Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 9437/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Cataldo Balducci;
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Isabella Fornelli;
- resistente -
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto che:
1) ha sottoscritto con la diversi contratti CP_1 di lavoro, formalmente di co.co.co. ma che in realtà avevano, le caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato sia per carenze formali e strutturali dei contratti inter partes sia per lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa in periodi non coperti da alcun contratto sia per le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
2) ha quindi adito il Tribunale ordinario di Bari, Sezione lavoro, per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro con ogni ulteriore conseguenza anche di carattere economico;
3) ha partecipato al bando indetto dalla con CP_1 atto dirigenziale del Servizio Personale e organizzazione n. 781 del 29/12/2014 avente ad oggetto la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato il quale, appunto, prevedeva, tra i requisiti di ammissione: I) l'essere in servizio presso
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CP_1 4) ha inviato a mezzo di racc. a.r. domanda di partecipazione alla suddetta procedura con la quale ha comunicato di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Bari per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro con l'espresso invito “ad inserire la ricorrente (eventualmente anche con riserva) nell'elenco di cui all'art. 2, co. 2, L.R. Puglia 47/2014 in attesa delle determinazioni del Tribunale del Lavoro di Bari;
5) all'esito dell'istruttoria la ha escluso CP_1 la ricorrente dal novero degli aventi diritto ad essere inseriti nella graduatoria degli aspiranti alla stabilizzazione per carenza dei requisiti di partecipazione. A fronte di tanto la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<< Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ove occorra la disapplicazione di qualsiasi provvedimento amministrativo necessario, provvedere come segue:
1) Disapplicare ovvero annullare integralmente l'atto impugnato in quanto adottato in violazione di legge e/o male utilizzando il potere discrezionale in capo alla pubblica amministrazione per i motivi tutti indicati nel presente atto;
2) in subordine disapplicare ovvero annullare parzialmente l'atto impugnato (nella parte in cui non contempla la ricorrente tra i soggetti aventi diritto alla stabilizzazione) ordinando all'amministrazione di inserire la ricorrente tra il soggetti aventi diritto alla stabilizzazione e compiere una ulteriore valutazione quanto al punteggio da attribuire alla ricorrente ovvero ove ciò possa essere agevolmente fatto dal Tribunale stesso in applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla Legge e dalla Commissione, attribuire il complessivo punteggio di 29,32 previo suo inserimento della ricorrente tra i soggetti aventi diritto alla stabilizzazione e costituire direttamente il rapporto di lavoro inter partes ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 D. Lgs. 165/2001; 3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa>>. Si è costituita la la quale ha, tra l'altro, CP_1 prospettato che il giudizio precedentemente instaurato presso
2 la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari non si è concluso con una sentenza dichiarativa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e che sia il bando innanzi citato sia la legge regionale in forza della quale il bando è stato emanato consentivano la partecipazione alla stabilizzazione solo a chi fosse stato formalmente assunto dalla . CP_1 La domanda è integralmente infondata e deve essere rigettata. In primis vale la pena evidenziare che è pacifico tra le parti in causa che i rapporti di lavoro oggetto di causa fossero formalmente qualificati come di co.co.co. e quindi non come di lavoro subordinato. A fronte di tanto, la sentenza n. 750/2021 pubbl. del 04/05/2021 della Corte di Appello di Bari (conclusiva del precedente giudizio instaurato tra le parti e passata in giudicato), pur avendo accertato lo svolgimento in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Co sig.ra e ma ha solo condannato la Pt_1 CP_1 CP_1
al risarcimento del danno cagionato in ragione
[...] dell'illegittima apposizione del termine al rapporto intercorso tra le parti. Ciò posto, va osservato che la legge regionale 47/2014 ha previsto l'avvio di procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato solo per il personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell'articolo 1 della l. 147/2013 (e cioè “assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità purché con il medesimo datore di lavoro e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato”) e che risulti in servizio presso la alla data di entrata in CP_1 vigore della medesima legge regionale. A fronte di questo è pacifico tra le parti che il successivo atto regionale di indizione della procedura di stabilizzazione (appunto, l'atto dirigenziale del Servizio Personale e organizzazione n. 781 del 29/12/2014) abbia limitato l'accesso al solo personale assunto a tempo determinato in servizio presso la alla data di entrata in vigore della CP_1 L.R. 47/2014 (e cioè al 6 dicembre 2014) e che alla data del 31/12/2015 fosse stato assunto con procedura ad evidenza pubblica e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi e i cui contratti di lavoro fossero stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di una serie continua e constante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità.
