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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2024, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15852/2019
TRIBUNALE NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15852/2019
Oggi 9 maggio 2024 alle ore 10.50 innanzi alla dott.ssa Ivana Sassi, sono comparsi:
Per la p. avv.to Valeria Bevilacqua per de- Parte_1 lega dell'avv.to Torre, la quale si riporta integralmente a tutti i propri atti ivi compresi i precedenti verbali e note di udienza, richieste, ec- cezioni e deduzioni che abbiansi qui per integralmente richiamate e trascritte. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, chiede l'integrale accoglimento della domanda
Per COND. VIA GULLIVER, 17 Napoli l'avv. VISCOVO AN- DREA il quale chiede il rigetto della domanda attorea in subordine confermarsi la proposta conciliativa già formulata dal Giudice, ma con condanna alle spese della atteso l'atteggiamento CP_1 processuale ed axtraprocessuale assunto dalla stessa Per l'avv. CILENTO ANDREA oggi sostituito CP_1 dall'avv.to Andrea Commodo, il quale si riporta alle difese in atti chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni formulate. Im- pugna e contesta quanto oggi richiesto dalle controparti, rappresen- tando che i motivi di non adesione alla proposta sono stati già chia- riti in atti Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della discussione e camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott.ssa Ivana Sassi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di NAPOLI, sezione OTTAVA Civile, dott.ssa Ivana
SASSI, ha pronunciato ex art 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 15852/2019 avente ad oggetto: danni a cose
TRA
, rappresentata e difeso dagli Avv.ti Ermenegildo Parte_1
Loffredo e Antonio Torre, con studio in Casalnuovo di Napoli, alla via Na- zionale delle Puglie km. 35.900 snc, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti
ATTRICE
E
in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Viscovo, con studio in Volla, alla via IV Novembre nr. 75, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
2
, in persona del legale rapp.nte pt., TE
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cilento con studio in Napoli, alla via
Carlo Poerio n.15, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in at- ti;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta confluite nel verbale d'udienza odierna, da intendersi qui per ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo Parte_1
di essere proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla , me- Controparte_2
glio identificato in atti, interessato dal mese di agosto 2018 da infiltrazioni d'acqua conseguenti alla rottura della conduttura portante condominiale di ac- que bianche - conveniva in giudizio il Controparte_4
, affinché venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio il convenuto, in persona del proprio CP_2
Amministratore pro tempore, il quale, dopo aver chiamato in causa la compa- gnia assicurativa , ha eccepito in via preliminare la TE
nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4
e 164 comma 4 cpc, nel merito, non contestando il reale accadimento del fe- nomeno infiltrativo, ha eccepito l'erronea quantificazione dei danni subiti.
Resisteva alla chiamata la compagnia terza TE
, eccependo in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo nonché
[...]
dell'atto di chiamata in causa per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e
4 e 164 comma 4 cpc nonché la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1914 e 1915 c.c., in relazione al rapporto in- tercorrente con il proprio assicurato, l'inoperatività della polizza per mancata
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copertura oggettiva del sinistro dedotto, nel merito, invocando il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Espletata la CTU medico-legale, all'udienza odierna la causa è decisa a seguito di discussione orale.
***
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione for- mulata dall'odierno convenuto e dalla compagnia terza chiamata per indeter- minatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e
164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio non- ché nell'atto di citazione per chiamata in causa adeguatamente specificati la de- terminazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata.
Nel merito la domanda attorea è fondata per le ragioni che di seguito si espli- citano.
Si osserva, innanzitutto, che in caso di azione giudiziaria intrapresa per il risar- cimento dei danni derivanti dalla cattiva e/o omessa manutenzione di beni, ri- corre l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. Tale norma prevede una responsabilità di carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti indi- viduati: da un lato, l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode, dall'altro, la circostanza che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno. Il rapporto in forza del quale il custode è ritenuto responsabile del danno causato dalla cosa è costituito invero da una mera si- tuazione di appartenenza esclusiva della res. L'evento dannoso, dal suo canto, deve essere “non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla res oppure dall'insorge- re nella stessa di un agente dannoso.
Si è così precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configu- rabile: 1) non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità; 2) ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini
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sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna di- namicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un im- mobile in cui è insorto un agente dannoso).
