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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/09/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 159/2025 R.G. cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 167/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promosso da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Lagosanto (44023 - FE), Strada Luigia n. 2/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia La Barbera, del Foro di Ferrara, C.F. , con studio in Ferrara, Via Argine Ducale n. 12, ove C.F._2 ha eletto domicilio anche al fine di ricevere le notifiche e così anche all'indirizzo di posta elettronica certificata: (domicilio digitale), giusta procura depositata Email_1 nel fascicolo telematico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pierotti del Foro di Ferrara, nel C.F._3 cui Studio Legale in Porto Garibaldi, Via Rosa Angelini n. 5 tel./fax 0533/327163 pec:
è elettivamente domiciliato, come da procura alle liti Email_2 rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica ex art. 337 quinquies c.c. del decreto n. 4684/2018 pronunciato in data 25 settembre 2018 dal Tribunale di Ferrara sul regime di affidamento, le modalità di visita e le condizioni di mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le conclusioni di parte ricorrente: “CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in parziale modifica del Decreto 25.09.2018, R.G. n. 3192/2017, Voglia:
1. In accoglimento del primo motivo di ricorso, disporre l'ampliamento del regime di affidamento del figlio minore alla madre, in via esclusiva, ex art. 337-quater, c.c.
2. In accoglimento del secondo motivo di ricorso: sospendere temporaneamente il diritto di visita del padre, disporre l'individuazione di un percorso grazie all'intervento del Servizio Sociale, unitamente al servizio di Neuropsichiatria Infantile, volto a determinare le modalità di visita del padre, così da consentire che tale diritto di visita venga realizzato in un contesto protetto. In via istruttoria, disporre CTU sui minori, nominando, a tal fine, un esperto di psicologia dell'età evolutiva, che: indaghi e comprenda le origini delle difficoltà dei bambini a relazionarsi con il padre;
valuti se corrisponda all'interesse attuale dei minori la ripresa immediata degli incontri con il padre;
valuti e suggerisca il percorso - con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità - ritenuto più opportuno per assistere i minori nell'approccio alla figura paterna e nella ricostruzione del rapporto padre-figli. Ad esito dell'istruttoria, nel merito, statuire in ordine al diritto di visita del padre in modo da contemperare le esigenze manifestate dai bambini di non vedersi costretti a subire forzosamente obblighi di frequentazione, con quelle del genitore;
3. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, in via istruttoria, disporre a carico del Sig. ogni più CP_1 ampio accertamento, finalizzato a determinarne l'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale;
nel merito, obbligare il Sig. a provvedere al mantenimento dei figli minori, onerandolo di CP_1 versare alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente, ovvero la diversa somma maggiore o minore, superiore ad € 300,00, che verrà ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Ferrara. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Le conclusioni di parte resistente: “Chiede preliminarmente la riunione dei procedimenti n.159/2025
e 167/2025 nello stesso stato e pendenti dinanzi lo stesso Giudice;
nel merito la reiezione delle domande tutte formulate da parte ricorrente siccome infondate in fatto ed in diritto e quindi
l'accoglimento delle conclusioni formulate nel procedimento n.167/2025 di seguito riportate: Che il
Tribunale di Ferrara, previ accertamenti da eseguirsi anche attraverso l'ausilio dei servizi sociali a modifica del decreto 25.09.2018 nel procedimento nr.3192/2017 voglia disporre la collocazione dei minori presso la residenza del padre, con cessazione dell'obbligo al versamento del contributo al mantenimento, con ogni conseguenza sia in ordine alla determinazione del diritto di visita della madre che al contributo economico da porsi a carico della stessa. In via subordinata si chiede che il
