Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1176.2019 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo per restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento” e vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato, assistito e difeso, giusta Parte 1 Codice Fiscale
procura in calce in atti, dall'avv. Gaetano Santagata presso il cui studio alla Via V. Bellini n. 17,
81030 San Marcellino (CE), elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 (C.F. e P. IVA P.IVA 1
, e per essa Controparte 2 rappresentata e difesa l'Avv. Marco Pesenti, come da procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 . proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nn. 2936/2018 -
R.G. n. 10687/2018, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla opposta la somma di euro
7.026,67 oltre interessi legali dalla notifica del decreto al soddisfo, oltre spese del procedimento.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. contesta il quantum la somma Parte 1
oggetto dell'opposto D.I., in quanto il Sig. Pt 1 aveva provveduto al pagamento di buona parte delle rate indicate come insolute da parte avversa, che l'avviso di cessione non era stato pubblicato in
Gazzetta ufficiale e né comunicato alla centrale rischi, che non vi è alcuna scissione delle voci del credito. l'ingiunzione di pagamento era fondata su un mero saldaconto ex art. 50 TUB
Costituitasi in giudizio, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto - di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c. — eccependo l'infondatezza dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese
-
processuali.
La causa era istruita unicamente mediante produzioni documentali.
Alla udienza del 17.12.2024 le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta rese per l'udienza cartolare del la causa era assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con riguardo all'onere della prova si osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca deve dimostrare la sussistenza del credito azionato in via monitoria e allegare l'inadempimento del cliente, mentre spetta all'opponente dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero contestare la debenza delle somme ingiunte provandone il carattere illegittimo. Ciò significa che l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche sul valore probatorio della documentazione prodotta dalla banca o sulla debenza di una parte delle somme ingiunte, senza chiarire i propri criteri di calcolo.
In particolare, nel caso di decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per ottenere la restituzione della somma finanziata e degli accessori, nel giudizio di opposizione, la banca deve dimostrare l'esistenza del contratto di finanziamento (che costituisce la fonte esclusiva del diritto al pagamento delle rate pattuite) nonché l'avvenuta erogazione delle somme, mentre spetta al debitore dare la prova della restituzione ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Nel merito, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta, si evince la fondatezza della pretesa dell'opposta, avendo la opposta depositato il contratto diA fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, l'opponente non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, non essendo stata in grado di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito in questione. Il debitore non ha contestato specificamente 1) di aver stipulato con Agos-Ducato Spa il contratto di finanziamento oggetto del giudizio;
2) l'erogazione della somma finanziata;
3) di aver interrotto il pagamento delle rate del finanziamento.
Le eccezioni sollevate dall'opponente vanno disattese per le ragioni di seguito indicate.
Sulla mancata pubblicazione in GU dell'avviso di cessione da parte di Agos-Ducato Spa spa e sulla mancata comunicazione alla centrale rischi.;
L'opponente ha eccepito, senza però formulare in merito una specifica domanda, la mancata CP pubblicazione in GU dell'avviso di cessione del credito da parte di Agos-Ducato Spa spa ad e la mancata comunicazione alla centrale rischi.
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. Civ., n. 20495 del 29.9.2020).
Nella fattispecie in esame, innanzitutto la opposta Controparte 1 ha prodotto il contratto di cessione di crediti stipulato tra Banca Ifis S.p.a. e Agos Ducato S.p.a, la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito effettuata da Banca Ifis S.p.a. nei confronti del debitore, mediante lettera raccomandata a.r. documentazione allegata al fascicolo monitorio.
Tali elementi sono idonei a provare l'effettiva titolarità, da parte della cessionaria Controparte_1 del credito azionato nei confronti del debitore, potendosi, quindi, disattendere le generiche eccezioni sollevate dall'opponente.
Sul piano di ammortamento alla francese e sul tasso di interesse applicato.
La deduzione è del tutto inammissibile, non essendo stato specificato quali sarebbero stati i tassi soglia da rispettare, ed in quale misura e secondo quali modalità di calcolo sarebbero stati superati
(né sono stati prodotti i decreti ministeriali che nel periodo considerato hanno fissato i tassi soglia).
In diritto occorre, infatti, rilevare che "Nelle controversie bancarie...costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (Tribunale Roma sez. XVII, 20/02/2019, n.38699). Quanto all'ipotizzato anatocismo, conseguente all'adozione del piano di ammortamento alla francese, deve rilevarsi che la mera adozione del piano di ammortamento alla francese non implica, di per sé, un fenomeno di anatocismo. Al riguardo, come evidenziato da copiosa giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib.
