Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12584 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Grispo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza al decreto n. cronol.-OMISSIS- emesso il 19.3.2024 nell’ambito del procedimento RG n. -OMISSIS- dal Tribunale per i Minorenni di Roma
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente ha introdotto il giudizio per l’ottemperanza al decreto n. cronol.-OMISSIS- emesso il 19.3.2024 nell’ambito del procedimento RG n. -OMISSIS- dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con il quale, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 286/1998, è stata autorizzata la permanenza in Italia di -OMISSIS- per un periodo di anni due per garantire l’assistenza morale e materiale del figlio minore;
considerato che, con nota depositata in atti l8.1.2026, l’amministrazione resistente ha rappresentato che il titolo richiesto sulla base della predetta pronuncia è stato emesso da tempo ed è in consegna sin dall’8.10.2025 presso il commissariato P.S. Aurelio;
ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l’amministrazione ottemperato;
ritenuto che le spese di lite possono essere compensate fra le parti, poiché il titolo risulta essere stato emesso dall’amministrazione già nell’ottobre del 2025; risulta, tuttavia, equo, alla luce di una valutazione complessiva della vicenda, disporre la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione in capo all’amministrazione del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI GI, Presidente
IO NE, Referendario, Estensore
Silvia MO, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NE | NI GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.