Tribunale adito voglia ordinare a di attenersi scrupolosamente al decreto del Parte_1
pagina 2 di 7 25.09.2018 pronunciato dal Tribunale di Ferrara nel procedimento nr. 3192/2017 rg vol. consentendo il diritto di visita del Sig. nelle forme e nei modi determinati dal Tribunale. Con Vittoria per CP_1 spese ed onorari di causa. Si chiede venga sentito in merito alle querele presentate ed alle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri intervenuti presso la residenza della Sig.ra su Parte_1 richiesta del Sig. , all'atto dell'opposto rifiuto nelle date indicate nelle querele prodotte, CP_1 il Maresciallo della Stazione Carabinieri di Porto Garibaldi. Chiedesi ancora che Persona_1 vengano sentiti quali testimoni e in relazione alle circostanze di cui alla Tes_1 Testimone_2 querela del 28.09.2024; e in relazione alle circostanze di cui alla Tes_1 Testimone_3 querela del 07.10.2024; in relazione alle querele del 23.10.2024 e 12.09.2024 ed alla CP_2 registrazione del File documento nr.4, i nonni paterni e di Comacchio CP_3 Persona_2 in ordine alle modalità di frequentazione del padre e dei parenti con i minori nonché il Sig. Per_3
in relazione al contenuto della registrazione del 05.09.2024 ( doc.11 ). Non ci si oppone alla
[...] richiesta di CTU con il preciso indirizzo di consentire un pieno ripristino delle modalità di frequentazione padre figli.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 337 quinquies cod. civ. depositato in data 30 gennaio 2025, Pt_1
chiedeva la modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 25 settembre 2018 n.
[...]
Per_ n. 4684/2018, nel senso di disporre in proprio favore l'affidamento esclusivo dei figli minori e
, nati dalla relazione sentimentale fra le parti rispettivamente in data 28 giugno 2013 e 19 Per_5 gennaio 2015, in ragione dei rapporti fra padre e figli divenuti negli anni particolarmente problematici e complessi, tanto da aver manifestato il minore , specificamente nell'ultimo anno, una sempre Per_5 maggiore difficoltà a trascorrere del tempo con il padre, esternando sempre più disagio, fino a rifiutare, ad oggi, qualsiasi contatto con lo stesso.
Evidenziava la ricorrente che il minore le aveva spiegato le ragioni del rifiuto lamentando di non Per_5 essere accudito dal padre e di ricevere da questi, anche ingiustificatamente, costanti rimproveri, di essere lasciato presso la casa dei nonni paterni nei giorni di spettanza del padre oppure completamente da solo ad accudire la sorella che è affetta da sindrome di down.
Sulle provvidenze economiche, la ricorrente domandava l'aumento del contributo paterno, allegando il miglioramento della capacità retributiva del resistente poiché, dalle informazioni dalla medesima assunte, lo stesso risulterebbe lavorare con contratto full time a tempo indeterminato.
pagina 3 di 7 Si costituiva nel presente giudizio , opponendosi alla richiesta di affido esclusivo CP_1 alla madre della prole, di cui, invece, domandava la collocazione prevalente presso di sé con conseguente cessazione del proprio obbligo di mantenimento in via indiretta.
Esponeva come dopo anni in cui era riuscito a frequentare regolarmente i propri figli, senza che fossero mai emersi problemi di natura relazionale e di altro tipo né con i minori né con la ex compagna, improvvisamente, a decorrere dal mese di settembre 2024, la ricorrente avesse deciso di ostacolare il diritto di visita del padre fino ad annullarlo, mistificando la realtà e ponendo in essere ogni utile condotta, financo quella di plagiare con ogni mezzo i minori, per raggiungere il proprio obiettivo.
Evidenziava come il rapporto con i minori non fosse mai stato né complesso né problematico, di essere un padre attento, presente ed amorevole e di occuparsi di loro in modo responsabile rendendo la presenza dei nonni paterni un valore aggiunto alla loro relazione.
Quanto alle richieste economiche, manifestava la propria disponibilità ad elevare il contributo economico a favore dei figli ad € 200,00 cadauno, ferme al 50% le spese straordinarie.
