Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2809
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Decadenza ex art.1957 c.c.

    La clausola derogatrice dell'art. 1957 c.c. non è invalida in quanto non contrasta con la normativa antitrust e gli opponenti non hanno la qualità di consumatori.

  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione legge Antitrust

    Non trova applicazione la disciplina antitrust invocata dagli opponenti, in quanto manca la prova di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche successiva al 2005. Inoltre, la tutela antitrust non riguarda le fideiussioni semplici.

  • Rigettato
    Nullità clausole vessatorie per violazione Codice del Consumo

    Difetta la legittimazione attiva degli opponenti a far valere la nullità delle clausole vessatorie in quanto, avendo avuto un collegamento funzionale significativo con la società garantita (uno dei opponenti era socio di maggioranza e legale rappresentante), non rientrano nella definizione di consumatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2809
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 2809
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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