Infine, sotto il profilo del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, si è ri- tenuto che: 1) il nesso causale tra fatto della cosa ed evento di danno deve es- sere accertato alla stregua della teoria della conditio sine qua non, secondo cui
è causa di un evento ogni singola condizione e cioè ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, con la precisazione che: l'azione od omissione deve essere adeguata a determinare l'evento secondo l'id quod ple- rumque accidit;
2) il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un giudizio controfattuale per verificare se, sostituendo in via ipotetica l'omissio- ne con un'azione positiva contraria, l'evento non si sarebbe verificato con cer- tezza o in modo altamente probabile” (così, Trib.Salerno, Sez. II, 18/09/2009
S. R. C. Massima redazionale, 2009). La responsabilità civile per Org_1
danni da cosa in custodia, in definitiva, postula una presunzione di colpa in capo al custode, il quale, per esimersi dalla dichiarazione di responsabilità deve provare che il danno è derivato da caso fortuito, al quale deve intendersi equi- parato il fatto del terzo e dello stesso danneggiato.
Il danneggiato, invece, ha l'onere di provare la sussistenza del nesso di causali- tà tra la cosa in custodia ed il verificarsi dell'evento dannoso, la circostanza che l'evento dannoso causativo del danno di cui chiede il ristoro ha trovato verifi- cazione per lo sviluppo di un agente insito nella cosa, nonché l'effettivo potere di vigilanza e custodia da parte del preteso danneggiante sulla cosa medesima.
Onde offrire tali dimostrazioni è possibile che il danneggiato richieda al Giu- dice di disporre di ausilio peritale. E la consulenza tecnica di ufficio, non es- sendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiu- tare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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Il Giudice, tuttavia, può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e suf- ficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecni- che (in termini, Cass. civ., Sez. III, 13/03/2009, n. 6155 Organizzazione_2
, 2009, CED Cassazione, 2009; Conformi Cass. civ. Sez.
[...] Org_3
III, 23/02/2006, n. 3990).
Nel caso di specie, stante l'allegazione dell'evento infiltrativo e dei danni pro- dotti ai beni di proprietà, la parte attrice ha fatto ossequio a tali principi, con- sentendo al Giudice di disporre anche nel rito della cognizione piena di un au- silio tecnico necessario, quanto meno, a risalire alla causa dell'evento.
Orbene, i danni prospettati nell'occasione dalla istante – quale proprietaria dell'appartamento sito nel complesso convenuto nel quale sa- CP_5
rebbe originato l'evento lesivo – secondo la ricostruzione effettuata, derive- rebbero dalla rottura della conduttura portante di acque bianche e parzialmen- te di scarico provenienti dalla verticale sita all'interno del muro del complesso in corrispondenza dell'immobile. La rottura della suddetta con- CP_5
duttura sarebbe ascrivibile, in particolare, all'omessa manutenzione dell'impianto idrico generale condominiale.
Al riguardo deve preliminarmente rilevarsi che il verificarsi del fatto storico dedotto quale causa dei danni lamentati appaia confermato dalla stessa parte convenuta la quale ha invero riconosciuto l'accaduto, contestando esclusiva- mente il quantum della pretesa risarcitoria azionata.
Sotto il profilo causale, invece, la consulenza d'ufficio espletata nel corso del giudizio, eseguita esclusivamente sulla base dell'analisi della documentazione versata in atti nonché delle risultanze del sopralluogo effettuato nei locali inte- ressati dal fenomeno successivamente al ripristino, ha accertato e concluso per la riconducibilità, sebbene in misura parziale, dei danni lamentati in questa se- de dall'istante alla pregressa rottura della colonna di scarico condominiale de-
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putata alla raccolta delle acque pluviali provenienti dalla copertura e dei reflui delle cucine degli appartamenti del fabbricato, non essendo stata tuttavia in grado di individuare le cause della rottura nonché lo stato di conservazione dell'impianto condominiale, in considerazione, da un canto, dell'intervenuta riparazione della tubazione, dall'altro, della necessità di eseguire a tal fine un saggio invasivo in proprietà aliena.
A tanto pervenuto sulla causa dell'evento, sull'entità dei danni patrimoniali di- retti ed indiretti verificati all'immobile della parte attrice, può aversi riguardo alle conclusioni del CTU.