Intervenuto il P.M. e sentite personalmente le parti, all'esito dell'udienza in data 14 maggio 2025, con ordinanza in pari data il giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenendo che “rispetto alla comune allegazione delle parti circa il rifiuto che opporrebbe nell'incontrare e nello stare col Per_5 padre da settembre dello scorso anno, parte ricorrente non ha dedotto ragioni di gravità tale da giustificare tale disagio, che, tuttavia, non è stato disconosciuto né negato dal resistente;
verosimilmente le ragioni del rifiuto della figura paterna sono da individuarsi nella accesa conflittualità genitoriale, scoppiata alla fine dell'estate scorsa, posto che, come confermato dalle parti, prima di allora, non vi erano state avvisaglie di un disagio di nello stare col padre;
le Per_5 registrazioni audio prodotte dalla difesa di parte resistente sembrerebbero allo stato deporre per un conflitto di lealtà del minore verso la madre, che, tuttavia, non giustifica in alcun modo la sospensione delle visite col padre”, disponeva l'immediato ripristino degli incontri fra i minori ed il padre, “seppur Per_ con le più adeguate cautele (dato che e non lo incontrano dallo scorso settembre), e in Per_5 modo graduale, con l'aiuto del S.S. territoriale, che organizzerà incontri “protetti” almeno due volte a settimana, al solo scopo di garantire ai minori il tempo necessario per riavvicinarsi al padre e di monitorare l'andamento del loro rapporto nell'ottica di ripristinare la regolamentazione originaria”; si disponeva inoltre l'acquisizione dal S.S. di eventuali relazioni sul nucleo già stilate o in corso di redazione in forza dell'incarico conferito dalle altre autorità giudiziarie preposte;
infine, rilevato e preso atto, quanto alle provvidenze economiche, che il resistente si era dichiarato disponibile ad aumentare il contributo di mantenimento per i figli dagli attuali 300,00 euro a 400,00 euro complessivi al mese, ferma la sua compartecipazione al 50% alle spese straordinarie, di disponeva in conformità. pagina 4 di 7 I S.S. incaricati trasmettevano le proprie relazioni in data 2 settembre 2025.
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, all'esito di breve discussione orale.
***
Non sono emerse circostanze tali da giustificare l'affidamento esclusivo della prole alla madre.
Ed invero, inadeguatezze del padre, carenze genitoriali o comportamenti del medesimo inidonei all'esercizio della responsabilità o alla cura dei minori, non solo non si rinvengono nelle stesse allegazioni di parte ricorrente, che si è limitata a riferire di un disagio del minore nel continuare Per_5
a frequentare il padre giustificato, a detta della madre, nell'affidarlo ai nonni paterni nei giorni di spettanza del padre o nel lasciarlo solo con la sorella (circostanza quest'ultima priva di riscontri CP_4 probatori), ma neppure all'esito dell'acquisizione agli atti delle relazioni stilate dal S.S. già incaricato dalla Procura minorile di Bologna di effettuare un'indagine sul nucleo familiare in ragione della elevata conflittualità fra le parti.
Ciò che è emerso è che diversi episodi di conflittualità, anche di rilevante entità, si sono talvolta verificati in presenza dei minori che, ad oggi, manifestano fragilità, soprattutto il minore dal Per_5 punto di vista emotivo, già oggetto di presa in carico da parte del Servizio Sanitario competente.
I minori nel corso della presa in carico da parte del Servizio hanno manifestato comportamenti e reazioni diverse a fronte di un ripristino della relazione col padre. Per_ ha manifestato alla equipe psico-sociale il proprio desiderio di vedere il papà, apparendo serena all'idea di riprendere il rapporto con lui.
Al contrario ha riportato sia all'A.S. che alla psicologa il proprio rifiuto di vedere o anche solo Per_5 di parlare del padre, sviando ogni volta il discorso (indicativo del profondo disagio di il fatto che Per_5
Per_ egli si riferisca al padre chiamandolo per nome o apostrofandolo come il padre di . CP_1
Per_ Il S.S. ha quindi ripristinato in questi ultimi mesi incontri protetti solo fra ed il padre.
Tali incontri si sono rivelati più che positivi.
Il padre si è sempre mostrato adeguato a rispondere alle esigenze della figlia e propenso a strutturare il Per_ tempo assieme con attività differenti risultate di gradimento a
Si ritiene pertanto che non vi siano ragioni per non ripristinare l'originario calendario delle visite fra il Per_ padre e come indicato nel decreto di questo Tribunale del 25 settembre 2018.