3 E' quindi evidente non solo che sia la legge regionale che il successivo bando volto alla selezione per la stabilizzazione facessero riferimento per l'ammissione solo a coloro che fossero stati formalmente assunti a tempo determinato dalla
, peraltro all'esito di procedura selettiva ma anche CP_1 che siffatti requisiti non erano posseduti dalla ricorrente. In proposito la Suprema Corte ha, del tutto condivisibilmente, osservato in una fattispecie analoga alla presente che: <
3. il primo motivo di ricorso è infondato perchè la sentenza impugnata, nell'escludere che potesse essere valorizzata, ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione, l'instaurazione in via di mero fatto del rapporto di impiego, ha deciso la controversia in conformità al principio di diritto recentemente affermato da questa Corte secondo cui " le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 preleggi, oltre i casi da esse regolati" (Cass. n. 21200/2020);
3.1. le disposizioni normative che vengono in rilievo non consentono in alcun modo di valorizzare, ai fini dell'accesso alle procedure, lo svolgimento solo in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, perchè la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, individua la platea dei destinatari mediante il richiamo al "personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge" ed è chiaro, quindi, nel richiedere il requisito della formale assunzione, requisito al quale fanno riferimento anche il periodo successivo (Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive) ed il comma 558 della disposizione sopra citata (....purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive); ….
3.5. la giurisprudenza del Giudice delle leggi, pertanto, esclude che le norme qui in rilievo possano essere applicate oltre i casi tassativamente previsti e che ai fini dell'accesso alla procedura al requisito dell'assunzione con contratto a tempo determinato, obiettivamente verificabile in quanto documentato, possa essere equiparata l'instaurazione di
4 fatto di un rapporto diverso da quello formalmente intercorso fra le parti;
3.6. al riguardo giova rammentare che nell'impiego pubblico contrattualizzato la difformità con il tipo contrattuale, in violazione delle norme imperative che fissano i limiti e le condizioni per il ricorso al lavoro flessibile, produce D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36 la nullità del rapporto e consente solo di invocare le tutele di cui all'art. 2126 c.c., tutele nelle quali, evidentemente, non può essere ricompresa la partecipazione alla procedura di stabilizzazione;
3.7. nessuna contraddizione, pertanto, si riscontra nella sentenza impugnata, perchè correttamente la Corte territoriale, dopo avere accertato che gli schemi formali del lavoro socialmente utile e della collaborazione coordinata e continuativa erano stati utilizzati per instaurare di fatto un rapporto di natura subordinata a tempo determinato, abusivamente reiterato, da un lato ha escluso, in conformità ai principi richiamati nei punti che precedono, l'accesso alle procedure di stabilizzazione, dall'altro, però, ha valorizzato il profilo fattuale al solo fine di riconoscere la tutela risarcitoria imposta dal diritto dell'Unione in caso di abuso del rapporto a termine;
3.8. così ragionando il giudice d'appello è pervenuto a conclusioni conformi al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui "qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione Europea" (Cass. n. 10951/2018)>> (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 6718/2021).
La domanda è quindi integralmente infondata.
Le spese di lite - liquidate in ragione del valore indeterminabile della controversia negli importi ex D.M. 55/2014 - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della delle spese processuali che liquida in CP_1
5 complessivi Euro 5.901,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 8.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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