_1
44.333,33 corrispondente alla quota di 1/3, di spettanza della stessa, del canone di locazione relativo all'immobile sito in San Bonifacio (VR), in Via Morando n. 9 e
21, concesso in locazione commerciale alla società giusto Controparte_2
contratto sottoscritto in data 08.06.2015, e del quale attore e convenuta erano comproprietari insieme alla sorella . Controparte_3
A sostegno della domanda di revoca del decreto opposto l'attore ha dedotto di essere creditore della sorella nonché convenuta della somma di Euro 41.998,52, a suo dire, avendo anticipato per suo conto le somme meglio precisate a pag. 6 dell'atto di citazione per varie causali anch'esse precisate in atto di citazione.
L'attore ha pertanto eccepito in compensazione con il credito ingiunto il suddetto credito e, in via riconvenzionale, ha avanzato domanda di condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della predetta somma.
L'opposta si è costituita ritualmente in giudizio e, nel rilevare che l'opponente non aveva contestato sussistenza ed entità del credito ingiunto, ha contestato specificamente tutte le voci di controcredito dal medesimo fatte valere, evidenziando altresì l'insufficienza della documentazione da lui prodotta a sostegno della sua pretesa.
La convenuta ha anche avanzato domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento in proprio favore della somma di € 3.546,6, quale quota a lei spettante sugli ulteriori, succitati, canoni di locazione, maturati da novembre
2023 a giugno 2024, e di quella degli ulteriori canoni che fossero maturati fino alla data di pubblicazione della sentenza.
La causa è stata rimessa in decisione con l'ordinanza con la quale il Giudice istruttore ha rigettato sia le istanze istruttorie delle parti che quella di concessione della p.e. del decreto opposto, avanzata dalla opposta.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio, le domande dell'opponente sono tutte infondate e vanno pertanto rigettate.
pagina 2 di 4 Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che l'attore, come ha prontamente rilevato la difesa della opposta, non ha contestato sussistenza ed entità del credito ingiunto e, per di più, al fine di dimostrare sussistenza ed entità dei crediti opposti in compensazione ha offerto delle prove del tutto inidonee allo scopo.
Infatti, la documentazione che l'opponente ha prodotto al predetto fine è gravemente incompleta e contraddittoria, come ha puntualmente evidenziato la difesa della convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta, e i capitoli di prova che ha formulato nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. sono o generici, in quanto privi di riferimenti temporali (cap.1-6,9,10,11, 31-36, 38,39) o perché non individuano i rapporti a cui si riferiscono (cap. 19), o irrilevanti, e anche formulati negativamente (cap. 7,8, 15, 16, 18, 20,21, 37), o relativi a circostanze da provarsi documentalmente ai sensi degli art. 2721 e 2726 c.c. in quanto relativi a pagamenti che avrebbe effettuato l'attore (cap. 10, 12 – 14,17, 31-36).
Merita invece di essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, in quanto relativa al medesimo rapporto per cui è causa e a presupposti di fatto che non sono stati contestati dall'attore, relativamente però al solo credito (€ 3.546,60) maturato da novembre 2023 a giugno 2024 atteso che quello successivo non è stato esattamente quantificato.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'attore in applicazione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal dm. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande dell'attore e lo condanna a corrispondere alla convenuta opposta la somma di € 3.546,60 oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta a quella del saldo effettivo nonchè le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
pagina 3 di 4 Verona 30/09/2025
il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4