Per invece il percorso sarà inevitabilmente più lungo e complesso. Per_5
Ado oggi egli rifiuta di avere rapporti col padre.
pagina 5 di 7 Il Servizio ha quindi calendarizzato per lui incontri con la psicologa così da garantire al minore Tes_4 un luogo in cui dare spazio alle proprie emozioni e valutare i tempi ed i modi più opportuni per riavvicinarlo progressivamente alla figura paterna.
Le ragioni di tale disagio non sono note, anche perché il minore non si è ancora aperto in occasione dei colloqui con l la psicologa. CP_5
Verosimilmente l'accesa conflittualità genitoriale cui è stato esposto ha inciso sulla sua serenità, Per_5 costringendolo, anche solo indirettamente, a prendere le parti della madre e a riversare la propria frustrazione sul padre, individuato come il genitore colpevole della situazione che tanto lo fa soffrire.
Per questo motivo, oltre che alla prosecuzione del percorso di sostegno anche psicologico già avviato dal S.S. a favore del minore , finalizzato soprattutto ad una ripresa del suo rapporto col padre, si Per_5 rende necessari che il Servizio continui a sostenere l'intero nucleo familiare attraverso un mandato di vigilanza e sostegno alla genitorialità delle parti, le cui fragilità e difficoltà di interrelazione sono apparse ancora molto attuali e tutt'altro che superate. Il S.S. assumerà inoltre un ruolo di mediazione al bisogno con la finalità di attivare tra i genitori una comunicazione funzionale ed efficace ai bisogni dei minori, supportandoli qualora non trovassero accordi alle loro controversie.
Da ultimo, in merito alla domanda di aumento del contributo paterno, si rileva che al tempo della originaria relativa regolamentazione il Tribunale aveva posto a carico del padre un contributo mensile al mantenimento dei figli pari a 150,00 euro ciascuno (quindi di 300,00 euro complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie;
la circostanza riferita in ricorso per cui da allora, avrebbe migliorato la CP_1 propria capacità retributiva grazie ad un contratto full time a tempo indeterminato non è stata contestata dal resistente, anzi risulta in parte documentata dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi prodotte attestanti un aumento della relativa capacità reddituale, in parte confermata dalla sua disponibilità ad aumentare l'assegno.
Ciò premesso, tenuto conto ai sensi dell'art. 337 ter, 4° comma, c.c.: a) dell'età dei minori che oggi hanno 12 e 10 anni e delle relative accresciute esigenze rispetto al 2018; b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, come individuati nell'originario decreto di regolamentazione e tenuto conto della completa ripresa del rapporto fra la minore ed il padre e dei tempi, non brevi, che occorreranno per il percorso di riavvicinamento di al padre;
c) del constatato miglioramento della capacità Per_5 reddituale del resistente;
si ritiene equo, a far data dalla ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti, detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo, confermare a carico del padre l'aumento del contributo al mantenimento dei figli ad euro 200,00 ciascuno (quindi complessivamente il padre corrisponderà alla madre a tale titolo la somma mensile di 400,00 euro), da pagina 6 di 7 rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, fermo il 50% delle spese straordinarie come indicate nell'originario decreto di regolamentazione.
L'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza reciproca delle parti, la necessità di ricorrere all'intervento ed al supporto del S.S. per il sostegno alla genitorialità e la delicatezza delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Per_ 1) Dispone la ripresa del diritto di visita del padre con la figlia minore conformemente alla regolamentazione di cui al decreto emesso da questo Tribunale in data 25/09/2018 n.
4684/2018.
2) Incarica il S.S. territorialmente competente della vigilanza attiva sul nucleo con delega specifica alla prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporto anche psicologico del minore finalizzato soprattutto ad una ripresa del suo rapporto col padre, come Persona_6 specificamente indicato in narrativa.
