Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 11448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11448 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02480/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2480 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;
Inps Sede Roma Tuscolano, non costituito in giudizio;
per l'ACCERTAMENTO DIRITTO INCLUSIONE "SEI SCATTI STIPENDIALI" AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFS
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato l’8 marzo 2022, il sig. -OMISSIS-, militare della Guardia di Finanza a riposo, ha chiesto a questo TAR di:
“1) accertare e dichiarare l’esistenza del diritto di credito in capo al ricorrente scaturente dall’applicazione dei benefici economici normativamente contemplati dall'art. 6-bis del d.l. n.387 del 1987;
2) condannare l’Inps al pagamento in favore del ricorrente, al momento del dovuto al soddisfo, della somma lorda pari ad € 8.939,84, quale differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’istituto e quello ricalcolato mediante rideterminazione dell'indennità di buonuscita con inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata; ovvero, in subordine, della somma da determinarsi ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ovvero quantificata a mezzo verificatore o ctu;
3) in ulteriore subordine emettere sentenza di condanna generica.
4) Vinte le spese del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.”
2. – A sostegno delle proprie domande il ricorrente afferma che sussisterebbero, in suo favore, i presupposti applicativi della norma citata nelle su riportate conclusioni, in quanto egli era cessato dal servizio, a domanda, il 30.06.2018 con susseguente congedo pensionistico a decorrere dal 01.07.2018; al momento del collocamento in quiescenza, il ricorrente aveva 56 anni, 4 mesi di età, nonché 42 anni e 15 giorni di servizio utile; di avere appreso del mancato beneficio dall’esame della documentazione trasmessagli dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale (CIAN) della G. di F. e dall’Inps; che la circostanza per cui il rapporto di lavoro si sia interrotto “a domanda” non sarebbe ostativa al riconoscimento del diritto di credito per cui è causa.
Egli sostiene, quindi, che l’articolo 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387 prevede: “Al personale della Polizia di Stato… ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 di cembre 1990 (…)”.
Il legislatore ha poi introdotto una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 6-bis, stabilendo all’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 232 che “l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui: - agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, - all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 - e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”. L’articolo 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387 è stato confermato e ribadito dall’art. 1911, comma 3 del Codice Ordinamento Militare (reso con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) che così dispone: “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad appli carsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”. La mancata inclusione dei “sei scatti”, determina quindi una buonuscita (e di conseguenza un TFS) inferiore a quello spettante ex lege.
3. – L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria, nella quale ha eccepito che gli appartenenti alla Guardia di Finanza non potrebbero godere del beneficio in parola, che comunque non spetterebbe al ricorrente in quanto cessato dal servizio a domanda; ha poi fatto rilevare la non integrità del contraddittorio con l’Amministrazione di appartenenza del dipendente.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
4. –Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025.
5. – Il ricorso è fondato, e va accolto.
Non deve essere nella circostanza integrato il contraddittorio, atteso che la prestazione richiesta dal ricorrente deve essere erogata dall’INPS, evocato in giudizio.
Ed invero, sotto il profilo soggettivo la giurisprudenza ha ormai chiarito (Cons. Stato, Sez. II, 15/10/2024, n. 8244) che l'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del decreto legge n. 387/1987, specificata all'art. 1, nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti dal D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 (di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato) all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 legge 1 aprile 1981 n. 121. L'art. 16 della legge n. 121/1981, a cui l'art. 6 del decreto-legge n. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6-bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 121/1981
E’ poi infondata l’eccezione legata alla circostanza che il ricorrente sia stato collocato in congedo a domanda, atteso che tale è l’ipotesi espressamente contemplata dalla norma laddove dispone che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 di cembre 1990”.
Peraltro, il termine del 30 giugno, per consolidata giurisprudenza non ha natura decadenziale (Cons. Stato, Sez. II, 15/10/2024, n. 8244), ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
Il ricorso, sotto il profilo dell’accertamento del diritto a godere delle maggiorazioni richieste, va accolto.
6. – Esso va poi accolto anche rispetto al quantum debeatur, atteso che l’INPS, sul punto, si è limitato a contestare di non avere ricevuto conteggi dall’Amministrazione di appartenenza del congedato, senza nulla eccepire, però, sull’analitico calcolo posto a base della domanda.
7. – Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dell’emolumento per cui è causa nella misura richiesta, ossia pari alla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’INPS e quello ricalcolato mediante rideterminazione dell'indennità di buonuscita con inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in epigrafe come da motivazione, e per l’effetto condanna l’INPS al pagamento delle somme come ivi individuate in favore del ricorrente.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che liquida nella mista di euro 1.000,00 (mille\00) oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente Avv. Claudio parisi dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO