TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico RE DE NE ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile (R.G. 8898/25) promossa da:
- Avv. Petrocco Parte_1
CONTRO
mandataria di - Avv. Rignanese Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1687/25, Parte_1 Parte_1 emesso dal Giudice Unico di questo Tribunale il 4/7/27, con cui è stato ordinato loro di pagare in solido all'opposta 59.190,23 euro. Tale importo costituiva il debito residuo del contratto di mutuo chirografario, stipulato tra il Banco AR OP (successivamente incorporato nel Banco AR di Milano s.p.a.) e la
[...] il 4/11/15, per l'importo di 60.000,00 euro. Controparte_3
Gli odierni opponenti sono stati convenuti nel giudizio monitorio perché avevano stipulato con il Banco AR, in favore della L.R., sempre per l'importo di cui sopra, la fideiussione omnibus n. 342411 e la fideiussione semplice n. 371084. La stata dichiarata fallita con la sentenza n. 854 del 8/11/18 del Tribunale di Milano. CP_3
Gli opponenti hanno contestato per vari motivi il credito azionato dall'opposta, che è subentrata nella sua titolarità a seguito di cessione in blocco di crediti del Banco AR di Milano del 1/6/18, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 7/6/18.
1) Decadenza ex art.1957 c.c.. Si tratta di norma espressamente derogata dalle parti mediante la clausola 6 dei due contratti di fideiussione, che non risulta invalida perché:
- non contrasta con la normativa antitrust, per le ragioni esposte al paragrafo successivo.
- difetta la qualità di consumatori in capo agli opponenti, come spiegato al paragrafo 3).
2) Nullità della fideiussione per violazione della legge Antitrust. La doglianza riguarda la presunta nullità dell'intera fideiussione per violazione della legge Antitrust n. 287/90, e si fonda sul noto provvedimento emanato dalla Banca d'Italia n. 55/05 del 2/5/05. Costituisce costante orientamento di questa Sezione quello per cui, in casi identici a quello in esame (fideiussioni stipulate dopo il 2005), non trova applicazione la disciplina antitrust invocata degli opponenti, quando manca la prova, come anche in questo processo, di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche successiva a tale anno. Tale orientamento ha trovato autorevole conferma nell'ordinanza n. 1170/25 della Cassazione. In questa decisione è stato anche precisato che la tutela antitrust non riguarda le fideiussioni semplici, quale è una delle due in esame oggi. Ciò comporta il rigetto dell'opposizione per questo profilo.
3) Nullità delle clausole vessatorie della fideiussione per violazione del Codice del Consumo. In ordine a tali clausole, compresa quella derogatrice dell'art. 1957 c.c., difetta la legittimazione attiva dell'opponente a farne valere la nullità per l'aspetto giuridico sopraindicato, come emerge dalla certificazione della L.R.. In essa si legge che il era il socio di maggioranza della stessa, avendo la titolarità del 60% delle Pt_1 quote sociali, mentre la deteneva il restante 40% e ricopriva all'epoca della stipula del Pt_1 finanziamento e delle fideiussioni la carica di Amministratrice e legale rappresentante di tale società. Trova quindi applicazione l'ordinanza n. 74/15 del 19/11/15 della Corte di Giustizia Europea, che ha escluso dal novero dei consumatori i fideiussori che abbiano avuto un collegamento funzionale significativo con la società garantita.
2) Conferma e provvisoria esecutività del decreto opposto. Le motivazioni di cui sopra fondano il rigetto dell'opposizione in esame, da cui consegue la condanna solidale degli opponenti a pagare all'opposta l'importo del decreto ingiuntivo, che si dichiara provvisoriamente esecutivo.
3) Spese di lite. Gli opponenti dovranno rimborsare in solido all'opposta le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione riferibile alla somma chiesta in fase monitoria.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che dichiara provvisoriamente esecutivo. ON gli opponenti in solido tra loro a rimborsare alla società opposta le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 19/12/25 Il Giudice Unico Civile
RE DE NE