3) Con decorrenza dalla data di emissione della ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti
(14 maggio 2025), detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, dispone l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00, fermo il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
4) Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile in data 17 settembre 2024
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 159/2025 R.G. cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 167/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promosso da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Lagosanto (44023 - FE), Strada Luigia n. 2/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia La Barbera, del Foro di Ferrara, C.F. , con studio in Ferrara, Via Argine Ducale n. 12, ove C.F._2 ha eletto domicilio anche al fine di ricevere le notifiche e così anche all'indirizzo di posta elettronica certificata: (domicilio digitale), giusta procura depositata Email_1 nel fascicolo telematico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pierotti del Foro di Ferrara, nel C.F._3 cui Studio Legale in Porto Garibaldi, Via Rosa Angelini n. 5 tel./fax 0533/327163 pec:
è elettivamente domiciliato, come da procura alle liti Email_2 rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica ex art. 337 quinquies c.c. del decreto n. 4684/2018 pronunciato in data 25 settembre 2018 dal Tribunale di Ferrara sul regime di affidamento, le modalità di visita e le condizioni di mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le conclusioni di parte ricorrente: “CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in parziale modifica del Decreto 25.09.2018, R.G. n. 3192/2017, Voglia:
1. In accoglimento del primo motivo di ricorso, disporre l'ampliamento del regime di affidamento del figlio minore alla madre, in via esclusiva, ex art. 337-quater, c.c.
2. In accoglimento del secondo motivo di ricorso: sospendere temporaneamente il diritto di visita del padre, disporre l'individuazione di un percorso grazie all'intervento del Servizio Sociale, unitamente al servizio di Neuropsichiatria Infantile, volto a determinare le modalità di visita del padre, così da consentire che tale diritto di visita venga realizzato in un contesto protetto. In via istruttoria, disporre CTU sui minori, nominando, a tal fine, un esperto di psicologia dell'età evolutiva, che: indaghi e comprenda le origini delle difficoltà dei bambini a relazionarsi con il padre;
valuti se corrisponda all'interesse attuale dei minori la ripresa immediata degli incontri con il padre;
valuti e suggerisca il percorso - con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità - ritenuto più opportuno per assistere i minori nell'approccio alla figura paterna e nella ricostruzione del rapporto padre-figli. Ad esito dell'istruttoria, nel merito, statuire in ordine al diritto di visita del padre in modo da contemperare le esigenze manifestate dai bambini di non vedersi costretti a subire forzosamente obblighi di frequentazione, con quelle del genitore;
3. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, in via istruttoria, disporre a carico del Sig. ogni più CP_1 ampio accertamento, finalizzato a determinarne l'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale;
nel merito, obbligare il Sig. a provvedere al mantenimento dei figli minori, onerandolo di CP_1 versare alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente, ovvero la diversa somma maggiore o minore, superiore ad € 300,00, che verrà ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Ferrara. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Le conclusioni di parte resistente: “Chiede preliminarmente la riunione dei procedimenti n.159/2025
e 167/2025 nello stesso stato e pendenti dinanzi lo stesso Giudice;
nel merito la reiezione delle domande tutte formulate da parte ricorrente siccome infondate in fatto ed in diritto e quindi
l'accoglimento delle conclusioni formulate nel procedimento n.167/2025 di seguito riportate: Che il
Tribunale di Ferrara, previ accertamenti da eseguirsi anche attraverso l'ausilio dei servizi sociali a modifica del decreto 25.09.2018 nel procedimento nr.3192/2017 voglia disporre la collocazione dei minori presso la residenza del padre, con cessazione dell'obbligo al versamento del contributo al mantenimento, con ogni conseguenza sia in ordine alla determinazione del diritto di visita della madre che al contributo economico da porsi a carico della stessa. In via subordinata si chiede che il
Tribunale adito voglia ordinare a di attenersi scrupolosamente al decreto del Parte_1
pagina 2 di 7 25.09.2018 pronunciato dal Tribunale di Ferrara nel procedimento nr. 3192/2017 rg vol. consentendo il diritto di visita del Sig. nelle forme e nei modi determinati dal Tribunale. Con Vittoria per CP_1 spese ed onorari di causa. Si chiede venga sentito in merito alle querele presentate ed alle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri intervenuti presso la residenza della Sig.ra su Parte_1 richiesta del Sig. , all'atto dell'opposto rifiuto nelle date indicate nelle querele prodotte, CP_1 il Maresciallo della Stazione Carabinieri di Porto Garibaldi. Chiedesi ancora che Persona_1 vengano sentiti quali testimoni e in relazione alle circostanze di cui alla Tes_1 Testimone_2 querela del 28.09.2024; e in relazione alle circostanze di cui alla Tes_1 Testimone_3 querela del 07.10.2024; in relazione alle querele del 23.10.2024 e 12.09.2024 ed alla CP_2 registrazione del File documento nr.4, i nonni paterni e di Comacchio CP_3 Persona_2 in ordine alle modalità di frequentazione del padre e dei parenti con i minori nonché il Sig. Per_3
in relazione al contenuto della registrazione del 05.09.2024 ( doc.11 ). Non ci si oppone alla
[...] richiesta di CTU con il preciso indirizzo di consentire un pieno ripristino delle modalità di frequentazione padre figli.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 337 quinquies cod. civ. depositato in data 30 gennaio 2025, Pt_1
chiedeva la modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 25 settembre 2018 n.
[...]
Per_ n. 4684/2018, nel senso di disporre in proprio favore l'affidamento esclusivo dei figli minori e
, nati dalla relazione sentimentale fra le parti rispettivamente in data 28 giugno 2013 e 19 Per_5 gennaio 2015, in ragione dei rapporti fra padre e figli divenuti negli anni particolarmente problematici e complessi, tanto da aver manifestato il minore , specificamente nell'ultimo anno, una sempre Per_5 maggiore difficoltà a trascorrere del tempo con il padre, esternando sempre più disagio, fino a rifiutare, ad oggi, qualsiasi contatto con lo stesso.
Evidenziava la ricorrente che il minore le aveva spiegato le ragioni del rifiuto lamentando di non Per_5 essere accudito dal padre e di ricevere da questi, anche ingiustificatamente, costanti rimproveri, di essere lasciato presso la casa dei nonni paterni nei giorni di spettanza del padre oppure completamente da solo ad accudire la sorella che è affetta da sindrome di down.
Sulle provvidenze economiche, la ricorrente domandava l'aumento del contributo paterno, allegando il miglioramento della capacità retributiva del resistente poiché, dalle informazioni dalla medesima assunte, lo stesso risulterebbe lavorare con contratto full time a tempo indeterminato.
pagina 3 di 7 Si costituiva nel presente giudizio , opponendosi alla richiesta di affido esclusivo CP_1 alla madre della prole, di cui, invece, domandava la collocazione prevalente presso di sé con conseguente cessazione del proprio obbligo di mantenimento in via indiretta.
Esponeva come dopo anni in cui era riuscito a frequentare regolarmente i propri figli, senza che fossero mai emersi problemi di natura relazionale e di altro tipo né con i minori né con la ex compagna, improvvisamente, a decorrere dal mese di settembre 2024, la ricorrente avesse deciso di ostacolare il diritto di visita del padre fino ad annullarlo, mistificando la realtà e ponendo in essere ogni utile condotta, financo quella di plagiare con ogni mezzo i minori, per raggiungere il proprio obiettivo.
Evidenziava come il rapporto con i minori non fosse mai stato né complesso né problematico, di essere un padre attento, presente ed amorevole e di occuparsi di loro in modo responsabile rendendo la presenza dei nonni paterni un valore aggiunto alla loro relazione.
Quanto alle richieste economiche, manifestava la propria disponibilità ad elevare il contributo economico a favore dei figli ad € 200,00 cadauno, ferme al 50% le spese straordinarie.
Intervenuto il P.M. e sentite personalmente le parti, all'esito dell'udienza in data 14 maggio 2025, con ordinanza in pari data il giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenendo che “rispetto alla comune allegazione delle parti circa il rifiuto che opporrebbe nell'incontrare e nello stare col Per_5 padre da settembre dello scorso anno, parte ricorrente non ha dedotto ragioni di gravità tale da giustificare tale disagio, che, tuttavia, non è stato disconosciuto né negato dal resistente;
verosimilmente le ragioni del rifiuto della figura paterna sono da individuarsi nella accesa conflittualità genitoriale, scoppiata alla fine dell'estate scorsa, posto che, come confermato dalle parti, prima di allora, non vi erano state avvisaglie di un disagio di nello stare col padre;
le Per_5 registrazioni audio prodotte dalla difesa di parte resistente sembrerebbero allo stato deporre per un conflitto di lealtà del minore verso la madre, che, tuttavia, non giustifica in alcun modo la sospensione delle visite col padre”, disponeva l'immediato ripristino degli incontri fra i minori ed il padre, “seppur Per_ con le più adeguate cautele (dato che e non lo incontrano dallo scorso settembre), e in Per_5 modo graduale, con l'aiuto del S.S. territoriale, che organizzerà incontri “protetti” almeno due volte a settimana, al solo scopo di garantire ai minori il tempo necessario per riavvicinarsi al padre e di monitorare l'andamento del loro rapporto nell'ottica di ripristinare la regolamentazione originaria”; si disponeva inoltre l'acquisizione dal S.S. di eventuali relazioni sul nucleo già stilate o in corso di redazione in forza dell'incarico conferito dalle altre autorità giudiziarie preposte;
infine, rilevato e preso atto, quanto alle provvidenze economiche, che il resistente si era dichiarato disponibile ad aumentare il contributo di mantenimento per i figli dagli attuali 300,00 euro a 400,00 euro complessivi al mese, ferma la sua compartecipazione al 50% alle spese straordinarie, di disponeva in conformità. pagina 4 di 7 I S.S. incaricati trasmettevano le proprie relazioni in data 2 settembre 2025.
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, all'esito di breve discussione orale.
***
Non sono emerse circostanze tali da giustificare l'affidamento esclusivo della prole alla madre.
Ed invero, inadeguatezze del padre, carenze genitoriali o comportamenti del medesimo inidonei all'esercizio della responsabilità o alla cura dei minori, non solo non si rinvengono nelle stesse allegazioni di parte ricorrente, che si è limitata a riferire di un disagio del minore nel continuare Per_5
a frequentare il padre giustificato, a detta della madre, nell'affidarlo ai nonni paterni nei giorni di spettanza del padre o nel lasciarlo solo con la sorella (circostanza quest'ultima priva di riscontri CP_4 probatori), ma neppure all'esito dell'acquisizione agli atti delle relazioni stilate dal S.S. già incaricato dalla Procura minorile di Bologna di effettuare un'indagine sul nucleo familiare in ragione della elevata conflittualità fra le parti.
Ciò che è emerso è che diversi episodi di conflittualità, anche di rilevante entità, si sono talvolta verificati in presenza dei minori che, ad oggi, manifestano fragilità, soprattutto il minore dal Per_5 punto di vista emotivo, già oggetto di presa in carico da parte del Servizio Sanitario competente.
I minori nel corso della presa in carico da parte del Servizio hanno manifestato comportamenti e reazioni diverse a fronte di un ripristino della relazione col padre. Per_ ha manifestato alla equipe psico-sociale il proprio desiderio di vedere il papà, apparendo serena all'idea di riprendere il rapporto con lui.
Al contrario ha riportato sia all'A.S. che alla psicologa il proprio rifiuto di vedere o anche solo Per_5 di parlare del padre, sviando ogni volta il discorso (indicativo del profondo disagio di il fatto che Per_5
Per_ egli si riferisca al padre chiamandolo per nome o apostrofandolo come il padre di . CP_1
Per_ Il S.S. ha quindi ripristinato in questi ultimi mesi incontri protetti solo fra ed il padre.
Tali incontri si sono rivelati più che positivi.
Il padre si è sempre mostrato adeguato a rispondere alle esigenze della figlia e propenso a strutturare il Per_ tempo assieme con attività differenti risultate di gradimento a
Si ritiene pertanto che non vi siano ragioni per non ripristinare l'originario calendario delle visite fra il Per_ padre e come indicato nel decreto di questo Tribunale del 25 settembre 2018.
Per invece il percorso sarà inevitabilmente più lungo e complesso. Per_5
Ado oggi egli rifiuta di avere rapporti col padre.
pagina 5 di 7 Il Servizio ha quindi calendarizzato per lui incontri con la psicologa così da garantire al minore Tes_4 un luogo in cui dare spazio alle proprie emozioni e valutare i tempi ed i modi più opportuni per riavvicinarlo progressivamente alla figura paterna.
Le ragioni di tale disagio non sono note, anche perché il minore non si è ancora aperto in occasione dei colloqui con l la psicologa. CP_5
Verosimilmente l'accesa conflittualità genitoriale cui è stato esposto ha inciso sulla sua serenità, Per_5 costringendolo, anche solo indirettamente, a prendere le parti della madre e a riversare la propria frustrazione sul padre, individuato come il genitore colpevole della situazione che tanto lo fa soffrire.
Per questo motivo, oltre che alla prosecuzione del percorso di sostegno anche psicologico già avviato dal S.S. a favore del minore , finalizzato soprattutto ad una ripresa del suo rapporto col padre, si Per_5 rende necessari che il Servizio continui a sostenere l'intero nucleo familiare attraverso un mandato di vigilanza e sostegno alla genitorialità delle parti, le cui fragilità e difficoltà di interrelazione sono apparse ancora molto attuali e tutt'altro che superate. Il S.S. assumerà inoltre un ruolo di mediazione al bisogno con la finalità di attivare tra i genitori una comunicazione funzionale ed efficace ai bisogni dei minori, supportandoli qualora non trovassero accordi alle loro controversie.
Da ultimo, in merito alla domanda di aumento del contributo paterno, si rileva che al tempo della originaria relativa regolamentazione il Tribunale aveva posto a carico del padre un contributo mensile al mantenimento dei figli pari a 150,00 euro ciascuno (quindi di 300,00 euro complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie;
la circostanza riferita in ricorso per cui da allora, avrebbe migliorato la CP_1 propria capacità retributiva grazie ad un contratto full time a tempo indeterminato non è stata contestata dal resistente, anzi risulta in parte documentata dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi prodotte attestanti un aumento della relativa capacità reddituale, in parte confermata dalla sua disponibilità ad aumentare l'assegno.
Ciò premesso, tenuto conto ai sensi dell'art. 337 ter, 4° comma, c.c.: a) dell'età dei minori che oggi hanno 12 e 10 anni e delle relative accresciute esigenze rispetto al 2018; b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, come individuati nell'originario decreto di regolamentazione e tenuto conto della completa ripresa del rapporto fra la minore ed il padre e dei tempi, non brevi, che occorreranno per il percorso di riavvicinamento di al padre;
c) del constatato miglioramento della capacità Per_5 reddituale del resistente;
si ritiene equo, a far data dalla ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti, detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo, confermare a carico del padre l'aumento del contributo al mantenimento dei figli ad euro 200,00 ciascuno (quindi complessivamente il padre corrisponderà alla madre a tale titolo la somma mensile di 400,00 euro), da pagina 6 di 7 rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, fermo il 50% delle spese straordinarie come indicate nell'originario decreto di regolamentazione.
L'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza reciproca delle parti, la necessità di ricorrere all'intervento ed al supporto del S.S. per il sostegno alla genitorialità e la delicatezza delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Per_ 1) Dispone la ripresa del diritto di visita del padre con la figlia minore conformemente alla regolamentazione di cui al decreto emesso da questo Tribunale in data 25/09/2018 n.
4684/2018.
2) Incarica il S.S. territorialmente competente della vigilanza attiva sul nucleo con delega specifica alla prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporto anche psicologico del minore finalizzato soprattutto ad una ripresa del suo rapporto col padre, come Persona_6 specificamente indicato in narrativa.
3) Con decorrenza dalla data di emissione della ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti
(14 maggio 2025), detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, dispone l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00, fermo il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
4) Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile in data 17 settembre 2024
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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