Il CTU sul punto ha precisato che, alla luce della documentazione versata in atti nonché dell'esame dello stato dei luoghi, i danni riconducibili al fenomeno infiltrativo sono quelli relativi alle pitture della cucina dell'appartamento e al deterioramento dei coprifili in legno delle porte, con esclusione delle altre voci di danno richieste. Evidenzia al riguardo l'ausiliario che “Le evidenze sperimentali
e la lacunosità della documentazione versata in atti non consentono –tecnicamente – di avva- lorare i danni così come lamentati dalla Parte attrice. Le rovine chiaramente imputabili all'evento riguardano essenzialmente le pitture della cucina dell'appartamento (non adegua- tamente ripristinate all'esito della riparazione del tubo che si ruppe ovvero tuttora interessate da macchie di umidità). Il locale deterioramento dalla parte basamentale dei coprifili in legno delle porte può dipendere dall'allagamento, ma invero anche dalla vetustà dei manufatti (…)
Le restanti voci di danno reclamate dalla Parte attrice si ritengono tecnicamente ingiustificate
e non ascrivibili all'evento dedotto in citazione”.
In particolare, in relazione agli interventi previsti per eliminare i danni all'immobile e la quantificazione dei danni per le riparazioni il CTU ha indica- to un ristoro corrispondente alla somma complessiva di euro 1.250,00, oltre
Iva, da liquidarsi in favore dell'istante precisando che “All'esito delle analitiche valutazioni estimative sviluppate, il costo attuale di ripristino delle pitture della cucina risul- ta di 900 € oltre I.V.A. come per Legge, mentre invece il costo attuale di ripristino delle porte interne risulta di 350 €, oltre I.V.A. come per Legge. Entrambe le valutazioni sono state implementate tenendo conto dello stato di conservazione dell'appartamento (senz'altro
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decoroso) e della vetustà delle porte interne, sicchè non si rende necessario considerare alcun ulteriore coefficiente di deprezzamento”.
In relazione, invece, alle ulteriori voci di danno richieste da parte attrice, in particolare, agli esborsi affrontati dalla stessa in conseguenza del fenomeno in- filtrativo, ossia il rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti nell'appartamento sottostante (ripristino soffitto danneggiato dalle acque per- colate attraverso il solaio interpiano) pari ad euro 500,00 e di quelle sostenute per l'intervento di riparazione del tubo da cui scaturiva la perdita pari ad euro
850,00, invece, deve ritenersi che le stesse, come precisato dall'ausiliario, seb- bene astrattamente coerenti dal punto di vista causale e quantitativo, in difetto di documentazione comprovante l'effettuazione, non possano ritenersi meri- tevoli di ristoro.
Parimenti, non può ritenersi meritevole di accoglimento la pretesa risarcitoria avanzata dall'istante avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute in conseguenza del danneggiamento del pc portatile, stante l'assoluta carenza probatoria in ordine alla reale verificazione della circostanza dedotta nonché all'esborso eventualmente sostenuto.
In conclusione, la domanda nei confronti del convenuto va accolta nei limiti di cui si è appena scritto e, per l'effetto, il convenuto va condan- CP_2
nato al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla condotta colposa accertata a suo carico, nella misura pari ad euro 1.250,00 complessivi, oltre iva quale voce di costo necessaria per l'esecuzione degli interventi di ripristino delle parti dell'immobile danneggiate dal fenomeno infiltrativo.
Trattandosi di debito di valore, su tali somme devono essere accordati la riva- lutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
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al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolida- to indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della riva- lutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici
ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma liquidata all'attualità, fino all'effettivo sod- disfo.
Per quanto concerne la domanda di manleva avanzata dal con- CP_2
venuto nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_6
la stessa risulta fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
[...]
L'eccezione sollevata dalla terza chiamata avente ad oggetto l'inoperatività del- la garanzia stipulata per mancanza di copertura del sinistro, in ragione dell'estraneità della fattispecie di cui è lite all'oggetto di polizza è risultata, in- fatti, infondata.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che il rilievo formulato dalla compagnia assicurativa secondo cui la garanzia azionata opererebbe solo in presenza del requisito dell'accidentalità dell'evento produttivo del danno, intendendosi per tale “un fatto unico rapido improvviso circoscritto”, non rinvenibile in tesi nel caso di specie, risulta destituito di fondamento.
Ed invero, con riferimento all'interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a
“fatti accidentali” quale quella in esame, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'aggettivo “accidentale” sarebbe dovuto interpretarsi non alla lettera, secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni- secondo cui il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore- ma alla luce della causa concreta e del sostanziale assetto di interessi
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perseguito dalle parti del contratto assicurativo. Evidenzia al riguardo la Su- prema Corte che “e' necessario interpretare l'aggettivo "accidentale" non alla lettera, bensi' nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giuri- sprudenza di questa Corte per cui "L'assicurazione della responsabilita' civile, mentre non puo' concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe' a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita', per la sua stessa denominazione e natura importa necessa- riamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e' correttamente in- terpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposi- zione ai fatti dolosi" (Cass., Sez. 3, 26/07/2019, n. 20305; Cass., 11/08/2017, n.
20070; Cass., Sez. 3, 26/02/2013, n. 4799; Cass., Sez. 3, 29/07/2022, n. 23762).
Pertanto, “In tema di assicurazione della responsabilita' civile la clausola secondo cui l'as- sicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a tito- lo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non puo' dun- que essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi”(cfr. Cass. civ. ord. n.
18320 del 27.06.2023).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la copertura assicurativa deve ritenersi pienamente operante nel caso di specie.
In relazione, invece, all'eccezione di inoperatività della polizza per intervenuta decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1914 e
1915 c.c. per non aver quest'ultimo fornito alla Compagnia le notizie e i do- cumenti necessari alla gestione del sinistro, deve rilevarsi come la stessa sia in- fondata e pertanto non meritevole di accoglimento.
Ed invero, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, impo- sto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accer- tare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915,
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comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ra- gione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entram- be le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiu- dizio sofferto.
Orbene nel caso di specie, sebbene dalla documentazione versata in atti risulti che l'assicurato abbia provveduto in data 16.10.2018 ad effettuare una denun- cia del sinistro di carattere generico, non corredata dalla puntuale enunciazio- ne delle circostanze di fatto in cui ebbe a verificarsi il sinistro e della relativa documentazione, tale inadempienza non appare tuttavia tale da determinare la decadenza del diritto ai sensi dell'art .1915 c.c., non avendo in tal caso l'assicurazione fornito la prova sulla stessa incombente in ordine all'elemento soggettivo rappresentato dal dolo o colpa dell'assicurato.
Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice ha dunque disatteso l'onere probatorio come sopra delineato. La relativa eccezione deve pertanto essere rigettata in quanto non meritevole di accoglimento.
In conclusione, la domanda di manleva deve essere accolta essendo provata, all'epoca dei fatti la sussistenza della copertura assicurativa della garanzia in- vocata.
Per tali motivi la compagnia terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto di quanto questi sarà tenuto a corrispondere all'attrice per i fatti di causa.
Le spese di lite tra l'attrice e il convenuto seguono la soccom- CP_2
benza e si liquidano, oltre agli esborsi ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014, in base ai parametri di cui al DM 55/14, nel caso di specie calcolate nell'ambito dello scaglione di riferimento del valore della controversia ma al valore minimo per la vicinanza del decisum (euro 1.250.00 circa) alla soglia minima dello scaglione medesimo (scaglione da € 1.101 fino ad € 5.200). Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta dell'attore volta ad ottenere la
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condanna della compagnia terza chiamata al pagamento di una somma equita- tivamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc, non ravvisandosi nella condot- ta processuale della stessa i presupposti della mala fede, colpa grave o abuso del processo.
Le spese di lite tra il convenuto e la compagnia assicurativa terza CP_2
chiamata si intendono compensate in ragione dell'atteggiamento processuale tenuto dalla compagnia, privo di concreto significato oppositivo rispetto alla operata chiamata in causa.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico del conve- CP_2
nuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione ottava civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Ivana SASSI, pronunziando in via definitiva sulla controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, dife- sa o eccezione così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità del conve- nuto nella causazione Controparte_2
dell'evento dannoso lamentato in domanda e, per l'effetto, condanna il mede- simo al pagamento, in favore della dell'attrice di € 1.250.00 oltre iva, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti a seguito dei fatti dedotti in lite, oltre interessi al saggio legale sull'importo liquidato, devalutato all'epoca dei fatti e di anno in anno rivalutato secondo gli indici dal giorno del Org_4
fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- accoglie la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei CP_2
confronti della compagnia assicurativa e, per TE
l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne lo stesso di quanto questo sarà tenuto a corrispondere all'attrice per effetto della suddetta pronuncia;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di par- te attrice che liquida in € 264,00 per esborsi (se versati) ed € 1.278,00 per
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compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite tra il convenuto e la compagnia terza CP_2
chiamata;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Napoli, così deciso all'udienza del 9.05.24 Il Giudice
dott.ssa Ivana SASSI
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TRIBUNALE NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15852/2019
Oggi 9 maggio 2024 alle ore 10.50 innanzi alla dott.ssa Ivana Sassi, sono comparsi:
Per la p. avv.to Valeria Bevilacqua per de- Parte_1 lega dell'avv.to Torre, la quale si riporta integralmente a tutti i propri atti ivi compresi i precedenti verbali e note di udienza, richieste, ec- cezioni e deduzioni che abbiansi qui per integralmente richiamate e trascritte. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, chiede l'integrale accoglimento della domanda
Per COND. VIA GULLIVER, 17 Napoli l'avv. VISCOVO AN- DREA il quale chiede il rigetto della domanda attorea in subordine confermarsi la proposta conciliativa già formulata dal Giudice, ma con condanna alle spese della atteso l'atteggiamento CP_1 processuale ed axtraprocessuale assunto dalla stessa Per l'avv. CILENTO ANDREA oggi sostituito CP_1 dall'avv.to Andrea Commodo, il quale si riporta alle difese in atti chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni formulate. Im- pugna e contesta quanto oggi richiesto dalle controparti, rappresen- tando che i motivi di non adesione alla proposta sono stati già chia- riti in atti Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della discussione e camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott.ssa Ivana Sassi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di NAPOLI, sezione OTTAVA Civile, dott.ssa Ivana
SASSI, ha pronunciato ex art 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 15852/2019 avente ad oggetto: danni a cose
TRA
, rappresentata e difeso dagli Avv.ti Ermenegildo Parte_1
Loffredo e Antonio Torre, con studio in Casalnuovo di Napoli, alla via Na- zionale delle Puglie km. 35.900 snc, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti
ATTRICE
E
in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Viscovo, con studio in Volla, alla via IV Novembre nr. 75, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
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, in persona del legale rapp.nte pt., TE
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cilento con studio in Napoli, alla via
Carlo Poerio n.15, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in at- ti;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta confluite nel verbale d'udienza odierna, da intendersi qui per ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo Parte_1
di essere proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla , me- Controparte_2
glio identificato in atti, interessato dal mese di agosto 2018 da infiltrazioni d'acqua conseguenti alla rottura della conduttura portante condominiale di ac- que bianche - conveniva in giudizio il Controparte_4
, affinché venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio il convenuto, in persona del proprio CP_2
Amministratore pro tempore, il quale, dopo aver chiamato in causa la compa- gnia assicurativa , ha eccepito in via preliminare la TE
nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4
e 164 comma 4 cpc, nel merito, non contestando il reale accadimento del fe- nomeno infiltrativo, ha eccepito l'erronea quantificazione dei danni subiti.
Resisteva alla chiamata la compagnia terza TE
, eccependo in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo nonché
[...]
dell'atto di chiamata in causa per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e
4 e 164 comma 4 cpc nonché la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1914 e 1915 c.c., in relazione al rapporto in- tercorrente con il proprio assicurato, l'inoperatività della polizza per mancata
3
copertura oggettiva del sinistro dedotto, nel merito, invocando il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Espletata la CTU medico-legale, all'udienza odierna la causa è decisa a seguito di discussione orale.
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In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione for- mulata dall'odierno convenuto e dalla compagnia terza chiamata per indeter- minatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e
164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio non- ché nell'atto di citazione per chiamata in causa adeguatamente specificati la de- terminazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata.
Nel merito la domanda attorea è fondata per le ragioni che di seguito si espli- citano.
Si osserva, innanzitutto, che in caso di azione giudiziaria intrapresa per il risar- cimento dei danni derivanti dalla cattiva e/o omessa manutenzione di beni, ri- corre l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. Tale norma prevede una responsabilità di carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti indi- viduati: da un lato, l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode, dall'altro, la circostanza che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno. Il rapporto in forza del quale il custode è ritenuto responsabile del danno causato dalla cosa è costituito invero da una mera si- tuazione di appartenenza esclusiva della res. L'evento dannoso, dal suo canto, deve essere “non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla res oppure dall'insorge- re nella stessa di un agente dannoso.
Si è così precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configu- rabile: 1) non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità; 2) ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini
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sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna di- namicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un im- mobile in cui è insorto un agente dannoso).
Infine, sotto il profilo del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, si è ri- tenuto che: 1) il nesso causale tra fatto della cosa ed evento di danno deve es- sere accertato alla stregua della teoria della conditio sine qua non, secondo cui
è causa di un evento ogni singola condizione e cioè ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, con la precisazione che: l'azione od omissione deve essere adeguata a determinare l'evento secondo l'id quod ple- rumque accidit;
2) il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un giudizio controfattuale per verificare se, sostituendo in via ipotetica l'omissio- ne con un'azione positiva contraria, l'evento non si sarebbe verificato con cer- tezza o in modo altamente probabile” (così, Trib.Salerno, Sez. II, 18/09/2009
S. R. C. Massima redazionale, 2009). La responsabilità civile per Org_1
danni da cosa in custodia, in definitiva, postula una presunzione di colpa in capo al custode, il quale, per esimersi dalla dichiarazione di responsabilità deve provare che il danno è derivato da caso fortuito, al quale deve intendersi equi- parato il fatto del terzo e dello stesso danneggiato.
Il danneggiato, invece, ha l'onere di provare la sussistenza del nesso di causali- tà tra la cosa in custodia ed il verificarsi dell'evento dannoso, la circostanza che l'evento dannoso causativo del danno di cui chiede il ristoro ha trovato verifi- cazione per lo sviluppo di un agente insito nella cosa, nonché l'effettivo potere di vigilanza e custodia da parte del preteso danneggiante sulla cosa medesima.
Onde offrire tali dimostrazioni è possibile che il danneggiato richieda al Giu- dice di disporre di ausilio peritale. E la consulenza tecnica di ufficio, non es- sendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiu- tare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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Il Giudice, tuttavia, può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e suf- ficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecni- che (in termini, Cass. civ., Sez. III, 13/03/2009, n. 6155 Organizzazione_2
, 2009, CED Cassazione, 2009; Conformi Cass. civ. Sez.
[...] Org_3
III, 23/02/2006, n. 3990).
Nel caso di specie, stante l'allegazione dell'evento infiltrativo e dei danni pro- dotti ai beni di proprietà, la parte attrice ha fatto ossequio a tali principi, con- sentendo al Giudice di disporre anche nel rito della cognizione piena di un au- silio tecnico necessario, quanto meno, a risalire alla causa dell'evento.
Orbene, i danni prospettati nell'occasione dalla istante – quale proprietaria dell'appartamento sito nel complesso convenuto nel quale sa- CP_5
rebbe originato l'evento lesivo – secondo la ricostruzione effettuata, derive- rebbero dalla rottura della conduttura portante di acque bianche e parzialmen- te di scarico provenienti dalla verticale sita all'interno del muro del complesso in corrispondenza dell'immobile. La rottura della suddetta con- CP_5
duttura sarebbe ascrivibile, in particolare, all'omessa manutenzione dell'impianto idrico generale condominiale.
Al riguardo deve preliminarmente rilevarsi che il verificarsi del fatto storico dedotto quale causa dei danni lamentati appaia confermato dalla stessa parte convenuta la quale ha invero riconosciuto l'accaduto, contestando esclusiva- mente il quantum della pretesa risarcitoria azionata.
Sotto il profilo causale, invece, la consulenza d'ufficio espletata nel corso del giudizio, eseguita esclusivamente sulla base dell'analisi della documentazione versata in atti nonché delle risultanze del sopralluogo effettuato nei locali inte- ressati dal fenomeno successivamente al ripristino, ha accertato e concluso per la riconducibilità, sebbene in misura parziale, dei danni lamentati in questa se- de dall'istante alla pregressa rottura della colonna di scarico condominiale de-
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putata alla raccolta delle acque pluviali provenienti dalla copertura e dei reflui delle cucine degli appartamenti del fabbricato, non essendo stata tuttavia in grado di individuare le cause della rottura nonché lo stato di conservazione dell'impianto condominiale, in considerazione, da un canto, dell'intervenuta riparazione della tubazione, dall'altro, della necessità di eseguire a tal fine un saggio invasivo in proprietà aliena.
A tanto pervenuto sulla causa dell'evento, sull'entità dei danni patrimoniali di- retti ed indiretti verificati all'immobile della parte attrice, può aversi riguardo alle conclusioni del CTU.
Il CTU sul punto ha precisato che, alla luce della documentazione versata in atti nonché dell'esame dello stato dei luoghi, i danni riconducibili al fenomeno infiltrativo sono quelli relativi alle pitture della cucina dell'appartamento e al deterioramento dei coprifili in legno delle porte, con esclusione delle altre voci di danno richieste. Evidenzia al riguardo l'ausiliario che “Le evidenze sperimentali
e la lacunosità della documentazione versata in atti non consentono –tecnicamente – di avva- lorare i danni così come lamentati dalla Parte attrice. Le rovine chiaramente imputabili all'evento riguardano essenzialmente le pitture della cucina dell'appartamento (non adegua- tamente ripristinate all'esito della riparazione del tubo che si ruppe ovvero tuttora interessate da macchie di umidità). Il locale deterioramento dalla parte basamentale dei coprifili in legno delle porte può dipendere dall'allagamento, ma invero anche dalla vetustà dei manufatti (…)
Le restanti voci di danno reclamate dalla Parte attrice si ritengono tecnicamente ingiustificate
e non ascrivibili all'evento dedotto in citazione”.
In particolare, in relazione agli interventi previsti per eliminare i danni all'immobile e la quantificazione dei danni per le riparazioni il CTU ha indica- to un ristoro corrispondente alla somma complessiva di euro 1.250,00, oltre
Iva, da liquidarsi in favore dell'istante precisando che “All'esito delle analitiche valutazioni estimative sviluppate, il costo attuale di ripristino delle pitture della cucina risul- ta di 900 € oltre I.V.A. come per Legge, mentre invece il costo attuale di ripristino delle porte interne risulta di 350 €, oltre I.V.A. come per Legge. Entrambe le valutazioni sono state implementate tenendo conto dello stato di conservazione dell'appartamento (senz'altro
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decoroso) e della vetustà delle porte interne, sicchè non si rende necessario considerare alcun ulteriore coefficiente di deprezzamento”.
In relazione, invece, alle ulteriori voci di danno richieste da parte attrice, in particolare, agli esborsi affrontati dalla stessa in conseguenza del fenomeno in- filtrativo, ossia il rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti nell'appartamento sottostante (ripristino soffitto danneggiato dalle acque per- colate attraverso il solaio interpiano) pari ad euro 500,00 e di quelle sostenute per l'intervento di riparazione del tubo da cui scaturiva la perdita pari ad euro
850,00, invece, deve ritenersi che le stesse, come precisato dall'ausiliario, seb- bene astrattamente coerenti dal punto di vista causale e quantitativo, in difetto di documentazione comprovante l'effettuazione, non possano ritenersi meri- tevoli di ristoro.
Parimenti, non può ritenersi meritevole di accoglimento la pretesa risarcitoria avanzata dall'istante avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute in conseguenza del danneggiamento del pc portatile, stante l'assoluta carenza probatoria in ordine alla reale verificazione della circostanza dedotta nonché all'esborso eventualmente sostenuto.
In conclusione, la domanda nei confronti del convenuto va accolta nei limiti di cui si è appena scritto e, per l'effetto, il convenuto va condan- CP_2
nato al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla condotta colposa accertata a suo carico, nella misura pari ad euro 1.250,00 complessivi, oltre iva quale voce di costo necessaria per l'esecuzione degli interventi di ripristino delle parti dell'immobile danneggiate dal fenomeno infiltrativo.
Trattandosi di debito di valore, su tali somme devono essere accordati la riva- lutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
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al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolida- to indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della riva- lutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici
ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma liquidata all'attualità, fino all'effettivo sod- disfo.
Per quanto concerne la domanda di manleva avanzata dal con- CP_2
venuto nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_6
la stessa risulta fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
[...]
L'eccezione sollevata dalla terza chiamata avente ad oggetto l'inoperatività del- la garanzia stipulata per mancanza di copertura del sinistro, in ragione dell'estraneità della fattispecie di cui è lite all'oggetto di polizza è risultata, in- fatti, infondata.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che il rilievo formulato dalla compagnia assicurativa secondo cui la garanzia azionata opererebbe solo in presenza del requisito dell'accidentalità dell'evento produttivo del danno, intendendosi per tale “un fatto unico rapido improvviso circoscritto”, non rinvenibile in tesi nel caso di specie, risulta destituito di fondamento.
Ed invero, con riferimento all'interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a
“fatti accidentali” quale quella in esame, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'aggettivo “accidentale” sarebbe dovuto interpretarsi non alla lettera, secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni- secondo cui il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore- ma alla luce della causa concreta e del sostanziale assetto di interessi
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perseguito dalle parti del contratto assicurativo. Evidenzia al riguardo la Su- prema Corte che “e' necessario interpretare l'aggettivo "accidentale" non alla lettera, bensi' nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giuri- sprudenza di questa Corte per cui "L'assicurazione della responsabilita' civile, mentre non puo' concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe' a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita', per la sua stessa denominazione e natura importa necessa- riamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e' correttamente in- terpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposi- zione ai fatti dolosi" (Cass., Sez. 3, 26/07/2019, n. 20305; Cass., 11/08/2017, n.