Bologna 24.2.2016; Trib. Verona 24.3.2015; Trib. Modena 11.11.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib.
Pescara 10.4.2014), la peculiarità di tale tipo di ammortamento, che risulta contrattualmente scelto dalle parti, è solo quella di prevedere rate costanti con una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente, laddove questi ultimi vengono applicati di regola alla sola sorte capitale residua ad ogni fine mese senza generare interessi composti almeno non in astratto ed in automatico (cfr, ex plurimis, sentenza Tribunale di Milano n. 8755 del 16.07.15, riportata da parte convenuta: "...la circostanza che di fatto, come pacifico, si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento francese (rispetto a quello italiano), trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest'ultimo ... bensì nel fatto che ... nell'ammortamento all'italiana le rate computate comprendono dasubito una quota capitale maggiore;
ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese ... l'interesse conteggiato nell'ammortamento alla francese, computato su un capitale residuo maggiore, sarà inevitabilmente maggiore ... e ciò può rappresentare un vantaggio per il mutuatario (vantaggio che ha un costo) in quanto si saranno pagati interessi superiori ma è anche vero che si sarà restituita una somma globalmente inferiore". Il sistema di ammortamento alla francese non è quindi tale da generare, in automatico, interessi anatocistici;
né l'opponente ha provato di avere, in concreto, pagato interessi composti, non avendo prodotto le quietanze di pagamento delle rate, indispensabili ai fini di tale verifica
Né può essere accolta la prospettazione dell'opponente secondo cui interessi corrispettivi ed interessi moratori possono essere cumulati ai fini della verifica del rispetto delle soglie usurarie.
L'argomento è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.14214/2022 che, richiamando precedenti giurisprudenziali, esclude categoricamente la legittimità di tale operazione aritmetica, che in molti casi viene ancora invocata nelle cause che hanno per oggetto i contratti di mutuo. La Suprema Corte, infatti, osserva che l'incompatibilità della sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori deriva dalla diversa natura e funzione degli uni e degli altri, applicabili in ipotesi antitetiche: gli interessi corrispettivi a fronte di adempimento, quelli moratori in caso di inadempimento. Né avrebbe potuto disporsi una c.t.u., data la genericità delle censure, che avrebbe avuto chiara funzione esplorativa. È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti.cfr. ex multis Cass. n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso - come nella specie - a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. n. 3343 del 07/03/2001; cfr. da ultimo Cass. n.
212/2006).
In riferimento alla eccezione di insufficienza della certificazione conforme ex art. 50 TUB, parte opposta ha adeguatamente dimostrato la sussistenza del credito.
La società Controparte_1 difatti, in sede di ricorso monitorio, non si è limitata a produrre la certificazione ex art. 50 TUB, ma ha provveduto altresì a versare in atti 14231450, dell'estratto certificato dal Notaio di Firenze, dell'atto di cessione e del conferimento di ramoPersona 1
d'azienda (cfr. docc. 2, 3, 6 e 7 del fascicolo monitorio)
L'estratto di saldoconto, ai sensi dell'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141, riveste piena efficacia probatoria esclusivamente nel procedimento per decreto ingiuntivo, “mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi" (Cass. civ., n. 14357/2019).
Orbene, quanto al primo documento (estratto di saldoconto), esso, ai sensi dell'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 riveste piena efficacia probatoria esclusivamente nel procedimento per decreto ingiuntivo, "mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi" (Cass. civ., n.
14357/2019).
Nella fattispecie, l'istituto di credito ha provveduto a produrre, anzitutto, il contratto di finanziamento, nr. 14231450, dal quale può evincersi la somma finanziata, unitamente agli interessi praticati ed accettati, dell'estratto certificato dal Notaio di Firenze, dell'atto di cessione e del Persona 1
conferimento di ramo d'azienda (cfr. docc. 2, 3, 6 e 7 del fascicolo monitorio).
In definitiva, l'opposizione va rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il quale deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 147 del 2022 nella misura dei valori minimi, tenendo conto della natura della causa, e delle difese svolte, con esclusione della fase decisionale, non essendo state depositate né comparse né memorie di replica
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n.
1176/2019 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto ingiuntivo opposto n. 2936/2018 –
R.G. n. 10687/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida nella misura di euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 31.03.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.