20070; Cass., Sez. 3, 26/02/2013, n. 4799; Cass., Sez. 3, 29/07/2022, n. 23762).
Pertanto, “In tema di assicurazione della responsabilita' civile la clausola secondo cui l'as- sicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a tito- lo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non puo' dun- que essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi”(cfr. Cass. civ. ord. n.
18320 del 27.06.2023).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la copertura assicurativa deve ritenersi pienamente operante nel caso di specie.
In relazione, invece, all'eccezione di inoperatività della polizza per intervenuta decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1914 e
1915 c.c. per non aver quest'ultimo fornito alla Compagnia le notizie e i do- cumenti necessari alla gestione del sinistro, deve rilevarsi come la stessa sia in- fondata e pertanto non meritevole di accoglimento.
Ed invero, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, impo- sto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accer- tare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915,
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comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ra- gione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entram- be le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiu- dizio sofferto.
Orbene nel caso di specie, sebbene dalla documentazione versata in atti risulti che l'assicurato abbia provveduto in data 16.10.2018 ad effettuare una denun- cia del sinistro di carattere generico, non corredata dalla puntuale enunciazio- ne delle circostanze di fatto in cui ebbe a verificarsi il sinistro e della relativa documentazione, tale inadempienza non appare tuttavia tale da determinare la decadenza del diritto ai sensi dell'art .1915 c.c., non avendo in tal caso l'assicurazione fornito la prova sulla stessa incombente in ordine all'elemento soggettivo rappresentato dal dolo o colpa dell'assicurato.
Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice ha dunque disatteso l'onere probatorio come sopra delineato. La relativa eccezione deve pertanto essere rigettata in quanto non meritevole di accoglimento.
In conclusione, la domanda di manleva deve essere accolta essendo provata, all'epoca dei fatti la sussistenza della copertura assicurativa della garanzia in- vocata.
Per tali motivi la compagnia terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto di quanto questi sarà tenuto a corrispondere all'attrice per i fatti di causa.
Le spese di lite tra l'attrice e il convenuto seguono la soccom- CP_2
benza e si liquidano, oltre agli esborsi ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014, in base ai parametri di cui al DM 55/14, nel caso di specie calcolate nell'ambito dello scaglione di riferimento del valore della controversia ma al valore minimo per la vicinanza del decisum (euro 1.250.00 circa) alla soglia minima dello scaglione medesimo (scaglione da € 1.101 fino ad € 5.200). Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta dell'attore volta ad ottenere la
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condanna della compagnia terza chiamata al pagamento di una somma equita- tivamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc, non ravvisandosi nella condot- ta processuale della stessa i presupposti della mala fede, colpa grave o abuso del processo.
Le spese di lite tra il convenuto e la compagnia assicurativa terza CP_2
chiamata si intendono compensate in ragione dell'atteggiamento processuale tenuto dalla compagnia, privo di concreto significato oppositivo rispetto alla operata chiamata in causa.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico del conve- CP_2
nuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione ottava civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Ivana SASSI, pronunziando in via definitiva sulla controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, dife- sa o eccezione così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità del conve- nuto nella causazione Controparte_2
dell'evento dannoso lamentato in domanda e, per l'effetto, condanna il mede- simo al pagamento, in favore della dell'attrice di € 1.250.00 oltre iva, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti a seguito dei fatti dedotti in lite, oltre interessi al saggio legale sull'importo liquidato, devalutato all'epoca dei fatti e di anno in anno rivalutato secondo gli indici dal giorno del Org_4
fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- accoglie la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei CP_2
confronti della compagnia assicurativa e, per TE
l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne lo stesso di quanto questo sarà tenuto a corrispondere all'attrice per effetto della suddetta pronuncia;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di par- te attrice che liquida in € 264,00 per esborsi (se versati) ed € 1.278,00 per
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compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite tra il convenuto e la compagnia terza CP_2
chiamata;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Napoli, così deciso all'udienza del 9.05.24 Il Giudice
dott.ssa Ivana SASSI
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